PERCHÉ L’INDICIZZAZIONE AL CAMBIO NON COSTITUISCE UN DERIVATO IMPLICITO

Parte della giurisprudenza corrente qualificava come derivati, da sottoporre alla trasparenza finanziaria, le clausole di indicizzazione al cambio inserite nei contratti di mutuo e locazione finanziaria. La miglior dottrina sosteneva invece che si trattasse di un mero accessorio del credito, la cui operatività fosse destinata a venir meno in caso di cessazione del contratto principale.