Archivio delle Sentenze

Delle pronunce vengono riprodotte soltanto le massime, organizzate per indici tematici.

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Indici Tematici



Massime

Abusiva utilizzazione dell’opera dell’ingegno

Dopo la scadenza del contratto con cui venivano ceduti i diritti per la riproduzione di brani di testo ed immagini di autori al fine della loro riproduzione su “t-shirts e su altri supporti tessili e no”, la mera prosecuzione della commercializzazione dei brani dell’opera letteraria nelle stesse forme già autorizzate dall’autore non può configurare – oltre alla violazione dei diritti di utilizzazione economica dell’opera e del titolo di essa, ceduti nel caso alla società editrice – anche un pregiudizio all’onore o alla reputazione dell’autore tale da rendere illecito anche per esso il comportamento censurato sotto il profilo del suo diritto all’integrità dell’opera stessa. (Trib. Milano Sentenza 13076 / 27.10.2004 FRANCO COSIMO PANINI EDITORE S.P.A. (Avv.ti Girino, Cavani, Mergati) / MARTHA 2004 in liquidazione) (CS125)

Le condotte ritenute illecite configurano un’ipotesi di responsabilità extracontrattuale, posto che le abusive utilizzazioni dell’opera e del marchio risultano poste in essere in assenza di accordi contrattuali tra le parti e rendono fondato il ricorso alla tutela di cui agli artt. 156 l.a. e 63 l.m. Le violazioni accertate devono ritenersi ascrivibili alla responsabilità di entrambe le convenute ex art. 2055 c.c. in base al principio secondo il quale sono legittimati passivamente rispetto all’esercizio dell’azione di accertamento dell’illecito e di condanna al risarcimento del danno tutti i soggetti che abbiano partecipato alla violazione, tenuto conto che sussiste un generale ed autonomo dovere da parte di un soggetto imprenditoriale che proceda alla produzione e commercializzazione di un prodotto che – come nel caso di specie – coinvolga la disponibilità o meno di altrui diritti di accertarsi che dalla sua attività non derivino lesioni di tali diritti. (Trib. Milano Sentenza 13076 / 27.10.2004 FRANCO COSIMO PANINI EDITORE S.P.A. (Avv.ti Girino, Cavani, Mergati) / MARTHA 2004 in liquidazione) (CS125)

Affidamento bancario (revocatoria fallimentare)

La teoria del cumulo degli affidamenti, secondo la quale l’entità della vera e propria apertura di credito sul conto corrente andrebbe integrata con le altre facilitazioni creditizie concesse al cliente tende arbitrariamente a confondere rapporti autonomi e disomogenei caratterizzati da differenziate valutazioni dal rischio creditizio. Il versamento eseguito sul conto corrente da un socio fideiussore, facendo ricorso al proprio patrimonio personale, va inteso come un adempimento diretto del garante nei confronti del creditore e non come un finanziamento erogato alla società la quale ha poi effettuato il pagamento alla banca. Secondo questa tesi, quindi, in mancanza di pregiudizio per la par condicio creditorum, viene meno la revocabilità del versamento in quanto si è verificata semplicemente una sostituzione tra il creditore-banca e il creditore-socio lasciando inalterata la situazione della massa.

Il conto corrente rappresenta uno strumento concepito per la regolazione comune dei diritti che le parti intendono farvi confluire. Nei rapporti interni, dunque, la denominazione del conto non costituisce una prerogativa maggiore dei diritti che a ciascuno dei contraenti spettano. Il versamento eseguito da terzi sul conto corrente bancario non appartiene al correntista più di quanto appartenga alla banca: tutto dipende dallo stato del conto in quel momento.Devono ritenersi revocabili tutte le rimesse che, in base ad un accertamento ex post, risultino in concreto dotate di natura solutoria per avere concorso a senso unico (ossia: senza alcun serio riutilizzo della provvista) a ridurre l’esposizione del cliente verso la banca, anche quando non vi sia stata una formale revoca dell’apertura di credito. L’eccezione della sussistenza di operazioni bilanciate richiede la prova dell’esistenza di un legame funzionale tra accredito e addebito tale da giustificare una valutazione di neutralità rispetto alla pregressa esposizione del conto. Per fornire una simile prova sarebbe fondamentale chiarire l’utilizzo del versamento.

La prova del requisito soggettivo dell’azione revocatoria può essere fornita attraverso presunzioni, purché gravi, precise e concordanti, le quali vanno parametrate alla particolare qualità e struttura del soggetto. (Nel caso di specie, il soggetto è una banca e , quindi, un avveduto imprenditore del settore creditizio, dotato degli strumenti tecnici e di un apparato professionale specificamente orientato alla valutazione della solvibilità del cliente) (Trib. Milano – Sentenza 1998 / 19.1.1998 FALLIMENTO L’ASFALTO ANSANI S.R.L. (Prof. Ghidini) / BANCA AGRICOLA MILANESE S.P.A.) (CS003)

Appalto (Responsabilità del committente)

Una società committente (nel caso di specie una S.p.A. a partecipazione pubblica) – nell’ambito dei suoi poteri di controllo nei confronti delle società appaltatrici – non ha alcun potere coercitivo di obbligare le società datrici di lavoro ad onorare i propri impegni contrattuali nei confronti delle maestranze, o di obbligare tali società ad assumere le maestranze dell’impresa cedente. (App. Catanzaro – Sentenza 91/7.2.2007 ENAV S.P.A. (Avv.ti Prof. Ghidini, Mergati) / ROBERTELLI MASSIMO e PARROTTA FILIPPO) (CS 179)

Appello (domande nuove)

La prospettazione, in sede di appello, di una cessione del marchio (laddove in primo grado si è fatta valere una semplice licenza), come causa della legittimazione attiva del soggetto leso da atti di contraffazione, non costituisce domanda nuova ex art. 345 c.p.c., quando nell’atto di citazione in primo grado già si faceva menzione di ‘titolarità’ del marchio da parte della vittima della contraffazione, dal momento che questo termine implica, a monte, un trasferimento di titolarità e non di semplice godimento al dante causa immediato (Trib. Torino – Sentenza 1394 / 11.11.1997 VONA S.R.L. (Prof. Ghidini) / EDITRICE TELEVISIVA TORINESE S.R.L. (CS015)La configurazione per la prima volta in sede di appello di un illecito ‘esponenziale’, ovvero di concorrenza sleale per annientamento, se ampliamente argomentato e basato su fatti e comportamenti già evidenziati nell’iniziale atto di citazione di primo grado, non comporta l’allegazione di una nuova causa petendi, ma solo una eventualmente diversa qualificazione dei fatti già evidenziati e lamentati nel giudizio di prime cure. (App. Milano – Sentenza 2103 / 11.8.2000 B.M. STIRO S.P.A. (Avv.ti Prof. Ghidini e Girino) / FIMAS S.R.L.) (CS025)

Arbitrato irrituale (ampiezza della clausola)

La clausola del contratto che prevede la compromissione in arbitrato, definito espressamente irrituale, delle controversie relative all’applicabilità del contratto, deve essere interpretata ragionevolmente, alla stregua dei comuni criteri ermeneutici, anche in modo da garantire l’operatività della clausola stessa, e deve ritenersi riferita a tutto ciò che concerne l’esecuzione del contratto e quindi anche a ciò che attiene all’adempimento della prestazione. Trib. Milano – Sentenza 15180 / 12.12.2002 DI BAIO EDITORE S.P.A. (Avv.ti Prof. Ghidini, Girino e Estrangeros)/ MEDIAGRAF S.P.A. (CS086)

Assegno bancario e rapporto fondamentale

Il pagamento tramite assegno sostanzia in sé una presunzione di sussistenza dell’obbligo sottostante l’obbligazione unilaterale assunta dalla società, in forza dell’art. 1988 c.c. ed esso dispensa colui a favore del quale è stato emesso dall’obbligo di provare il rapporto sottostante. (Trib. Milano – Sentenza 9202 / 01.09.1997 FALLIMENTO SOPRIM S.R.L. (Prof. Ghidini)/ B.N.) (CS023)

Atto di citazione (nullità)

Per aversi nullità della citazione per omessa determinazione dell’oggetto della domanda (art. 163 n. 3 c.p.c.) è necessario che il “petitum”, inteso sotto il profilo formale come provvedimento giurisdizionale richiesto e sotto l’aspetto sostanziale come bene della vita di cui si è domandato il riconoscimento, sia del tutto omesso o risulti assolutamente incerto. Ipotesi, questa, che non ricorre quando l’individuazione del “petitum” così inteso sia comunque possibile attraverso un esame complessivo dell’atto introduttivo del giudizio esteso non solamente alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni ma anche alla parte espositiva. La mancata allegazione dei fatti costitutivi della pretesa prescritta dal n. 4 dell’art. 163 c.p.c. (esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda) non importa, di regola, la nullità della citazione, salvo che per questo motivo l’attore venga meno all’onere della determinazione dell’oggetto della domanda e al dovere di chiarezza nelle proprie allegazioni, onere e dovere posti a garanzia del principio del contraddittorio.

Per stabilire se il diritto di difesa possa essere pregiudicato, occorre considerare che nell’esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda il giudice deve valutare il contenuto sostanziale della pretesa, desumibile dalla situazione dedotta in causa e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento richiesto in concreto, senza altro limite che quello di rispettare il principio della corrispondenza della pronuncia alla richiesta e di non sostituire d’ufficio una diversa azione a quella formalmente proposta.

Sono applicabili alla materia dell’interpretazione della domanda nel processo i principi stabiliti per l’interpretazione negoziale, il giudice deve anche valutare il comportamento complessivo degli attori (art. 1362 c.c.) per determinare quale sia effettivamente la volontà della parte al fine di individuare il tipo e il contenuto del provvedimento domandato, definendo i limiti dell’indagine richiesta in rapporto all’intento effettivo perseguito.

La enunciazione, nell’atto di citazione, delle singole norme di legge e dei principi di diritto non è stabilita in forma esplicita come obbligo della parte, essendo richiesto semplicemente di svolgere le richieste di fatto e di diritto su cui le conclusioni si fondano (art. 163 e 190 c.p.c.). Tale enunciazione rientra, invece, nel potere di qualificazione della domanda che appartiene al giudice, come è prescritto dalla disposizione prevista dall’art. 118 disp. att. c.p.c., secondo cui il giudice nella motivazione della sentenza deve indicare le norme di legge e i principi di diritto applicati. (Trib. Milano – Sentenza 21.01.1993 SIGE S.P.A. (Prof. Ghidini) / FIMPAR S.P.A.) (CS026)

La mancata allegazione degli elementi costitutivi della pretesa comporta l’omessa indicazione del fatto, con la conseguente declaratoria di nullità dell’atto di citazione ex art. 164, 4° comma, c.p.c. (nella fattispecie la parte attrice aveva dedotto un’asserita perdita patrimoniale con riferimento ad un investimento operato, senza (a) dedurre alcun comportamento tenuto dalla convenuta che fosse stato tale da provocare la ritenuta perdita subita e (b) indicare le norme in violazione delle quali il comportamento di controparte si sarebbe posto come fatto originativo e causale del danno richiesto). (Trib. Milano – Sentenza 3093 / 15.3.2005 CITIBANK INTERNATIONAL PLC. (Avv. Girino e Estrangeros) / E.A. ) (CS128)

Azione revocatoria (competenza)

L’esperimento delle azioni revocatorie deve intendersi non ricompreso nell’ambito della dizione dell’art. 88, della legge 393 del 1990, modificativa dell’ordinamento giudiziario.

Essa, al punto 5 del terzo comma dell’art. 48 fa espresso riferimento alle cause di opposizione, di impugnazione, di revocazione ed a quelle conseguenti al ricorso per insinuazione tardiva dei crediti. Dopo i primi commenti alla novella, una più attenta esegesi ha consentito di escludere che nell’espressione revocazione si ricomprendano le cause di revocatoria fallimentare e/o ordinaria. La controversa in esame rientra, quindi, nella competenza del giudice istruttore che pronuncia in veste monocratica, in funzione di giudice unico. (Trib. Milano – Sentenza 9202 / 01.09.1997 FALLIMENTO SOPRIM S.R.L. (Prof. Ghidini)/ B.N.) (CS023)

Bilancio (principio di chiarezza)

L’esigenza di chiarezza è riferita al bilancio considerato nella sua unitarietà, e non alle singole voci di cui esso si compone.

Dal bilancio deve, cioè, essere agevolmente percepibile da un esperto la situazione economico-patrimoniale globale della società; il principio di chiarezza è pertanto rispettato quando gli amministratori forniscano non le spiegazioni su ogni singola posta dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, ma quelle informazioni che l’art. 2427 c.c. richiede siano date perché un bilancio possa consentire ai terzi capaci di leggerlo di conoscere, in maniera chiara, la composizione quantitativa e qualitativa delle componenti del patrimonio della società. Trib. Como – sentenza 1693 / 12.11.2001 TAMBURINI & C. S.R.L. (Avv.ti Prof. Ghidini e Girino) / BILD S.R.L. (CS060)

Bilancio (principio di correttezza e veridicità)

Uno dei parametri attraverso cui valutare la correttezza e la veridicità del bilancio è rappresentato dai principi contabili elaborati dal CNDC (Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti), pur con la precauzione che tali principi non esauriscono l’ambito dei parametri utilizzabili, e che, in ogni caso, non possono discostarsi dalla legge. Trib. Como – sentenza 1693 / 12.11.2001 TAMBURINI & C. S.R.L. (Avv.ti Prof. Ghidini e Girino) / BILD S.R.L. (CS060)

Bilancio (proroga di approvazione)

La proroga a sei mesi del termine di legge per approvare il bilancio può essere prevista nello statuto di una società di capitali facendo generico riferimento all’esistenza di particolari esigenze, senza che sia necessario che dette particolari esigenze vengano specificate nello statuto stesso e quindi devolvendone l’accertamento concreto all’apprezzamento (motivato) degli amministratori. (App. Milano – Sentenza 2456 / 12.10.2001 TAMBURINI & CO. S.R.L. (Avv.ti Prof. Ghidini, Girino e Estrangeros) / BILD S.R.L.) (CS054)

Brevetti (descrizione e rivendicazione)

Accanto ad una descrizione del trovato, che svolge la funzione di dimostrazione tecnica della sussistenza dell’invenzione (e di divulgazione della stessa con riguardo a quando la stessa sarà liberamente appropriabile), la rivendicazione si pone quale vera e propria manifestazione di volontà giuridica, con la quale il richiedente identifica lo specifico ambito della protezione che si richiede.

Il rapporto di complementarietà fra descrizione e rivendicazione, componenti indispensabili al fine di rendere la domanda idonea allo scopo, non si accompagna ad una loro necessaria congruità, nel senso che, se non può esservi un profilo inventivo rivendicato non adeguatamente descritto, tuttavia l’ambito della rivendicazione può essere circoscritto a determinati aspetti della parte descrittiva della domanda (in tal senso trova spiegazione la distinzione fra contenuto della domanda e oggetto del brevetto di cui all’art. 5 R.D. 5 febbraio 1940, n. 244).

Soltanto le rivendicazioni che siano formulate in modo esplicito dal richiedente delineano l’ambito della tutela brevettuale, riconoscendosi alla parte descrittiva e ai disegni un mero ruolo interpretativo, ma non integrativo, di quanto rivendicato.

Non necessariamente la dichiarazione di volontà deve essere enunziata nella ‘sedes materiae’ (il paragrafo della domanda esplicitamente denominato ‘rivendicazioni’), ma può essere enunziata, purché in termini di inequivocità circa la consapevole intenzionalità della richiesta protezione, anche nella parte descrittiva del testo della domanda.(App. Milano – Sentenza 113 / 19.1.2001 MECALL S.R.L. (Prof. Ghidini)– AUSL SASSARI / CAT DI CORSINI GIUSEPPE & C. S.P.A.) (CS. 027)

Disegno e descrizione legittimamente servono ad interpretare (non integrare) una vaga formulazione rivendicativa. (App. Milano – Sentenza 1983 / 6.07.1999 C.B.C. S.P.A. (Prof. Avv. Gustavo Ghidini) / C.M.L. COSTRUZIONI MECCANICHE LIRI S.R.L.) (CS090)

Brevetto (contraffazione)

Non sussiste contraffazione di un brevetto per invenzione industriale qualora la macchina prodotta e commercializzata ritenuta interferente con la privativa, anche se volta ad ottenere gli stessi risultati, presenti principi di funzionamento diversi, ma soprattutto presenti soluzioni differenti per quella che costituisce la parte caratterizzante e valida del brevetto. (Trib. Milano – Sentenza 10868 / 28.7.2003 AUTOMAZIONI INDUSTRIALI S.N.C. (Avv.ti Prof. Ghidini, Cavani, Girino) / POSIMAT S.A.) (CS103)

Brevetto (illecito del dipendente e brevettazione abusiva)

Allorquando il dipendente di una società deposita una domanda di brevetto, facendo propri, illegittimamente, i risultati di una ricerca effettuata dalla società medesima – che vi abbia o meno partecipato – e rivendicando per sé i relativi diritti economici, spettanti invece, ex art. 23 legge invenzioni, al suo datore di lavoro, ricorre un’ipotesi di nullità per abusiva brevettazione ai sensi degli artt. 59 n. 4 e 23 legge invenzioni. (Trib. Vigevano – Sentenza 401 / 6.6.2002 AGIPPETROLI S.P.A. (Avv.ti Prof. Ghidini e Cavani) / A.R.) (CS070)

Accertato che la stessa prospettazione dell’attore riguarda un’ipotesi di “invenzione d’azienda”, se non “di servizio”, deve ritenersi – come non è in verità contestato – che ex art. 23 l.i., i diritti patrimoniali derivanti dall’eventuale invenzione appartengono, come da stabile giurisprudenza di legittimità, in modo immediato e diretto, “originariamente ed automaticamente” al datore di lavoro, spettando al dipendente il solo diritto morale e, se del caso, l’equo premio.

Il primo diritto del dipendente “ad essere riconosciuto autore” non gli attribuisce anche il diritto a veder brevettata l’invenzione da parte del datore di lavoro e men che meno di sostituirsi alla sua “inerzia”, brevettando a propria volta; insomma, mentre il datore di lavoro può scegliere di non brevettare, sfruttando l’invenzione in regime di segretezza, il dipendente non può brevettare l’invenzione d’azienda a proprio nome e per proprio conto. (App. Milano – Sentenza 2096 / 13.7.2004 AGIPPETROLI S.P.A. (ORA ENI S.P.A.) (Prof. Ghidini) / A.R.) (CS116)

Brevetto (industrialità dell’invenzione)

L’industrialità di un’unica invenzione brevettata va valutata dall’unitario contesto della descrizione e delle diverse rivendicazioni. (App. Milano – Sentenza 3057 / 13.11.1998 GRACO METAL PRODUCTS INC (Prof. Ghidini) / BRESTIL S.R.L. – BREVI S.R.L.) (CS020)

Brevetto (intervento del PM)

La tutela degli interessi che attengono all’ordine pubblico dell’economia – e che costituisce la ratio degli artt. 78 e 59 della legge sui brevetti – è assicurata dall’informazione al P.M. della pendenza di un procedimento in tema di nullità e dalla conseguente così garantita possibilità di intervenire in causa, ben potendo poi il P.M. valutare l’esito della concreta controversia indifferente rispetto agli interessi pubblici da lui tutelati e dunque astenersi dal concludere. (App. Milano – Sentenza 3057 / 13.11.1998 GRACO METAL PRODUCTS INC (Prof. Ghidini) / BRESTIL S.R.L. – BREVI S.R.L.) (CS020)

Brevetto (invenzione di procedimento)

Il brevetto avente ad oggetto un’invenzione di procedimento non soddisfa i requisiti di legge in termini di novità ed attività inventiva e non fornisce elementi che dimostrino effetti tecnici ed economici non prevedibili da un esperto del settore, quando venga dimostrato in giudizio che lo stato della tecnica aveva già suggerito in precedenza gli elementi caratterizzanti il procedimento di produzione in questione. In particolare, difetta il requisito dell’originalità allorquando i concetti informatori dell’oggetto del brevetto risultino chiaramente riportati in precedenti articoli e testi scientifici del settore, essendo questi ultimi sicuramente accessibili al pubblico e quindi senz’altro idonei a ricostruire lo stato della tecnica ai sensi dell’art. 14 legge invenzioni.

Il procedimento oggetto del brevetto – e precisamente la specificazione di quei valori critici che ne costituiscono la chiave – non può essere considerato frutto di un’attività inventiva, quando lo stesso procedimento costituisce il semplice risultato di un’attività di calcolo e progettazione, ovvia per il tecnico medio del ramo alla luce delle conoscenze fornite dalla tecnica nota. (Trib. Vigevano – Sentenza 401 / 6.6.2002 AGIPPETROLI S.P.A. (Avv.ti Prof. Ghidini e Cavani) / A.R.) (CS070)

Brevetto (nullità)

L’accertamento della nullità del brevetto per difetto di originalità dell’invenzione rende superflua l’analisi dell’ulteriore profilo dedotto in giudizio, e relativo all’invalidità del brevetto per predivulgazione del trovato. (Trib. Monza – Sentenza 1094 / 29.4.1999 MECALL S.R.L. (Prof. Ghidini) – AUSL SASSARI / CAT DI CORSINI GIUSEPPE & C. S.P.A.) (CS024)

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 59, n.1, 12, 14 e 16 legge invenzioni un brevetto privo dei requisiti della novità e dell’attività inventiva deve essere dichiarato nullo. (Trib. Vigevano – Sentenza 401 / 6.6.2002 AGIPPETROLI S.P.A. (Avv.ti Prof. Ghidini e Cavani) / A.R.) (CS070)

I brevetti di cui si lamenta la contraffazione sono validi, in quanto presentano i necessari caratteri di novità ed originalità. La soluzione adottata dal convenuto non è rinvenibile in modo evidente nello stato della tecnica preesistente al deposito della domanda di brevetto dalla persona esperta del ramo, interessata ad individuare mezzi tecnicamente equivalenti a quelli oggetto delle rivendicazioni analizzate.

È sufficiente ad escludere la contraffazione “letterale” dei due brevetti la presenza di due differenze significative.

L’indagine sulle caratteristiche tecniche si deve svolgere dalla data del deposito del brevetto e non dalla data della pretesa contraffazione. L’adozione di un diverso criterio finirebbe per modificare i confini della tutela brevettuale a suo tempo richiesta e accordata, ampliando man mano il contenuto del diritto di esclusiva, mentre è interesse dell’ordinamento favorire l’attività inventiva e il progresso tecnologico, sicché è esatto il principio secondo il quale il monopolio brevettuale trova il suo corrispettivo nel contributo dato dall’inventore allo stato della tecnica. (Trib. Parma – Sentenza 1438 / 28.11.2002 A. FAVA & C. S.N.C. (Prof. Ghidini) / POSIMAT S.A.) (CS093)

Brevetto e concorrenza sleale

La tutela apprestata con il divieto di imitazione servile non può sopperire al mancato ottenimento della tutela brevettuale per modello. Quindi, siffatta tutela brevettuale, che altri presupposti ed altra durata, attiene per così dire all’idea astratta, innovativa sotto il profilo ornamentale o funzionale, mentre l’imitazione servile riguarda la materialità della concreta esecuzione, e colpisce il rapporto di riferibilità dell’oggetto imitato a un determinato produttore: alla stregua della prevalente dottrina e della costante giurisprudenza, la tutela dell’imitazione servile è apprestata per evitare la confondibilità tra i prodotti, e quindi sul presupposto della valenza individuatrice del produttore della forma estetica in questione. (App. Milano – Sentenza 1636 / 21.6.2002 ACEA MANODOMESTICI S.R.L. (Avv.ti Prof. Ghidini, Cavani e Mergati) / MAX ITALIA S.R.L.) (CS077)

Buona fede contrattuale

Il principio generale di buona fede e correttezza contrattuale desumibile dalle disposizioni di cui agli artt. 1175, 1337 e 1375 cod. civ. impone alle parti l’obbligo di reciproca informazione in ordine a circostanze e situazioni che possano influire sulla validità ed efficacia del contratto o che in relazione all’oggetto del medesimo presentino particolare rilevanza sotto il profilo giuridico ed economico.

In particolare, con riferimento a quest’ultimo aspetto, oggetto del summenzionato dovere di informazione possono e devono essere solo quelle circostanze che sono idonee ad alterare i valori del sinallagma dello specifico contratto in senso sfavorevole per l’altro contraente e non invece le circostanze rilevanti al fine della stipulazione di un contratto diverso da quello concluso. (Nel caso di specie, la mancata informativa al cliente della possibilità di concludere contratti di fornitura di energia elettrica recanti la c.d. “clausola di riducibilità” delle prestazioni di erogazione – che prevedono tariffe ridotte in cambio della possibilità per Enel di ridurre la potenza di energia elettrica messa a disposizione con un termine di preavviso minimo di tre ore – non costituisce violazione del obbligo di reciproca informazione derivante dal principio di buona fede contrattuale, perché concerne circostanze rilevanti per la stipulazione di un contratto diverso da quello concluso) (App. Milano – Sentenza 2113/ 8.03-14.09.2005 ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. (Avv. Girino) / SIA S.R.L.) (CS144)

Carenza di liquidità da lockdown ed esclusione dell’esonero dall’adempimento (sospensione del pagamento di canoni di noleggio)

L’art. 91 D.L. 18/2000 [che introduce il principio per cui le misure di confinamento anti-contagio sono sempre valutate ai fini degli artt. 1218 e 1223 c.c.: n.d.r.] se deve guidare il giudicante nella valutazione della responsabilità del debitore per l’inadempimento, mitigandone appunto gli effetti, proprio in ragione della crisi di liquidità dovuta alla pandemia da Covid-19, non autorizza certo la parte che ne invoca la relativa disciplina a ritenersi legittimamente esonerata dall’adempimento delle obbligazioni assunte. (Trib. Firenze, ordinanza 9210 / 17.7.2020 LS / Arval S.p.A. (Avv.ti Girino, Estrangeros, Pavia) (CS356)

Cessione d’azienda ex lege (liberazione dell’alienante)

Ad una cessione di azienda, non derivata da un’autonoma decisione delle parti, ma da un trasferimento imposto e disciplinato nei suoi effetti dal legislatore, non si applica l’art. 2560 c.c. e non è quindi necessario il consenso dei creditori per la liberazione dell’alienante dai debiti inerenti all’azienda ceduta e anteriori al trasferimento. (Nel caso di specie, in seguito al D. lgs. n. 79/99, nei rapporti giuridici attinenti al ramo di azienda per lo svolgimento della distribuzione, è subentrata l’Enel Distribuzione Spa con atto di conferimento del 1.10.99.

Da ciò deriva anche la carenza di legittimazione passiva dell’Enel Spa per i rapporti giuridici relativi alla distribuzione e ai debiti afferenti.) (Trib. Firenze – Sentenza 2731 / 13.09.2002 ENEL S.P.A. – ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. (Avv. Girino ) / NUOVA RIVART S.P.A) (CS094) Conforme: Trib. Milano – Sentenza 1688 / 12.02.2005 – ENEL S.P.A. E ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. (Avv. Girino) / SIT S.R.L. (CS127)

Il contratto di cessione di azienda contenente la clausola che prevede che le sopravvenienze attive e passive per fatti anteriori alla data di cessione siano rispettivamente a carico e in favore del cedente esclude la legittimazione attiva del cessionario a far valere un credito che sia derivato da tali fatti anteriori(Trib. Milano Sentenza 4569 /15.4.2002 ENEL S.P.A. – ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. (Avv. Girino) / S.I.A. S.R.L. – SADEPAN CHIMICA S.R.L.) (CS073)

Cessione del quinto stipendio

DPR 180/1950 – Cessione del quinto stipendio – Atti vietati – Pegno di crediti su stipendio e TFR già soggetto a cessione del quinto – Inammissibilità per violazione dello scopo della norma e illiceità della causa del negozio di pegno

La perfetta assimilabilità, se non sul piano strutturale-morfologico, certamente su quello funzionale, tra costituzione in pegno e pignoramento (di crediti) consente di ricondurre anche la costituzione di pegno tra gli atti vietati su stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti dei dipendenti pubblici ai sensi dell’art. 1 d.p.r. n. 180 del 1950. Ciò alla stregua non già di una interpretazione analogica, bensì alla luce di una interpretazione teleologica, che ne consideri lo scopo.

Se questo è, come non sembra contestabile, garantire la permanente destinazione della maggior parte degli stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti alla loro naturale destinazione di far fronte ai bisogni propri del dipendente e della sua famiglia (a difesa del dipendente anche da se stesso, ossia dai pregiudizi che deriverebbero dalla eventuale propensione a far eccessivo ricorso a finanziamenti ed a conseguenti indebitamenti), appare innegabile la piena sovrapponibilità, rispetto ad esso, delle ipotesi, da un lato, del pignoramento di crediti, quale atto unilaterale prodromico all’espropriazione forzata, e, dall’altro, della costituzione volontaria di pegno, quale atto dispositivo consensuale, volgente al medesimo risultato. Una diversa interpretazione della norma, che escluda dalla sua operatività la seconda ipotesi, consentirebbe di aggirare totalmente il divieto, operando una rimozione preventiva dei limiti di espropriabilità di detti crediti, fissati da norma imperativa.

Guardando, da un lato, allo scopo della norma quale sopra individuato, dall’altro, alla causa concreta del negozio di che trattasi (che indubbiamente sta, ex latere creditoris, nell’obiettivo di premunirsi di un vincolo illimitato sulla disponibilità dello stipendio del debitore, , a garanzia del credito), non può non apparire evidente il contrasto di questa rispetto a quello, ovvero l’obiettivo di eludere i limiti che altrimenti si frapporrebbero ad una eventuale tutela coattiva del credito mediante esecuzione forzata. Emerge in tal modo la nullità funzionale della pattuizione per illiceità della causa (art. 1418, comma 2°, cod. civ.).
Cass. 29 gennaio 2021 n. 2151 – X. vs. Y. (Avv.ti Girino e Estrangeros)(CS357)

Clausole vessatorie

Il rapporto contrattuale intercorrente tra l’utente del servizio e l’ENEL, pur riconducibile al contratto di somministrazione, non può essere analizzato e valutato se non tenendo conto delle ragioni ed esigenze organizzative esistenti a monte del contratto, la fornitura di un servizio essenziale, di cui le singole clausole sono diretta espressione. La valutazione del concetto di vessatorietà, va definito con riferimento all’oggetto specifico del contratto (natura del bene o servizio) ed alla situazione di fatto esistente al momento della sua conclusione, quindi, in altri termini, al contesto economico e normativo esistente al momento della conclusione del contratto e della predisposizione delle clausole. Infatti, non qualunque squilibrio tra le prestazioni dà luogo alla vessatorietà delle clausole, ma solo quello “significativo”.

Nel caso del monopolista, in linea di principio nessun squilibrio può sussistere laddove le singole clausole, pur prevedendo vantaggi per il predisponente, siano dettate da giustificate esigenze organizzative e gestionali dell’impresa in difetto delle quali la stessa impresa non potrebbe svolgere in modo remunerativo la propria attività, di modo che non può ritenersi esistente quel significativo squilibrio dei diritti ed obblighi che da luogo alla vessatorietà delle clausole. (Trib. Roma – Sentenza 10360 / 31.08.1998 ENEL S.P.A. (Avv. Girino) / ADICONSUM) (CS010)

Clausole vessatorie (Scrittura di rimodulazione di leasing)

La scrittura con cui, in sede di conversione valutaria da euro a franco svizzero di un contratto di leasing, la parte ha rinunciato a far valere ogni ipotesi di carenza di titolo (nullità, annullabilità, risoluzione, ecc.) a sostegno degli spostamenti patrimoniali fin lì disposti a favore di controparte, e dunque ad ottenere la restituzione di quanto versato, è un atto abdicativo pienamente lecito ed efficace, come avviene in ogni ipotesi in cui si rinunci ad un diritto già sorto e di per sé disponibile (vedi Tribunale Udine Sent. n. 1479 del 5.12.2016; Sent. n. 933 del 5.7.2017), che non necessita di specifica approvazione per iscritto ai sensi dell’art. 1341 codice civile perché non è una clausola vessatoria.

Né si può ritenere che tale patto sia privo di causa perché esso è stato inserito in una modifica pattizia del piano finanziario di rimborso, modifica pacificamente e inequivocabilmente richiesta dalla utilizzatrice, parendo quindi logico che, a mo’ di corrispettivo, H. abbia preteso ed ottenuto la rinuncia di controparte a far valere diritti sulla situazione pregressa (cfr. in termini Trib. Udine Sent. n. 1479 del 5.12.2016; n. 933 del 5.7.2017). (Trib. Udine – Sentenza 776 / 23.08.2021 Hypo Alpe Adria Bank S.P.A. (Avv.ti Girino – Pavia) / L. Srl) (CS359)

Clausola di indicizzazione al cambio

La clausola di indicizzazione del cambio in valuta estera inserita in un contratto di locazione finanziaria non configura un contratto autonomo, assimilabile a un derivato (domestic currency swap), ma un meccanismo di adeguamento della prestazione pecuniaria.

In tal senso si è pronunciata recentemente la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 4659 del 22.2.2021 che, in una fattispecie analoga, ha affermato che la clausola di indicizzazione cambio in valuta estera inserita in un contratto di locazione finanziaria non configura un contratto derivato. (Trib. Udine – Sentenza 776 / 23.08.2021 Hypo Alpe Adria Bank S.P.A. (Avv.ti Girino – Pavia) / L. Srl) (CS359)

Compensazione delle spese e cancellazione della segnalazione nei sistemi di informazione creditizia (sic)

In caso di illegittima segnalazione in Centrali rischi private, deve essere disposta la compensazione delle spese nel caso in cui la cancellazione di nominativi venga ordinata per puri motivi formali senza alcuna contestazione nel merito circa l’esistenza del rapporto debitorio segnalato. Il cosciente inadempimento alle obbligazioni assunte, infatti, risulta essere un comportamento contrario ai parametri della buona fede ex art. 1375 c.c. che potrebbe pregiudicare la finalità dell’istituto in analisi in quanto farebbe apparire meritevole di credito un soggetto, in realtà, inadempiente alterando il mercato del credito. (Trib. Napoli Nord, Sentenza 1614 / 22.7.2020 SG / FIDITALIA S.p.A. (Avv.ti L. Gregoroni e R. Pavia) (CS355)

Competenza

L’art. 38 c.p.c. consente di ritenere confermato il principio per cui nelle cause relative ai diritti di obbligazione il convenuto deve eccepire nella comparsa di risposta, a penda di decadenza, l’incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., indicando specificamente in relazione ai criteri medesimi, a pena di inefficacia dell’eccezione, qual è il giudice che ritiene competente, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l’eccezione, il giudice possa rilevare d’ufficio profili di incompetenza non proposti o supplire alla genericità o incompletezza dell’eccezione, restando la competenza del giudice adito radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato.

Per quanto riguarda la competenza per territorio, G.T., a differenza degli altri convenuti, ha sollevato l’eccezione in modo rituale, indicando il giudice competente anche in relazione ai criteri previsti all’art. 20 c.p.c.L’art. 33 c.p.c. prevede che cause contro più persone, connesse per l’oggetto o per il titolo, possano essere proposte davanti al giudice competente ex art. 18 o 19 c.p.c. per una di esse.

Dunque la connessione di cause consente lo spostamento della competenza per territorio ai sensi dell’art. 33 c.p.c. solo con riguardo al foro generale delle persone fisiche o giuridiche e che le regole contenute nell’art. 31 ss c.p.c., in quanto derogatrici dei principi generali della competenza, non possono essere estensivamente interpretate o applicate. (Trib. Torino – Sentenza 2173/ 31.03.1999 G.T. (Avv.ti Ghidini, Girino), F.T., HALAFURS S.P.A. G.H./ FALLIMENTO MEDIOGEST S.I.M. S.P.A.) (CS146)

Competenza cautelare transnazionale

L’art. 10 legge 218/95 ammette esplicitamente la giurisdizione cautelare italiana ove il provvedimento debba essere eseguito in Italia, nonostante la giurisdizione di merito straniera (art. 669-ter, 3° co., c.p.c.), di tal che – essendo (in tesi) l’invocata inibitoria suscettiva di concreta attuazione nel territorio nazionale (art. 669 duodecies c.p.c.) – non è problema di questo decidente valutare la giurisdizione italiana quanto alla proponenda domanda di merito nei riguardi dei resistenti di nazionalità cinese. (Trib. Milano, Sez. spec. P.I.I. – Ordinanza 12.6.2006 TELECOM ITALIA S.P.A (Avv.ti Prof. Ghidini e Mergati) / SKY ITALIA S.R.L.) (CS184)

Competenza Sezione Specializzata (vis actrativa domanda riconvenzionale)

Qualora il convenuto, in un giudizio di risarcimento danni per inadempimento contrattuale, proponga in via riconvenzionale domande che rientrano nella competenza delle Sezioni Specializzate in materia di Impresa, l’intero giudizio deve essere rimesso al foro specializzato, in quanto la domanda riconvenzionale può determinare l’attrazione dell’intera causa presso il foro specializzato competente a conoscere della domanda (cfr. a proposito della Sezione Agraria Cass. n. 2269/1998) (Trib. Milano – Ordinanza 3.2.2014 NOVARA CENTRO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, U.N. / ALLIANZ S.P.A. (Avv.ti Prof. Ghidini, Mergati, Signorini) (CS342)

Competenza Sezione Specializzata Impresa

La competenza si radica sulla scorta delle prospettazioni di colui che agisce, indipendentemente dalla fondatezza o meno delle stesse salvo il limite che esse non siano meramente pretestuose e ictu oculi formulate al solo fine di spostare la competenza: nella fattispecie la ricorrente ha invocato la violazione di informative segrete ex art 98 e 99 c.p.i. oltre che la tutela conferita dalla legge sul diritti d’autore nonché la tutela avverso la concorrenza sleale corredando tali domande da puntuali allegazioni e non vi è alcun elemento di causa che consenta di ritenere prima facie pretestuosa tale prospettazione di tal che la causa risulta correttamente radicata davanti al Tribunale di Venezia Sezione specializzata in materia di impresa, competente per la domanda ex art 98 e 99 cpi e legge d’autore oltre che per la domanda relativa alla concorrenza sleale c.d. interferente. (Trib. Venezia, Sez. Spec. Impresa – Ordinanza 18.6.2013 ALLIANZ S.P.A. (Avv.ti Prof.  Ghidini,  Mergati,  Signorini) / RINALDI ASSICONSULT S.R.L., S.R., F.R., V.R., F.R.) (CS318)

Conforme: Trib. Milano, Sez. Spec. P.I.I. – Ordinanza ex art. 669 terdecies c.p.c. 19.4.2012 ALLIANZ S.P.A. (Avv.ti Prof.  Ghidini,  Mergati,  Signorini) / C.F., A.S.L., D.F., CARIGE VITA NUOVA S.P.A. e CARIGE R.D. ASSICURAZIONI e RIASSICURAZIONI S.P.A. (CS320)

Conforme: Trib. Milano, Sez. Spec. Impresa – Sentenza 16 gennaio 2014 ALLIANZ S.P.A. (Avv.ti Prof.  Ghidini,  Mergati,  Signorini) / ASSIRISK S.R.L., ASSIRISK PIVA S.R.L., M. V., G.P., ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, ZURICH INVESTMENTS LIFE S.P.A. (CS295)

Competenza territoriale

Quanto alla competenza territoriale (questione rilevabile d’ufficio ex artt. 38 e 28 c.p.c., in materia cautelare) non sussiste alcun criterio di collegamento della fattispecie col foro adito (in questo caso, Milano), nel caso in cui venga strumentalmente evocato in giudizio, unitamente ai responsabili dei denunciati illeciti (residenti all’estero), anche chi svolga attività di access provider.

Ciò in quanto la posizione dell’access provider non può essere – neppure in astratto – oggetto di inibitoria cautelare alla stregua dell’irresponsabilità di quest’ultimo, sancita dalla normativa di settore e, in particolare, dall’art. 14 d.lgs. 70/2003. (Trib. Milano, Sez. spec. P.I.I. – Ordinanza 12.6.2006 TELECOM ITALIA S.P.A (Avv.ti Prof. Ghidini e Mergati) / SKY ITALIA S.R.L.) (CS184)

Concorrenza sleale (atti plurimi)

La commissione di storno di personale, la sottrazione di segreti e dati aziendali, la commissione di atti di denigrazione ed imitazione servile (tutti rivolti contro il medesimo concorrente) costituiscono comportamenti parassitari ex art. 2598 n. 3 c.c., essendo evidenti sia la potenzialità lesiva che l’intento di appropriarsi slealmente del patrimonio aziendale del concorrente. (App. Milano – Sentenza 2103 / 11.8.2000 B.M. STIRO S.P.A. (Avv.ti Ghidini e Girino) / FIMAS S.R.L.) (CS025)

Concorrenza sleale (competenza lavoristica)

La condotta dell’ex dipendente che si pone come strumento indefettibile perché un soggetto imprenditore si ponga sul mercato come concorrente dell’azienda abbandonata dal lavoratore ed abbia la possibilità di acquisire in tempi assai rapidi una solida struttura organizzativa, commerciale ed un parco clienti di tutto rispetto e di grande rinomanza è certamente rilevante sotto il profilo della illecita concorrenza, e pertanto il Giudice del lavoro non è competente a conoscerne. (Trib. Roma – Sentenza 13617 / 11.12.1997 RIMA S.R.L. (Prof. Ghidini) / SICURGEN S.R.L.) (CS005)

Concorrenza sleale (esimenti)

Quando viene commessa contraffazione, la circostanza che altre imprese del settore abbiano fatto uso di marchi asseritamente analoghi non esclude la concorrenza sleale, non potendo la coesistenza di eventuali fatti illeciti altrui giustificare l’illecito proprio. (Trib. Torino – Sentenza 1394 / 11.11.1997 VONA S.R.L. (Prof. Ghidini) / EDITRICE TELEVISIVA TORINESE S.R.L. (CS015)

Concorrenza sleale (ex dipendente)

L’azienda che ha acquisito, tramite l’attività di un ex dipendente, in tempi immediatamente successivi alla sua costituzione, contratti di distribuzione già facenti capo al concorrente, riguardanti una serie di importanti clienti esteri ed aventi ad oggetto prodotti altamente specialistici, e l’ex dipendente che ha predisposto le attività necessarie perché una tale acquisizione si verificasse, hanno compiuto atti di concorrenza sleale ai danni del concorrente stesso. (Trib. Roma – Sentenza 13617 / 11.12.1997 RIMA S.R.L. (Prof. Ghidini) / SICURGEN S.R.L.) (CS005)

La valutazione della sussistenza di atti di concorrenza sleale posti in essere da un imprenditore avvalendosi anche o solo della collaborazione di un infedele dipendente del proprio concorrente non richiede il previo accertamento giudiziale di tale infedeltà nell’ambito del rapporto di lavoro, diversi essendo i profili della possibile reazione dell’imprenditore danneggiato: egli infatti può chiedere soddisfazione al solo concorrente sleale, può perseguire solo il suo dipendente ovvero può agire nei confronti di tutti e due, e la scelta di una o dell’altra strategia risponde a valutazioni di opportunità del tutto legittime ed insindacabili, così come non si può in alcun modo imporre la contemporanea citazione di tutti i soggetti solidamente coobbligati (App. Milano – Sentenza 2103 / 11.8.2000 B.M. STIRO S.P.A. (Avv.ti Prof. Ghidini e Girino) / FIMAS S.R.L.) (CS025)

Concorrenza sleale (imitazione e onere di differenziazione)

Posto ché i vantaggi c.d. ‘funzionali’ dei prodotti (al pari dei pregi estetici) sono tutelabili solo attraverso le privative industriali che consentono ai titolari di sfruttarli in monopolio per un determinato periodo di tempo, scaduto il quale, chiunque ha la facoltà di utilizzarli, ragioni di coordinamento sistematico portano ad escludere che possano essere assoggettate alla tutela concorrenziale le forme c.d. utili, che forniscono un qualche vantaggio sul piano tecnico anche se non appaiono strettamente indispensabili al risultato. Attraverso il divieto di imitazione servile previsto dall’art. 2598 n. 1 c.c. possono tutelarsi solo le forme c.d. ‘arbitrarie’ e ‘capricciose’, ‘superflue’ ed ‘insignificanti’, cioè quelle caratteristiche nuove ed individualizzanti del prodotto dotate di originalità propria, estranea agli elementi intrinseci sostanziali al prodotto stesso”.

Poiché il divieto di imitazione servile riguarda unicamente le forme destinate a preciso scopo individualizzante e non anche quelle imposte da altre finalità concorrenti connaturate al prodotto e come tali sempre appropriabili in assenza di limitazioni legali e/o convenzionali, l’esigenza della non confondibilità tra due fonti produttive non deve essere soddisfatta imponendo al concorrente di modificare, anche di poco, la forma del prodotto, venendo altrimenti compromesso proprio il principio della libera e integrale utilizzazione dell’idea inventiva in tutte le sue traduzioni funzionali, ma può invece essere soddisfatta addossando all’imitatore l’obbligo di provvedere alla differenziazione con altri strumenti, quali l’uso dei marchi e la presentazione del prodotto, onde appalesarne la provenienza da diverso imprenditore. (Trib. Milano – Sentenza 8649 / 28.10.1991 ARCO FALC S.R.L. – TYCO INDUSTRIES INC. (Prof. Ghidini) / LEGO S.PA. – LEGO SYSTEM A/S) (CS007)

Non può darsi concorrenza sleale confusoria per imitazione di forme funzionali o, altrimenti, non individualizzanti. In tal caso, non può darsi neppure concorrenza sleale “parassitaria” perché la riproduzione di forme o segni distintivi sui quali l’ordinamento non consente a nessuno di acquisire diritti di esclusiva non può costituire un comportamento contrario ai doveri di correttezza commerciale, in quanto la libera appropriabilità di quelle forme e di quei segni è il naturale corollario dell’accennato divieto di esclusiva. (App. Milano – Sentenza 348 / 17.1.1995 NUOVA TAI S.R.L. (Prof. Ghidini) / ZEC S.P.A.) (CS. 013)

Costituisce atto di imitazione servile ex art. 2598 n. 1 c.c. la produzione e commercializzazione di un mini affetta aglio identico a quello di un altro concorrente, già precedentemente commercializzato, qualora, pur essendo possibile, non siano apportate le dovute differenziazioni.

In caso di imitazione servile di un prodotto, non è di per sé idoneo ad evitare il pericolo di confusione l’apposizione sui prodotti imitati del marchio del produttore (tanto più quando il prodotto in questione sia oggetto di un acquisto non particolarmente ‘meditato’, né preceduto da un lungo esame o da un’attenta comparazione con i prodotti simili). (Trib. Monza – Sentenza 1316 / 24.5.2001 ACEA MANODOMESTICI S.R.L. (Avv.ti Prof. Ghidini e Cavani) / MAX ITALIA S.R.L.) (CS041)

In tema di imitazione servile, escluso ogni rilievo circa la riproduzione dei medesimi aspetti funzionali-tecnici (in assenza di qualsiasi tutela brevettuale), l’attenzione della Corte deve essere orientata alla verifica di profili formali che, per la loro particolare caratterizzazione ed eventuale differenziazione dalla forma standard usualmente impiegata, siano idonei ad individuare elementi aventi un’obiettiva funzione distintiva dell’imprenditore. (App. Milano – Sentenza 834 / 19.3.2004 ACEA MANODOMESTICI S.R.L. (Avv.ti Prof. Ghidini e Mergati)/ MAX ITALIA S.P.A.) (CS113)

Costituisce atto di imitazione servile ex art. 2598 n. 1 c.c. la produzione e commercializzazione di un mini affetta aglio in tutto e per tutto identico a quello anteriore di un altro concorrente, allorquando il primo presenta lo stesso aspetto, stessa funzionalità, stesse dimensioni, stesso colore delle parti in plastica, stesse soluzioni estetiche (nella specie: la forma del manico, la parte finale in plastica, la forma dell’alloggiamento per gli spicchi di aglio). (App. Milano – Sentenza 1636 / 21.6.2002 ACEA MANODOMESTICI S.R.L. (Avv.ti Prof. Ghidini, Cavani e Mergati) / MAX ITALIA S.R.L.) (CS077)

Concreta concorrenza sleale sotto il profilo dell’imitazione servile e della confusione dei prodotti, la fabbricazione di prodotti identici, nella forma, a quelli realizzati da imprese concorrenti, allorquando la ripetizione dei connotati formali non si limiti ai profili resi necessari dalle caratteristiche funzionali del prodotto, ma si spinga a profili del tutto del tutto inessenziali alla sua funzione, quali, ad esempio, l’adozione di un particolare colore o di altri particolari formali del tutto indifferenti alla dimensione funzionale del prodotto (nella specie, il Tribunale ha escluso la confondibilità dei due marchi sia per la diversità delle espressioni letterali in essi contenute, sia per la diversità del colore degli sfondi, sia, infine, per la diversità degli stemmi riprodotti).

Al fine di verificare l’esistenza della fattispecie della confondibilità tra prodotti per imitazione servile, è necessario che la comparazione tra i medesimi avvenga non tanto attraverso un esame analitico e separato dei singoli elementi caratterizzanti, bensì mediante una valutazione di tipo sintetico. (Trib. Catania – Decreto 17.8.2002 NOVA SURGELATI S.PA. (Avv.ti Prof. Ghidini e Mergati) / SPECIALITA’ SICILIANE S.R.L.) (CS079)

La protezione normativa contro l’attività di concorrenza sleale per imitazione servile presuppone l’esistenza di una forma che presenti i caratteri della novità e della individualità, rendendola, in tal modo, suscettibile di essere imitata. La forma deve avere la capacità di differenziare il prodotto e di renderlo riconoscibile al consumatore come proveniente da un determinato imprenditore. L’imitazione servile dei prodotti di un’impresa concorrente è considerata dall’art. 2598 c.c. atto di concorrenza sleale, in quanto sia idonea ad indurre il consumatore ad equivocare sulla fonte di produzione. Ciò si desume sia dall’evidente collegamento che il n. 1 dell’art. 2598 c.c. opera tra le ipotesi dell’imitazione servile e la previsione di ‘qualsiasi altro mezzo’ idoneo a creare confusione, sia dalla ratio della disposizione, quale si desume dalla collocazione della medesima in relazione alle disposizioni dettate in materia di tutela brevettale.

È pacifico che costituisca libera esplicazione dell’attività imprenditoriale fabbricare prodotti anche identici nella forma a quelli realizzati dall’impresa concorrente, che in precedenza era titolare del diritto brevettuale in esclusiva. Ne deriva, a fortiori, la piena libertà di produzione e commercializzazione di prodotti identici, non brevettabili o mai brevettati, alla stessa stregua di quelli per i quali è scaduto il brevetto, purché non si crei confusione.

L’esigenza della non confondibilità tra due forme, che non può essere soddisfatta modificando soltanto alcuni aspetti del prodotto, quando si mantengano inalterate le caratteristiche che valgono a dare la medesima impressione al consumatore, può reputarsi rispettata quando il prodotto rechi, in modo ragionevolmente percepibile all’occhio, spesso superficiale, del consumatore, il marchio dell’impresa che lo produce o lo commercializza, ovvero imballaggi e contenitori atti a distinguerlo.

Va ribadito che l’indicazione della diversa provenienza del prodotto da parte dell’imitatore deve essere apposta con evidenza tale, da essere percepibile al consumatore di media diligenza ed intelligenza del prodotto in concreto considerato (v. Cass. 22 agosto 1997, n. 7869; Cass. 3 agosto 1987, n. 6682).

Costituisce atto di concorrenza sleale l’utilizzazione di una forma esteriore analoga ad altra, allorché il consumatore possa essere indotto ad attribuire al prodotto dell’imitatore le stesse qualità di cui è portatore l’altrui prodotto, in forza del rischio di associazione tra i medesimi.

L’idoneità a creare confusione si compone di due elementi: 1) l’originalità del prodotto imitato, munita di capacità distintiva, tale da diventare connaturale, nell’immagine presso il consumatore, del prodotto stesso; 2) l’assenza di elementi distintivi atti a mostrare che la provenienza dell’un prodotto è diversa da quello dell’altro. (Trib. Monza – Sentenza 2175 / 27.8.2002 ACEA MANODOMESTICI S.R.L. (Avv.ti Prof. Ghidini e Cavani) / MAX ITALIA S.R.L.) (CS081)

Concorrenza sleale (imitazione servile)

La concorrenza sleale per imitazione servile deve essere esclusa quando gli elementi muniti di carattere individualizzante riprodotti dal concorrente siano dipendenti da esigenze strutturali e funzionali (nel caso di specie relativo a lampadari, la concatenazione di una serie di ganci che tendono a formare una sorta di maglia di vetro, con l’effetto di una cascata, non costituisce un elemento distintivo rilevante in quanto tale effetto deriva dall’elemento funzionale costituito dal gancio). (Trib. Milano, Sez. Spec. P.I.I. – Ordinanza 31.5.2010 VETRERIA VISTOSI S.r.l., A.M. / IDEAL LUX S.r.l. e C.V. (Avv.ti Prof.  Ghidini,  Mergati,  Signorini) (CS311)

Un prodotto deve essere tutelato contro l’imitazione servile in quanto esso presenti elementi caratterizzanti la sua peculiare presenza merceologica nel mercato rispetto a prodotti simili, perché, in difetto di tali caratteri, il prodotto non ha individualità propria, ed una sua imitazione non può essere servile poiché riguardante un genus merceologico oggettivamente non riconducibile ad una alcuna individualizzabile impresa in concorrenza.

La concorrenza sleale per imitazione servile può quindi essere configurata soltanto in relazione a prodotti con propria originalità e con proprie caratteristiche distintive, e deve essere esclusa nei confronti di prodotti standardizzati, privi cioè di elementi originali tali da differenziali da altri prodotti con analoga destinazione commerciale. Nella specie, la valutazione riguardava la commercializzazione di prodotti nel mercato del mobile ed è stato affermato che tale settore segue tendenze che i rivenditori hanno legittimo interesse e motivo di intercettare per soddisfare al meglio le esigenze della clientela (Trib. Roma, Sez. Spec. P.I.I. – Sentenza 13347/10.5.2013 EDIL TRE COSTRUZIONI S.P.A., MONDO CONVENIENZA S.P.A., M.C. GROUP SOCIETA’ CONSORTILE A R.L., C.G.B., C.M. / M BUSINESS S.R.L., M COMMERCIALE S.R.L. O.M. S.R., Z.E., S.S. (Avv.ti Prof.  Ghidini,  Mergati,  Signorini), MERCATONO UNO SERVICES S.R.L., C.R., V.L., F.F.) (CS280)

Concorrenza sleale (imitazione servile del lay-out del punto vendita)

Non costituisce atto di concorrenza sleale lo sfruttamento di una concezione degli allestimenti del locale che è propria dell’imprenditore concorrente. Deve infatti salvaguardarsi la legittima facoltà dell’operatore economico di seguire nell’arredo, nella sistemazione interna dell’esercizio commerciale e nelle modalità di presentazione della merce, quelle linee di tendenza di rilevo estetico o funzionale – che, per la loro diffusione, ben possono essere utilizzate da una pluralità indeterminata di soggetti. Ciò che può ritenersi vietato è, in certi casi, la sola pedissequa imitazione delle scelte altrui sul piano dell’allestimento e della organizzazione interna del punto di vendita: vale a dire la condotta che sia idonea a determinare una situazione di obiettiva confondibilità tra gli imprenditori concorrenti (Trib. Roma, Sez. Spec. P.I.I. – Sentenza 13347/10.5.2013  EDIL TRE COSTRUZIONI S.P.A., MONDO CONVENIENZA S.P.A., M.C. GROUP SOCIETA’ CONSORTILE A R.L., C.G.B., C.M. / M BUSINESS S.R.L., M COMMERCIALE S.R.L. O.M. S.R., Z.E., S.S. (Avv.ti Prof.  Ghidini,  Mergati,  Signorini), MERCATONO UNO SERVICES S.R.L., C.R., V.L., F.F.) (CS280)

Concorrenza sleale (impresa in fieri)

Una società può essere soggetta ai divieti di cui all’art. 2598 c.c. anche quando l’attività della stessa posta in essere sia ancora in una fase meramente organizzativa, a condizione che tale fase sia così intensa ed impegnativa da permetterle l’inizio dell’attività di produzione e di acquisizione di ordini (nonché, nel caso specifico, la partecipazione ad un’importante fiera del settore) (App. Milano – Sentenza 2103 / 11.8.2000 B.M. STIRO S.P.A. (Avv.ti Ghidini ed Girino) / FIMAS S.R.L.) (CS025)

Concorrenza sleale (interesse ad agire)

L’interesse ad ottenere un accertamento negativo di atti di imitazione servile sussiste anche quando non vi sia l’opposizione del convenuto a siffatta declaratoria, se, da un lato, tale mancata opposizione è espressa solo successivamente alla notificazione della domanda giudiziale e la stessa è stata preceduta da inequivocabili condotte poste in essere da dipendenti e collaboratori della società convenuta che hanno ragionevolmente indotto l’attrice a ritenere sussistente sul punto una situazione in conflitto. (Trib. Monza – Sentenza 1383 / 16.6.1998 BONALDO S.P.A. (Prof. Ghidini) / FUTURA S.R.L.) (CS014)

Concorrenza sleale (informazioni riservate)

Costituisce concorrenza sleale l’uso da parte dell’ex agente delle conoscenze riservate acquisite nel precedente rapporto, delle quali il diritto a trarne esclusivo vantaggio in termini di avviamento e di acquisizione della clientela permane in capo al committente, dopo l’estinzione del rapporto di agenzia (cfr. Cass. 30 maggio 2007, n. 12681; Cass. 18 agosto 2004 n. 16156) (Trib. Roma, Sez. Spec. Impresa – Ordinanza 9.5.2013) ALLIANZ S.P.A. (Avv.ti Prof. Ghidini, Mergati, Signorini) / DAS S.N.C. di L.C. e M. C., L.C e M.M. (CS317)

E’ lecito lo sfruttamento da parte di un ex dipendente, passato alle dipendenze di un’impresa concorrente, delle conoscenze tecniche, delle esperienze e persino delle generiche informazioni relative alla politica commerciale dell’impresa dalla quale egli proviene (cfr. Cass. n. 12681/07), a condizione che non si tratti di informazioni segrete o riservate e che, in ogni caso, non emerga una sistematica attività di distrazione della clientela e imitazione delle iniziative imprenditoriali dell’impresa medesima (Trib. Roma, Sez. Spec. Impresa – Ordinanza 9.5.2013 ALLIANZ S.P.A. (Avv.ti Prof. Ghidini, Mergati, Signorini) / DAS S.N.C. di L.C. e M. C., L.C e M.M.) (CS317)

Conforme: Trib. Venezia Sez. Spec. Impresa – Ordinanza 18.6.2013 ALLIANZ S.P.A. (Avv.ti Prof. Ghidini, Mergati, Signorini) / RINALDI ASSICONSULT S.R.L., S.R., F.R., V.R., F.R. (CS318)

Costituisce concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c. il perdurante possesso da parte dell’ex agente di dati commerciali (in particolare dati di polizza e nominativi dei clienti facenti capo all’ex agente) di pertinenza esclusiva della ex-mandante e il sistematico uso di tali dati in epoca successiva alla cessazione di tale mandato. Ai fini della prova di tale illecito, rileva la rilevantissima entità delle disdette ricevute dalla Compagnia per rapporti contrattuali facenti capo all’ex agente dopo la cessazione del mandato, la loro predisposizione ed invio da parte dell’ex agente e la loro concentrazione in un determinato e ristretto lasso di tempo.Trib. Milano, Sez. Spec. Impresa – Sentenza 16 gennaio 2014  ALLIANZ S.P.A. (Avv.ti Prof. Ghidini, Mergati, Signorini) / ASSIRISK S.R.L., ASSIRISK PIVA S.R.L., M.V., G.P., ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, ZURICH INVESTMENTS LIFE S.P.A.) (CS295)

Le informazioni (nella specie di Compagnia di Assicurazione) sui clienti (nominativi, indirizzi, recapiti, numero di polizza, condizioni contrattuali), anche a prescindere dalla loro tutelabilità come segreto aziendale, offrono un quadro delle relazioni con la clientela, realizzato nel corso di rapporti spesso pluriennali, la cui apprensione conferisce un indebito vantaggio concorrenziale, che consente un immediato ingresso sul mercato della nuova agenzia in posizione privilegiata, senza dovere sopportare costi ed oneri connessi alla formazione ex novo di un portafoglio clienti, agli esclusivi danni della ricorrente. Pertanto, non può dubitarsi del loro enorme valore economico. (Trib. Milano, Sez. Spec. P.I.I. – Ordinanza 26.1.2012 ALLIANZ S.P.A. (Avv.ti Prof. Ghidini, Mergati, Signorini) / C.F., A.S.L., D.F., CARIGE VITA NUOVA S.P.A. e CARIGE R.D. ASSICURAZIONI e RIASSICURAZIONI S.P.A.) (CS315)

Concorrenza sleale (illecito di pericolo)

L’illecito concorrenziale di cui all’art. 2598 c.c. (anche con riguardo all’ipotesi di cui al n. 2) non si perfeziona necessariamente attraverso la produzione di un pregiudizio attuale al patrimonio del soggetto concorrente, essendo sufficiente anche il pericolo di un danno concorrenziale, inteso come difficoltà di mercato potenzialmente arrecata all’altrui impresa, sia dal lato della clientela (per la possibile perdita di essa, nonché dei fornitori e finanziatori), sia dal lato dell’organizzazione aziendale (per la sfiducia dei dipendenti), essendo sufficiente l’idoneità della condotta di un concorrente ad arrecare pregiudizio all’altro, pur in assenza di un danno attuale (v. Cass. 1259/1999, n. 10416/1998; sez. un., n. 12103/1995) (Cass. – Sentenza 22042 / 31.10.2016 COOP ESTENSE SOC. COOP. (Avv. ti Prof.  Ghidini, Giovanni Cavani,  Mergati) e Z.M. / ESSELUNGA S.P.A., MARSILIO EDITORI S.P.A., F.S., G.A., C.B.) (CS340)

Concorrenza sleale (liceità del ribasso dei prezzi)

Il mancato rispetto dei listini dell’attrice, inteso come prezzo comunemente praticato, in mancanza di prove circa la sussistenza di intenti predatori o di altre pratiche concorrenziali scorrette collegate al ribasso dei prezzi, non integra di per sé alcun illecito, per la natura dei beni (che hanno un prezzo libero e non imposto ex lege o comunque vincolato) e perché l’offerta di merci a prezzi “ribassati” risponde ai principi cardine dell’attuale ordinamento, che favorisce la selezione tra i concorrenti a vantaggio del pubblico dei consumatori. (Trib. Milano, Sez. Spec. P.I.I. – Sentenza 4.11.2008 AUCHAN S.P.A (Avv.ti Prof. Ghidini e Mergati) / ZEIS EXCELSA S.P.A.) (CS212)

Concorrenza sleale (non conformità ai principi della correttezza professionale)

La previsione di cui al n. 3 dell’art. 2598 c.c. costituisce una clausola generale che abbraccia tutte le possibili ipotesi dell’uso diretto o indiretto di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale idoneo a danneggiare l’altrui azienda e che è del tutto autonoma rispetto alle fattispecie tipiche di cui ai numeri precedenti tanto che il suo accertamento prescinde da quello che attiene alla repressione delle dette fattispecie nominate. La clausola generale di cui al n. 3 dell’art. 2598 c.c. consente all’interprete, mediante il richiamo ad un “parametro storico capace di adeguarsi nel tempo al mutamento del costume sociale e dello stesso illecito” di “adeguare la tutela” alle situazioni concrete non altrimenti coperte dalle ipotesi espressamente sanzionate dall’art. 2598 c.c. sì da coprire tutto l’ambito della concorrenza sleale.

Ferma la pacifica autonomia e concorrenzialità dell’azione di concorrenza sleale e dell’azione a tutela dei segni distintivi, la violazione della privativa altrui può concretizzare una condotta contraria ai principi della correttezza professionale idonea di per sé a danneggiare l’altrui azienda essendo a tal fine sufficiente che sia posto in commercio un prodotto che, in quanto semplicemente analogo a quello oggetto della privativa facente capo ad un’azienda concorrente e diretto alla medesima clientela, possa essere fonte di danno solo potenziale. (Trib. Como – Sentenza 173 / 24.10.2000 CSP PREFABBRICATI S.P.A. (Avv.ti Ghidini e Cavani) / SD S.R..L. – NESSI & MAIOCCHI S.P.A.) (CS148)

Concorrenza sleale (responsabilità della società controllante)

Va esclusa la possibilità di configurare una responsabilità della società controllante per gli atti di concorrenza sleale della controllata (App. Milano, 2 ottobre 1979) (Trib. Roma, Sez. Spec. P.I.I. – Sentenza 13347/10.5.2013  EDIL TRE COSTRUZIONI S.P.A., MONDO CONVENIENZA S.P.A., M.C. GROUP SOCIETA’ CONSORTILE A R.L., C.G.B., C.M. / M BUSINESS S.R.L., M COMMERCIALE S.R.L. O.M. S.R., Z.E., S.S. (Avv.ti Prof.  Ghidini,  Mergati,  Signorini), MERCATONO UNO SERVICES S.R.L., C.R., V.L., F.F.) (CS280)

Concorrenza sleale (risarcimento danni)

Il danno concorrenziale che la disposizione dell’art. 2598 n. 2 c.c. mira ad evitare può essere anche solo potenziale, e l’accertamento della portata denigratoria dell’atto diffusivo prescinde dalla qualificazione dell’atteggiamento soggettivo dell’imprenditore denigrante in termini di intenzionalità o di colpa. Per suffragare l’esistenza di un danno patrimoniale risarcibile derivante da atti di denigrazione, l’attrice deve provare che la comunicazione denigratoria ha avuto non solo l’effetto di dissuadere alcuni clienti dall’effettuare ordini del prodotto oggetto della denigrazione, ma di causare un’astensione definitiva dagli acquisti da parte degli stessi, con una correlativa e stabilizzata diminuzione di utile rispetto non a quello meramente sperato o programmato dall’attrice, ma a quello che le sarebbe in concreto affluito ove gli stessi clienti non avessero desistito – in diretta connessione con l’atto denigrativo – dal comperare il prodotto in parola. (Trib. Monza – Sentenza 1383 / 16.6.1998 BONALDO S.P.A. (Prof. Ghidini) / FUTURA S.R.L.) (CS014)

Concorrenza sleale (storno di clientela da parte dell’ex agente)

Non può condividersi la – assai isolata – posizione di chi sostiene che il pacchetto di clientela sia patrimonio dell’agente che l’ha formata (tra cui una risalente pronuncia della S.C. Cass. 3022/53), dovendo al contrario ritenersi che sia un elemento essenziale dell’azienda del preponente (e del suo agente generale), cioè del suo avviamento commerciale, la cui costituzione rappresenta l’oggetto, remunerato, della prestazione contrattuale dell’agente e sub-agente, che peraltro può acquistarlo a fine rapporto, sostenendone gli oneri economici. (Trib. Milano Sez. Spec. P.I.I. – Ordinanza 26.1.2012 ALLIANZ S.P.A. (Avv.ti Prof. Ghidini, Mergati, Signorini) / C.F., A.S.L., D.F., CARIGE VITA NUOVA S.P.A. e CARIGE R.D. ASSICURAZIONI e RIASSICURAZIONI S.P.A.) (CS315)Conforme: Trib. Milano, Sez. Spec. Impresa – Sentenza 875/22.1.2014 ALLIANZ S.P.A. (Avv.ti Prof. Ghidini, Mergati, Signorini) / P&C S.R.l., P&C. S.A.S., E.F.P., A. C., VITTORIA ASSICURRAZIONI S.P.A. (CS316)

Concorrenza sleale (storno illecito di lavoratori)

Lo storno di lavoratori è espressione dei principi di libera circolazione del lavoro e di libertà di iniziativa economica. E’ pertanto pacifico che non compia concorrenza sleale l’imprenditore che acquisisca dipendenti altrui offrendo remunerazioni o condizioni di lavoro migliori. Affinché lo storno dei dipendenti di un’impresa concorrente possa costituire atto di concorrenza sleale sono necessari la consapevolezza nel soggetto agente dell’idoneità dell’atto a danneggiare l’altrui impresa ed altresì l’animus nocendi, cioè l’intenzione di conseguire tale risultato, da ritenersi sussistente ogni volta che lo storno sia stato posto in essere con modalità tali da non potersi giustificare, in rapporto ai principi di correttezza professionale, se non supponendo nell’autore l’intento di recare pregiudizio all’organizzazione ed alla struttura produttiva del concorrente. La mera consapevolezza dell’altrui danno non è dunque sufficiente, essendo anche necessario che gli effetti pregiudizievoli subiti dal soggetto che perda i propri dipendenti siano voluti e programmati dall’autore dello storno. E’ dunque necessario che la volontà dell’autore della condotta si indirizzi a un risultato più grave di quello normalmente prevedibile quale diretta derivazione della sottrazione ad altro imprenditore di una parte della forza-lavoro di cui quest’ultimo dispone. Si esige, allora, una vera e propria intenzione di disgregare e disorganizzare l’azienda della concorrente.

Siffatto animus nocendi si deve ricavare dalle modalità con cui lo storno venga realizzato e, principalmente, dal numero e dalla qualità dei prestatori d’opera che siano stati assunti dall’imprenditore concorrente. Rileva oltre all’aspetto quantitativo, la particolare qualificazione del personale acquisito (Cass. n. 2439/2012), con l’avvertenza, però, che non può considerarsi illecita l’utilizzazione del valore aziendale esclusivamente costituito dalle capacità professionali dell’ex dipendente, non distinguibili dalla sua persona, perché si perverrebbe altrimenti al risultato duplicemente inammissibile, di vanificare i valori della libertà individuale inerenti alla personalità del lavoratore, costringendolo ad una situazione di dipendenza che andrebbe oltre i limiti contrattuali, e di privilegiare nell’impresa, precedente datrice di lavoro, una rendita parassitaria derivante una volta per tutte, dalla scelta felicemente a suo tempo fatta con l’assunzione di quel dipendente (Cass. n. 14479/2002). (Trib. Roma, Sez. Spec. P.I.I. – Sentenza 13347/10.5.2013 EDIL TRE COSTRUZIONI S.P.A., MONDO CONVENIENZA S.P.A., M.C. GROUP SOCIETA’ CONSORTILE A R.L., C.G.B., C.M. / M BUSINESS S.R.L., M COMMERCIALE S.R.L. O.M. S.R., Z.E., S.S. (Avv.ti Prof.  Ghidini,  Mergati,  Signorini), MERCATONO UNO SERVICES S.R.L., C.R., V.L., F.F.) (CS280)

Il fatto che l’assunzione del personale sia avvenuta sulla base di inserzioni, data la pubblicità e la trasparenza della modalità, consente infatti di negare l’illiceità dello storno di dipendenti (cfr. Cass. n. 2439/2012) (Trib. Roma, Sez. Spec. P.I.I. – Sentenza 13347/10.5.2013 EDIL TRE COSTRUZIONI S.P.A., MONDO CONVENIENZA S.P.A., M.C. GROUP SOCIETA’ CONSORTILE A R.L., C.G.B., C.M. / M BUSINESS S.R.L., M COMMERCIALE S.R.L. O.M. S.R., Z.E., S.S. (Avv.ti Prof.  Ghidini,  Mergati,  Signorini), MERCATONO UNO SERVICES S.R.L., C.R., V.L., F.F.) (CS280)

Concorrenza sleale (terzo interposto)

La concorrenza sleale ricorre anche quando l’atto lesivo venga compiuto da un soggetto (il cosiddetto terzo interposto), il quale, pur non possedendo egli stesso i necessari requisiti soggettivi, per non essere un concorrente del danneggiato, agisca per conto o comunque in collegamento con lo stesso (cfr. Cass. 6 giugno 2012, n. 9177; Cass. 9 agosto 2007, n. 17459) (Trib. Roma, Sez. Spec. Impresa – Ordinanza 9.5.2013 ALLIANZ S.P.A. (Avv.ti Prof. Ghidini,  Mergati,  Signorini) / DAS S.n.c. di L.C. e M. C., L.C e M.M.) (CS317)L’illecito concorrenziale ben può essere compiuto per conto di un concorrente del danneggiato, o comunque in collegamento con lo stesso, dovendo, in tal caso ritenersi il terzo responsabile in solido con l’imprenditore che si sia giovato della sua condotta (per tutte: Cass. n. 9117/2012)(Trib. Roma, Sez. Spec. P.I.I. – Sentenza 13347/10.5.2013 EDIL TRE COSTRUZIONI S.P.A., MONDO CONVENIENZA S.P.A., M.C. GROUP SOCIETA’ CONSORTILE A R.L., C.G.B., C.M. / M BUSINESS S.R.L., M COMMERCIALE S.R.L. O.M. S.R., Z.E., S.S. (Avv.ti Prof.  Ghidini,  Mergati,  Signorini), MERCATONO UNO SERVICES S.R.L., C.R., V.L., F.F.) (CS280)

Concorrenza sleale (violazione di norme pubblicistiche)

Per far discendere dalla violazione di norme di natura pubblicistica anche una violazione dell’art. 2598 n 3 c.c. deve configurarsi una sistematicità della violazione e un intento predatorio in essa ravvisabile (mirante cioè al conseguimento di un monopolio o all’annientamento di uno o più concorrenti, non in grado di sostenere i ribassi sino al momento propizio per fissazione di prezzi superiori, tali da compensare le perdite). (Trib. Milano – Sentenza 13076 / 27.10.2004 LA RINASCENTE S.P.A. E CENTRI COMMERCIALI MODERNI S.R.L. (Avv.ti Prof. Ghidini e Mergati) / ISTITUTO GANASSINI S.P.A. DI RICERCHE BIOCHIMICHE) (CS122)

Concorrenza sleale (violazione di un’altrui esclusiva)

Per giurisprudenza consolidata e del tutto condivisibile (Cass. 1754/74, 1327/73, 914/70, 2455/64, oltre a 3805/56), il mancato rispetto dell’altrui esclusiva, pur conosciuta, può fondare una responsabilità di natura extracontrattuale ex art. 2598 n. 3 c.c. soltanto quando si esprima con comportamenti e modalità d’azione in sé squalificanti, scorrette e quindi illecite. (Trib. Milano, Sez. Spec. P.I.I. – Sentenza 4.11.2008 AUCHAN S.P.A (Avv.ti Prof. Ghidini e Mergati) / ZEIS EXCELSA S.P.A.) (CS212)

Concorrenza sleale parassitaria

Si ravvisa in concreto l’ipotesi di concorrenza parassitaria quando un imprenditore si ponga sulle orme del concorrente in modo sistematico e continuativo, traendo profitto dagli studi, dalle spese di preparazione e penetrazione sostenute da concorrente e da questi lanciati sul mercato. (Trib. Monza – Sentenza 2175 / 27.8.2002 ACEA MANODOMESTICI S.R.L. (Avv.ti Prof. Ghidini e Cavani) / MAX ITALIA S.R.L.) (CS081) L’ipotesi di concorrenza sleale parassitaria si sostanzia in una serie di atti – non necessariamente ciascuno di per sé integrante un’autonoma ipotesi di illecito concorrenziale (nella specie, dell’imitazione servile) – significativi di uno sfruttamento delle iniziative e del successo commerciale realizzate dal concorrente, al fine di inserirsi così, parassitariamente, sulla sua scia. Ed allora, la configurabilità di questa ipotesi non dipende dall’esito dei procedimenti giudiziari – riconoscimento (o non) di responsabilità, conciliazione ecc. – volta a volta intrapresi per la repressione dei singoli comportamenti, ma da una diversa e autonoma verifica della reiterazione dei fenomeni imitativi e di sfruttamento delle altrui iniziative commerciali. (App. Milano – Sentenza 834 / 19.3.2004 ACEA MANODOMESTICI S.R.L. (Avv.ti Prof. Ghidini e Mergati)/ MAX ITALIA S.P.A.) (CS113)

Consorzio

Il contratto di consorzio ha per oggetto e contenuto caratteristici ed essenziali l’istituzione della organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese e riguarda proprio i rapporti interni tra singoli consorziati. Infatti, a norma dell’art. 2603 c.c., il contratto di consorzio deve indicare l’oggetto e la durata del contratto, gli obblighi assunti e i contributi dovuti dai consorziati, nonché le attribuzioni e i poteri degli organi consortili. (Trib. Milano – Sentenza 4049 / 22.11.1990 ELETTROMECCANICA PARIZZI S.P.A. (Prof. Ghidini) / KELLER S.P.A. – KELLER MECCANICA S.P.A.) (CS008)

Consulenza tecnica d’ufficio (onere della prova)

E’ inammissibile, in quanto meramente esplorativa, la consulenza tecnica d’ufficio dedotta al fine di sopperire alla carenza di prova del fatto storico posto a fondamento della pretesa avanzata in giudizio. (Nel caso di specie, l’appellante aveva dedotto una consulenza tecnica d’ufficio nella quale si chiedeva al CTU di accertare la possibilità tecnica dei propri impianti produttivi di sostenere le riduzioni dell’energia elettrica somministrata dedotte in una peculiare tipologia contrattuale, rispetto alla quale non aveva offerto alcun mezzo di prova) (App. Milano – Sentenza 2113/ 8.03-14.09.2005 SIA S.R.L. / ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. (Avv. Girino) (CS144)

Con la richiesta di CTU da parte delle attrici, evidentemente si chiede al giudice di sostituirsi alle parti attrici nell’accertamento di fatti storici che esse hanno posto a base della pretesa avanzata in questo giudizio ed addirittura del danno che assumono di aver subito. Peraltro gli accertamenti tecnici chiesti dalle parti attrici oltre ad essere eccessivamente estesi sono vagli e richiederebbero valutazioni prevalentemente soggettive che non possono essere demandate ad un consulente tecnico. (Trib. Milano Sentenza 4569 /15.4.2002 ENEL S.P.A. – ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. (Avv. Girino) / S.I.A. S.R.L. – SADEPAN CHIMICA S.R.L.) (CS073)

Contraffazione per equivalenti

La contraffazione per equivalenti è esclusa non già dal raffronto tra i problemi tecnici che i brevetti risolvono, che sono ovviamente analoghi, ma alla comparazione tra le idee di soluzione del problema. Individuata l’idea inventiva che è alla base dei dispositivi brevettati, bisogna valutare, sulla base della tecnica nota, se la soluzione sostitutiva sia o meno originale. (Trib. Parma – Sentenza 1438 / 28.11.2002 A. FAVA & C. S.N.C. (Prof. Ghidini) / POSIMAT S.A.) (CS093)

Contratto (interpretazione)

Un accordo va interpretato attraverso l’esame complessivo delle clausole, le quali, per criterio ermeneutico obbligatorio, si devono interpretare le une per mezzo delle altre, indagata la comune intenzione dei contraenti e valutato il comportamento complessivo tenuto. (Trib. Milano – Sentenza 4049 / 22.11.1990 ELETTROMECCANICA PARIZZI S.P.A. (Prof. Ghidini) / KELLER S.P.A. – KELLER MECCANICA S.P.A.) (CS008)

Contratto di distribuzione editoriale

La clausola inserita in un contratto di distribuzione editoriale che impone all’editore l’obbligo di farsi carico di un ammontare pari al 50% delle somme erogate a titolo di c.d. contributo Anadis dal distributore nazionale in favore dei distributori locali a titolo “dopo l’invio della documentazione di dettaglio relativa al quadrimestre precedente” deve essere interpretata nel senso di porre in capo al distributore nazionale l’onere di trasmissione all’editore della documentazione giustificativa delle somme a tale titolo erogate in favore dei distributori locali. (Trib. Milano, sentenza n. 89 / 13.12.2005-5.01.2006 DI BAIO EDITORE S.p.A. (Avv.ti Girino e Estrangeros) / PARRINI & C. S.p.A.) (CS 152)

Contratto di Gestione di Portafoglio

Qualora il cliente receda da un contratto di gestione di portafoglio costituito a garanzia di una linea di credito e successivamente, prima che la liquidazione del relativo portafoglio abbia avuto luogo, revochi tale recesso contestualmente richiedendo ed ottenendo dalla banca l’estensione della linea di credito, si è in presenza di un complessivo comportamento che evidenzia la chiara volontà delle parti di porre nel nulla gli effetti del recesso, non apparendo condivisibile l’argomentazione secondo cui la dichiarazione di recesso non sarebbe revocabile poiché, trattandosi di un atto di autonomia negoziale, deve ritenersi che le parti ben possano consensualmente porre nel nulla gli effetti del recesso già comunicato, con la conseguenza che detta revoca consensuale determina la prosecuzione fra le parti degli originari rapporti contrattuali (Corte App. Milano –  Sentenza 3655/5.10.2016 – BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. (Avv.ti Emilio Girino, Franco Estrangeros, Leonardo Gregoroni) / M.F.T.) (CS339)

Contratto per costituzione societaria

L’ordinamento vigente ammette che la stipulazione dei contraenti possa avere ad oggetto il conseguimento di una determinata prestazione anche come risultato della costituzione di un nuovo soggetto. È ammissibile, infatti, il contratto per la costituzione di società: esso però riguarda una fattispecie negoziale, la cui formazione dipende da un comportamento delle stesse parti contraenti e il cui contenuto minimo è dato dall’obbligo di stipulare il contratto definitivo di società e dalla predeterminazione degli elementi caratterizzanti il tipo della società prescelto. Se la società impegna solo genericamente i contraenti e difetta dell’indicazione degli elementi essenziali della società voluta, esso manca dei requisiti indispensabili per la determinazione del contenuto dell’impegno promesso, e può dare luogo a mere trattative, ma non ad un vincolo negoziale attuale, e non può neppure essere qualificato come contratto preliminare. (Trib. Milano – Sentenza 21.01.1993 SIGE S.P.A. (Prof. Ghidini) / FIMPAR S.P.A.) (CS026)

Convalidazione del marchio

La disciplina della convalidazione del marchio applicabile è quella di cui alla vigente versione introdotta con d. leg. N. 198/96 sia per quanto riguarda la fattispecie venutasi a creare prima dell’entrata in vigore del predetto d. leg. che per quelle successive, ricavandosi tale regola dai principi generali in tema di successioni di leggi nel tempo e, a contrario, dalla disposizione transitoria contenuta nell’art. 89, 1 co., d. leg. n. 480/92 che dispone l’applicazione della normativa anteriore “quanto alle cause di nullità”.

L’istituto della convalidazione del marchio consiste nell’impossibilità, per il titolare di un marchio di impresa anteriore, di far dichiarare la nullità di un marchio posteriore o di opporsi all’uso dello stesso (per i prodotti o servizi in relazione ai quali il detto marchio è stato usato sulla base del proprio marchio anteriore o del proprio preuso) in ipotesi in cui si è tollerato durante cinque anni consecutivi, pur essendone a conoscenza, l’uso del marchio posteriore registrato uguale o simile, ad eccezione dell’ipotesi in cui il marchio posteriore sia stato domandato in mala fede, ovvero, nella consapevolezza dell’esistenza di un marchio anteriore e simile utilizzato nello stesso settore merceologico. La mala fede è integrata dalla prova della conoscenza da parte del soggetto titolare del marchio posteriore dell’esistenza di un marchio simile anteriormente brevettato. (Trib. Macerata – Sentenza 569 / 17.04.2002 FALL.TO TRILOGY S.R.L. (Prof. Ghidini)/ CONFEZIONI PENNESI DI PENNESI ADO & C.) (CS088)

Danno (prova dell’entità)

Invocare il criterio equitativo nella liquidazione dei danni non esonera la parte che ne chiede il risarcimento dall’onere di provarne l’effettiva sussistenza. (Trib. Vigevano – Sentenza 401 / 6.6.2002 AGIPPETROLI S.P.A. (Avv.ti Prof. Ghidini e Cavani) / A.R.) (CS070)

L’attore ha l’onere di provare l’entità del danno richiesto. Tale onere non può essere assolto facendo semplicemente riferimento alle risultanze dell’accertamento tecnico preventivo che può eventualmente accertare la responsabilità potenziale dei convenuti, ma non l’entità dell’eventuale risarcimento dovuto. (Trib. Trani – Sentenza 1479 / 02.10.2002 INSPECTORATE ESPANOLA S.A. (Avv.ti Prof. Ghidini e Girino) – SPAMAT S.R.L COMPANIA CONTINENTAL HISPANICA S.A. ALLIANZ INDDUSTRIAL CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. VEGAMAR S.A.S. / AGRI CONF S.R.L.) (CS098)

Danno da contraffazione

Alla luce dei criteri enunciati nell’art. 125, primo e secondo comma CPI, e parzialmente in deroga di quelli previsti per i risarcimenti da responsabilità extracontrattuale , il risarcimento del danno per violazione di privativa industriale è riconosciuto, in via presuntiva, e indipendentemente dalla prova dell’esistenza di mancati profitti da parte del titolare del diritto leso, in misura non inferiore a quello dei canoni che sarebbero stati pagati in caso di ottenimento di una licenza da parte del titolare del diritto. Tale misura del risarcimento è quella minima che, se liquidata in tali ristretti limiti, premia il contraffattore, consentendogli una licenza anche contro la volontà del titolare della privativa. Trib. Milano Sez. Spec. Impresa – Sentenza 20.5.2014 WATCH SERVICES S.R.L. in liquidazione e in concordato preventivo / TOYWATCH S.P.A. (Avv.ti Prof.  Ghidini,  Mergati,  Signorini) (CS296)

Danno di immagine

Non è riconoscibile alcuna altra voce di danno, quanto al preteso pregiudizio all’immagine, tenuto conto della funzione di risarcimento in forma specifica da attribuirsi alla disposta (in primo grado) e confermanda pubblicazione della sentenza. (App. Milano – Sentenza 834 / 19.3.2004 ACEA MANODOMESTICI S.R.L. (Avv.ti Prof. Ghidini e Mergati)/ MAX ITALIA S.P.A.) (CS113)

Denigrazione commerciale

La legittima difesa di cui all’art. 2044 c.c., che rinvia all’art. 52 c.p., quale situazione idonea ad escludere la responsabilità civile per fatto illecito, richiede la sussistenza della necessità di difendere un diritto proprio o altrui dal pericolo attuale di un’offesa ingiusta e la proporzione tra l’offesa e la difesa, da valutarsi ex ante (v. Cass. n. 4492 e 18799/2009). La reazione difensiva non può realizzarsi mediante atti denigratori (art. 2598 n. 2 c.c.), quali sarebbero quelli consistenti nella comunicazione di notizie false. La legittima difesa, anche se putativa, presuppone che sia tempestiva, veritiera e non deve trascendere nella denigrazione. (Cass. – Sentenza 22042 / 31.10.2016 COOP ESTENSE SOC. COOP. (Avv. ti Prof.  Ghidini, Giovanni Cavani,  Mergati) e Z.M. /  ESSELUNGA S.P.A., MARSILIO EDITORI S.P.A., F.S., G.A., C.B.) (CS340)

La divulgazione di notizie e apprezzamenti falsi nei confronti dell’impresa concorrente è, di per sé, screditante e perciò ricade nell’ambito applicativo del n. 2 dell’art. 2598 c.c.; ad un’analoga conclusione è pervenuta una risalente giurisprudenza di legittimità anche nel caso in cui le notizie e gli apprezzamenti siano veritieri (cioè lo siano le circostanze e i fatti divulgati sui prodotti e l’attività del concorrente) ma la divulgazione venga effettuata in maniera subdola o tendenziosa, sì da implicare comunque discredito e pregiudizio per l’azienda dell’imprenditore concorrente (v. Cass. n. 2020/1982 n. 2692 e 2931/1978). In questi casi, è ravvisabile un illecito solo quando (e negli stretti limiti in cui) siano contestualmente formulate vere e proprie invettive e offese gratuite nei confronti del concorrente, che traggono cioè mero spunto o pretesto nella diffusione delle notizie veritiere. (Cass. – Sentenza 22042 / 31.10.2016 COOP ESTENSE SOC. COOP. (Avv. ti Prof.  Ghidini, Giovanni Cavani,  Mergati) e Z.M. /  ESSELUNGA S.P.A., MARSILIO EDITORI S.P.A., F.S., G.A., C.B.) (CS340)

Ai fini della configurabilità della concorrenza sleale per denigrazione, le notizie e gli apprezzamenti diffusi tra il pubblico non debbono necessariamente riguardare i prodotti dell’impresa concorrente ma possono avere ad oggetto anche circostanze od opinioni inerenti in generale l’attività di quest’ultima, la sua organizzazione o il modo di agire dell’imprenditore nell’ambito professionale, la cui conoscenza da parte dei terzi risulti comunque idonea a ripercuotersi negativamente sulla considerazione di cui l’impresa gode presso i consumatori, dovendosi apprezzare, ai fini della potenzialità lesiva delle denigrazioni, l’effettiva diffusione tra un numero indeterminato (od una pluralità) di persone e il contenuto diffamatorio degli apprezzamenti stessi (v. Cass. n. 18691/2015). L’esercizio del diritto di critica può costituire un’esimente ai sensi dell’art. 51 c.p. rispetto al reato di diffamazione. Il diritto di critica può anche configurarsi quale strumento di lotta commerciale, ma il suo ambito di applicazione si restringe in funzione dell’art. 2598 c.c. (Cass. – Sentenza 22042 / 31.10.2016 COOP ESTENSE SOC. COOP. (Avv. ti Prof.  Ghidini, Giovanni Cavani,  Mergati) e Z.M. /  ESSELUNGA S.P.A., MARSILIO EDITORI S.P.A., F.S., G.A., C.B.) (CS340)

Non ogni comunicazione relativa all’attività di un concorrente, anche se di contenuto comparativo o negativo, integra di per sé la fattispecie di cui all’art. 2598 n. 2 c.c., ma solo quella che, per le modalità in cui si concreta, appaia obiettivamente idonea a creare nei soggetti cui è diretta una rappresentazione screditata del concorrente.

I destinatari della comunicazione denigratoria – nel silenzio della disposizione di cui all’art. 2598 n.2 c.c. – possono essere soggetti che agiscono sul mercato nella più varia veste giuridica od economica, e quindi concorrenti, pubbliche amministrazioni preposte al controllo del mercato, clientela specializzata o anche semplici consumatori, purché in qualunque modo interessati – direttamente o indirettamente – al contenuto della notizia stessa

Una comunicazione deve intendersi denigratoria ai sensi dell’art. 2598 n. 2 c.c. anche quando si concreta in una singola notizia o apprezzamento che travalichi il rapporto intersoggettivo fra l’imprenditore denigrante e quello denigrato, purché sussista un’obiettiva portata dannosa.

La fattispecie concorrenziale prevista dall’art. 2598 n. 2 c.c. rappresenta una chiara ipotesi di ‘illecito a forma libera’, che può essere posto in essere con i più diversi mezzi (dalle reclamizzazioni pubblicitarie alle circolari alla clientela, dalla comunicazione ad un singolo interessato ad una falsa e generalizzata affermazione della propria pretesa eccellenza su tutti i concorrenti). (Trib. Monza – Sentenza 1383 / 16.6.1998 BONALDO S.P.A. (Prof. Ghidini) / FUTURA S.R.L.) (CS014)

Derivato implicito

Come ritenuto dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, IV sez., con sentenza 3.12.2015 (relativa a un contratto di credito al consumo denominato in valuta estera) nella causa C-312/2014, le operazioni di conversione nella moneta di pagamento nazionale ai fini della determinazione della somma concessa in prestito e della determinazione delle rate costituiscono modalità di esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo e non costituiscono strumenti finanziari distinti dal contratto cui accedono né è possibile sostenere che, per effetto delle convenute modalità di esecuzione delle obbligazioni, la causa del contratto tipico di mutuo venga alterata al punto di imporre il vaglio di meritevolezza ex art. 1322 c. 2 c.c. (Trib. Udine, sentenza 361 / 4.4.2022 JULIA PORTFOLIO SOLUTIONS (avv.ti Girino e Pavia) / K.N.) (CS371)

Determinazione del rapporto di cambio

Il significato della disposizione di un contratto di mutuo in franchi svizzeri che rimette all’intermediario la determinazione del rapporto di cambio (“Le singole rate dovranno essere pagate alle scadenze sopra pattuite in Euro al cambio corrente sul mercato due giorni lavorativi antecedenti la scadenza, secondo il calendario internazionale, cambio che sarà determinato dalla banca nel momento di esecuzione dell’addebito”) non può essere che quello che affida alla banca mutuante la mera esecuzione dell’operazione di conversione della rata dal franco svizzero all’euro secondo il cambio corrente di mercato come indicato nella clausola, in quanto l’art. 3 del testo contrattuale prevede che; i cambi di riferimento dell’euro dal 1999 vengono determinati giornalmente dalla Banca Centrale Europea e contrattuale. (Trib. Udine, sentenza 361 / 4.4.2022 JULIA PORTFOLIO SOLUTIONS (avv.ti Girino e Pavia) / K.N.) (CS371)

Diffamazione a mezzo stampa

I fatti oggetto del contendere [pubblicazione di un articolo non strettamente sportivo a pag. 9 della “Gazzetta dello Sport” del 15 agosto 1998, articolo che constava di tre colonne (parziali) e di un titolo in nessun modo evocante l’attrice], data la collocazione, il periodo di pubblicazione (giorno di ferragosto), l’oggetto “tecnico” fanno ragionevolmente escludere che l’ambito dei lettori effettivi eccedesse sensibilmente il novero degli “addetti ai lavori”. Sebbene l’etica giornalistica avrebbe dovuto consigliare un minimo di contraddittorio – anziché limitarsi a recepire il contributo di un esperto già notoriamente richiesto nel dibattito sul doping [i.e. Prof. B.] – l’azione giudiziaria della Guna appare assolutamente esuberante rispetto ai reali contenuti dell’articolo oggettivamente considerati – cioè ponendosi nella veste del lettore – e non surrettiziamente ricostruiti per amor di tesi accusatoria.

Le affermazioni contenute nell’intervista riportata costituiscono esercizio del diritto di critica (scientifica). Il Prof. B. esprime inequivocabilmente i termini della questione, consistente nell’appartenenza o meno dei prodotti reclamizzati da Guna al novero dei prodotti “dopanti”. Egli inoltre esprime rilievi assolutamente comuni al dibattito sul “doping”, che riescono ad indignare l’attrice solo in quanto la stessa viene direttamente coinvolta. La conclusione del B. è quella di uno studioso tradizionale che è anche operatore pratico, il quale non può evidentemente accreditare la liceità dell’uso di ormoni, EPO, etc, sulla base di meri asserzioni in ordine a diluzioni “infinitesimali” ed a semplice dogmatiche sugli effetti organici di tali diluiti.

Il contenuto dell’articolo discende quindi dall’esercizio di un diritto di cronaca – critica giornalistica, che sarebbe legittimamente sindacabile solo in quanto sia fondato su presupposti di fatto arbitrari e apoditticamente considerati per veri, ovvero si risolva in un gratutito e dissimulato attacco personale (in tal senso la giurisprudenza prevalente della Suprema Corte). (Trib Milano – Sentenza 11427 / 19.10.2000 G.B. (Avv.ti Ghidini, Girino) C.C., L. G.; RCS EDITORI / GUNA S.R.L. (CS147)

Diritto d’autore sul software

 Anche nel caso del software, al fine di stabilire se l’opera specifica (ossia il programma) sia frutto – o meno – di una elaborazione “creativa originale”, si rende necessario precisare che l’originalità e la creatività sussistono anche qualora l’opera in questione sia composta da idee e nozioni semplici comprese in quanto tali nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia propria dell’opera stessa, purché esse risultino formulate ed organizzate in modo personale ed autonomo rispetto alle precedenti (Cass. n. 581/2007) (Trib. Roma, Sez. Spec. P.I.I. – Sentenza 13347/10.5.2013 EDIL TRE COSTRUZIONI S.P.A., MONDO CONVENIENZA S.P.A., M.C. GROUP SOCIETA’ CONSORTILE A R.L., C.G.B., C.M. / M BUSINESS S.R.L., M COMMERCIALE S.R.L. O.M. S.R., Z.E., S.S. (Avv.ti Prof.  Ghidini,  Mergati,  Signorini), MERCATONO UNO SERVICES S.R.L., C.R., V.L., F.F.) (CS280)

Il codice sorgente è la sequenza di istruzioni elaborate dall’ideatore del software che, se dotate di originalità, godono di tutela quale risultato della creazione intellettuale dell’autore. La tutela è limitata alla forma e all’espressione del software e non si estende alle idee e ai principi che stanno alla base di qualsiasi elemento del programma, come è precisato dall’art. 2, n. 8 l.n. 633/1941: l’autore elabora una serie più o meno lunga di enunciati in connessione logica e la tutela cade sulla particolare combinazione esistente tra le varie proposizioni e non invece sul risultato finale, e cioè sullo scopo che il programma persegue; si è pertanto osservato che il significato delle istruzioni, inteso come algoritmo, è riproducibile, mentre altrettanto non può dirsi per la copia della sequenza dei comandi organizzati dall’autore nel codice sorgente. (Trib. Roma, Sez. Spec. P.I.I. – Sentenza 13347/10.5.2013 EDIL TRE COSTRUZIONI S.P.A., MONDO CONVENIENZA S.P.A., M.C. GROUP SOCIETA’ CONSORTILE A R.L., C.G.B., C.M. / M BUSINESS S.R.L., M COMMERCIALE S.R.L. O.M. S.R., Z.E., S.S. (Avv.ti Prof.  Ghidini,  Mergati,  Signorini), MERCATONO UNO SERVICES S.R.L., C.R., V.L., F.F.) (CS280)

Il diritto d’autore sul software non tutela né l’interfaccia utente, che è un’interfaccia di interazione, il quale consente la comunicazione del programma per elaboratore con l’utente e che non costituisce forma di espressione del programma stesso (C. Giust. UE 22.12.2010, in cuasa C-393/2009), né la funzionalità del programma, né il linguaggio di programmazione, né il formato di file di dati utilizzati nell’ambito del programma per sfruttare talune delle sue funzioni (C. Giust. UE, 2.5.2012, causa C-406/10) (Trib. Roma, Sez. Spec. P.I.I. – Sentenza 13347/10.5.2013 EDIL TRE COSTRUZIONI S.P.A., MONDO CONVENIENZA S.P.A., M.C. GROUP SOCIETA’ CONSORTILE A R.L., C.G.B., C.M. / M BUSINESS S.R.L., M COMMERCIALE S.R.L. O.M. S.R., Z.E., S.S. (Avv.ti Prof.  Ghidini,  Mergati,  Signorini), MERCATONO UNO SERVICES S.R.L., C.R., V.L., F.F.) (CS280)

Il diritto d’autore, in ordine ai programmi per computer, non preclude affatto a colui che carpisce l’idea posta alla base del software di scrivere programmi simili, variando le procedure di sviluppo dello stesso programma. (Trib. Roma, Sez. Spec. P.I.I. – Sentenza 13347/10.5.2013 EDIL TRE COSTRUZIONI S.P.A., MONDO CONVENIENZA S.P.A., M.C. GROUP SOCIETA’ CONSORTILE A R.L., C.G.B., C.M. / M BUSINESS S.R.L., M COMMERCIALE S.R.L. O.M. S.R., Z.E., S.S. (Avv.ti Prof.  Ghidini,  Mergati,  Signorini), MERCATONO UNO SERVICES S.R.L., C.R., V.L., F.F.) (CS280)

Diritto di critica

Il diritto di critica, diversamente da quello di cronaca, non si concreta nella narrazione di fatti, ma si esprime in un giudizio o, più genericamente, in una opinione che, come tale, non può che essere fondata su un’interpretazione di fatti e comportamenti e, quindi, non può che essere soggettiva, cioè corrispondere al punto di vista di chi la manifesta, e tuttavia il fatto, presupposto ed oggetto della critica, deve corrispondere alla verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa, perché frutto di un serio lavoro di ricerca delle fonti da cui proviene (Cass. – Sentenza 22042 / 31.10.2016 COOP ESTENSE SOC. COOP. (Avv. ti Prof.  Ghidini, Giovanni Cavani,  Mergati) e Z.M. /  ESSELUNGA S.P.A., MARSILIO EDITORI S.P.A., F.S., G.A., C.B.) (CS340)

Diritti sportivi audiovisivi

La trasmissione televisiva di partite di calcio è tutelata dagli artt. 78-ter e 79 l.dir. aut., relativi ai produttori di opere audiovisive o di sequenze di immagini in movimento. Gli esercenti l’attività di emissione televisiva dispongono di iura excludendi e cioè di diritti assoluti azionabili erga omnes. Commette quindi illeciti civili colui che riproduca opere o immagini, fissi per la riproduzione, ritrasmetta e in genere metta a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso individualmente senza l’autorizzazione dell’avente diritto (produttore e/o emittente televisivo).

Colui che attui sistemi di collegamento telematico del proprio sito Internet con siti (nella specie, cinesi) che trasmettono abusivamente in rete partite di calcio, oggetto di produzioni e emissioni televisive, così permettendo al pubblico la fruizione non consentita dello spettacolo, viola i diritti esclusivi dell’emittente televisiva. Va quindi inibito l’approntamento e la messa a disposizione del pubblico di collegamenti telematici (links) con altri siti idonei alla fruizione di contenuti televisivi oggetto dei diritti di esclusiva dell’emittente televisivo, la messa a disposizione di softwares strumentali a detta fruizione, la pubblicazione dei siti stranieri responsabili dell’immissione in rete.

La domanda cautelare appare prima facie destituita di fondamento nei confronti del fornitore di accesso alla rete Internet per l’insuperabile ostacolo costituito dal disposto dell’art. 14, 1° co. d.lgs. 70/2003 sancente l’irresponsabilità del prestatore del servizio della società dell’informazione consistente nel fornire un accesso alla rete di comunicazione (“access provider”) a meno che l’operatore non compia attività incisive sulla trasmissione e sulle informazioni, secondo la specificazione sub lett. a) – c) della medesima norma.

Il 3° co. dell’art. 14 d.lgs 70/2003 prevede un generico potere d’ordine di blocco della P.A. o dell’Autorità Giudiziaria di valenza attuativo/esecutiva. Nell’ambito dell’ordinamento processuale italiano, quindi, il prestatore di servizi della società dell’informazione, che non sia responsabile della violazione, non deve essere coinvolto nell’ambito del giudizio cautelare ma solo nell’eventuale e successiva fase esecutiva attuativa del relativo provvedimento.

Il nuovo testo dell’art. 156 l. dir. aut. esprime un principio generale che non pregiudica quello speciale sancito in tema di “mere conduit” dall’art. 14 d.lgs. 70/2003. (Trib. Milano, Sez. spec. P.I.I. – Ordinanza 3.6.2006 TELECOM ITALIA S.P.A (Avv.ti Prof. Ghidini e Mergati) / SKY ITALIA S.R.L. – D.B.) (CS208)

Distribuzione selettiva (limiti della clausola di blocco)

In virtù del principio contenuto nel secondo comma dell’art. 1372 c.c., il divieto di commercializzazione al di fuori dei canali prestabiliti (rete di distribuzione selettiva) non può essere imposto a soggetti estranei all’ambito contrattuale, i quali restano liberi di acquistare merce destinata alla rete distributiva, sulla base del principio della libertà di iniziativa economica previsto dall’art. 41 Cost. Ne consegue che l’acquisto così effettuato non costituisce concorso nell’altrui inadempimento. (Trib. Milano – Ordinanza 8.3.2004 LA RINASCENTE S.P.A. (Avv.ti Prof. Ghidini e Mergati) / LABORATOIRES EXPANSCIENCE ITALIA S.R.L.) (CS111)

Ditta (conflitto con marchio anteriore)

Il diritto all’uso di un marchio corrispondente alla ditta è possibile solo qualora non vi siano sullo stesso marchio diritti anteriori di terzi. App. Bologna – sentenza 933/ 2.9.1987 VIRAX SA – SOCIETE NOUVELLE DES CINTREUSES MINGORI (SNCM) S.A.R.L. (Prof. Ghidini) / RIVER S.P.A. (CS046)

Domanda di manleva

Deve rilevarsi l’inammissibilità della domanda di manleva formulata da una convenuta nei confronti dell’altra convenuta, in quanto proposta solo in sede di memoria ex art. 183, quinto comma, c.p.c. e pertanto ben oltre il termine decadenziale di cui al secondo comma dell’art. 167 c.p.c. applicabile anche nel caso di specie riguardante una domanda proposta nei confronti di altra parte convenuta nello stesso giudizio. (Trib. Milano Sentenza 13076 / 27.10.2004 FRANCO COSIMO PANINI EDITORE S.P.A. (Avv.ti Girino, Cavani, Mergati) / MARTHA 2004 in liquidazione) (CS125)

Eccezioni in senso lato

Pur essendo questione di merito la effettiva titolarità del rapporto dedotto in giudizio rientra tra i fatti costitutivi della domanda che è onere dell’attore dedurre e provare, ed il cui difetto, anche in assenza di eccezione, e financo di costituzione del convenuto, dovrebbe essere rilevato comunque dal giudice, che non può prescindere per accogliere la domanda, anche in via contumaciale, dall’accertamento della sussistenza dei fatti costitutivi. La contestazione da parte del convenuto di tutti o di alcuni degli elementi della fattispecie costitutiva del diritto azionato rientra fra le mere difese, non soggette alle preclusioni processuali, che riguardano solo le eccezioni in senso stretto e non anche le difese e le eccezioni in senso lato. (Trib. Brescia – Sentenza 1917 / 7.6.2002 ENEL S.P.A. ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. (Avv. Girino) / S.I.A. S.R.L. – SADEPAN CHIMICA S.R.L. – SILLA (CS074)

Editoria (riproduzioni abusive)

La riproduzione abusiva di un’opera editoriale, anche su incarico di terzi, rende senz’altro il suo autore concorrente nell’illecito. (Trib. Brindisi – Sez. Dist. Francavilla Fontana – Sentenza 208 / 29.6.2005 CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (Prof. Ghidini) / FORNITURE ENTI PUBBLICI PRIVATI DI AVERSA LUISA & C. S.A.S.) (CS139)

Espressioni offensive in atti di causa

Se, da un lato, corrisponde ad un pieno diritto-dovere della difesa tecnica, ove ne ravvisi i presupposti, il contestare gli esiti di una perizia sotto il profilo della erroneità tecnica delle conclusioni, o delle irregolarità – sotto il profilo tecnico e/o processuale – delle modalità con cui l’indagine peritale è stata condotta, deve sicuramente ritenersi che si esorbiti dai limiti di un corretto esercizio del diritto di difesa allorché la critica consista in uno scomposto attacco personale ai consulenti, di cui si arriva a mettere in dubbio la correttezza e la professionalità per il solo fatto che abbiano raggiunto, nell’ambito delle valutazioni tecniche loro demandate, conclusioni sfavorevoli alla tesi dell’attore, che questi ovviamente non condivide. Sussistono in questo caso i presupposti di cui all’art. 89 c.p.c. per disporre la cancellazione delle espressioni sconvenienti ed offensive dall’atto giudiziario che contenga tali attacchi. (Trib. Vigevano – Sentenza 401 / 6.6.2002 AGIPPETROLI S.P.A. (Avv.ti Ghidini e Cavani) / A.R.) (CS070)

Etichettatura aggiuntiva e svilimento di prodotto

L’apposizione di un’etichetta sul retro dei prodotti commercializzati, peraltro resa obbligatoria dalla normativa in materia, che impone la presenza di alcune indicazioni in lingua italiana, costituisce un’aggiunta inoffensiva rispetto alle caratteristiche fondamentali di presentazione del prodotto, che restano sostanzialmente inalterate; tale etichetta non implica alcun effetto svilente del prodotto complessivamente considerato, che non è stato aperto, né riconfezionato. (Trib. Milano – Ordinanza 8.3.2004 LA RINASCENTE S.P.A. (Avv.ti Prof. Ghidini e Mergati) / LABORATOIRES EXPANSCIENCE ITALIA S.R.L.) (CS111)

Fallimento (insinuazione tardiva)

In seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 152/1980 che ha espunto dall’ordinamento l’indicazione dell’affissione alla porta esterna del tribunale della decisione sull’opposizione allo stato passivo, quale momento iniziale della decorrenza del termine breve di quindici giorni per appellare la decisione stessa, la normativa applicabile in sostituzione di quella specifica dichiarata illegittima è da individuare nella disciplina generale e, quindi, il termine breve di impugnazione va fatto decorrere dalla notificazione della decisione in questione, ex art. 326 c.p.c. e non dall’asserita “effettiva conoscenza” della medesima. (App. Milano – Sentenza 2908 / 6.7.1994 (FALLIMENTO RABUFFETTI S.p.A. (Prof. Ghidini) / ITALEASE – SOCIETÀ ITALIANA POPOLARE PER IL LEASING S.P.A.) (CS006)

Fallimento (prova presuntiva)

Il curatore fallimentare può fornire elementi di prova diretta, ma può anche fondare la propria azione sulla base di prove logiche, dimostrando che la conoscenza di certi fatti non poteva non consentire la percezione dell’insolvenza. (Trib. Milano – Sentenza 2168 / 19.11.2003 FALLIMENTO CCRT SISTEMI S.P.A (Prof. Ghidini) / BANCA CARIGE S.P.A.) (CS097)

Fallimento (revocatoria di rimesse su conto bancario)

Le rimesse effettuate dall’imprenditore poi fallito sul proprio conto corrente bancario nel periodo sospetto sono suscettibili di azione revocatoria ove, all’atto della rimessa, il conto risulti scoperto a seguito del fido convenzionalmente accordato al correntista. A tal fine bisogna adottare un criterio di riordino delle rimesse adeguato. Non si può accedere alla teoria della revoca della differenza tra il massimo scoperto nell’anno e il saldo finale, in quanto l’inefficacia può colpire singoli atti e non un risultato artificioso provocato ex post.

Il criterio di riordino delle rimesse deve aver riguardo al saldo disponibile risultante dalla combinazione del saldo contabile e del saldo per valuta. Il criterio più prudente, in mancanza di una specifica prova della cronologia delle operazioni, è quello per cui i movimenti vanno annotati virtualmente secondo l’ordine indicato nell’estratto conto, dal momento che l’estratto conto è un documento che viene inviato al correntista e che se non contestato deve considerarsi approvato dal cliente.  (Trib. Milano – Sentenza 2168 / 19.11.2003 FALLIMENTO CCRT SISTEMI S.P.A (Prof. Ghidini) / BANCA CARIGE S.P.A.) (CS097)

E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 67 e 71 l. fall. e dell’art. 2.2 d.l. 35/2005 convertito in legge con l’art. 1.1 della legge 80/2005 per asserito contrasto con gli articoli 3 e 24 Cost., stante l’esclusione della nuova disciplina delle azioni promosse da fallimenti dichiarati prima dell’entrata in vigore della novella. In relazione alla doglianza di una disparità di trattamento di situazioni identiche per il fatto che il citato art. 2.2 prevede che la nuova disciplina di applichi alle sole azioni revocatorie promosse nell’ambito di procedure iniziate dopo la data di entrata in vigore del decreto legge 35/2005 e non anche a quelle già in corso, occorre ribadire il principio per cui, posto che l’irretroattività della legge è la regola generale mentre la retroattività è l’eccezione, deve ritenersi assorbente il rilievo che il diverso trattamento, ratione temporis, di situazioni analoghe in dipendenza di modifiche delle norme regolative delle situazioni stesse non implica violazione dell’art. 3 Cost.

Le rimesse bancarie in conto corrente possono ritenersi bilanciate, e in quanto tali insuscettibili di revocatoria fallimentare, solo in presenza di accordi tra la banca e il cliente, che giovino a caratterizzare la rimessa, piuttosto che come operazione di rientro, come una specifica provvista per un’operazione speculare a debito, sia essa di pagamento in favore di terzi, ovvero di prelievo da parte del cliente, in relazione ad un ordine ricevuto ed accettato o ad una incontestata manifestazione di volontà, sicché il versamento su conto scoperto conserva in linea generale la natura solutoria, anche alla luce delle norme sui conti correnti di corrispondenza, salvo che non sia intervenuta una pattuizione di segno contrario la quale impedisca al credito della banca di essere esigibile e alla rimessa di assumere la funzione di pagamento specie là dove le operazioni a debito per il cliente abbiano preceduto il versamento, al punto da conferire ad esso l’ordinario valore solutorio che ha ogni rimessa a fronte di conti privi di affidamento o in quel momento scoperti. (Trib. Milano, sentenza n. 12403 del 31.10-14.11.2006 FALLIMENTO CCRT SISTEMI S.p.A. (Avv.ti Girino e Estrangeros) / BANCA INTESA S.p.A. (CS 164)

Fallimento e convalida di marchio

Gli artt. 42 e 43 in tema di decadenza sono applicabili secondo il testo vigente in considerazione del disposto di cui all’art. 91 del d. leg. 480/1992 in base al quale le norme disciplinanti la decadenza per non uso si applicano ai marchi già concessi alla data di entrata in vigore del decreto medesimo. La disposizione vigente, pur richiedendo l’uso effettivo da parte del titolare fa, comunque, salva l’ipotesi in cui il mancato uso non sia giustificato da un motivo legittimo. La pendenza della procedura concorsuale deve essere valutata alla stregua di quanto in precedenza affermato dalla giurisprudenza con riferimento al previgente testo normativo, atteso che la nuova disposizione ha comportato un ampliamento delle cause di giustificazione del non uso tanto da dover certamente ricomprendere quelle aventi carattere oggettivo e che esulano dalla volontà del titolare del diritto di marchi di non fare uso di quest’ultimo. (Trib. Macerata – Sentenza 569 / 17.04.2002 FALL.TO TRILOGY S.R.L. (Prof. Ghidini)/ CONFEZIONI PENNESI DI PENNESI ADO & C.) (CS088)

Fatto del terzo (promessa e mancata esecuzione)

La mancata attuazione del promesso comportamento del terzo non rende inadempiente il terzo, che è estraneo all’accordo stipulato, e nei confronti del quale dunque, non può essere emessa una pronuncia né di adempimento specifico, né di risoluzione del contratto che il terzo abbia ricusato di stipulare o di eseguire. La mancata esecuzione della prestazione da parte del terzo rende inadempiente colui che ha promesso il fatto altrui, il quale risponde per sua autonoma obbligazione, comunque possa individuarsi il contenuto dell’obbligo assunto e, quindi, sia che questo consista nell’adoperarsi che il terzo adempia, sia che integri un’obbligazione di risultato, o garantisca il verificarsi di un evento costituito dal fatto altrui . Il promittente, infatti, deduce nel contratto una prestazione che riguarda un fatto assunto come proprio e dalla quale non è liberato neppure fornendo la prova di aver impiegato l’ordinaria diligenza nell’adoperarsi per conseguire l’assenso del terzo.

Non è configurabile l’istituto regolato dall’art. 1381 c.c. quando il soggetto di cui è promessa la prestazioni partecipi alla formazione del negozio e non sia terzo in senso giuridico proprio, o quando il fatto o l’obbligo promessi riguardino una condotta ascrivibile non ad un soggetto estraneo, ma allo stesso promittente. (Trib. Milano – Sentenza 21.01.1993 SIGE S.P.A. (Prof. Ghidini) / FIMPAR S.P.A.) (CS026)

Fusione per incorporazione (effetti processuali)

L’istituto dell’interruzione del processo tende ad assicurare l’effettività del contraddittorio ed è preordinato dalla legge a tutela del soggetto colpito dall’evento; pertanto, la dichiarazione del procuratore deve essere finalizzata al conseguimento dell’interruzione del processo, sicché l’effetto interruttivo non si verifica allorquando il procuratore abbia reso la dichiarazione per uno scopo meramente informativo, senza contestualmente astenersi dallo svolgimento di qualsiasi attività difensiva.

Quindi, l’annuncio della notizia di incorporazione nella conclusionale, seguita da tutte le opportune difese nel merito della causa, smentisce nei fatti ogni esigenza di arrestare il corso del giudizio. (Nel caso di specie non si riconosce nessun valore alla clausola di stile “la presente comparsa conclusionale viene svolta solo per la negata ipotesi che si ritenesse non verificata la causa d’interruzione”, giacché la mancanza della ragione normativa dell’interruzione, al di là delle parole, viene rivelata nei fatti dai comportamenti che con essa si pongono in contrasto.) Non determina interruzione del processo la dichiarazione di avvenuta estinzione per incorporazione o fusione di una società commerciale che risulti soltanto nella comparsa conclusionale depositata, che costituisce un tipico atto difensivo non equiparabile alla dichiarazione resa in udienza o alle notificazioni con le suddette finalità

Nell’incorporazione l’evento estintivo viene accuratamente preparato da una serie di procedure negoziali dense di riflessi pubblicistici, che implicano la volontà e la piena consapevolezza dei soggetti coinvolti circa lo stato dei rapporti pendenti. In questo caso, l’esigenza posta a fondamento dell’istituto dell’interruzione del processo viene a perdere ogni valenza sostanziale: non sorge, infatti alcuna ragione di incertezza, in seguito all’evento estintivo e tutti i rapporti della società incorporata transitano senza soluzione di continuità in capo all’incorporante che automaticamente li eredita.

Poiché la successione universale determinata dalla fusione appare accomunata all’ipotesi della successione particolare (prevista dall’art. 111 c.p.c.) dagli elementi della volontarietà e della consapevolezza, appare quanto mai ragionevole immaginare che l’incorporante assuma direttamente i rapporti processuali pendenti in capo alla incorporata, così come l’acquirente a titolo particolare subentra nella posizione del suo dante causa nello stato in cui si trova (Trib. Milano – Sentenza 1998 / 19.1.1998 FALLIMENTO L’ASFALTO ANSANI S.R.L. (Prof. Ghidini) / BANCA AGRICOLA MILANESE S.P.A.) (CS003)

Giudicato (effetti vincolanti)

La cosiddetta autorità della sentenza tuttora soggetta a impugnazione – che ex art. 337 cpv. cod. proc. Civ., consente la sospensione del diverso processo in cui sia invocata – non s’identifica (nemmeno a livello prodromico) con l’efficacia vincolante del giudicato, onde il giudice del secondo processo – ove non ritenga di disporne la sospensione (peraltro obbligatoria quando il rapporto tra i due giudizi è di pregiudizialità ai sensi dell’art. 295 cod. proc. Civ.) – dovrà limitarsi a riconoscere alla predetta sentenza un’autorità di mero fatto (ai fini dell’autonoma valutazione, che egli è tenuto a operare, degli accertamenti in essa contenuti). L’estensione erga omnes del giudicato di annullamento di un atto amministrativo con contenuto normativo non si produce nel caso in cui si sia formato giudicato di rigetto. (Trib. Milano – Sentenza 8639 / 12.7.2001 P.A. (Avv. Girino) / SIMCASSE S.P.A.) (CS055)

Giudicato interno

Il giudicato interno si forma su di un capo autonomo della sentenza, il quale risolve una questione controversa avente una propria individualità ed autonomia, sì da integrare astrattamente una decisione del tutto indipendente: e la suddetta autonomia manca nelle mere argomentazioni (come pure quando si verta in tema di valutazione di un presupposto di fatto che, unitamente ad altri, concorre a formare un capo unico della decisione). (Cass. – Sentenza 11031/ 27.5.2016 F.LLI BRANCA DISTILLERIE S.R.L. (Prof. Avv. Ghidini) / P. FRANZINI & C. S.A.S., B.B. B.D.C., D.B.P., B.R.C., B.G., B.P. B.F., B.S.) (CS308)

Giurisdizione amministrativa per oscuramento siti Internet

Nel caso in cui sia richiesto alle società di gestione delle reti Internet il risarcimento danni per l’oscuramento di un sito eseguito in osservanza di un provvedimento amministrativo (nel caso di specie, il Decreto del Direttore dell’AAMS del 2.1.2007) che si assume illegittimo in quanto in contrasto con il diritto comunitario, non è ravvisabile altra tutela se non quella demolitoria di tale atto amministrativo.

Il Giudice ordinario è quindi privo di giurisdizione relativamente a tale domanda, atteso che l’autorità giudiziaria ordinaria non può mai procedere, neppure in via cautelare, a caducare o sospendere un provvedimento amministrativo, per il divieto, posto a presidio dei suoi limiti istituzionali, di annullamento o di declaratoria di nullità di un atto amministrativo. (Trib. Milano – Ordinanza 6.4.2007 TELECOM ITALIA S.P.A. (Avv.ti Prof. Ghidini e Mergati) / PUNTOCASINO LTD) (CS185)

Inammissibilità nuovi documenti in appello

L’art. 345, 3° comma c.p.c., come modificato dalla l. n. 353 del 1990, nell’escludere l’ammissibilità di nuovi documenti, salvo che, nel quadro delle risultanze istruttorie già acquisite, siano ritenuti indispensabili perché dotati di un’influenza causale più incisiva rispetto a quella delle prove già rilevanti sulla decisione finale della controversia, impone al giudice del gravame – tenuto conto delle allegazioni delle parti sulle ragioni che rendano indispensabili e verificatene la fondatezza – di motivare espressamente sulla ritenuta attitudine, positiva o negativa, della nuova produzione a dissipare lo stato di incertezza sui fatti controversi (Cass. 31 agosto 2015, n. 17341, 23 luglio 2014, n. 16745, 27 agosto 2013, n. 19608; 5 dicembre 2011, n. 26020). (Cass. – Sentenza 11031/ 27.5.2016  F.LLI BRANCA DISTILLERIE S.R.L. (Prof. Avv. Ghidini) / P. FRANZINI & C. S.A.S., B.B. B.D.C., D.B.P., B.R.C., B.G., B.P., B.F., B.S.) (CS308)

Informazioni segrete

L’insieme delle informazioni (nella specie di Compagnia di Assicurazione) custodite in un data base e non costituite da meri elenchi di nominativi di clienti reperibili anche aliunde bensì da una vera e propria banca dati integrata da un insieme di informazioni relative all’anagrafica clienti, ai dati contabili e commerciali inerenti alle polizze stipulate, ai versamenti corrisposti, al rapporto di assicurazione vigente (scadenza polizze, premi ecc…), ad informazioni personali sui clienti (es. bisogni coperti e scoperti) ecc., dati integranti informazioni fondamentali per poter gestire il portafoglio clienti e proporre eventualmente nuovi prodotti ecc. sono sottratti al generale bagaglio informativo degli operatori di settore, e non sono dunque altrimenti reperibili, né sic et simpliciter possono esser forniti nel loro insieme così strutturato ed organizzato direttamente dalla clientela. Tali dati hanno valore aggiunto e grande utilità proprio in funzione della relativa segretezza (Trib. Venezia Sez. Spec. Impresa – Ordinanza 18.6.2013 ALLIANZ S.P.A. (Avv.ti Prof. Ghidini, Mergati, Signorini) / RINALDI ASSICONSULT S.R.L., S.R., F.R., V.R., F.R.) (CS318)

Conforme: Trib. Milano, Sez. Spec. Impresa – Sentenza 16 gennaio 2014 ALLIANZ S.P.A. (Avv.ti Prof. Ghidini, Mergati, Signorini) / ASSIRISK S.R.L., ASSIRISK PIVA S.R.L., M. V., G.P., ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, ZURICH INVESTMENTS LIFE S.P.A. (CS295)

Informazioni segrete (acquisizione indipendente)

La raccolta di dati e informazioni (nella specie di Compagnia di Assicurazione) relative ad una pluralità di rapporti contrattuali di natura individuale dai quali sono derivate informazioni su profili diversi di ciascun singolo assicurato (reddito, beni patrimoniali, stato di salute, ecc.) connessi ad informazioni di carattere più propriamente commerciale (natura degli investimenti assicurativi, tipologie di polizze, scadenze delle stesse, storico delle polizze, ammontare dei premi, ecc.) non può ritenersi svolta in maniera effettivamente indipendente dall’agente, il quale invece ha operato in favore della sua mandante nell’ambito del rapporto di agenzia che lo legava all’impresa assicuratrice e che anche per tale specifica funzione era remunerato dalla mandante.

Non può dunque escludersi la tutela ex art. 99 CPI di tali informazioni riservate nel caso in cui l’ex agente le abbia acquisite o usate in modo abusivo, sulla base dell’assunto secondo il quale le stesse sarebbero state conseguite dallo stesso in modo indipendente nell’ambito dello svolgimento del precedente rapporto di mandato. (Trib. Milano, Sez. Spec. Impresa – Sentenza 16 gennaio 2014 ALLIANZ S.P.A. (Avv.ti Prof. Ghidini, Mergati, Signorini) / ASSIRISK S.R.L., ASSIRISK PIVA S.R.L., M. V., G.P., ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, ZURICH INVESTMENTS LIFE S.P.A.) (CS295)

Informazioni segrete (misure di segretezza)

Ricorrono misure idonee a mantenere la segretezza di informazioni aziendali quando l’accesso alle stesse sia subordinato all’inserimento di un “nome utente” e di password forniti dall’impresa solo ai singoli agenti e a particolari dipendenti e solo per l’attività lavorativa da essi svolta e quando il sistema informativo sia strutturato per garantire la sicurezza dei dati. (Trib. Venezia Sez. Spec. Impresa  – Ordinanza 18.6.2013 ALLIANZ S.P.A. (Avv.ti Prof. Ghidini, Mergati, Signorini) / RINALDI ASSICONSULT S.R.L., S.R., F.R., V.R., F.R.) (CS318)

Inserzione automatica di clausole

La mancata applicazione della clausola di favore introdotta in deroga alle condizioni generali di contratto non legittima alcuna pretesa risarcitoria. Detta clausola è infatti nulla per violazione dell’art. 1679 comma IV cod. civ., secondo cui: salve le speciali concessioni ammesse dalle condizioni generali, qualunque deroga alle medesima è nulla, e alla clausola difforme è sostituita la norma delle condizioni generali. (Trib. Brescia – Sentenza 1917 / 7.6.2002 ENEL S.P.A. ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. (Avv. Girino) / S.I.A. S.R.L. – SADEPAN CHIMICA S.R.L. – SILLA (CS074)

Interesse ad agire

La sussistenza delle condizioni dell’azione – l’interesse e la legittimazione ad agire – deve essere valutata in via preliminare sulla sola prospettazione della domanda, prescindendo da ogni esame circa la sua fondatezza. (App. Milano – Sentenza 1426 / 4.6.2002 A.C. E M.L.C. (Avv.ti Girino e Estrangeros) / C.D.P.D.L.) (CS. 075)

Interessi compensativi

Gli interessi compensativi decorrono dalla data di produzione dell’evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano sulla somma via rivalutata nell’arco di tempo suddetto e non sulla somma già rivalutata. (Trib. Milano Sentenza 13076 / 27.10.2004 FRANCO COSIMO PANINI EDITORE S.P.A. (Avv.ti Girino, Cavani, Mergati) / MARTHA 2004 in liquidazione) (CS125)

Interest rate swap (arbitrato)

Costituiscono questioni che riguardono l’interpretazione e l’esecuzione del contratto le domande volte all’accertamento della presunta stipulazione di un contratto di Interest Rate Swap e alla condanna al pagamento dei differenziali generati dal contratto e al risarcimento dei danni provocato dall’inadempimento del contratto medesimo. Tali questioni ricadono dunque nella previsione della clausola compromissoria che riserva alla competenza del collegio arbitrale, in deroga a quella giudiziaria, la decisione relativa a qualsiasi controversia in merito alla validità, interpretazione o esecuzione del contratto. (Trib. Milano – Sentenza 4671 / 02.04.2001 IMIFIN S.P.A. (Avv.ti Prof. Ghidini e Girino) – Fallimento Mediogest Sim / FALLIMENTO CFC S.R.L. in liquidazione) (CS036)

Joint venture (elementi costitutivi)

Gli elementi che contraddistinguono i raggruppamenti temporanei di imprese (“joint-venture”) istituiti per la presentazione di offerte per appalti di opere pubbliche sono ricavabili dalla legge e formano il contenuto di un contratto atipico. (Trib. Milano – Sentenza 4049 / 22.11.1990 ELETTROMECCANICA PARIZZI S.P.A. (Prof. Ghidini) / KELLER S.P.A. – KELLER MECCANICA S.P.A.) (CS008)

Il contratto di consorzio, la società consortile o il raggruppamento di imprese (“joint-venture) devono avere per oggetto e contenuto caratteristici ed essenziali la istituzione della organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese e riguardano proprio i rapporti interni tra singoli consorziati, gli obblighi assunti e i contributi dovuti da ciascuno, nonché le attribuzioni e i poteri degli organi consortili. (Trib. Milano – Sentenza 21.01.1993 SIGE S.P.A. (Prof. Ghidini) / FIMPAR S.P.A.) (CS026)

Joint venture (rapporti interni)

La forma del consorzio integra uno degli strumenti per disciplinare il raggruppamento delle imprese che intendano partecipare ai pubblici appalti, ma non è il mezzo giuridico esclusivo che è dato per l’ottemperanza delle disposizioni in materia di presentazione di offerte per gli appalti di opere pubbliche o pubbliche forniture. La legge riserva all’autonomia privata la scelta dei negozi idonei alla migliore organizzazione delle imprese riunite e prescrive i requisiti minimi indispensabili per la partecipazione alle gare e agli appalti e alla loro esecuzione.

L’accordo per il raggruppamento temporaneo di imprese che intendono partecipare ai pubblici appalti, in mancanza di diversa convenzione, non fa sorgere di per sé alcun vincolo giuridico nei rapporti interni tra i contraenti in ordine al contenuto e alla presentazione dell’offerta. Secondo l’art. 9, 2^ co. della legge n. 113 del 1981, infatti, l’offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate. (Trib. Milano – Sentenza 4049 / 22.11.1990 ELETTROMECCANICA PARIZZI S.P.A. (Prof. Ghidini) / KELLER S.P.A. – KELLER MECCANICA S.P.A.) (CS008)

Joint venture (soggettività)

In assenza di una specifica convenzione, il raggruppamento di imprese (joint venture) non costituisce un ente sociale, in quanto non dà origine ad un soggetto distinto dalle imprese riunite e manca del requisito di un fondo comune.(Trib. Milano – Sentenza 4049 / 22.11.1990 ELETTROMECCANICA PARIZZI S.P.A. (Prof. Ghidini) / KELLER S.P.A. – KELLER MECCANICA S.P.A.) (CS008)

Joint venture (unaninimità decisionale)

L’offerta alla pubblica amministrazione è un atto negoziale che ha valore di proposta contrattuale; l’accettazione da parte dell’amministrazione portata a conoscenza delle imprese riunite proponenti (e per tutte dell’impresa capogruppo) da luogo all’incontro dei consensi, facendo concludere un contratto plurisoggettivo, in cui la parte proponente, pur costituendo un unico centro di interessi, sarebbe stata formata da più soggetti.

Poiché la proposta è un atto negoziale, per la sua validità è necessaria la volontà della totalità dei partecipanti al raggruppamento. Il valore obbligatorio del contratto presuppone l’accordo dei contraenti e la manifestazione della volontà di tutti i soggetti rispetto ai quali il contratto era destinato a produrre la propria efficacia. (Trib. Milano – Sentenza 4049 / 22.11.1990 ELETTROMECCANICA PARIZZI S.P.A. (Prof. Ghidini) / KELLER S.P.A. – KELLER MECCANICA S.P.A.) (CS008)

Leasing (tasso)

In un contratto di leasing la censura relativa all’omessa pattuizione del “tasso corrispettivo” appare erronea. L’indicazione  (i) del corrispettivo della locazione identificato in dettaglio per numero ed entità delle rate (distinguendo tra il primo canone e quelli successivi) periodicità dei pagamenti, corrispettivo dell’opzione di acquisto; (ii) del corrispettivo versato dalla concedente al fornitore del bene; (iii) del parametro di indicizzazione e le modalità di calcolo, complessivamente considerati, consentono all’utilizzatore di avere piena contezza dell’impegno economico da affrontare e del costo dell’operazione –
(Trib. Milano, Sentenza 2008 / 10.3.2021 S.T. S.r.l. / Bnp Paribas Lease Group Leasing Solutions S.p.a. (Avv.ti Girino, Estrangeros, Pavia) (CS358)
In un contratto di leasing una contestazione riferita gli interessi corrispettivi è impropria atteso che il leasing identifica una causa complessa caratterizzata sia dalla componente finanziaria che da quella di godimento del bene: il canone, dunque, riflette tale complessità e costituisce la remunerazione – al contempo – sia del capitale investito dalla concedente per l’acquisto del bene sia del godimento in sé. Al più – secondo quanto desumibile dalla normativa di vigilanza della Banca d’Italia – rileverebbe il diverso “tasso leasing” che costituisce il parametro attraverso il quale si verifica l’uguaglianza tra costo di acquisto del bene – al netto delle imposte – ed valore attuale dei canoni e dell’opzione di acquisto – al netto delle imposte – previsti in contratto –
(Trib. Milano, Sentenza 2008 / 10.3.2021 S.T. S.r.l. / Bnp Paribas Lease Group Leasing Solutions S.p.a. (Avv.ti Girino, Estrangeros, Pavia) (CS358)
Il tasso leasing viene in rilievo solo ai fini di trasparenza e non anche ai fini della struttura del rapporto intesa quale determinatezza/determinabilità delle prestazioni che risultano validamente previste nel contratto. Di conseguenza, è erroneo il riferimento all’art. 117 t.u.b. che si riferisce ai tassi e alle condizioni praticate, ossia agli elementi che determinano il contenuto della prestazione dell’utilizzatore; al più, l’indicazione di un tasso erroneo comporterebbe un mero obbligo risarcitorio per informazione erronea, tale da avere determinato un parimenti erroneo affidamento – (Trib. Milano, Sentenza 2008 / 10.3.2021 S.T. S.r.l. / Bnp Paribas Lease Group Leasing Solutions S.p.a. (Avv.ti Girino, Estrangeros, Pavia) (CS358)

Leasing finanziario (qualificazione civilistica)

La risoluzione della locazione finanziaria, per inadempimento dell’utilizzatore, non si estende alle prestazioni già eseguite in base alle previsioni dell’art. 1458, 1^ co. c.c., ove si tratti di leasing cosiddetto di godimento, pattuito con funzione di finanziamento rispetto a beni non idonei a conservare un apprezzabile valore residuale alla scadenza del rapporto (con consequenziale marginalità dell’eventuale opzione) e dietro canoni che configurano esclusivamente il corrispettivo dell’uso dei beni stessi. La risoluzione, invece, resta soggetta all’applicazione, in via analogica, delle disposizioni fissate dall’art. 1526 c.c. con riguardo alla vendita con riserva della proprietà, ove si tratti di leasing cosiddetto traslativo, pattuito con riferimento a beni atti a conservare a quella scadenza un valore residuo superiore all’importo convenuto per l’opzione e dietro canoni che scontano anche una quota del prezzo in previsione del futuro acquisto. (App. Milano – Sentenza 2908 / 6.7.1994 (FALLIMENTO RABUFFETTI S.p.A. (Prof. Ghidini) / ITALEASE – SOCIETÀ ITALIANA POPOLARE PER IL LEASING S.P.A.) (CS006)

Leasing (Determinazione prezzo verbale di consegna)

Il verbale con cui si rideterminano, quantificano e accettano gli interessi di prefinanziamento di un contratto di leasing in construendo, con richiesta di ripetizione dell’importo di € 37.875,48 e cui la parte utilizzatrice dichiari in quella scrittura di aver esaminato e approvato i conteggi predisposti dalla concedente per la determinazione del prezzo globale dell’opera (conteggi che vengono allegati e che formano parte integrante del verbale unitamente al prospetto delle fatture fornitori siglate e accettate) non integra una vera e propria transazione, perché mancherebbe la reciprocità delle concessioni, ma un accordo intercorso ex novo su uno dei punti che sarebbero andati a comporre l’entità globale finanziata.

Ciò consente di affermare che nel verbale di consegna l’attrice ha espresso consenso alla determinazione del costo globale finanziato per come esposto da controparte in ogni sua componente, compresi gli interessi di pre-locazione nella misura forfettaria proposta da H..

Il riferimento alla natura transattiva dell’accordo va correttamente inteso come ulteriore richiamo, in capo al contraente, circa l’effettiva portata del consenso che si apprestava ad esprimere sul punto. In senso conforme si è ripetutamente espresso questo Tribunale, orientamento costante al quale non vi sono ragioni per discostarsi (vedi Sentenze Tribunale Udine n. 1445 del 28.11.2016; n. 1479 del 5.12.2016; n. 570 del 21.4.2017; n. 236 del 25.2.2019; n. 295 dell’8.3.2019; n. 925 del 26.7.2019). (Trib. Udine – Sentenza 776 / 23.08.2021 Hypo Alpe Adria Bank S.P.A. (Avv.ti Girino – Pavia) / L. Srl) (CS359)

Leasing (Tasso leasing difformità)

Rammentato che nei contratti di leasing finanziario il tasso che deve essere indicato nell’atto è il c.d. “tasso leasing”, o tasso effettivo, che non esprime il costo complessivo del finanziamento e non va confuso con il TAEG (il tasso leasing riferendosi al tasso interno di attualizzazione mediante il quale si verifica l’uguaglianza fra costo di acquisto del bene e valore attuale di canoni e prezzo di opzione), la difformità fra un tasso leasing indicato rispetto a quello applicato non comporta la violazione dell’art. 117, comma 4, TUB, che prevede l‘obbligo di indicare nel contratto il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticata, dato che la discordanza tra previsione contrattuale e comportamento successivo della banca non integra gli estremi di un vizio genetico del contratto (e non sarebbe quindi idonea a supportare la connessa domanda di accertamento di nullità parziale), rappresentando soltanto un vizio attuativo (ovverosia un inadempimento parziale) e la eccepita difformità può dunque comportare solamente la restituzione di quanto pagato in più dall’utilizzatore, trattandosi di un inadempimento contrattuale sanzionabile sul piano risarcitorio. (Trib. Udine – Sentenza 776 / 23.08.2021 Hypo Alpe Adria Bank S.P.A. (Avv.ti Girino – Pavia) / L. Srl) (CS359)

Legittimazione ad agire

La sussistenza delle condizioni dell’azione – l’interesse e la legittimazione ad agire – deve essere valutata in via preliminare sulla sola prospettazione della domanda, prescindendo da ogni esame circa la sua fondatezza. (App. Milano – Sentenza 1426 / 4.6.2002 A.C. E M.L.C. (Avv.ti Girino e Estrangeros) / C.D.P.D.L.) (CS. 075) La società attrice non ha legittimazione a proporre un giudizio nei confronti di un soggetto, quando con quest’ultimo non è intervenuto alcun rapporto contrattuale. (Trib. Trani – Sentenza 1479 / 02.10.2002 INSPECTORATE ESPANOLA S.A. (Avv.ti Prof. Ghidini e Girino) – SPAMAT S.R.L COMPANIA CONTINENTAL HISPANICA S.A. ALLIANZ INDDUSTRIAL CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. VEGAMAR S.A.S. / AGRI CONF S.R.L.) (CS098)

Legittimazione attiva

Il difetto di titolarità effettiva del rapporto giuridico fatto valere in giudizio non va confuso con la questione di legittimazione attiva che si risolve nell’accertare se, secondo la prospettazione del rapporto controverso data dall’attore, questi assuma la veste di un soggetto che ha il potere di chiedere la pronuncia giurisdizionale. (Trib. Brescia – Sentenza 1917 / 7.6.2002 ENEL S.P.A. ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. (Avv. Girino) / S.I.A. S.R.L. – SADEPAN CHIMICA S.R.L. – SILLA (CS074) Il contratto di cessione di azienda contenente la clausola che prevede che le sopravvenienze attive e passive per fatti anteriori alla data di cessione siano rispettivamente a carico e in favore del cedente esclude la legittimazione attiva del cessionario a far valere un credito che sia derivato da tali fatti anteriori(Trib. Milano Sentenza 4569 /15.4.2002 ENEL S.P.A. – ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. (Avv. Girino) / S.I.A. S.R.L. – SADEPAN CHIMICA S.R.L.) (CS073)

Legittimazione passiva

Il principio di specialità, in forza del quale la legge speciale, specie se posteriore, deroga a quella generale quando sia con essa incompatibile, esclude l’applicabilità dell’art. 2560 comma I cod. civ. nei confronti dell’Enel, ed impone, invece, l’applicazione dell’art. 13 d.lgs 79/1999, che dispone che alle società separate che l’Enel costituisce vengono conferiti tutti i beni e rapporti giuridici dell’Enel S.p.a. relativi all’oggetto dell’attività del nuovo ente ed una quota parte dei debiti afferenti al patrimonio conferito (nella specie, il Tribunale di Milano ha accolto l’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall’ENEL, e fondata sulla circostanza che tutti i rapporti inerenti all’attività di distribuzione dell’energia elettrica che ad esso ente facevano capo, sono stati trasferiti al nuovo ente Enel Distribuzione S.p.a. costituito con d. lgs n. 79 del 1999) (Trib. Milano Sentenza 4569 /15.4.2002 ENEL S.P.A. – ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. (Avv. Girino) / S.I.A. S.R.L. – SADEPAN CHIMICA S.R.L.) (CS073)

Legittimazione passiva (del licenziatario di brevetto)

La domanda di nullità di un brevetto rivolta nei confronti di un licenziatario deve essere respinta in quanto il soggetto convenuto non è legittimato passivo. Né può farsi questione di integrazione del contraddittorio (art. 78 l.i.) come avviene nei confronti dell’inventore quando in causa vi è soltanto il titolare dei diritti patrimoniali. (Trib. Milano – Sentenza 10868 / 28.7.2003 AUTOMAZIONI INDUSTRIALI S.N.C. (Avv.ti Prof. Ghidini, Cavani, Girino) / POSIMAT S.A.) (CS103)

Lesione dei diritti della personalità (opere letterarie – opere giornalistiche)

Nel rapporto tra i diritti della personalità e le opere dell’intelletto che sui primi incidano negativamente, è necessario distinguere sulla base di criteri diversi, tra le opere appartenenti all’ampia categoria di quelle giornalistiche (tra le quali rientrano anche quelle tipiche del c.d. giornalismo d’inchiesta, i pamphlet ecc.) e quelle artistiche (tra le quali, in particolare, quelle letterarie).L’estrinsecazione del pensiero che si realizza tramite un’opera letteraria è diversa rispetto a quella che si compie tramite l’attività giornalistica: mentre quest’ultima trova il proprio fondamento nell’art. 21 Cost. e svolge la funzione di offrire informazioni o notizie su fatti e vicende, anche con l’aggiunta di valutazioni soggettive (che integrano i diritti di cronaca e soprattutto, di critica), un’opera letteraria, tutelata dagli artt. 9 e 33 Cost., si connota per la creatività o, comunque, per l’affermazione di ideali e valori che l’autore intende trasmettere mediante un’attività realmente inventiva, o comunque, di trasfigurazione creativa della realtà (v. Cass. n. 7798/2010).

Per affermare la responsabilità dell’autore di opere artistiche (cui appartengono quelle letterarie, teatrali, cinematografiche, ecc,) che siano lesive della personalità di chi sia in esse menzionato, non è sufficiente che il giudice accerti la natura non veritiera dei fatti o delle circostanze riferite o che queste possano ledere la reputazione altrui. (v. Cass. n. 7798/2010, 10495/2009 e, con riferimento alla satira, n. 21235/2013, n. 28411/2008). La ragione di questo trattamento che privilegia e tutela l’espressione artistica dell’autore, si spiega in ragione del fatto che compito dell’arte non è quello di descrivere la realtà nel suo obiettivo e concreto oggetto, ma di idealizzarla o esprimerla mediante figure retoriche tendenti ad una trasfigurazione creativa, ma ciò presuppone che possa immediatamente apprezzarsene l’inverosimiglianza, cioè la manifesta difformità e lontananza della rappresentazione artistica della realtà (v. con riferimento alla satira, anche Cass. n. 14822/2012) (Cass. – Sentenza 22042 / 31.10.2016 COOP ESTENSE SOC. COOP. (Avv. ti Prof.  Ghidini, Giovanni Cavani,  Mergati) e Z.M. /  ESSELUNGA S.P.A., MARSILIO EDITORI S.P.A., F.S., G.A., C.B.) (CS340)

Lesione dei diritti della personalità (diritto di critica – continenza)

Anche il diritto di critica è condizionato, quanto alla legittimità del suo esercizio, all’osservanza del limite della continenza, che viene in considerazione non solo sotto l’aspetto della correttezza formale dell’esposizione, ma anche sotto il profilo sostanziale consistente nel non eccedere i limiti di quanto strettamente necessario per il pubblico interesse; esso postula che il giudizio di disvalore incidente sull’onore e sulla reputazione sia espresso in forma civile e misurata, sicché deve essere accompagnato da congrua motivazione e non può mai trascendere in affermazioni ingiuriose e denigratorie o in attacchi puramente offensivi della persona presa di mira (v. tra le più recenti, Cass. n. 1434/2015). Inoltre, la valutazione della continenza non può essere condotta sulla base di criteri formali, dovendosi lasciare spazio alla interpretazione soggettiva dei fatti esposti, sulla base di un bilanciamento (dell’interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero) che è ravvisabile nella pertinenza della critica all’interesse pubblico, cioè all’interesse dell’opinione pubblica alla conoscenza del fatto che è oggetto di critica e, in secondo luogo, dell’interpretazione di esso da parte dell’autore (v. Cass. n. 379/2005).

La pertinenza della critica all’interesse dell’opinione pubblica ad essere informata e partecipare al dibattito su temi di rilievo generale presuppone, pur sempre, la verità anche putativa dei fatti rappresentati e la continenza della forma espressiva.Il requisito della continenza va valutato in modo rigoroso, tenuto conto del carattere duraturo del mezzo divulgativo utilizzato (un libro) rispetto ad un quotidiano (v. Cass. n. 16917/2010).L’indagine sulla verità è richiesta con modalità meno rigorose nell’ambito del giornalismo d’inchiesta (v. Cass. n. 16236/2010) ed è sufficiente la verità putativa, quando sia frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca sull’attendibilità delle fonti. Tale condizione non sussiste quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano dolosamente o anche colposamente taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato, ovvero quanto i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive ovvero da sottintesi, accostamenti, insinuazioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore o dell’ascoltatore false rappresentazioni della realtà oggettiva (v. Cass. n. 14822/2012) (Cass. – Sentenza 22042 / 31.10.2016  COOP ESTENSE SOC. COOP. (Avv. ti Prof.  Ghidini, Giovanni Cavani,  Mergati) e Z.M. /  ESSELUNGA S.P.A., MARSILIO EDITORI S.P.A., F.S., G.A., C.B.) (CS340)

Lettere di intenti

Deve escludersi che la sottoscrizione di lettere d’intenti tra un promotore finanziario ed una preponente integri la stipulazione di un contratto di agenzia, là dove il contenuto delle missive sia esplicito e non ambiguo nel qualificare le clausole sottoscritte quali semplici intenti, ossia intenzioni future non direttamente vincolanti tra le parti.

Tali caratteri emergono chiaramente nelle lettere sottoscritte nel caso di specie, nelle quali la stipulazione di un futuro contratto risultava subordinata alla sussistenza di condizioni ritenute necessarie per la preponente (e verosimilmente legate alla complessiva valutazione della professionalità specifica del futuro agente) e veniva altresì espressamente disciplinata la durata delle trattative precontrattuali (non più di due mesi), con la specifica previsione della rinuncia del promotore finanziario ad ogni pretesa o risarcimento del danno in caso di mancata successiva stipulazione del contratto di agenzia. (Trib. Parma – Sez. Lavoro, sentenza n. 196 del 2.05-14.07.2006 CITIBANK INTERNATIONAL PLC (Avv.ti Ghidini e Estrangeros) / P.R. – P.A. (CS 168)

Liberalizzazioni (prezzo minimo imposto per i libri)

Deve ritenersi abrogata, ai sensi dell’art. 3, D.L. 138/2011, convertito in l. 148/2011, la disciplina del prezzo dei libri stabilita dall’art. 2 l. 182/11, in quanto consistente in una misura di restrizione al commercio, quale è la fissazione di un prezzo minimo imposto. La complessiva riorganizzazione dell’ordinamento dettata dal D.L. 138/2011, convertito in l. 148/2011 e poi dal D.L. 1/12 convertito in l.27/2012e volta a promuovere le liberalizzazioni e la piena concorrenza tra le imprese non può infatti ritenersi esclusa in riferimento a settori specifici già regolamentati. (Trib. Milano – Ordinanza ex art. 669 terdecies c.p.c. 16.9.2013  VENETO LIBRI S.R.L., LA CERCHIA S.R.L., NORMA LIBRI S.R.L. / SMA S.P.A. (Avv.ti Prof.  Ghidini,  Mergati,  Signorini), IPER MONTEBELLO S.P.A., GS S.P.A., COOP LOMBARDIA SOC. COOP., PAM PAORAMA S.P.A.) (CS325)Conforme: Trib. Bergamo – Ordinanza 24.7.2013 BORGO S.r.l. / AUCHAN S.P.A. (Avv.ti Prof.  Ghidini,  Mergati,  Signorini), GS S.P.A., COOP LOMBARDIA S.C., IPER MONTEBELLO S.P.A. (CS326)

Conforme: Trib. Milano – Ordinanza 7.8.2013 VENETO LIBRI S.r.l., LA CERCHIA S.R.L., NORMA LIBRI S.r.l. / SMA S.P.A. (Avv.ti Prof.  Ghidini,  Mergati,  Signorini), IPER MONTEBELLO S.P.A., GS S.P.A., COOP LOMBARDIA soc. coop., PAM PAORAMA S.P.A., ASSOCIAZIONE LIBRAI ITALIANI (CS327)

Conforme: Trib. Torino – Ordinanza 22.8.2013 SIRIO LIBRI S.r.l. / G.S. S.P.A., PAM PANORMA S.P.A., AUCHAN S.P.A. e SMA S.P.A. (Avv.ti Prof.  Ghidini,  Mergati,  Signorini) (CS328)

Locazione commerciale (recesso)

L’art. 27, 8 co., della legge 392/78 riconosce il diritto del conduttore di recedere anticipatamente dal contratto in presenza di gravi motivi, indipendentemente dalle previsioni contrattuali. Non rileva, quindi, la clausola contrattuale che prevede la possibilità di recedere anticipatamente dal rapporto solo a decorrere da un dato termine e ed è possibile anche prima di tale termine recedere per gravi motivi.

In ordine al grave motivo indicato dalla società resistente, non vi sono state contestazioni da parte dell’attrice precedentemente già nella corrispondenza intervenuta. Solo nelle more difensive, la ricorrente ha proposto una nuova eccezione, mutando la causa petendi della domanda, deducendo che il motivo del recesso comunicato dalla conduttrice non era concreto ed attuale. Tale eccezione stante la tardività della stessa non può essere presa in esame dal giudicante. Pret. Roma – Sentenza 5631 / 07.08.1997 IMPREFIN SIM S.P.A. (vv.ti Prof. Ghidini e Girino) / IMMOBILIARE SALCE S.P.A. (CS092)

Lodo arbitrale (vizio di contraddittorietà)

Il vizio di contraddittorietà del lodo arbitrale è rilevante ex art. 829, n. 4. cod. proc. civ., e come tale consente l’impugnabilità del lodo, solo quando vi sia contraddizione tra le diverse statuizioni del dispositivo ovvero tra motivazione e dispositivo, non essendo invece sufficiente la semplice contraddittorietà tra singoli passaggi della motivazione. (App. Milano – Sentenza 1426 / 4.6.2002 A.C. E M.L.C. (Avv.ti Girino e Estrangeros) / C.D.P.D.L.) (CS. 075)

Mandatario (scostamento dalle istruzioni del mandante)

A norma delle disposizioni previste dagli art. 1710 – 1712 c.c. se le circostanza sopravvenute e l’esigenza di protezione dei diritti del mandante lo richiedono, il mandatario, per evitare conseguenze dannose al mandante, si può giudicare obbligato non soltanto a discostarsi dalle istruzioni ricevute e ad agire secondo modalità diverse da quelle indicate dal mandante, ma anche ad astenersi da qualsiasi atto di esecuzione. (Trib. Milano – Sentenza 4049 / 22.11.1990 ELETTROMECCANICA PARIZZI S.P.A. (Prof. Ghidini) / KELLER S.P.A. – KELLER MECCANICA S.P.A.) (CS008)

Quando risulta a causa del sopravvenire di particolari circostanze, l’attuazione dell’incarico secondo le istruzioni e i limiti originariamente stabiliti potrebbe essere gravemente pregiudizievole per il mandante, il dovere di buona fede che la legge prescrive per l’adempimento delle obbligazioni contrattuali impone al mandatario il preciso obbligo di comportarsi in modo da evitare che il mandante subisca danni. (Trib. Milano – Sentenza 21.01.1993 SIGE S.P.A. (Prof. Ghidini) / FIMPAR S.P.A.) (CS026)

Mandato (attività complementari)

Il contratto di mandato, richiedendo che una parte si impegni a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra non deve necessariamente consistere in sole dichiarazioni di volontà negoziale, ben potendo comprendere attività complementari necessarie per l’assunzione di obbligazioni accessorie anche non essenziali e di mero fatto. (Trib. Milano – Sentenza 21.01.1993 SIGE S.P.A. (Prof. Ghidini) / FIMPAR S.P.A.) (CS026)

Mandato (buona fede esecutiva)

La valutazione della condotta del mandatario deve essere riferita alla necessità di applicazione dei principi di buona fede. La disposizione prevista dall’art. 1375 c.c. (“esecuzione di buona fede”) regola il comportamento a cui le parti sono tenute anche nella fase di esecuzione del contratto, e prescrive che le parti si comportino ed eseguano il contratto secondo buona fede.

La norma in esame fa riferimento alla buona fede oggettiva, in quanto regola di comportamento e non mera qualificazione di uno stato psicologico del soggetto, ed esprime il principio di solidarietà contrattuale che si traduce nel dovere di lealtà e nel cd. obbligo di salvaguardia. (Trib. Milano – Sentenza 21.01.1993 SIGE S.P.A. (Prof. Ghidini) / FIMPAR S.P.A.) (CS026)

Mandato (contenuti)

Al mandato sono applicabili i principi generali in materia di oggetto del contratto previsti dagli artt. 1346 – 1349 c.c. L’atto di conferimento deve, quindi, identificare la prestazione di cooperazione affidata al mandatario, descrivendo le determinazioni contrattuali essenziali per stabilire contenuto e parti del mandato stesso ( artt. 1708 e 1711 c.c.).

Un atto idoneo a conferire la rappresentanza esterna dell’impresa capogruppo, in un raggruppamento di imprese, non può essere qualificato, quanto ai rapporti interni, come un mandato pieno e perfetto. (Trib. Milano – Sentenza 4049 / 22.11.1990 ELETTROMECCANICA PARIZZI S.P.A. (Prof. Ghidini) / KELLER S.P.A. – KELLER MECCANICA S.P.A.) (CS008)

Marchio (“cuore” del)

La valutazione della confondibilità di marchi simili deve avvenire con giudizio sintetico, e non analitico (Cass. 22/1/93 n. 782), e deve essere rivolta a cogliere, in caso di marchi complessi, la globale sensazione che essi sono idonei a suscitare nel pubblico, avendosi particolare riferimento al c.d. cuore del marchio, cioè all’aspetto maggiormente caratterizzante di esso e idoneo a colpire l’osservatore, e considerandosi altresì il tipo di pubblico cui esso è rivolto. (Trib. Torino – Sentenza 1394 / 11.11.1997 VONA S.R.L. (Prof. Ghidini) / EDITRICE TELEVISIVA TORINESE S.R.L. (CS015)

Marchio (capacità distintiva)

La legge non esclude che un’idonea capacità distintiva possa essere ravvisata nella combinazione di parole, o di parole e segni o figure insieme, che, singolarmente prese, risalgono ad un uso generale, ma che, nel loro insieme o per il loro aspetto grafico, siano in grado di dar vita ad un’espressione (o combinazione) in quanto tale originale e perciò dotata di capacità distintiva, la quale allora legittima la pretesa di una tutela esclusiva.

Anche la rappresentazione grafica di una o più parole comuni o di lettere dell’alfabeto può formare oggetto di valida registrazione di marchio di impresa, quando si presenti caratterizzata in modo originale, pur nei limiti della tutela di un marchio che nel suo primo nucleo potesse presentarsi come debole. (App. Milano – Sentenza 1212 / 8.5.2001 TRE EDITORIALE S.P.A. (Avv.ti Prof. Ghidini e Girino) – CEU S.P.A. / HARLEQUIN ENTREPRISES LTD – HARLEQUIN ENTERPRISES B.V.) (CS040)

Marchio (celebre)

Il rischio di confusione è tanto più elevato, quanto più rilevante è il carattere distintivo del marchio anteriore a motivo della sua notorietà sul mercato: in relazione ai marchi cosiddetti “celebri” – ai quali il pubblico ricollega non solo un prodotto, ma un prodotto di qualità “soddisfacente” e che quindi garantiscono il successo del prodotto stesso anche oltre le sue qualità intrinseche – occorre tenero conto e adeguatamente apprezzare il pericolo di confusione in cui il consumatore medio può cadere attribuendo al titolare del marchio celebre la fabbricazione anche di altri prodotti, cosicché il prodotto meno noto si avvantaggi di quello notorio e del suo segno (cfr. Cass. 27 maggio 2013, n. 13090) (Cass. – Sentenza 11031/ 27.5.2016 – F.LLI BRANCA DISTILLERIE S.R.L. (Prof. Avv. Ghidini)  / P. FRANZINI & C. S.A.S., B.B. B.D.C., D.B.P., B.R.C., B.G., B.P., B.F., B.S.) (CS308)

Marchio (classi e affinità di prodotti)

La ripartizione dei prodotti in classi merceologiche ha una mera valenza di carattere amministrativo e non può, di per sé, spiegare effetti nella valutazione di affinità dei prodotti stessi (App. Milano – Sentenza 1212 / 8.5.2001 TRE EDITORIALE S.P.A. (Avv.ti Prof. Ghidini e Girino) – CEU S.P.A. / HARLEQUIN ENTREPRISES LTD – HARLEQUIN ENTERPRISES B.V.) (CS040)

Marchio (condizioni di rinnovo)

“Il rinnovo di un marchio decaduto è possibile soltanto qualora prima di detto rinnovo, altri soggetti non abbiano acquistato diritti sullo stesso segno ”(Trib. Roma Sentenza 15817 / 15.11.1994 – DOW ITALIA S.P.A. (Prof. Ghidini) / SIAPA S.P.A.) (CS004)

Marchio (confusione e prodotti sostituibili)

L’esistenza di un rischio di confusione nasce principalmente dall’idoneità del prodotto a soddisfare il medesimo bisogno; essa, impedendo la distinzione sull’origine del prodotto, canalizza scorrettamente la clientela, ed ha a suo presupposto la identificabilità di un’affinità ontologica fra i due prodotti, e non già di una mera affinità o identità delle modalità di presentazione dei prodotti medesimi, ovvero la mera coincidenza del relativo canale di distribuzione. Affine è pertanto il prodotto che può sostituirne un altro, cagionando danno al concorrente confuso, il quale, per effetto di tale confusione, perde clientela proprio perché il bisogno di mercato può essere, con il prodotto affine, ugualmente soddisfatto.

Romanzi e pubblicazioni periodiche (riviste) sono prodotti editoriali diversi; l’affinità non può essere data dal solo fatto che siano prodotti ‘di comune natura editoriale’, perché l’identità del mezzo di comunicazione non è sufficiente ad identificare il bisogno che si intende soddisfare, data la genericità del riferimento ad un consumatore che, semplicemente, sappia leggere: caratteristica, questa, di tale ampiezza, che non è idonea a definire un prodotto editoriale specifico, né l’interesse concreto che esso vuol soddisfare, e rispetto alla quale verrebbe a determinarsi un’eccessiva espansione del concetto di affinità, in contrasto con le finalità, per cui la legge consente il monopolio su di un segno.

Libri e romanzi non equivalgono per contenuto alle pubblicazioni periodiche, giacché prendono normalmente in esame fatti e avvenimenti reali, di rilievo in un determinato settore della vita, mentre i romanzi sono componimenti narrativi imperniati sulle vicende, più o meno fantasiose, di personaggi quasi sempre creati dall’autore. Sicché, anche se il consumatore finale è comunque una persona che legge (ma è chiaro che il consumatore di un determinato prodotto editoriale non può farsi coincidere con ogni essere umano alfabeta), la concreta esigenza soddisfatta dall’una pubblicazione piuttosto che dall’altra è del tutto diversa; infatti, mediante le pubblicazioni periodiche (o riviste) l’editore intende assecondare il desiderio di informarsi – in modo più o meno approfondito – su di un determinato argomento in un certo campo della vita, mentre l’edizione di romanzi (specialmente del genere ‘rosa’) è rivolta ad offrire l’appagamento di desideri di svago, passatempo, evasione mentale, così da suscitare immaginazioni e fantasie capaci di allontanare il pensiero dai riferimenti alla realtà quotidiana, stimolando piuttosto la capacità soggettiva di immaginare (o sognare) cose desiderate ed irrealizzabili. (App. Milano – Sentenza 1212 / 8.5.2001 TRE EDITORIALE S.P.A. (Avv.ti Prof. Ghidini e Girino) – CEU S.P.A. / HARLEQUIN ENTREPRISES LTD – HARLEQUIN ENTERPRISES B.V.) (CS040)

Marchio (contraffazione per identità)

In riferimento a marchi in conflitto, la nozione di identità implica che i due elementi oggetto di confronto siano in tutti i punti gli stessi, riprendendo senza modifiche o aggiunte tutti gli elementi che costituiscono il marchio ovvero contengano differenze talmente insignificanti da poter passare inosservate agli occhi del consumatore medio (Corte di Giustizia CE 20.3.2003, in causa C-291/99). (Trib. Milano, Sez. Spec. Impresa – Ordinanza 14.5.2015  R&D S.R.L., A. F. / B.M. (Avv.ti Prof.  Ghidini,  Mergati,  Signorini) (CS337)

Marchio (consumatore di riferimento)

La possibilità di confusione fra i prodotti delle imprese concorrenti va apprezzata dal punto di vista dei consumatori dei prodotti di media diligenza e capacità, ma sempre tendendo conto dello specifico tipo di clientela cui il prodotto è destinato e considerando le normali modalità del suo approccio al tipo di prodotto cui si riferisce (cfr. Cass. 21 settembre 2004, n. 18920; 9 marzo 1998, n. 2578; 9 novembre 1983, n. 6625; ed ancora, Cass. 10 ottobre 2008, n. 24909; 28 febbraio 2006, n. 4405; nonché Corte di giustizia 22 giugno 1999, causa C-342/97, Lloyd Schhfabrik Meyer & Co.; 12 gennaio 2006, causa C-361-04P, Picasso; Tribunale dell’Unione europea 14 maggio 2013, n. 249-11; 30 giugno 2004, BMI Bertollo, T-186/02; 23 ottobre 2002, Onerhauser, T-104/01).Nel caso in cui i marchi siano usati su prodotti di largo consumo e a buon mercato, per i quali il consumatore procede ad acquisti c.d. di impulso di singolo e definitivo consumo, il consumatore sceglie con un minor grado di attenzione. (Cass. – Sentenza 11031/ 27.5.2016 – F.LLI BRANCA DISTILLERIE S.R.L. (Prof. Avv. Ghidini) / P. FRANZINI & C. S.A.S., B.B. B.D.C., D.B.P., B.R.C., B.G., B.P., B.F., B.S.) (CS308)

In relazione alla contestata contraffazione di marchi usati su capi di moda, di fascia medio alta, va considerato che il consumatore di questa tipologia di prodotti è particolarmente attento a esaminare le varie caratteristiche tecniche ed estetiche del prodotto e ad accorgersi quindi delle varie differenze di colori e dimensioni (cfr. Trib. Torino 22.3.2013) (Trib. Torino Sez. Spec. Impresa – Ordinanza 29.6.2015  BASICNET S.P.A. e BASIC ITALIA S.P.A. / GIORGIO ARMANI S.P.A., LA RINASCENTE S.P.A. (Avv.ti Prof.  Ghidini,  Mergati,  Signorini) (CS335)

Marchio (difetto di novità)

Non può essere registrato come marchio un segno dismesso da altri se ancora nel pubblico non si sia perso il ricordo del segno in funzione distintiva dei beni o servizi del precedente titolare (Trib. Forlì – Ordinanza 8.2.1999 BANCA FIDEURAM S.P.A. (già BANCA MANUSARDI S.P.A., IMI – ISTITUTO MOBILIARE ITALIANA S.P.A. (Prof. Avv.ti Ghidini, Girino) / TEODORICO S.R.L.) (CS211)

Marchio (espressioni di uso comune)

Non è contestabile che l’art. 18, lett. b), del r.d. n. 929 del 1942 (come modificato dal d. lgs. n. 480 del 1992) – nel vietare la registrazione come marchio, tra l’altro, dei segni costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono – intenda impedire il monopolio dello sfruttamento di un’espressione del parlare comune, la quale nel commercio deve essere adoperata per individuare un tipo di prodotto, ovvero una funzione alla quale un prodotto provvede, chiunque lo offra al mercato, giacché la protezione esclusiva di un segno deve premiare il suo autore per l’originalità di cui ha saputo connotarlo. (App. Milano – Sentenza 1212 / 8.5.2001 TRE EDITORIALE S.P.A. (Avv.ti Prof. Ghidini e Girino) – CEU S.P.A. / HARLEQUIN ENTREPRISES LTD – HARLEQUIN ENTERPRISES B.V.) (CS040)

Marchio (giudizio di confondibilità)

Nell’ambito della valutazione del rischio di confondibilità tra marchi in conflitto, la somiglianza visiva dell’elemento figurativo ha un’importanza maggiore nel caso in cui i marchi afferiscano a prodotti per i quali si procede generalmente ad acquisti c.d. di impulso. (Cass. – Sentenza 11031/ 27.5.2016 – F.LLI BRANCA DISTILLERIE S.R.L. (Prof. Avv. Ghidini) / P. FRANZINI & C. S.A.S., B.B. B.D.C., D.B.P., B.R.C., B.G., B.P., B.F., B.S.) (CS308)La contraffazione del marchio registrato può sussistere anche se la riproduzione è inserita in un marchio complesso ( Cass. – Sentenza 11031/ 27.5.2016 – F.LLI BRANCA DISTILLERIE S.R.L. (Prof. Avv. Ghidini) / P. FRANZINI & C. S.A.S., B.B. B.D.C., D.B.P., B.R.C., B.G., B.P., B.F., B.S.) (CS308)

Non vale ad escludere la contraffazione la semplice aggiunta del nome del produttore ad un marchio tutelato (cfr. Cass. 4 luglio 1987, n. 6128) Cass. – Sentenza 11031/ 27.5.2016 – F.LLI BRANCA DISTILLERIE S.R.L. (Prof. Avv. Ghidini) / P. FRANZINI & C. S.A.S., B.B. B.D.C., D.B.P., B.R.C., B.G., B.P. B.F. B.S. (CS308)

Non esiste una astratta gerarchia tra gli elementi distintivi che compaiono in un marchio e non può quindi affermarsi a priori la dominanza dell’elemento denominativo rispetto a quello figurativo.
Nell’esame di confondibilità di marchi complessi contenenti elementi denominativi ed elementi figurativi, da un lato anche la parte figurativa del segno, ove si tratti di marchio complesso, va adeguatamente considerata nell’esame, non potendo escludersi la confondibilità sol perché sussistano diverse componenti denominative (Cass. 18 gennaio 2013, n. 1249). (Cass. – Sentenza 11031/ 27.5.2016 – F.LLI BRANCA DISTILLERIE S.R.L. (Prof. Avv. Ghidini) / P. FRANZINI & C. S.A.S., B.B. B.D.C., D.B.P., B.R.C., B.G., B.P., B.F., B.S.) (CS308)

Nella valutazione del giudizio di confondibilità tra marchi, va considerato che al momento della scelta il consumatore usualmente non ha di fronte entrambi i segni distintivi, ma solo uno di essi e paragona solo mentalmente quello che vede con il ricordo imperfetto e l’immagine mnemonica dell’altro (cfr. Corte di Giustizia 10 settembre 2008, Capio; 11 novembre 1997, C-251/95, Sabel). (Cass. – Sentenza 11031/ 27.5.2016 – F.LLI BRANCA DISTILLERIE S.R.L. (Prof. Avv. Ghidini) / P. FRANZINI & C. S.A.S., B.B. B.D.C., D.B.P., B.R.C., B.G., B.P., B.F., B.S.) (CS308)

Nell’ambito della valutazione globale sul rischio di confondibilità tra marchi in conflitto, ciò che rileva è l’interdipendenza tra la somiglianza dei segni e quella dei prodotti contrassegnati: la confondibilità consiste nella possibilità che il pubblico possa credere che i prodotti provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente legate tra loro, onde è sufficiente che il grado di somiglianza tra questi marchi abbia l’effetto di indurre il pubblico di riferimento a stabilire un nesso di essi, non necessariamente a credere che si tratti dello stesso produttore (cfr. Cass. 13 febbraio 2009, n. 3639, nonché frequenti pronunce del Tribunale dell’Unione, ad es. Trib.

Unione europea 21 ottobre 2015, n. T-664-13, Petco Animal Suplies Store; 10 settembre 2008, Boston Scientific, T-325/06; 9 luglio 2003, Laboratorios RTB, T-162/01) (Cass. – Sentenza 11031/ 27.5.2016 – F.LLI BRANCA DISTILLERIE S.R.L. (Prof. Avv. Ghidini) / P. FRANZINI & C. S.A.S., B.B. B.D.C., D.B.P., B.R.C., B.G., B.P., B.F., B.S.) (CS308)

La confondibilità tra marchi in conflitto deve compiersi in via globale e sintetica, avendo riguardo all’insieme dei loro elementi salienti grafici, visivi e fonetici, nonché di quelli concettuali o semantici, ove esistenti (Cass. 28 luglio 2015, n. 15840; 28 gennaio 2010, n. 1906; 28 ottobre 2005, n. 21086; in ambito comunitario, Corte giustizia Unione europea, 8 maggio 2014, n. 591/12 P. Bimbo; 30 gennaio 2014, n. 422/12 P. Industrias Alen). Nel giudizio di nullità di un marchio, vanno esaminati in dettaglio tutti gli elementi dei segni distintivi in conflitto, dando conto dell’effetto globale di tutti gli elementi che lo compongono, al fine di potere affermare, sulla base di una percezione complessiva ed immediata del marchio, se sussiste un rischio di confondibilità. (Cass. – Sentenza 11031/ 27.5.2016 – F.LLI BRANCA DISTILLERIE S.R.L. (Prof. Avv. Ghidini) / P. FRANZINI & C. S.A.S., B.B. B.D.C., D.B.P., B.R.C., B.G., B.P. B. F. B.S.) (CS308)

Nell’ambito di un giudizio di contraffazione di marchi, va escluso il rischio confusorio quando il secondo marchio, seppur riporti un medesimo elemento denominativo presente nel primo marchio e sia usato per prodotti simili, è comunque caratterizzato anche da una autonoma componente sia denominativa sia figurativa, quantomeno di pari rilevanza per originalità. (Trib. Milano Sez. Spec. Impresa – Ordinanza 14.5.2015 R&D S.R.L., A. F. / B.M. (Avv.ti Prof.  Ghidini,  Mergati,  Signorini) (CS337)

Marchio (liceità dell’uso del marchio altrui a fini non distintivi)

Deve escludersi che costituisca violazione del diritto di marchio l’uso di esso all’interno di uno slogan promozionale. Tale regola ha un banale fondamento giustificativo, dal momento che, ove un segno impedisca a soggetti diversi dal suo titolare l’utilizzo di esso (o di parti di esso) per finalità diverse da quelle distintive, si finirebbe per attribuire a chi abbia operato la registrazione un ipertrofico diritto di esclusiva sugli elementi di cui si compone il marchio.

L’art. 21 CPI nell’individuare una serie di ipotesi in presenza delle quali al titolare del marchio non è consentito di vietare a terzi l’uso di denominazioni coincidenti, in tutto o in parte, con il segno distintivo stesso afferma implicitamente che il diritto sul marchio non implica il divieto per i terzi di adoperare il segno a scopo non distintivo, anche se l’uso non autorizzato sia ipoteticamente pregiudizievole per il titolare.

Nella specie, l’uso del termine “convenienza” per finalità promozionali o di comunicazione non può considerarsi illecito, solo perché tale parola sia presente anche nel marchio registrato di un concorrente. (Trib. Roma, Sez. Spec. P.I.I. – Sentenza 13347/10.5.2013  EDIL TRE COSTRUZIONI S.P.A., MONDO CONVENIENZA S.P.A., M.C. GROUP SOCIETA’ CONSORTILE A R.L., C.G.B., C.M. / M BUSINESS S.R.L., M COMMERCIALE S.R.L. O.M. S.R., Z.E., S.S. (Avv.ti Prof.  Ghidini,  Mergati,  Signorini), MERCATONO UNO SERVICES S.R.L., C.R., V.L., F.F.) (CS280)

Marchio (principio di esaurimento comunitario)

In presenza di un sistema di distribuzione dei prodotti all’interno del SEE, ottenuto con l’accurata selezione dei rivenditori al dettaglio e altresì connotato dall’imposizione dei relativi prezzi, dato il rischio concreto di compartimentazione dei mercati nazionali che deriverebbe dall’attribuzione al convenuto dell’onere probatorio di dimostrare la provenienza extracomunitaria della merce, è  da ritenersi gravata di tale onere parte attrice (cfr. CG CE 8.4.03 in causa C-244/00, Van Doren ecc. in ordine agli artt. 5 e 7  n. 1 dir. 89/104/CEE, in GADI, 2004, 4764) (Trib. Milano, Sez. Spec. P.I.I. – Sentenza 4.11.2008 AUCHAN S.P.A (Avv.ti Prof. Ghidini e Mergati) / ZEIS EXCELSA S.P.A.) (CS212)

In relazione all’acquisto in ambito extracomunitario di prodotti contrassegnati da un marchio, non appare configurabile contraffazione di quest’ultimo in base al principio di esaurimento comunitario, né dunque il correlativo atto di concorrenza sleale (confusoria), qualora non risulti comprovata in causa la provenienza extracomunitaria della merce.

Tale onere probatorio, nel caso di specie, appartiene senza dubbio alla società ricorrente, considerato il sistema di distribuzione selettiva da essa adottato per la vendita dei prodotti in questione, come chiarito dalla più recente giurisprudenza della Corte di Giustizia CE con la sentenza dell’8 aprile 2003, causa C-244/00, in cui la Corte ha precisato che “quando il titolare del marchio commercializza i suoi prodotti all’interno della Spazio economico europeo mediante un sistema di distribuzione esclusiva, tocca al titolare del marchio dimostrare che i prodotti sono stati inizialmente messi in commercio da lui stesso o con il suo consenso al di fuori della Spazio Economico Europeo. (Trib. Milano – Ordinanza 8.3.2004 LA RINASCENTE S.P.A. (Avv.ti  Prof. Ghidini e Mergati) / LABORATOIRES EXPANSCIENCE ITALIA S.R.L.) (CS111)

Vanno richiamati i consolidati principi giurisprudenziali in ordine alla distribuzione dell’onere della prova, sanciti dalla Corte di Giustizia e pacificamente recepiti dai giudici nazionali, secondo cui se c’è rischio concreto di compartimentazione dei mercati nazionali – derivante dalla possibilità per il titolare del marchio di isolare i vari mercati, favorendo in tal modo la conservazione delle differenze di prezzo nei vari Stati – come nel caso in cui i prodotti vengano commercializzati attraverso un sistema di distribuzione esclusiva, a fronte dell’eccezione di esaurimento comunitario del marchio da parte del terzo, deve essere il titolare del marchio a dimostrare che i prodotti in questione sono stati introdotti all’interno del SEE senza il suo consenso. La ratio di tale principio va ravvisata nel fatto che, in caso, contrario si costringerebbe colui che solleva l’eccezione a rivelare le proprie fonti di approvvigionamento, fornendo così al titolare del marchio la possibilità di influire sul canale di distribuzione ostacolando la libera circolazione delle merci. (Trib. Palermo, Sez. spec. P.I.I. – Ordinanza 23.1.2006 AUCHAN S.P.A. (Avv.ti Prof. Ghidini e Mergati) / ESCHENBACH OPTIK S.R.L.) (CS189)

Marchio (principio di specialità)

Il principio di specialità che governa la tutela dei segni distintivi non consente di inibire l’uso dell’altrui marchio o denominazione (neanche se fosse celebre) per prodotti che, per essere merceologicamente distinti sia dagli oggetti di prima produzione, sia dai settori di potenziale espansione commerciale del segno imitato, non possono ingenerare presso il pubblico confusione alcuna circa la provenienza differenziata di prodotti omonimi. (App. Milano – Sentenza 1212 / 8.5.2001 TRE EDITORIALE S.P.A. (Avv.ti Prof. Ghidini e Girino) – CEU S.P.A. / HARLEQUIN ENTREPRISES LTD – HARLEQUIN ENTERPRISES B.V.) (CS040)

Marchio (prova dell’uso e preuso)

La prova del mancato uso di un marchio può ritenersi fornita anche in base ad una dimostrazione di carattere semplicemente presuntivo, mentre spetta al titolare della registrazione fornire la prova dell’utilizzazione del marchio (Trib. Roma Sentenza 15817 / 15.11.1994 – DOW ITALIA S.P.A. (Prof. Ghidini) / SIAPA S.P.A.) (CS004) In una controversia relativa all’abbandono o meno di un marchio, è inoppugnabile la decadenza di quest’ultimo per non uso, quando il titolare ha documentato soltanto di aver registrato il marchio stesso in un tempo remoto, senza fornire elemento alcuno sulla continuità dell’uso di esso. (App. Roma – Sentenza 1931 / 8.6.1998 DOW ITALIA S.P.A. (Prof. Ghidini) / SIAPA S.P.A.) (CS011)

Poiché, ai sensi dell’art. 58, primo comma, legge marchi, è onere di colui che propone domanda di decadenza del marchio altrui fornire prova del ‘non uso’ del marchio impugnato, il mancato assolvimento di tale onere si riflette sull’esito dell’azione e ne determina il rigetto. La pronuncia di rigetto, poi, non può essere impedita dalla considerazione che la prova eventualmente offerta dal titolare del marchio, convenuto nell’azione di decadenza, possa non essere completa o pienamente riuscita, poiché, non essendovi stata inversione dell’onere della prova, se l’attore non dimostra i fatti costitutivi del diritto fatto valere, il convenuto deve in ogni caso essere assolto dalla domanda (ai sensi degli artt. 2697 c.c. e 58 legge marchi, in difetto di tale prova, è irrilevante l’eventuale fallimento della prova contraria che il titolare del marchio possa avere portato per contestare il valore presuntivo delle circostanze dedotte dall’attore) (App. Milano – Sentenza 1212 / 8.5.2001 TRE EDITORIALE S.P.A. (Avv.ti Prof. Ghidini e Girino) – CEU S.P.A. / HARLEQUIN ENTREPRISES LTD – HARLEQUIN ENTERPRISES B.V.) (CS040)

La prova del preuso deve essere fornita con preciso riferimento alle modalità concrete di diffusione del prodotto marcato ed ai relativi tempi, ai soggetti destinatari della distribuzione, ai luoghi di affermata diffusione ed all’estensione della stessa. (Trib. Macerata – Sentenza 569 / 17.04.2002 FALL.TO TRILOGY S.R.L. (Prof. Ghidini)/ CONFEZIONI PENNESI DI PENNESI ADO & C.) (CS088)

Marchio (prova della contraffazione)

La ricorrente non ha offerto elementi di prova della contraffazione dei prodotti e del marchio che li contraddistingue, avendo allegato solo la presenza di lievi differenze tra i due modelli che risultano del tutto marginali e il prezzo di acquisto e di rivendita al pubblico notevolmente inferiore (circa la metà). Tenuto conto infatti dell’identità dei prodotti e della circolazione degli stessi in tutti i Paesi del SEE, non si può ragionevolmente escludere, in mancanza di prova contraria, che il prezzo inferiore corrisponda a logiche commerciali proprie di altri canali distributivi, diversi da quello esistente in Italia e che i prodotti, provenienti attraverso tali diversi canali, siano poi stati legittimamente immessi in Italia, in base al noto principio del cosiddetto esaurimento comunitario del marchio, secondo cui un prodotto che viene messo in commercio in un Paese del SEE dal titolare del diritto di esclusiva o con il suo consenso può circolare liberamente anche in tutti gli altri Stati. (Trib. Palermo, Sez. spec. P.I.I. – Ordinanza 23.1.2006 AUCHAN S.P.A. (Avv.ti Prof. Ghidini e Mergati) / ESCHENBACH OPTIK S.R.L.) (CS189)

Marchio (secondary meaning)

Il principio del ‘secondary meaning’ (normativamente accolto come preclusivo della declaratoria di nullità di un segno in origine anche del tutto descrittivo, ma che con l’uso abbia acquisito capacità distintiva) e la teoria del rafforzamento, attraverso l’uso, dei marchi deboli rappresentano istituti che riguardano l’acquisita distintività (con conseguente esclusiva) del segno nella sua interezza e non anche nei singoli elementi che lo compongono, in particolare nel nucleo espressivo, evocante una denominazione generica; e ciò anche in considerazione del fatto che i detti istituti importano una evidente deroga al principio generale dell’originalità dei segni distintivi e quindi non consentono una interpretazione estensiva. (Trib. Milano – Sentenza 2840 / 9.3.2000 LABORATORI GUIDOTTI S.P.A. (Avv.ti Prof. Ghidini e Girino) / L.P.B. ISTITUTO FARMACEUTICO S.P.A. – HELSIN HEALTHCARE S.A.) (CS028)

Marchio (somiglianza tra i marchi e affinità tra i prodotti)

Il giudizio di contraffazione di marchi ex art. 20, co.1,  lett. b) CPI implica una interdipendenza fra i fattori presi in considerazione, ed in particolare la somiglianza tra i marchi e l’affinità dei prodotti, cosicché un tenue grado di somiglianza tra i marchi può essere compensato da un elevato grado di affinità tra i prodotti e viceversa (cfr. in sede europea Corte di Giustizia, 29.9.1998, causa C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha / Metro-Goldwyn-Mayer Inc., punto 17)  (Trib. Milano Sez. Spec. Impresa – Ordinanza 14.5.2015 R&D S.R.L., A. F. / B.M. (Avv.ti Prof.  Ghidini,  Mergati,  Signorini) (CS337)

Marchio (uso preservante)

L’uso idoneo ad impedire la decadenza dal marchio può bensì essere discontinuo e non generalizzato, ma deve pur sempre rispondere ad un ragionevole requisito di effettività (e non essere puramente simbolico), in modo da poter conservare, in relazione alla natura del prodotto che ne è contraddistinto ed al consumo che di questo se ne vuole fare, la sua distintività, e testimoniare una certa presenza della relativa impresa sul mercato. Per stabilire se di un marchio è stato fatto un uso rispondente ad un apprezzabile grado di effettività in relazione alle condizioni del mercato in cui il prodotto si inserisce è necessaria una valutazione unitaria di tutti gli elementi forniti dalle parti; ad impedire la decadenza di cui all’art. 42 legge marchi, è pertanto sufficiente anche un uso locale del marchio, e dunque anche un uso rivolto ad un settore ristretto di consumatori, che tuttavia possegga il requisito dell’effettività, per essere quei consumatori anche i destinatari naturali dei prodotti (App. Milano – Sentenza 1212 / 8.5.2001 TRE EDITORIALE S.P.A. (Avv.ti Prof. Ghidini e Girino) – CEU S.P.A. / HARLEQUIN ENTREPRISES LTD – HARLEQUIN ENTERPRISES B.V.) (CS040)

Marchio (valutazione di affinità tra i prodotti)

Nell’ambito del giudizio di contraffazione tra marchi, quanto allo scrutinio sul grado di affinità tra prodotti, occorre tenere conto di tutti i fattori pertinenti che caratterizzano la relazione tra i medesimi e, quindi, la loro natura, la loro destinazione, il loro impiego nonché la loro interscambiabilità e la loro complementarietà in relazione al bisogno che sono diretti a soddisfare ed infine la clientela alla quale sono diretti (Cass. 4.5.2009, n. 10218). Altri fattori da considerare includono l’origine dei prodotti e la loro rete di distribuzione (cfr. Trib. CE 11 luglio 2007 T-443/05) (Trib. Milano Sez. Spec. Impresa – Ordinanza 14.5.2015 R&D S.r.l., A. F. / B.M. (Avv.ti Prof.  Ghidini,  Mergati,  Signorini) (CS337)

Marchio (valutazione di confondibilità)

L’apprezzamento sulla confondibilità fra segni distintivi similari deve essere compiuto non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata valutazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica, con riguardo, cioè, all’insieme degli elementi salienti – grafici, fonetici e visivi – di cui ciascun marchio è costituito. (App. Milano – Sentenza 1212 / 8.5.2001 TRE EDITORIALE S.P.A. (Avv.ti Prof. Ghidini e Girino) – CEU S.P.A. / HARLEQUIN ENTREPRISES LTD – HARLEQUIN ENTERPRISES B.V.) (CS040) Le differenze pur riscontrabili tra i contrapposti prodotti nella comparazione diretta tra i medesimi, risultano irrilevanti al fine di escludere l’imitazione confusoria, posto che tale valutazione deve esser eseguita in maniera sintetica, e non già analitica, nel complesso dell’aspetto esteriore del prodotto e dei profili caratterizzanti ed individualizzanti idonei a fornire all’oggetto una sua autonoma identità nel panorama del settore. Sfuggono pertanto ad ogni censura di imitazione confusoria i prodotti che richiamano genericamente altri prodotti senza la ripresa di alcuna caratteristica individualizzante di questi ultimi. (Trib. Milano – Sentenza 2495/17.3.2006 GIOCHI PREZIOSI S.p.A. / Fiori Paolo S.r.l., CARREFOUR-SSC S.r.l., BENNET S.p.A, AUCHAN S.p.A. (Avv.ti Prof. Ghidini, Mergati)con l’intervento di R.T.I. S.p.A.) (CS 181)

L’apprezzamento sulla confondibilità fra segni distintivi similari deve essere compiuto non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata valutazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica, con riguardo, cioè, all’insieme degli elementi salienti – grafici, fonetici e visivi – di cui ciascun marchio è costituito. (App. Milano – Sentenza 1212 / 8.5.2001 TRE EDITORIALE S.P.A. (Avv.ti Prof. Ghidini e Girino) – CEU S.P.A. / HARLEQUIN ENTREPRISES LTD – HARLEQUIN ENTERPRISES B.V.) (CS040)

Le differenze pur riscontrabili tra i contrapposti prodotti nella comparazione diretta tra i medesimi, risultano irrilevanti al fine di escludere l’imitazione confusoria, posto che tale valutazione deve esser eseguita in maniera sintetica, e non già analitica, nel complesso dell’aspetto esteriore del prodotto e dei profili caratterizzanti ed individualizzanti idonei a fornire all’oggetto una sua autonoma identità nel panorama del settore. Sfuggono pertanto ad ogni censura di imitazione confusoria i prodotti che richiamano genericamente altri prodotti senza la ripresa di alcuna caratteristica individualizzante di questi ultimi. (Trib. Milano – Sentenza 2495/17.3.2006 GIOCHI PREZIOSI S.p.A. / Fiori Paolo S.r.l., CARREFOUR-SSC S.r.l., BENNET S.p.A, AUCHAN S.p.A. (Avv.ti Prof. Ghidini, Mergati)con l’intervento di R.T.I. S.p.A.) (CS 181) Ai fini del giudizio di confondibilità, tra prodotti similmente marchiati, da una parte, e di decadenza parziale del marchio per non uso in un determinato settore, dall’altra, la valutazione di affinità tra due o più prodotti dipende dall’attitudine a soddisfare le medesime esigenze di mercato, rispettivamente nello stesso settore o in settori affini. Sulla base di tali principi, deve dunque escludersi affinità tra la pubblicazione di romanzi sentimentali in lingua inglese, da una parte, e di periodici sulla bellezza e sul benessere fisico, dall’altra. In particolare, non basta a configurare l’ipotizzato rapporto di affinità la mera circostanza che entrambi i prodotti debbano ritenersi prevalentemente rivolti ad un pubblico femminile, composto da lettrici di media cultura. Decisivo è invece il rilievo che ben diverse sono le spinte di consumo che l’uno e l’altro prodotto tendono a soddisfare: nell’un caso si tratta di esigenze di evasione sottese alla lettura di romanzi cosiddetti “rosa”; nell’altro il desiderio d’informarsi sui mezzi per realizzare un concreto ed effettivo miglioramento del proprio aspetto e della propria condizione fisica. (Cass. Civ. Sez. I, sentenza n. 21013 del 20.06/27.09.2006 CASA EDITRICE UNIVERSO S.p.A. e TRE D EDITORIALE S.p.A. (Avv.ti Ghidini e Girino) / HARLEQUIN ENTERPRISES LTD + HARLEQUIN ENTERPRISES B.V.) (CS 163)

Marchio (violazione di accordi di distribuzione esclusiva)

Quanto alla violazione da parte di terzi degli accordi di distribuzione esclusiva conclusi tra terzi, ostano al riconoscimento di una tutela, da un lato il principio di esaurimento comunitario, dall’altro lato, i principi cardine della libertà e dell’autonomia contrattuale per i quali qualsiasi accordo vincola le parti contraenti (art. 1372, 1° co., c.c.), ma soltanto le stesse, e, fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, non produce effetto rispetto ai terzi (art. 1372, 2° co. c.c.). (Trib. Milano, Sez. Spec. P.I.I. – Sentenza 4.11.2008 AUCHAN S.P.A (Avv.ti Prof. Ghidini e Mergati) / ZEIS EXCELSA S.P.A.) (CS212)

Marchio comunitario

La domanda di marchio comunitario alla quale sia stato assegnato una data di deposito ha, negli Stati Membri, l’efficacia di un regolare deposito nazionale, derivando da ciò che i marchi identici a questi, che siano depositati successivamente in uno Stato Membro, sono nulli ai sensi dell’art. 25 C.P.I. per mancanza di novità (nel caso in esame con riferimento specifico alle lett. d) ed e) art 12 C.P.I.) (Trib. Venezia – Sentenza 1012 / 20.3.2006 ILLINOIS TOOL WORKS,INC – MAGNA INDUSTRIAL COMPANY, LTD (Avv.ti Prof. Ghidini e Mergati) / ALEJANDRO CARLOS SANCHEZARMAS ALVEILAS) (CS160)

Marchio debole e marchio forte

Nel settore farmaceutico è fenomeno frequente e noto l’utilizzo come nome commerciale della denominazione del principio attivo con modeste varianti (prefisso, suffisso, inserimento di singola lettera, ecc.), e ciò risponde ad evidenti esigenze di immediata riconoscibilità della specialità medicinale e delle sue principali proprietà. I segni ‘NIMESULENE’ e ‘MESULID’, entrambi usati per contraddistinguere una specialità medicinale a base di nimesulide, sono marchi deboli, non tutelabili se non a fronte di contraffazioni totali e sono pertanto suscettibili di coesistere senza difficoltà.

Non è quindi ravvisabile alcun pericolo di confusione o associazione fra i predetti marchi, tenuto conto anche della capacità di discernimento medio-alta che può riconoscersi al consumatore dello specifico mercato (dal medico al farmacista, dal grossista al rappresentante). Trib. Milano – Sentenza 2840 / 9.3.2000 LABORATORI GUIDOTTI S.P.A. (Avv.ti Prof. Ghidini e Girino) / L.P.B. ISTITUTO FARMACEUTICO S.P.A. – HELSIN HEALTHCARE S.A. (CS028)

Il marchio è forte in quanto frutto di fantasia e privo di aderenze concettuali con i prodotti contraddistinti sicché la relativa tutela si caratterizza per una maggiore incisività rispetto a quella dei marchi “deboli” poiché rende illegittime le variazioni, anche se rilevanti e originali , che lascino sussistere l’identità sostanziale del nucleo ideologico in cui si riassume l’attitudine individuante. (Trib. Macerata – Sentenza 569 / 17.04.2002 FALL.TO TRILOGY S.R.L. (Prof. Ghidini)/ CONFEZIONI PENNESI DI PENNESI ADO & C.) (CS088)

Marchio di fatto

Un marchio di fatto deve ritenersi noto in tutto il territorio nazionale quando la società che lo usa e la cui ragione sociale contiene il segno in questione è quotata in borsa. (App. Bologna – Sentenza 763 / 23.7.2001 BANCA FIDEURAM S.P.A. – SAN PAOLO IMI S.P.A. (Avv.ti Ghidini e Girino) / TEODORICO S.R.L.) (CS049)

Marchio di fatto (accertamento dell’uso)

La tutela del marchio non registrato (cosiddetto marchio di fatto) trova fondamento nella funzione distintiva che esso assolve in concreto, per effetto della notorietà presso il pubblico, e, pertanto, presuppone la sua utilizzazione effettiva.

Vanno rigorosamente accertati i presupposti necessari per il riconoscimento del diritto all’uso del marchio di fatto, che non può esistere in mancanza del riscontro, anche di uno solo, dei presupposti stabiliti dalla legge per la sua verificazione: l’uso continuo, effettivo e notorio del marchio stesso, con la conseguente determinazione esplicita, anche dell’estensione territoriale entro cui l’uso di fatto del marchio sia stato realizzato. (Cass. – Sentenza 9889 / 13.5.2016 BELLUSSI SPUMANTI S.R.L. (Prof. Avv. Ghidini) / AZIENDA AGRICOLA BELLUSSI AGOSTINO E LAMBERTO S.S., IMPRESA INDIVIDUALE JACCHEO LINDA) (CS338)

Marchio di fatto (prodotti alimentari e bevande)

In tema di segni distintivi di fatto, va affermata la regola della loro distinta articolazione onde è ben possibile (in astratto) che un imprenditore abbia preusato del segno per la ditta-denominazione sociale senza aver fatto uso dello stesso come marchio, per contraddistinguere merci prodotte o servizi forniti, onde la necessità, in caso di affermazione del possesso di un marchio di fatto che, colui il quale chieda di affermare il conseguimento di un proprio diritto fornisca, al riguardo, una prova completa sia del preuso della ditta-denominazione sociale sia di quello del segno in funzione di marchio (e della conseguente notorietà di esso). Detto principio non comporta né può comportare l’automatica e meccanica estensione dell’uso di fatto di un segno in funzione di ditta/denominazione sociale in quella di marchio (e viceversa), tanto più in un settore particolare qual è quello dei prodotti alimentari e delle bevande.

In tale ambito, è infatti imposta l’obbligatorietà dell’indicazione della ditta/denominazione sociale su tutti i prodotti generati e commerciati da un’impresa alimentare o di bevande. In presenza di tali rigorose prescrizioni di legge, l’accertamento dell’uso di fatto dei segni distintivi, e della sua volontarietà in funzione di marchio diventa particolarmente pregnante e necessita di un adeguato accertamento e di una specifica motivazione. (Cass. – Sentenza 9889 / 13.5.2016 BELLUSSI SPUMANTI S.R.L. (Prof. Avv.  Ghidini) / AZIENDA AGRICOLA BELLUSSI AGOSTINO E LAMBERTO S.S., IMPRESA INDIVIDUALE JACCHEO LINDA) (CS338)

Marchio di fatto (uso come domain name)

Nel caso in cui sia accertato che il preuso di un marchio di fatto non si estende oltre una “qualche modesta misura anche (de)l territorio nazionale” non è consentito l’uso del marchio di fatto quale domain name, trattandosi quest’ultimo di strumento attraverso cui accedere, nell’ambito di internet, ad un vasto mercato commerciale di dimensioni globali che consentono di identificare il titolare del sito web ed i prodotti e servizi offerti al pubblico. (Cass. – Sentenza 9889 / 13.5.2016  BELLUSSI SPUMANTI S.R.L. (Prof. Avv.  Ghidini) / AZIENDA AGRICOLA BELLUSSI AGOSTINO E LAMBERTO S.S., IMPRESA INDIVIDUALE JACCHEO LINDA) (CS338)

Marchio rinomato

La celebrità, o notorietà o rinomanza del marchio, cui si riferisce l’art. 1, lett. c) della legge marchi, deve essere dimostrata dal titolare del marchio con idonei mezzi di prova. Deve considerarsi rinomato – ai sensi dell’art. 5, comma 2, della direttiva n. 89/104/CEE – il marchio che è conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o servizi da esso contraddistinti; tale giudizio deve esprimersi in considerazione di tutti gli elementi a disposizione, tenuto conto, in particolare, della quota di mercato geografico e della durata del suo uso, nonché dell’entità degli investimenti economici condotti dall’impresa che si asserisce pregiudicata per promuoverlo. (App. Milano – Sentenza 1212 / 8.5.2001 TRE EDITORIALE S.P.A. (Avv.ti Prof. Ghidini e Girino) – CEU S.P.A. / HARLEQUIN ENTREPRISES LTD – HARLEQUIN ENTERPRISES B.V.) (CS040)

Mercati paralleli

Non può configurare illecito extracontrattuale il semplice fatto di acquisire i prodotti sul mercato parallelo e di commercializzarli al di fuori della rete di distribuzione del titolare del marchio. (Trib. Milano – Ordinanza 8.3.2004 LA RINASCENTE S.P.A. (Avv.ti Prof. Ghidini e Mergati) / LABORATOIRES EXPANSCIENCE ITALIA S.R.L.) (CS111)

Modello (carattere individuale)

Per accertare la sussistenza del carattere individuale di un modello, esso deve essere esaminato con riguardo all’insieme delle forme da cui è contraddistinto e non ai singoli particolari ripresi da modelli precedenti. Il raffronto va effettuato tra l’impressione generale prodotta dal disegno o modello comunitario contestato e l’impressione generale prodotta da ciascuno dei disegni o modelli anteriori divulgati al pubblico e validamente invocati dal richiedente di nullità e non alla loro somma o combinazione di caratteristiche derivanti da diverse anteriorità (Trib. Milano, Sez. Spec. Impresa – Sentenza 20.5.2014  WATCH SERVICES S.R.L. in liquidazione e in concordato preventivo / TOYWATCH S.P.A. (Avv.ti Prof.  Ghidini,  Mergati,  Signorini) (CS296)

Monopolista legale (obbligo di informazione)

Non sussiste la violazione da parte del monopolista dell’obbligo di contrattare (previsto dall’art. 2597 c.c.) quando quest’ultimo non risulta aver violato l’obbligo di parità di trattamento stabilito dalla norma suddetta. (Nel caso di specie, la mancata informativa al cliente delle possibilità di concludere contratti con una “clausola di riducibilità” delle prestazioni di erogazione ( clausole che prevedono tariffe ridotte in cambio della possibilità per l’Enel di ridurre la potenza di energia elettrica messa a disposizione con un termine di preavviso minimo di tre ore) non costituisce violazione dell’art. 2597 c.c. e dell’obbligo ivi stabilito per il monopolista di contrattare con chiunque richieda le prestazioni che formano oggetto dell’impresa, in quanto il monopolista non risulta violare l’obbligo di parità di trattamento, né assumere un comportamento contrario a buona fede.)

La clausola di riducibilità non comporta una disparità di trattamento in quanto la tariffa applicata è ridotta, solo in conseguenza delle peculiari facoltà riconosciute all’Enel per le modalità di erogazione dell’energia in cui la potenza messa a disposizione può essere notevolmente ridotta a discrezione e con un breve preavviso. (Trib. Firenze – Sentenza 2731 / 13.09.2002 ENEL S.P.A. – ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. (Avv. Girino ) / NUOVA RIVART S.P.A) (CS094)

Conforme: Trib. Milano – Sentenza 1688 / 12.02.2005 – ENEL S.P.A. E ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. (Avv. Girino) / SIT S.R.L. (CS127)

Non sussiste la violazione da parte del monopolista dell’obbligo di contrattare previsto dall’art. 2597 c.c. quando quest’ultimo non risulta aver violato l’obbligo di parità di trattamento stabilito dalla norma suddetta. Al riguardo, la parità di trattamento va intesa come obbligo del monopolista di applicare le stesse condizioni agli utenti che appartengono ad una medesima tipologia, ma non di informare preventivamente i contraenti circa il possibile contenuto del contratto e le sue possibili condizioni. Il monopolista viola il suddetto obbligo, se, richiesto dall’utente, rifiuta di applicare le condizioni che egli normalmente applica ai soggetti che presentino i medesimi requisiti, ma se una tale richiesta non gli perviene, egli non è tenuto a svolgere attività promozionale in relazione ai prodotti offerti. (Nel caso di specie, la mancata informativa al cliente delle possibilità di concludere contratti di fornitura di energia elettrica recanti la c.d. “clausola di riducibilità” delle prestazioni di erogazione – che prevedono tariffe ridotte in cambio della possibilità per Enel di ridurre la potenza di energia elettrica messa a disposizione con un termine di preavviso minimo di tre ore – non costituisce violazione dell’art. 2597 c.c. e dell’obbligo ivi stabilito per il monopolista di contrattare con chiunque richieda le prestazioni che formano oggetto dell’impresa, in quanto il monopolista non risulta violare l’obbligo di parità di trattamento) (App. Milano – Sentenza 2113/ 8.03-14.09.2005 SIA S.R.L. – ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. (Avv. Girino) (CS144)

Motivazione per relationem

La motivazione per relationem del decreto sanzionatorio è ammessa solo con riferimento alla motivazione contenuta nello specifico atto richiamato nel provvedimento, e non con riferimento ad altri atti. L’atto richiamato nel decreto sanzionatorio deve rientrare nella sfera di conoscibilità legale dell’interessato.

Ne consegue che la Pubblica Amministrazione, ove l’interessato si sia attivato al fine di ottenere copia dell’atto richiamato nella motivazione per relationem, ha l’onere di rendere disponibile – sotto pena di nullità del decreto sanzionatorio – l’atto in tempo utile per potere consentire all’interessato di impugnare il provvedimento sanzionatorio (30 giorni dalla comunicazione del provvedimento). (App. Milano – Decreto 1265 / 20.11.2002 B.S. (Avv.ti Girino e Estrangeros) / MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – CONSOB) (CS085)

Mutuo Fondiario

Mutuo fondiario e garanzie speciali ex art. 38 TUB – Ratio della norma e perseguimento dei fini di sana e prudente gestione – Limiti di finanziabilità e incidenza sullo schema contrattuale – Esclusione
In caso di superamento del limite di finanziabilità di un mutuo fondiario la soluzione della nullità radicale del rapporto non convince, anzi desta perplessità, in quanto appare disarmonica al sistema e, nelle conseguenze che ne sono state tratte, addirittura contraria al più elementare buonsenso. La ratio della supergaranzia che a norma dell’art. 38 TUB deve assistere il mutuo fondiario sta nell’esigenza di salvaguardare la solidità patrimoniale della singola banca erogante e, con essa, del sistema bancario in generale giacché la norma in esame è in prima battuta finalizzata per impedire lo squilibrio tra garanzie acquisite e concessione di credito e quindi prevenire per quanto possibile il rischio di sovraesposizione, rappresenta comunque il mezzo per raggiungere l’obiettivo di una sana e prudente gestione dell’attività del singolo operatore professionale del mercato creditizio in generale e bancario in particolare.
Il discrimine tra mutuo ordinario e mutuo fondiario sta nella soglia prudenziale della garanzia patrimoniale, ma non tocca gli estremi strutturali della fattispecie, sicché il superamento del limite di finanziabilità fondiaria non urta alcun elemento imperativo dello schema contrattuale fondamentale, che resta valido, se voluto dalle parti. Del resto, quando la legge, a determinati fini di tutela, sottopone la volontà negoziale a limitazioni inderogabili di carattere economico, l’eventuale violazione comporta il tramonto della tutela particolare, ma giammai esclude l’operatività della disciplina ordinaria applicabile fuori da quei limiti.

Mutuo Fondiario (limiti di finanziabilità)

Nullità del mutuo fondiario per superamento dei limiti di finanziabilità e risarcimento sub specie del tantundem – Incongruità della decisione – Principio di tutela della stabilità del sistema creditizio – Affermazione
E’ incongrua la decisione, che, dopo avere dichiarato nulla l’erogazione del mutuo fondiario sottogarantito, finisce per risarcire paradossalmente il mutuatario, assicurandogli a titolo “risarcitorio” la disponibilità definitiva del tantundem, espunto dal patrimonio della banca e di conseguenza dalla solidità del sistema bancario. Ora, se i fondi erogati in maniera troppo allegra finissero in un fondo di garanzia per la stabilità del sistema creditizio la cosa potrebbe anche avere un senso, mentre diventa assolutamente illogica se impoverisce la banca per arricchire il cliente favorito dalla violazione, realizzando dal punto di vista normativo una perfetta eterogenesi dei fini.

Mutuo Fondiario (conversione del contratto)

Conversione del mutuo fondiario in mutuo ipotecario – Ricorso al rimedio ex art. 1424 c.c. – Superfluità del richiamo – Alterità fra mutuo fondiario e mutuo ipotecario – Negazione – Affermazione del rapporto di genus e species fra le due tipologie – Conversione automatica in caso di nullità del mutuo fondiario per superamento del limite di finanziabilità
Il rimedio della conversione ex art. 1424 c.c. per quanto indubbiamente pertinente, sembra tuttavia superfluo allo scopo di degradare il mutuo fondiario in mutuo ipotecario comune, avendo a che fare con figure riconducibili allo stesso tipo, legate da un rapporto di genus a species, mentre l’istituto in commento opera per definizione tra uno schema contrattuale e l’altro. Restando all’interno della stessa tipologia, una volta esclusa la validità delle clausole specializzanti, l’accordo è destinato per sua natura a rientrare nella categoria di base, a meno che la volontà delle parti non fosse esclusivamente orientata alla configurazione speciale. Davanti alla constatazione del superamento del limite di finanziabilità, la sanzione coerente allo spirito dell’ordinamento consiste insomma semplicemente nell’eliminare il peculiare regime fondiario, riconducendo l’accordo di finanziamento alla disciplina della figura basilare, sempreché il risultato non si ponga in contrasto con la contingente volontà delle parti. In fondo, il mutuo fondiario è soltanto un mutuo ipotecario assistito da particolari privilegi (essenzialmente in ordine al consolidamento e alle modalità del procedimento esecutivo), subordinati tra l’altro alla rassicurante capienza della garanzia patrimoniale. Venuto meno il crisma prudenziale che caratterizza lo schema peculiare, si ricade naturalmente nell’ipotesi comune, sicché sembra illogico propagare la nullità che affligge l’assetto speciale alla disciplina ordinaria di base, a meno che il perseguimento dei privilegi fondiari non sia la ragione determinante della stipulazione.

Nome e diritto all’identità personale

La denominazione degli enti, in quanto equivalente del nome, gode della medesima tutela attribuita dall’art. 7 c.c. nel caso in cui il nome (o la denominazione) sia da altri usurpato con un pregiudizio di carattere economico o morale per il titolare. L’ordinamento tutela non solo il nome ma il diritto all’identità personale intesa come interesse del soggetto ad essere se stesso, cioè come diritto della persona ad essere tutelata contro attribuzioni estranee alla propria personalità, ad evitare che questa ne risulti trasfigurata o travisata. Il diritto di usare un nome a dominio spetta al titolare del diritto al nome e a chi ha provveduto per primo a registrarlo. (Trib. Roma – Ordinanza 12.3.2008 ROSA BIANCA (Avv.ti Prof. Ghidini e Mergati) / F.S.) (CS201)

Nullità teorica di penale non applicata

In caso di clausola contenente una penale per estinzione anticipata del mutuo del contratto di mutuo stipulato anteriormente al 19.9.2010 (ossia dalla vigenza del nuovo art. 120-ter, il quale ha stabilito la nullità di qualsiasi clausola con cui si convenga che il mutuatario sia tenuto al pagamento di un compenso o penale o ad altra prestazione a favore del soggetto mutuante per l’estinzione anticipata o parziale dei mutui stipulati o accollati a seguito di frazionamento per l’acquisto o per la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale da parte di persone fisiche, nullità che non comporta la nullità del contratto), il sopravvenire, nel corso dell’esecuzione del rapporto, di una nuova disposizione di legge imperativa che limiti l’autonomia contrattuale quanto al regolamento del contratto, in assenza di norme transitorie, non consente più alla clausola contrattuale difforme di operare e di produrre i suoi effetti, e la norma imperativa sostituisce o integra per la clausola difforme, relativamente agli effetti non ancora prodotti. Non essendo stata addebitata alcuna penale di estinzione anticipata, trattandosi di mutuo estinto e non risultando provato alcun pagamento indebito sulla base della clausola della quale la norma sopravvenuta ha stabilito la nullità, non sussiste alcun interesse a una statuizione di accertamento della nullità o inefficacia di quest’ultima. (Trib. Udine, sentenza 361 / 4.4.2022 JULIA PORTFOLIO SOLUTIONS (avv.ti Girino e Pavia) / K.N.) (CS371)

Obbligo del monopolista di contrarre

L’obbligo del monopolista di contrarre con chiunque ne faccia richiesta, come chiarito dalla S.C. (cfr. tra le ultime Cass. 7.8.2002 n. 1918) non elide la sua facoltà di conformare nella maniera meglio rispondente ai suoi interessi il contratto, assicurando semplicemente il rispetto del criterio di parità di trattamento di tutti in ciascun gruppo di utenti omogenei, secondo le condizioni generali all’uopo previste dalla legge, ovvero dall’atto di concessione, ovvero come nel caso dell’ENEL, appunto, dalla predisposizione di schemi contrattuali standardizzati rispondenti al meccanismo di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., onde è necessario che l’utente si adegui alle condizioni suddette, imposte da esigenze di programmazione ed economicità che caratterizzano la posizione del monopolista stesso. Il nuovo profilo di diritto sotto il quale la questione viene sottoposta all’esame del collegio, ossia quello dell’entrata in vigore della l. 57/2001, non consente di disattendere tale principio consolidato nella giurisprudenza, non sembrando che l’obbligo di contrarre come configurato nella citata legge nei confronti delle società concessionarie si atteggi in maniera diversa e più cogente rispetto a quello già previsto dalla norma di cui dall’art. 2957 c.c.

Un’ordinanza che, in accoglimento della domanda cautelare della società ricorrente, ordinasse all’ENEL s.p.a. la stipulazione del contratto di fornitura, secondo le connotazioni di cui allo schema generale usualmente utilizzato da quest’ultima, comprendente una clausola escludente l’obbligo dell’ENEL di dar corso alla esecuzione del contratto di trasporto in caso di precedenti inadempimenti dell’altra parte, sarebbe inutiliter dato, atteso che esso non consentirebbe comunque di pervenire al risultato utile preteso, consistente nella materiale esecuzione da parte dell’ENEL dell’obbligazione di trasportare la energia elettrica, cui l’ENEL s.p.a. non sarebbe comunque tenuta propria in applicazione della facoltà derivante dalla suddetta clausola. E l’ENEL – sulla base delle nozioni generali proprie dell’autonomia contrattuale, sulle quali non si ritiene possa incidere la situazione di monopolista dell’ente stesso – può, nonostante l’obbligo proveniente dal Giudice, imporre comunque alla controparte di stipulare il contratto alle predette condizioni contrattuali, ossia subordinando sospensivamente l’esecuzione della prestazione contrattuale al previo adempimento di controparte delle obbligazioni assunte precedentemente. Trib. Marsala – ordinanza 29.10.2003 ENEL S.P.A. (Avv.ti Prof. Ghidini, Girino) / AQUACOLTURA MEDITERRANEA S.R.L. (CS145)

Oggetto del contratto con riferimento ad elementi estrinseci

Posto che l’art. 1346 c.c. considera sufficiente ai fini della validità di una pattuizione la determinabilità del relativo oggetto, che ricorre quando le parti si siano richiamate a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del citato oggetto e che, prevedendo l’art. 117 TU.B. la forma scritta a pena di nullità, come adempimento imposto al contraente forte per assicurare la trasparenza contrattuale, l’oggetto della clausola può considerarsi determinabile solo se risulti con certezza individuabile sulla base degli elementi inseriti nel documento contrattuale, senza poter far ricorso al comportamento successivo delle parti, appare manifestamente infondata la prospettazione attorea in quanto l’art. 3 del contratto di mutuo enuncia in modo inequivoco che il tasso d’interesse è variabile, determina esattamente le modalità di determinazione di tale tasso e indica la misura dello stesso alla data della stipulazione, con previsione cui infondatamente l’attore attribuisce valenza di contemporanea indicazione di un tasso fisso. (Trib. Udine, sentenza 361 / 4.4.2022 JULIA PORTFOLIO SOLUTIONS (avv.ti Girino e Pavia) / K.N.) (CS371)

Ordine di facere alla P.A.

Se in direzione della tutela di un diritto soggettivo violato, il Giudice Ordinario potrà ordinare alla PA anche un facere specifico, pur tuttavia vi è un limite a detto potere giurisdizionale, che scaturisce dalla tripartizione dei poteri e dai confini istituzionali di quello giudiziario e di quello amministrativo: il Giudice Ordinario non può ordinare alla PA una condotta che costituisca sostanziale sostituzione nella specifica capacità di diritto amministrativo della stessa amministrazione, come nella fattispecie, sarebbe la sostanziale caducazione del Decreto del Direttore dell’AAMS del 2.1.2007 emesso d’imperio dalla PA. Il Giudice ordinario non può ordinare alla PA un facere che sia invasivo o sostitutivo della specifica capacità di diritto pubblico dell’Amministrazione, che si manifesta nella potestà di imperio insita in un provvedimento, quale il Decreto del Direttore dell’AAMS del 2.1.2007, emesso a tutela degli interessi erariali come di quelli alla sicurezza pubblica dello Stato. (Trib. Milano – Ordinanza 6.4.2007 TELECOM ITALIA S.P.A. (Avv.ti Prof. Ghidini e Mergati) / PUNTOCASINO LTD) (CS185)

Patto di non concorrenza (congruità del compenso)

Il patto di non concorrenza ex art. 2125 cod. civ. è nullo non solo se non sia preveduto un corrispettivo in favore del prestatore di lavoratore, ma anche se tale corrispettivo non sia adeguato. L’espressa previsione di nullità, contenuta nell’art. 2125 cod. civ., va infatti riferita alla pattuizione non solo di compensi simbolici, ma anche di compensi manifestamente iniqui o sproporzionati in rapporto al sacrificio richiesto al lavoratore e alla riduzione delle sue possibilità di guadagno, indipendentemente dall’utilità che il comportamento richiestogli rappresenta per il datore di lavoro, come dal suo ipotetico valore di mercato. (Trib. Bergamo – Sentenza 542 / 9.8.2002 GIANMARCO POLOTTI (Avv.ti Girino e Estrangeros) / 3V SIGMA S.P.A). (CS078)

Prescrizione in materia precontrattuale

In tema di responsabilità precontrattuale, derivante dalla violazione del principio di buona fede nelle trattative, si applica il termine breve di prescrizione di cui all’art. 2947 c.c (Trib. Brescia – Sentenza 1917 / 7.6.2002 ENEL S.P.A. ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. (Avv. Girino) / S.I.A. S.R.L. – SADEPAN CHIMICA S.R.L. – SILLA (CS074)

Prezzo imposto dei libri

Non costituisce violazione dell’art. 2, comma 2 della legge n. 128/2011 che stabilisce per i libri uno sconto massimo del 15% del prezzo di copertina l’iniziativa commerciale che prevede che l’acquisto dei libri sia effettuato a prezzo pieno, ma dia diritto ad un buono-sconto pari al 20% del prezzo di copertina, utilizzabile in un acquisto successivo, differito e opzionale, di beni diversi. Il buono sconto non è assimilabile allo sconto, avendo natura, scopo e grado di appetibilità ben diversi sia per le società che lo rilascia sia per i clienti che lo conseguono, se non altro perché il primo rientra nella logica della fidelizzazione pro futuro, mentre lo sconto rientra nell’alternativa logica dell’incentivazione immediata. (Trib. Bergamo – Ordinanza 24.7.2013 BORGO S.R.L. / AUCHAN S.P.A. (Avv.ti Prof.  Ghidini,  Mergati,  Signorini), GS S.P.A., COOP LOMBARDIA S.C., IPER MONTEBELLO S.P.A.) (CS333)

Conforme: Trib. Monza – Ordinanza ex art.669-terdecies c.p.c. 8 settembre 2013 LIBRACCIO MONZA S.R.L. / AUCHAN e SMA S.P.A. (Avv.ti Prof.  Ghidini,  Mergati,  Signorini) (CS285)

Procedimento cautelare (periculum in mora)

Non può prospettarsi un irreparabile turbamento del mercato, insuscettibile di riparazione per equivalente qualora i capi di abbigliamento, rispetto ai quali si contesta l’imitazione servile, non siano più reperibili, essendo terminata la campagna di vendita – anche straordinaria di fine stagione – della relativa collezione. (Trib. Milano Sez. Spec. P.I.I. – Ordinanza 14.4.2011 DISPLAY S.r.l. / LA RINASCENTE S.R.L. (Avv.ti Prof. Ghidini, Mergati, Signorini) (CS343)

Non sussiste il presupposto del periculum in mora necessario per l’adozione del provvedimento cautelare richiesto, posto che il lungo tempo lasciato trascorrere tra l’inizio della commercializzazione dei prodotti asseritamente contraffattori (2007) ed il deposito del ricorso cautelare (2010) induce quantomeno a ritenere che in concreto i ricorrenti non abbiano risentito in maniera sensibile delle iniziative commerciali delle resistenti (Trib. Milano, Sez. Spec. P.I.I. – Ordinanza 15.7.2010 VETRERIA VISTOSI S.r.l. e A.M. / IDEAL LUX S.r.l. e C.V. (Avv.ti Prof. Ghidini, Mergati, Signorini)(CS313)

Nei rapporti tra imprenditori costituisce pregiudizio irreparabile ex art. 700 c.p.c. solo quello che determina una destabilizzazione economica del danneggiato; infatti poiché la lesione di posizioni giuridiche soggettive di un’impresa si risolve in ogni caso in una lesione della sua competitività sul mercato, il pregiudizio economico subito ha comunque natura patrimoniale ed assume carattere di irreparabilità solo se esso è tale da far prevedere la crisi della impresa lesa, ovvero se è idoneo a mettere a repentaglio la sua effettiva competitività sul mercato, ciò che nel caso in esame non risulta né dedotto, ne tanto meno provato.(Trib. Roma – Ordinanza 6.4.2006 ESPRESSAROMA S.P.A. / PALOMBINI ALL’EUR (Prof. Avv. Ghidini) (CS346)

Nelle fattispecie di contraffazione di diritti di proprietà industriale non è di per sé rilevante la tolleranza della contraffazione al fine della valutazione della sussistenza del pericolo nel ritardo. Infatti la contraffazione, così come la slealtà nella concorrenza, ha natura di illecito di pericolo, in cui assume rilevanza anche il danno potenziale, che il titolare del diritto non è nella possibilità di quantificare dalla prima utilizzazione del segno contraffatto oppure quantifica, in misura appunto tollerabile, che cessa di divenire tale con il protrarsi dell’uso e la modifica delle condizioni di mercato (vedi comunque quali precedenti che negano la rilevanza del tempo trascorso Trib. Firenze, 13,2,2006, Trib. Firenze, 14.12.2006 e per l’affermazione del principio per cui assumono rilevanza il mutamento della intensità del fenomeno illecito e l’aumento progressivo del giro di affari del contraffattore Trib. Milano 8.10.2007 e Trib. Venezia, 30.1.2006) (Trib. Roma – Ordinanza 16.7.2012 PALOMBINI EUR S.R.L. (Prof. Avv. Ghidini) / COSMIC S.R.L.) (CS345)

Nel caso di misure cautelari richieste ex art. 131 e ss. CPI in relazione ad una fattispecie di contraffazione di marchio non è richiesto l’accertamento dei requisiti di imminenza e irreparabilità del danno, in ragione della potenzialità e diffusività del pregiudizio nell’illecito di contraffazione, a differenza che per la misura innominata dell’art. 700 c.p.c., da una lato sussistendo una presunzione legislativa di non congrua risarcibilità del danno da lesione di un diritto di proprietà intellettuale e dall’altro escludendo la stessa potenzialità di detto danno la prescrizione della attualità o imminenza  (Trib. Roma – Ordinanza 16.7.2012 PALOMBINI EUR S.R.L. (Prof. Avv. Ghidini) / COSMIC S.R.L.) (CS345)

Il requisito del periculum in mora deve essere oggetto di una reale attività di accertamento da parte del Giudice onde evitare che la prova della sussistenza di tale requisito si risolva nel richiamo ad una formula stereotipata, priva di effettivo contenuto. Non può quindi affermarsi, in caso di contraffazione di marchio e/o concorrenza sleale, l’esistenza di un periculum in re ipsa legato all’imprevedibile capacità espansiva del pregiudizio ai segni distintivi e alla difficoltà di dimostrare l’esatta dimensione dei danni. Nel caso di specie, non sussiste perciculum in mora in mancanza dell’allegazione di un calo di fatturato o di un rischio (concreto) di perdita di quote di mercato o di clienti, considerato anche che, nel caso di specie, si sta esaurendo il periodo di commercializzazione dei prodotti e le rimanenze stanno per essere ritirate dal mercato (Tribunale Brescia, Sez. Spec. Impresa – Ordinanza 22.12.2015 DYNIT S.r.l. / GAMMA 3000 S.r.l. (Avv.ti Girino, Signorini, Gregoroni) – SO.DI.P. S.P.A.) (CS314)

Sussiste il presupposto dell’imminenza del pregiudizio (necessario alla concessione dell’inibitoria dell’uso di un marchio), quando il soggetto passivo del procedimento cautelare abbia posto in essere meri atti preparatori e prodromici all’utilizzazione del marchio, non essendo necessario un uso concreto dello stesso; in particolare, tale attività preparatoria sussiste quando il resistente ha in precedenza dichiarato esplicitamente al ricorrente di voler utilizzare in tempi rapidi il marchio per contraddistinguere i propri prodotti e servizi. (App. Bologna – Sentenza 763 / 23.7.2001 BANCA FIDEURAM S.P.A. – SAN PAOLO IMI S.P.A.  (Avv.ti Ghidini e Girino) / TEODORICO S.R.L.) (CS049)

Il periculum in mora sussiste in quanto la prosecuzione della lamentata condotta per tutto il tempo necessario per il compimento del giudizio ordinario di cognizione potrebbe comportare gravi ripercussioni nella sfera industriale e commerciale della società attrice determinando possibili perdite di mercato e contraccolpi negativi sulla sua immagine commerciale ormai acquisita tali da incidere irrimediabilmente sul suo avviamento che non potrebbe trovare alcun ristoro nell’eventuale riconoscimento del diritto al risarcimento del danno. (Trib. Como – Sentenza 173 / 24.10.2000 CSP PREFABBRICATI S.P.A. (Avv.ti Ghidini e Cavani) / SD S.R..L.  – NESSI & MAIOCCHI S.P.A.) (CS148)

Il criterio del lasso di tempo trascorso tra la consapevolezza della contraffazione e la reazione giudiziaria rileva nella valutazione del presupposto del periculum in mora in quanto correlato al concetto di tolleranza, nel senso che, se il titolare dei diritti di privativa (o comunque, in generale, chi si ritenga leso dall’attività concorrenziale altrui) lascia trascorrere un cospicuo lasso di tempo, prima di reagire alla condotta altrui, può presumersi, salvo adeguata prova contraria, che egli abbia inteso tollerarla: cosicché, ferma la responsabilità risarcitoria in capo al contraffattore nonché l’eventuale inibitoria alla prosecuzione dell’illecito da pronunciarsi all’esito della causa di merito, apparirebbe incongruo disporre un’improvvisa e sommaria inibitoria, che peraltro non consentirebbe di predisporre un’attività economica alternativa a chi fino a quel momento ha goduto di una sostanziale acquiescienza da èarte di chi poteva impedirgli la condotta denunciata come illecita; in sostanza si impone anche a chi gode di diritti di privativa di rapportarsi ai propri concorrenti secondo buona fede e si vuole impedire che le conseguenze anche sanzionatorie dei titoli di privativa, quanto meno nelle loro reazioni d’urgenza, siano rimesse al mero arbitrio del titolare del diritto. (Trib. Venezia, Sez. spec. P.I.I. – Ordinanza 29.8.2007 AUCHAN S.P.A. (Avv.ti Prof. Ghidini, Mergati e Signorini) / GAV S.R.L.) (CS193)

Le misure cautelari richieste presuppongono la concretezza di un pregiudizio o anche solo l’attualità di un pericolo, requisiti che nella specie non risultano più apprezzabili a fronte ella dichiarazione e dell’impegno assunti in sede di costituzione e ribaditi all’udienza di comparazione dalla resistente, che, pure contestando la validità del modello, ha dato atto di aver cautelativamente ritirato dalla vendita i prodotti in contestazione e si è impegnata a non rimetterli in commercio, se non a seguito di pronuncia favorevole resa nel giudizio di merito.

Ad escludere l’attualità e l’urgenza delle pronunce cautelari richieste sembra idonea l’inequivocità delle dichiarazioni rese e degli impegni assunti, insieme alla carenza di qualsiasi elemento di prova atto ad avvalorare l’ipotesi di una reiterazione o dell’inattendibilità delle dichiarazioni stesse, tenuto anche conto della possibilità, ormai riconosciuta dall’ordinamento, di (ri)produrre istanze cautelari nel corso del giudizio di merito, sede propria anche per far valere le eventuali ragioni risarcitorie residuate alla ricorrente in relazione alla situazione attualmente cessata. (Trib. Milano – Ordinanza 26.8.2006 CONFORAMA ITALIA S.P.A. (Avv.ti Prof. Ghidini e Mergati) / ARTE TAPPETI S.N.C.) (CS180)

In linea generale, deve ritenersi che, nell’ambito dei procedimenti cautelari in corso di causa, per evidenti motivi legati alla contestuale pendenza della lite nel merito, il requisito del periculum in mora deve sussistere con particolare rilevanza e rigore.

Nel caso di specie, il fatto che l’unica circostanza concreta in punto di urgenza (l’imminenza della Fiera del Mobile a Milano) non fosse menzionata dal ricorso introduttivo del giudizio ma solo evidenziata in udienza, è elemento che non fa propendere per la sussistenza del requisito in termini di gravità del pericolo. Inoltre, il tempo trascorso dalla piena conoscenza del comportamento contestato (aprile 2006) e la proposizione del ricorso (febbraio 2007), pur non apparendo tale da integrare un comportamento acquiescente, non fa propendere – ancora – per la gravità ed irreparabilità del danno temuto. Ne consegue, pertanto, l’infondatezza del ricorso in punto di periculum in mora. (Trib. Trieste – Ordinanza 4.4.07 PRESOTTO INDUSTRIE MOBILI S.P.A. (Avv.ti Prof. Ghidini e Mergati) / LAGO S.P.A. ) (CS178)

Il danno determinato dalla mancata fornitura di energia elettrica non può dare la stura al rimedio d’urgenza azionato poiché il pregiudizio lamentato “è comunque sempre rimediabile (mediante risarcimento pecuniario); inoltre perché il paventato pericolo può essere scongiurato dalla ricorrente attraverso un proprio comportamento, consistente nella corresponsione di somme di denaro legittimamente pretese dall’Enel (Trib. Marsala Ordinanza 337 / 16.04.2007 ENEL SPA (Avv. Girino ) / ACQUACOLTURA MEDITERRANEA S.R.L ) ( CS186)

Procedimento cautelare (periculum in mora e mutamento dei fatti)

In sede di reclamo del provvedimento cautelare proposto nei confronti dell’access provider, risulta del tutto assorbente il mutamento dello stato dei fatti rispetto a quanto lamentato dinanzi al Giudice Designato in prossimità del Campionato mondiale di calcio 2006. I siti italiani facenti capo all’altro resistente infatti sono stati chiusi e non risultano ipotesi di violazione. In particolare, la società reclamante non ha contestato che vi sia stata acquiescenza da parte del citato soggetto all’adottato provvedimento inibitorio, peraltro assistito da una cospicua penale per le future violazioni, né ha mai prospettato una inosservanza all’ordine del Giudice Designato. Ne consegue che difetta l’attualità del pregiudizio che non può che essere valutata al momento della decisione, considerata anche l’incisività del provvedimento di inibitoria richiesto nei confronti dell’ “access provider” che andrebbe inevitabilmente a coinvolgere soggetti estranei alle parti. (Trib. Milano, Sez. spec. P.I.I. – Ordinanza 13.9.2006 TELECOM ITALIA S.P.A (Avv.ti Prof. Ghidini e Mergati) / SKY ITALIA S.R.L. – D.B.) (CS183)

In sede di reclamo rileva il mutamento dello stato dei fatti, rispetto a quanto lamentato dinanzi al Giudice Designato, determinato dall’esecuzione da parte dell’altro resistente dell’adottato provvedimento inibitorio. La società reclamante non ha contestato che vi sia stata acquiescenza da parte di quel resistente a detto provvedimento, peraltro assistito da una cospicua penale per le future violazioni, né ha mai prospettato una inosservanza all’ordine del Giudice Designato. Ne consegue che difetta l’attualità del pregiudizio – che deve essere valutata al momento della decisione – per adottare un provvedimento di inibitoria anche nei confronti dell’ “access provider” – nei cui soli confronti è stato proposto il reclamo (Trib. Milano, Sez. spec. P.I.I. – Ordinanza 13.9.2006 TELECOM ITALIA S.P.A (Avv.ti Prof. Ghidini e Mergati) / SKY ITALIA S.R.L. – D.B.) (CS183)

Procedimento cautelare (reclamo e impugnazione)

Non vi è rinuncia all’impugnazione di un provvedimento cautelare quando la parte soccombente non propone il reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c.; infatti, questa forma di immediato riesame della cautela, che si attua nelle forme assai snelle, previste nei procedimenti in camera di consiglio, e si conclude con un’ordinanza, non svolge alcun effetto preclusivo sull’esame che lo stesso ordinamento processuale commette o in via eventuale al giudice istruttore della causa di merito, in caso di mutamento delle circostanze di fatto (art. 669-decies c.p.c.), o necessariamente al giudice del merito, in sede di decisione definitiva di merito, che deve occuparsi di tutte le questioni connesse al thema decidendum e, tra queste, le questioni relative alla convalida del provvedimento cautelare ancora in essere. (App. Bologna – Sentenza 763 / 23.7.2001 BANCA FIDEURAM S.P.A. – SAN PAOLO IMI S.P.A. (Avv.ti Ghidini e Girino) / TEODORICO S.R.L.) (CS049)

Procedimento cautelare (riproposizione nuova istanza)

Sulla base dell’art. 669 septies c.p.c., il rigetto della istanza cautelare, in assenza di nuove ragioni di fatto e di diritto, preclude la riproposizione di identica istanza cautelare. Per cui non è più consentita una valutazione e diversa decisione delle questioni, di fatto e di diritto, che siano state oggetto di valutazione e decisione nel precedente provvedimento di rigetto del ricorso cautelare. Il nuovo esame delle istanze cautelari di parte reclamata può ritenersi ammissibile esclusivamente sotto il nuovo profilo di diritto prospettato con il ricorso in esame. Infatti, dal punto di vista delle obbligazioni dell’ENEL può evidenziarsi una sostanziale identità – sotto il profilo dell’oggetto – tra la precedente istanza cautelare – che tendeva verso la stipulazione di un contratto di fornitura di energia elettrica – e la presente – tesa alla stipulazione di un contratto di trasporto della medesima energia, data la continenza della attività contrattuale di trasporto rispetto a quella di fornitura. L’attività di trasporto è infatti compresa in quest’ultima perché legata da indissolubile vincolo funzionale a quella di fornitura di energia elettrica. Devono però ritenersi diverse le ragioni di diritto che fondano l’odierno ricorso, basato, infatti, per la prima volta, in relazione alla attività di solo trasporto, sull’obbligo a contrarre incombente sul concessionario di tale ultima attività di fornitura di tale energia. Trib. Marsala – ordinanza 29.10.2003 ENEL S.P.A. (Avv.ti Prof. Ghidini, Girino) / AQUACOLTURA MEDITERRANEA S.R.L. (CS145)

Procedimento di descrizione

La decisione in ordine alla conferma o revoca del provvedimento di descrizione concesso inaudita altera parte deve essere adottato in relazione ai presupposti presenti al momento del deposito del ricorso, ma l’esito della descrizione deve essere comunque valutato al fine di rilevare se essa abbia acquisito documentazione effettivamente pertinente e rilevante rispetto all’oggetto del procedimento (Trib. Milano, Sez. Spec. P.I.I. – Ordinanza 23.7.2011  ALLIANZ S.P.A. (Avv.ti Prof. Ghidini, Mergati, Signorini) / P&C S.R.L., P&C S.A.S. E.F.P., A.C., VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.) (CS323)

Procedimento di descrizione (concessione inaudita altera parte)

Nell’ambito di un procedimento di descrizione, la necessità di provvedere inaudita altera parte discende dalla facile possibilità di dispersione della documentazione comprovante l’illecito e la sua effettiva estensione (Trib. Milano, Sez. Spec. P.I.I. – Ordinanza 27.12.2010  ALLIANZ S.P.A. (Avv.ti Prof. Ghidini, Mergati, Signorini) / P&C S.R.L., P&C S.A.S., E.F.P., A.C., VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.) (CS321)Conforme: Trib. Venezia, Sez. Spec. Impresa – Ordinanza 1.12.2012 ALLIANZ S.P.A. (Avv.ti Prof. Ghidini, Mergati, Signorini) / RINALDI ASSICONSULT S.R.L., S.R., F.R., V.R., F.R. (CS324)

Conforme: Trib. Milano, Sez. Spec. P.I.I. – Ordinanza 17.12.2010 ALLIANZ S.P.A. (Avv.ti Prof. Ghidini, Mergati, Signorini) / C.F., A.S.L., D.F., CARIGE VITA NUOVA S.P.A. e CARIGE R.D. ASSICURAZIONI e RIASSICURAZIONI S.P.A. (CS319)

Procedimento di descrizione (informazioni segrete)

Il numero rilevante ed anomalo di disdette di contratti relativi a clienti, la concentrazione in un ristretto arco temporale (qualche mese), il numero assai significativo di disdette spedite dal medesimo ufficio postale  posto nelle vicinanze della Agenzia ancorché relative a clienti residenti in altre zone, il fatto che alcune disdette siano state redatte con due tipologie di formati simili tra loro e l’uso di buste prestampate con il logo dell’agenzia, sono elementi presuntivamente comprovanti l’illecito possesso ed uso da parte dei resistenti delle informazioni riservate sulla clientela e le polizze, integranti violazione dell’art. 99 c.p.i. oltre che illecito storno di clientela (Trib. Venezia, Sez. Spec. Impresa – Ordinanza 1.12.2012 ALLIANZ S.P.A. (Avv.ti Prof. Ghidini, Mergati, Signorini) / RINALDI ASSICONSULT S.R.L., S.R., F.R., V.R., F.R.) (CS324)

Ai fini della concessione di un provvedimento di descrizione inaudita altera parte richiesto rispetto agli illeciti di abusivo accesso a dati riservati in relazione agli artt. 98 e 99 C.P.I. e ai diritti propri del costitutore di banca dati ai sensi degli artt. 64 quinquies e 102 bis L.A. risulta elemento rilevante l’elevato numero di disdette di contratti relative a clienti già seguiti dagli ex agenti attualmente operanti in favore del concorrente, elemento che determina una forte presunzione relativa all’indebito possesso da parte dei resistenti di documenti contrattuali pertinenti alla clientela della ricorrente. (Trib. Milano, Sez. Spec. P.I.I. – Ordinanza 27.12.2010 ALLIANZ S.P.A. (Avv.ti Prof. Ghidini, Mergati, Signorini) / P&C S.R.L., P&C S.A.S., E.F.P., A.C., VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.) (CS321)

Procedimento di descrizione (periculum in mora)

Nell’ambito di un procedimento di descrizione sussiste il requisito del periculum in mora in considerazione della progressione degli illeciti in relazione alla periodica maturazione delle scadenze degli ulteriori contratti ancora in essere rispetto ai quali si contesta uno storno concorrenzialmente illecito posto in essere tramite l’accesso abusivo a dati riservati della clientela (Trib. Milano, Sez. Spec. P.I.I.  – Ordinanza 27.12.2010 ALLIANZ S.P.A. (Avv.ti Prof. Ghidini, Mergati, Signorini) / P&C S.A.S., P&C S.R.L., E.F.P., A.C., VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.) (CS321)


Conforme: Trib. Milano, Sez. Spec. P.I.I. – Ordinanza 28.2.2011  ALLIANZ S.P.A. (Avv.ti Prof. Ghidini, Mergati, Signorini) / ASSIRISK S.R.L., ASSIRISK PIVA S.R.L., G.P., M.V., ZURICH INVESTMENTS LIFE S.P.A., ZURICH INSURANCE PLC Rappresentanza Generale per l’Italia, AXA ASSICURAZIONI S.P.A. e di AXA LIFE EUROPE Limited (CS322)

Procedimento di descrizione (inammissibilità del reclamo sul provvedimento di concessione della descrizione)

È inammissibile il reclamo proposto avverso il provvedimento di conferma del decreto che ha disposto la descrizione, considerato che il pregiudizio che può subire la parte resistente per effetto della concessione della descrizione non è definitivo, ben potendo ogni questione relativa all’ammissibilità e alla rilevanza dei mezzi di prova essere riproposta in sede di merito.Il richiamo alle norme del procedimento cautelare previsto nell’attuale disciplina della descrizione (cfr. art. 129 CPI) deve essere valutato in relazione alla natura da attribuirsi alla descrizione stessa.
I
l procedimento di descrizione è misura di istruzione preventiva, assimilabile all’accertamento tecnico preventivo (cfr. art. 696 c.p.c.), con la conseguenza che risulta applicabile il regime stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n.144/2008, con la quale è stato giudicato inammissibile il reclamo avverso un provvedimento di rigetto di un ricorso per accertamento tecnico preventivo (Trib. Milano, Sez Spec. P.I.I. – Ordinanza 16.5.2011 C.F., D.F., A.S.L., CARIGE VITA NUOVA S.P.A. e CARIGE ASSICURAZIONI S.P.A. / ALLIANZ S.P.A. (Avv.ti Prof. Ghidini, Mergati, Signorini) (CS341)

Procedimento di descrizione (inefficacia)

Non può dichiararsi inefficace ex art. 675 c.p.c. il provvedimento di descrizione concesso inaudita altera parte in relazione a condotte illecite poste in essere in via concorrente da più parti, nel caso in cui tale provvedimento non sia stato eseguito nei confronti di un solo soggetto, essendo comunque stato eseguito presso altro soggetto rispetto al quale è stato contestato il concorso negli illeciti dedotti a fondamento del ricorso. (Trib. Milano, Sez. Spec. P.I.I. – Sentenza 4831 / 24.4.2012  VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A. / ALLIANZ S.P.A. (Avv.ti Prof.  Ghidini,  Mergati,  Signorini), P&C S.R.L., P&C S.A.A., E.F.P., A.C. (CS330)

Procura alle liti

Un procura rilasciata in sede di procedimento cautelare “ante causam” con riferimento anche la giudizio di merito è idonea alla regolare instaurazione di quest’ultimo, stante lo stretto collegamento tra le diverse fasi. La nullità derivante dal rilascio della procura al difensore su un atto non compreso tra quelli indicati dall’art. 83 c.p.c. è sanata se non sia fatta valere dalla controparte nella prima difesa. (App. Milano – Sentenza 1983 / 6.07.1999 C.B.C. S.P.A. (Prof. Avv. Gustavo Ghidini) / C.M.L. COSTRUZIONI MECCANICHE LIRI S.R.L.) (CS090)

Promotore finanziario (clausola di fidelizzazione)

E’ valida, in quanto sottoscritta dall’agente per approvazione specifica ex art. 1341- 1342 c.c., la clausola inserita nel contratto di agenzia che prevede il diritto della preponente ad un indennizzo in caso di recesso dell’agente prima di un termine espressamente individuato nella clausola medesima. (Trib. Napoli – Sentenza n. 14114 / 30.3-30.5.2003 CITIBANK INTERNATIONAL PLC (Avv.ti Girino e Estrangeros) / G.A.)  (CS141)

Conformi: (Trib. Napoli – Sentenza n. 14829 / 30.3-30.5.2003 CITIBANK INTERNATIONAL PLC (Avv.ti Girino e Estrangeros) / G.L.) (CS141)

(App. Napoli – Sez. Lavoro, sentenza n. 8100 del 13.11 – 13.12.2007 CITIBANK INTERNATIONAL PLC (Avv.ti Girino e Estrangeros) / G.A. (CS 199)

Promotore finanziario (cross credit)

Nel corso di un giudizio di opposizione a precetto (per crediti derivanti da scoperto di conto corrente), qualora l’opponente eccepisca l’intervenuta compensazione del credito portato dal precetto con un proprio controcredito avente titolo in un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo (per crediti derivanti da un pregresso rapporto di promozione finanziaria), il creditore che ha notificato l’atto di precetto non può sollevare eccezioni sul merito del credito posto in compensazione, che avrebbero dovuto formare oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. (Trib. Milano – Sentenza N. 3174 / 14.10.2004 CITIBANK INTERNATIONAL PLC (Avv.ti Girino e Estrangeros) / G.A.) (CS119)

Promotore finanziario (indennità meritocratica)

L’indennità di cessazione del rapporto di agenzia di cui all’art. 1751 cod. civ. non è dovuta quando è l’agente a recedere dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze imputabili al proponente, ossia da un inadempimento degli obblighi contrattuali, sebbene non di gravità tale da integrare gli estremi della giusta causa. A ciò si aggiunga che tale indennità è dovuta solo quando ricorrano entrambe le condizioni previste dall’articolo 1751, ossia che a) l’agente abbia procurato nuovi clienti o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti ed il preponente riceva ancora, dopo la cessazione del rapporto, sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti; b) il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l’agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti. Trattandosi di fatti costitutivi del diritto all’indennità, è onere dell’agente allegare prima e provare poi le specifiche circostanze atte a dimostrarne la sussistenza. (App. Napoli – Sez. Lavoro, sentenza n. 8100 del 13.11 – 13.12.2007 CITIBANK INTERNATIONAL PLC (Avv.ti Girino e Estrangeros) / G.A. (CS 199)

Promotore finanziario (recesso per giusta causa)

Ai fini del riconoscimento dell’indennità spettante  all’agente nel caso di cessazione del rapporto di agenzia, l’articolo 1751 cod. civ. opera un riferimento ad un concetto più “ampio” rispetto a quello di giusta causa di recesso. Per la sussistenza del diritto è quindi sufficiente che la condotta del mandante giustifichi il recesso dell’agente; sotto questo profilo occorre che si tratti di un inadempimento degli obblighi contrattuali e che tale inadempimento,  secondo un criterio di buona fede oggettiva, sia causa determinante del recesso.
Non è invece necessario che l’inadempimento rivesta tale gravità da non consentire la prosecuzione neppure temporanea del rapporto, come nella ipotesi di ricorrenza della giusta causa. (Nel caso di specie, il Giudice, dopo aver affermato la piena legittimità del contegno tenuto dalla preponente nel corso del contratto e, in ogni caso,  l’insussistenza di un nesso eziologico tra le condotte attribuite alla società ed il recesso dell’agente, ha rigettato la domanda di quest’ultimo volta al riconoscimento del diritto all’indennità ex art. 1751 cod. civ.) (Trib. Napoli – Sentenza n. 14114 / 30.3-30.5.2003 CITIBANK INTERNATIONAL PLC (Avv.ti Girino e Estrangeros) / G.A.)  (CS141) Conforme: (Trib. Napoli – Sentenza n. 14829 / 30.3-30.5.2003 CITIBANK INTERNATIONAL PLC (Avv.ti Girino e Estrangeros) / G.L.) 
(CS141)Conforme: (Trib. Napoli – Sentenza n. 14829 / 30.3-30.5.2003 CITIBANK INTERNATIONAL PLC (Avv.ti Girino e Estrangeros) / G.L.)  (CS141) L’apprezzamento circa la sussistenza nel caso concreto di una giusta causa di recesso nel contratto di agenzia – cioè di un evento che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto – deve essere compiuto tenendo conto della diversa natura dei rapporti e della diversa capacità di resistenza che le parti possono avere nell’economia complessiva dello specifico rapporto.
In particolare nel rapporto di agenzia la gravità dell’inadempimento all’obbligazione corrispettiva da parte del preponente va commisurato in proporzione alle complessive dimensioni economiche del rapporto e all’incidenza del medesimo inadempimento sull’equilibrio contrattuale costituito dalle parti, cosicché, a giustificare un recesso senza preavviso dell’agente è richiesto un inadempimento colpevole e di non scarsa importanza che leda in misura considerevole l’interesse dell’agente. (App. Napoli – Sez. Lavoro, sentenza n. 8100 del 13.11 – 13.12.2007 CITIBANK INTERNATIONAL PLC (Avv.ti Girino e Estrangeros) / G.A. (CS 199)

Provvedimenti d’urgenza

Il tratto distintivo delle provvedimento innominato ex art. 700 c.p.c. è riassumibile nella formula della provvisorietà degli effetti giuridici dello stesso. Tale provvisorietà ricorre ogni qualvolta detti effetti – ancorché esaustivi di tutti quelli che possono definitivamente ottenersi con il provvedimento che decide la causa di merito – siano comunque redimibili, ossia suscettibili di efficace misura ripristinatoria almeno per equivalente. Trib. Marsala – ordinanza 29.10.2003 ENEL S.P.A. (Avv.ti Prof. Ghidini, Girino) / AQUACOLTURA MEDITERRANEA S.R.L. (CS145)

Pubblicazione della sentenza

La pubblicazione della sentenza prevista dall’art. 2600 c.c., in caso di atti di concorrenza sleale compiuti con dolo e colpa, è un provvedimento autonomo che può essere disposto indipendentemente dall’esistenza (o dalla prova) di un danno attuale generico, trattandosi di un rimedio che assolve ad una funzione riparatoria con riguardo a situazioni di pregiudizio specifico già verificatosi, quali il discredito, ovvero ad una funzione preventiva, rispetto a quelle che potrebbero verificarsi in futuro. (Trib. Monza – Sentenza 2175 / 27.8.2002 ACEA MANODOMESTICI S.R.L. (Avv.ti Prof. Ghidini e Cavani) / MAX ITALIA S.R.L.) (CS081) Non è riconoscibile alcuna altra voce di danno, quanto al preteso pregiudizio all’immagine, tenuto conto della funzione di risarcimento in forma specifica da attribuirsi alla disposta (in primo grado) e confermanda pubblicazione della sentenza. (App. Milano – Sentenza 834 / 19.3.2004 ACEA MANODOMESTICI S.R.L. (Avv.ti Prof. Ghidini e Mergati)/ MAX ITALIA S.P.A.) (CS113)

Non ritiene il giudicante di adottare anche l’ordine di pubblicazione della sentenza di condanna, in considerazione del consistente periodo di tempo ormai intercorso dall’epoca in cui gli illeciti sono stati interrotti. (Trib. Milano . Sentenza 13076 / 27.10.2004 FRANCO COSIMO PANINI EDITORE S.P.A. (Avv.ti Girino, Cavani, Mergati) / MARTHA 2004 in liquidazione) (CS125)

Pubblicità e modelli sociali

Costituisce principio costante nella giurisprudenza del Giurì quello secondo cui è estranea all’ordinamento autodisciplinare la funzione di vincolare la comunicazione pubblicitaria alla promozione di valori di qualsiasi tipo (nella specie il Giurì ha escluso chela reclame televisiva di un elettrodomestico-giocattolo in cui si rappresentano due bambine nell’atto di giocare a far le casalinghe possa costituire violazione di principi etici di sorta). (Giurì dell’Autodisciplina Pubblicitaria – Pronuncia 82 / 5.3.2002 LIMA COLLECTION S.P.A. (Avv.ti Girino e Mergati) / COMITATO DI CONTROLLO / PUBLITALIA ’80 S.P.A.) (CS064)

Pubblicità occulta

Il d.lgs. n. 74/1992 vieta ogni forma di pubblicità occulta, in considerazione della sua notevole insidiosità. Essa, infatti, elude le naturali difese rappresentate dalle risorse critiche alle quali il pubblico è solito ricorrere dinanzi ad una pressione pubblicitaria scoperta; è più autorevole ed affidabile, per il fatto che il messaggio ha l’apparenza di un’informazione neutrale disinteressata; è, infine, particolarmente efficace, in quanto si presta a carpire l’attenzione anche di coloro che usano distoglierla dai messaggi palesi.
La pubblicità occulta, dunque, nella multiformità delle sue espressioni, disorienta il pubblico dei consumatori, aggirandone i naturali meccanismi di difesa e reazione, oltre, naturalmente, ad alterare la ideale situazione di parità delle imprese nel confronto concorrenziale. (TAR Lazio – Sentenza 8986 / 22.10.2003 TRE D EDITORIALE S.r.l. (Avv. Girino) Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) (CS102)

Pubblicità redazionale (prova)

Nell’ambito del divieto di pubblicità occulte ricadono, in particolare, le ipotesi di pubblicità tradizionalmente denominata “redazionale”, la quale si rivolge al pubblico con le ingannevoli sembianze di un normale servizio giornalistico, apparentemente riconducibile ad una disinteressata scelta di redazione. La natura pubblicitaria di una comunicazione riposa piuttosto, secondo il Il d.lgs. n. 74/1992 sulla circostanza della presenza di “uno scopo di promuovere la vendita di beni … oppure la prestazione di opere o servizi”, fine che è evidentemente incompatibile con quello, giornalistico, di fornire un’informazione obiettiva.
In presenza dell’indicato scopo promozionale, infatti, la citazione del prodotto non è espressione di una valutazione di opportunità compiuta in modo disinteressato ed indipendente del giornalista, ma integra gli estremi di una comunicazione che, per il fatto di essere dettata dall’anzidetta finalità pubblicitaria, è diretta ad influire sui comportamenti economici dei consumatori […] Ove manchino delle prove dirette circa la presenza di uno scopo promozionale (id est, in carenza di prove storiche del c.d. rapporto di committenza, che di tale scopo costituisce l’ordinario fondamento), deve riconoscersi, alla luce dei principi generali la possibilità per l’Autorità di procedere per presunzioni – naturalmente gravi, precise e concordanti – argomentate alla luce dell’oggettivo modo di presentarsi del testo redazionale.A ritenere diversamente del resto, data la normale indisponibilità in questa materia di prove dirette, si rivelerebbe sostanzialmente impossibile far emergere e perseguire una tipologia di comunicazione che la legge, invece, vieta, esigendo la trasparenza della pubblicità. (TAR Lazio – Sentenza 8986 / 22.10.2003 TRE D EDITORIALE S.r.l. (Avv. Girino) Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) (CS102)

Qualificazione processuale del fatto illecito

Il giudice non è condizionato dalla qualificazione dell’illecito adottata dalla parte, ma deve tener conto piuttosto del contenuto sostanziale delle pretese, interpretando la domanda giudiziale con riferimento alla volontà della parte che emerge non solo dalla formulazione letterale delle conclusioni, ma dall’intero complesso dell’atto che le contiene. In particolare al titolare di un diritto di credito sul quale si sia già giudicato, è precluso agire con una seconda domanda relativa al medesimo diritto quando essa miri ad ottenerne una diversa qualificazione sulla base di criteri differenti da quelli dell’anteriore statuizione. (Trib. Roma – Sentenza 341016.2.2007 ENAV S.P.A. (Avv.ti Prof. Ghidini, Mergati) / D’IPPOLITO FEDERICO MARIA) (CS 172)

Requisiti di professionalità e onorabilità

L’art. 2 del DM n. 468 del 1998 e l’art. 2 del DM n. 471 del 1998 assumono quali situazioni impeditive per le cariche di sindaco nelle società ivi previste il coinvolgimento degli interessati in crisi aziendali senza verifica in concreto dell’attribuibilità dei fatti che le hanno determinate a comportamenti censurabili degli interessati. La finalità della natura presuntiva di detti criteri non può essere riscontrata nello scopo di tutela dell’immagine esterna e di credibilità dell’impresa finanziaria.
L’esigenza di porre l’autorità di vigilanza in una posizione di neutralità non giustifica la limitazione dell’attività professionale del sindaco e dell’autonomia della società, che intenda mantenerlo in carica, ritenendolo esente da censure. La società il cui sindaco sia coinvolto nella crisi di altra impresa deve, quindi, accertare se il sindaco stesso abbia tenuto comportamenti censurabili in relazione a tale crisi cercando d’individuarne l’efficienza causale. (Trib. Milano – Sentenza 8639 / 12.7.2001 P.A. (Avv. Girino) / SIMCASSE S.P.A.) (CS055)

Responsabilità precontrattuale

La disposizione prevista dall’art. 1337 c.c. regola il comportamento a cui le parti sono tenute anche nella fase che precede la conclusione del contratto e prescrive che le parti nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto si comportino secondo buona fede. Si fa riferimento alla buona fede “oggettiva”, in quanto regola di comportamento e non mera qualificazione di uno stato psicologico del soggetto, ed esprime il principio di solidarietà contrattuale che si traduce nel dovere di lealtà e nel cd. obbligo di salvaguardia.
Si ha responsabilità precontrattuale quando l’interruzione della trattativa risulti priva di ogni ragionevole giustificazione, così da sacrificare arbitrariamente il logico affidamento che la controparte possa aver fatto sulla conclusione del contratto, mentre non si ha violazione del principio di buona fede, quando la interruzione delle trattative è fondata sulla giusta causa (Trib. Milano – Sentenza 4049 / 22.11.1990 ELETTROMECCANICA PARIZZI S.P.A. (Prof. Ghidini) / KELLER S.P.A. – KELLER MECCANICA S.P.A.) (CS008).

Retroversione degli utili

La domanda di retroversione degli utili ex art. 125, co. 3 Codice di Proprietà Industriale è autonoma e alternativa rispetto a quella di natura risarcitoria e va proposta tempestivamente nei termini consentiti per la proposizione delle domande nuove e quindi in atto di citazione o, in caso di domanda riconvenzionale del convenuto, nel primo atto introduttivo. Trib. Milano, Sez. Spec. Impresa – Sentenza 20.5.2014 WATCH SERVICES S.R.L. in liquidazione e in concordato preventivo / TOYWATCH S.P.A. (Avv.ti Prof.  Ghidini,  Mergati,  Signorini) (CS296)

Riassunzione del giudizio (effetti)

La riassunzione del giudizio ai sensi dell’art. 50 c.p.c. determina la continuazione del processo iniziato davanti al giudice dichiaratosi incompetente e, di conseguenza, la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda.
Dunque, non vi è alcuna ragione per ritenere che la non rinnovazione dell’eccezione di incompetenza sollevata alla prima udienza avanti l’autorità giudiziaria milanese possa determinare la decadenza. (Trib. Milano – Sentenza 4671 / 02.04.2001 IMIFIN S.P.A. (Avv.ti Prof. Ghidini e Girino) – Fallimento Mediogest Sim / FALLIMENTO CFC S.R.L. in liquidazione) (CS036)

Rimborso IVA nel processo civile

L’IVA è ricompresa tra le spese del processo, dovute dalla parte soccombente a quella vittoriosa, che quest’ultima assuma di aver versato al proprio difensore, quando non sia autorizzata a portare l’imposta in detrazione (Trib. Brescia – Sentenza 1917 / 7.6.2002 ENEL S.P.A. ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. (Avv. Girino) / S.I.A. S.R.L. – SADEPAN CHIMICA S.R.L. – SILLA (CS074)

Risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali per segnalazione nei sistemi di informazione creditizia (prova)

Deve essere rigettata la domanda di risarcimento danni anche solo con riferimento alla persistenza della segnalazione nei Sistemi di Informazione Creditizia (SIC). Deve escludersi la sussistenza del danno patrimoniale relativo al rifiuto di altro finanziamento quando parte ricorrente non abbia fornito alcun elemento da cui evincere la riconducibilità del diniego di finanziamento alla sussistenza di una pregressa segnalazione, non potendosi ritenere sufficiente la comunicazione da cui il rifiuto appaia riconducibile ad una valutazione complessiva e discrezionale della posizione dell’istante che pur potendo comprendere la segnalazione, non possa essere ricondotta esclusivamente alla stessa. Deve parimenti escludersi il risarcimento dei danni non patrimoniali in difetto di prova, con la precisazione per cui, in caso di illecito trattamento dei dati personali per illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi, il danno non può essere considerato in re ipsa e ciò anche nel quadro di applicazione dell’art. 2050 c.c. in quanto la « perdita » deve essere sempre allegata e provata da parte dell’interessato. (Trib. Foggia, Ordinanza ex art. 702 bis 1701 / 23.7.2020 CA, CT / FIDITALIA S.p.A. (Avv.ti Gregoroni e Pavia) (CS354)

Sanzioni agli intermediari (legittimazione all’opposizione)

La legittimazione a proporre opposizione ai sensi dell’art. 195 TUF al decreto sanzionatorio emesso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze compete non solo all’intermediario, ma anche ai soggetti che rivestono cariche sociali e agli esponenti aziendali (nella specie, la Corte d’Appello di Milano ha riconosciuto la legittimazione attiva dell’esponente aziendale cui la sanzione era stata inflitta, benché il pagamento della stessa fosse stato ingiunto all’intermediario). (App. Milano – Decreto 1265 / 20.11.2002 B.S. (Avv.ti Girino e Estrangeros) / MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – CONSOB) (CS085)

Sequestro conservativo (Periculum in mora)

Il requisito del periculum non deve consistere nel mero timore soggettivo del creditore di perdere le garanzie del proprio credito, ma deve concretarsi in una situazione di pericolo reale ed oggettiva, evincibile sia da elementi oggettivi (concernenti la sopravvenuta inadeguatezza – qualitativa o quantitativa – del patrimonio del debitore rispetto al presunto credito da tutelare, sia da elementi soggettivi (desumibili dal comportamento del debitore che renda verosimile l’eventualità di un depauperamento del suo patrimonio).
In caso di debito solidale ai fini della concessione del sequestro conservativo, se, per un verso, non è necessario che il requisito del periculum in mora ricorra nei confronti di tutti i soggetti ritenuti condebitori, per altro verso, la sussistenza del periculum nei confronti di uno o di alcuni di essi non legittima la concessione dell’invocato provvedimento cautelare nei confronti anche degli altri (Tribunale Macerata – Ordinanza 9 agosto 2014  TIRABASSO S.R.L. (
Avv.ti Prof.  Ghidini,  Mergati,  Signorini) / SMART TRADE S.P.A., M.F., G.O., R.R.) (CS334)

Società (amministratore di fatto)

Un soggetto che abbia posto in essere operazioni per alcune centinaia di milioni di lire sui conti correnti bancari della società, recandosi personalmente agli sportelli, sottoscrivendo in piena autonomia titoli e atti riferibili alla società, svolgendo insomma tutta un’attività negoziale dalla quale sono scaturite conseguenze economiche non trascurabili deve essere qualificato quale amministratore di fatto della società.
L’attività di tale soggetto non corrisponde ad occasionali atti d’intromissione, ma integra appunto un ruolo continuativo di gestione, in forza di una sorta di mandato institorio rilasciato in via del tutto generale. Quanto alla rilevanza dell’arco di tempo per cui tale situazione s’è protratta, deve considerarsi che sia sufficiente il periodo compreso tra l’aprile e il luglio del 1993, soprattutto ove si consideri che proprio in quei mesi è stata posta in essere una frenetica attività negoziale. (Trib. Milano – Sentenza 1323 / 10.02.2000 FALLIMENTO SOPRIM (Avv. Prof. Ghidini e Girino) – R.R. – COGERI S.R.L.) (CS043)
Per l’attribuzione della qualità di amministratore di fatto non è affatto necessaria la formale o implicita investitura, ma è sufficiente che l’attività in concreto svolta abbia comportato l’effettivo esercizio di poteri di gestione per un tempo apprezzabile. Un periodo di quattro mesi è sufficiente ed integrare i requisiti di continuità e di sistematicità, necessari ai fini della configurazione di un amministratore di fatto, tanto più se l’attività svolta ha avuto carattere di particolare intensità e continuità, producendo rilevanti effetti sulla vita e sul patrimonio della società. (App. Milano – Sentenza 1956 / 20.06.2003 FALLIMENTO SOPRIM S.R.L. (Prof. Avv. Gustavo Ghidini) / R.R.) (CS100)

Società (assunzione di partecipazioni vietata)

L’art. 2361 c.c. che vieta l’assunzione di partecipazione in altre imprese quando per la misura e per l’oggetto della partecipazione risulta sostanzialmente modificato l’oggetto sociale determinato dall’atto costitutivo non deve essere applicato secondo un’interpretazione estensiva: tale norma, quindi, non è finalizzata ad evitare un’elusione dell’art. 2437 che riconnette solamente alle modifiche statutariamente “formalizzate” dell’oggetto sociale, un diritto di recesso del socio. Il confronto tra gli artt. 2384 e 2384 bis da una parte e l’art. 2361 dall’altra dimostra che non può esservi sovrapposizione tra queste norme, giacché anche quando l’assunzione di partecipazioni trasmodi per la misura e per l’oggetto in guisa tale da modificare sostanzialmente l’oggetto sociale, ma sia stata comunque genericamente prevista dallo statuto, non potrebbe mai considerarsi sussistente anche una violazione degli artt. 2384 e 2384 bis, non potendosi certo ravvisarsi il carattere dell’ “estraneità” rispetto all’oggetto in tale acquisizione, e di conseguenza non vi sarebbe materia per estrapolare ex art. 2409 una presunta responsabilità dell’organo amministrativo in ragione del compimento di atti ultra vires.

L’art. 2361 c.c. prevede un comando-divieto composito, volto a sanzionare le modificazioni dell’oggetto realizzate con assunzione di partecipazioni la cui rilevanza emerga in rapporto alternativo sia rispetto al capitale della controllante, sia (o anche) rispetto al capitale della controllata. La trasformazione in holding per l’assunzione di partecipazioni in misura da considerarsi rilevante o determinante alla stregua di queste due possibili opzioni, è comunque tendenzialmente idonea a determinare una modifica dell’oggetto sociale.

L’art. 2361c.c. tutela comunque l’interesse del socio all’immodificabilità della struttura organizzativa della società, ma condiziona tale effetto vietato (mutamento sostanziale ovvero effettuale dell’oggetto) ad una modalità (acquisto di partecipazioni ultra modum) senza la quale l’effetto stesso non potrebbe che restare irrilevante per la legge.

Il raccordo tra l’art. 2361 e 2630 c.c. configura una complessiva fattispecie incriminatrice che non può che essere di stretta interpretazione, avulsa da integrazioni estensive o analogiche in malam partem, senza che possa residuare alcuno spazio per una diversa espansione interpretativa a fini meramente civilistici. Quindi, quando si verifica un eventuale modifica più o meno rilevante dell’oggetto sociale non già attraverso l’assunzione di partecipazioni, ma per un’altra e diversa causa, tale effetto si sottrae ad una negativa valutazione (e sanzione) sia di tipo penale, che civile, alla stregua della disciplina apprestata dagli artt. 2361 e 2630. (App. Milano – Decreto 20.10.2002 TERMOREGOLATORI CAMPINI S.p.A. (Avv. Girino) / G.S.) (CS056)

Società (diritto di recesso)

Il diritto di recesso del socio non è previsto dal nostro ordinamento societario come un rimedio di carattere generale a presidio della tutela del socio di minoranza, ma solo come reazione contro una modifica organizzativa della società che abbia manifestazione esteriore una modifica dell’atto costitutivo. Sono, quindi, assolutamente tassative le ipotesi in cui la legge attribuisce al socio un diritto di recesso a tutela del suo interesse a non subire modifiche della struttura organizzativa volute dalla maggioranza, ipotesi tutte che presuppongono modifiche statutarie formalizzate e stabili. (App. Milano – Decreto 20.10.2002 TERMOREGOLATORI CAMPINI S.p.A. (Avv. Girino) / G.S.) (CS056)

Società (effetti della nullità di clausola statutaria)

La dichiarazione di nullità di una clausola statutaria non è in grado di travolgere il contenuto di una delibera assembleare antecedentemente adottata e pienamente valida (nella specie, il Tribunale ha ritenuto valida la delibera di nomina dell’amministratore unico adottata anteriormente all’accertamento della nullità della clausola statutaria che consentiva all’assemblea ordinaria di scegliere se la società dovesse essere amministrata da un amministratore unico o da un C.d.A.). Trib. Como – Sentenza 410 / 15.3.2001 TAMBURINI & CO. S.R.L. (Avv.ti Prof. Ghidini e Girino) / BILD S.R.L. (CS042)

Società (natura dell’organo amministrativo)

L’amministratore e il consiglio di amministrazione non sono organi contrapposti dell’ente sociale. Ne consegue che la disciplina dell’organo amministrativo in materia di competenze, poteri e responsabilità, sia esso a composizione monocratica o collegiale, rimane immutata. App. Milano – Sentenza 1719 / 27.6.2000 TAMBURINI & CO. S.R.L. (Avv.ti Prof. Ghidini e Girino) / BILD S.R.L. (CS029)

Società (nullità delibere consiliari)

Nell’ipotesi di deliberazioni del consiglio d’amministrazione di una società, che siano nulle per impossibilità o illiceità dell’oggetto trova applicazione l’art. 2379 c.c. che richiama le disposizioni dell’art. 1421 c.c. sulla legittimazione all’azione di nullità. (Trib. Milano – Sentenza 8639 / 12.7.2001 P.A. (Avv. Girino) / SIMCASSE S.P.A.) (CS055)

Società (prorogatio dell’amministratore)

È legittimato ad indire l’assemblea, ed agisce in regime di prorogatio, l’amministratore cessato dalla carica fintantoché la società non si doti di un nuovo organo amministrativo. Trib. Como – Sentenza 410 / 15.3.2001 TAMBURINI & CO. S.R.L. (Avv.ti Prof. Ghidini e Girino) / BILD S.R.L. (CS042)

Società (responsabilità solidale degli amministratori)

L’art. 2392 c.c. impone a tutti gli amministratori un generale dovere di vigilanza sul generale andamento della gestione, che non viene meno – come si evince dall’espressione “in ogni caso” utilizzata dalla norma citata – neppure nell’ipotesi di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di uno o più amministratori.

La responsabilità solidale degli amministratori derivante da detto dovere di vigilanza può essere in parte attenuata soltanto nelle ipotesi in cui la complessità della gestione sociale renda necessaria la ripartizione di competenze ed attività mediante ricorso ad istituti specifici, quali le deleghe di funzioni al comitato esecutivo o ad uno o più amministratori, attraverso una procedura formalizzata secondo la previsione dell’art. 2381 c.c., ma si deve escludere che, al di fuori delle ipotesi riconducibili al citato art. 2381, una divisione di fatto delle competenze tra gli amministratori, l’adozione, di fatto, del metodo disgiuntivo o semplicemente l’affidamento dell’attività di altri componenti il collegio di amministrazione, possano valere ad escludere la responsabilità di alcuni amministratori per le violazioni commesse dagli altri, posto che la condotta omissiva per affidamento a terzi, lungi dal comportare esclusione di responsabilità, può costituire invece ammissione dell’inadempimento dell’obbligo di diligenza e vigilanza.
In particolare deve escludersi che l’attribuzione ad alcuni amministratori dei poteri di amministrazione straordinaria faccia venir meno i poteri di vigilanza incombenti agli amministratori cui siano riconosciuti solo poteri di ordinaria amministrazione. (Trib. Roma – sentenza 208 / 7.1.2005 ENAV S.P.A. (Prof. Ghidini) / G.S.) (CS140)

Società (revoca dell’amministratore)

L’incapacità dell’organo amministrativo di una società per azioni, di assicurare un’appropriata ed efficiente gestione volta a garantire il raggiungimento dello scopo sociale, è da considerarsi giusta causa per la revoca dei componenti del suddetto consiglio, finanche si tratti di una revoca meramente implicita, posta in essere tramite la nomina di un nuovo organo amministrativo.(Nel caso di specie gravi dissidi interni all’organo di amministrazione collegiale non permettevano una tempestiva ed efficiente amministrazione della società). (Trib. Roma – Sentenza 208/25.1.2005 ENAV S.P.A. (Avv.ti Prof. Ghidini, Mergati) / S. G.) (CS140)

La giusta causa di revoca della carica gestionale, che esclude il diritto dell’amministratore revocato al risarcimento del danno prodotto dall’anticipato scioglimento del rapporto, è integrata dal venir meno del rapporto fiduciario. Tale situazione deve sempre essere motivata da un ulteriore elemento rispetto al mero dissenso, in modo da potersi fondatamente ritenere che siano venuti meno, in capo all’amministratore, quei requisiti di tipo professionale che devono contraddistinguere il buon gestore di impresa altrui. (Trib. Roma – Sentenza 341016.2.2007 ENAV S.P.A. (Avv.ti Prof. Ghidini, Mergati) / D.I.F.M.) (CS 172)

Società (revoca implicita dell’A.U.)

La nomina, in seno ad una società di capitali, di un consiglio di amministrazione, del quale venga chiamato a far parte chi fino ad allora abbia espletato le funzioni di amministratore unico, comporta la revoca implicita di quest’ultimo da tale carica in quanto incompatibile con la successiva, non essendo ipotizzabile – dato il diverso contenuto di poteri esercitabili nell’uno e nell’altro caso – una continuità soggettiva gestoria qualora all’organo monocratico si sostituisca l’organo collegiale, a nulla rilevando che al precedente amministratore unico siano attribuite le funzione di amministratore delegato; ne consegue che, ove detta revoca implicita sia avvenuta senza giusta causa, all’amministratore spetta il diritto al risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 2383, terzo comma, cod. civ. (Trib. Roma – sentenza 208 / 7.1.2005 ENAV S.P.A. (Prof. Ghidini) / G.S.) (CS140)

Società (spese legali dell’amministratore)

L’attività prestata dall’organo amministrativo per difendere e sostenere la correttezza del proprio operato deve considerarsi svolta nel fondamentale interesse della sociètà, e rientra, quindi, nell’ambito dell’incarico ricevuto. Ne consegue che le spese di difesa tecnica e legale sostenute dagli amministratori (e dai sindaci) denunziati nel procedimento ex art. 2409 c.c. promosso dal socio di minoranza, nell’ipotesi di rigetto della denunzia, vanno ricondotte entro il limiti del mandato ad amministrare nell’ambito dell’art. 1720, 2º comma, c.c., per cui debbono essere rimborsate dalla società. App. Milano – Sentenza 713 / 13.3.2001 TAMBURINI & C. S.R.L. (Avv.ti Prof. Ghidini, Girino, Estrangeros) / BILD S.R.L. (CS030)

Società (statuto e nomina amministratori)

La disposizione di cui all’art. 2380 comma III, cod. civ., dettata in per le S.p.a., è applicabile alle S.r.l. E’ valida, pertanto, la clausola statutaria che indichi solo un numero massimo e minimo di componenti del Consiglio di Amministrazione, affidandone la determinazione all’assemblea.
La determinazione del numero dei componenti dell’organo amministrativo non rientra, per il solo di fatto di comportare una modifica dello statuto, nella competenza esclusiva dell’assemblea straordinaria, ben potendo, invero, essere disposta anche dall’assemblea ordinaria. App. Milano – Sentenza 1719 / 27.6.2000 TAMBURINI & CO. S.R.L. (Avv.ti Prof. Ghidini e Girino) / BILD S.R.L. (CS029)

Sospensione del processo

Non è necessario né opportuno sospendere un giudizio avente ad oggetto un brevetto italiano, in attesa della definizione dei procedimenti amministrativi contenziosi sui brevetti statunitense ed europeo, posto che sul brevetto italiano non ha alcuna influenza l’esito di dette procedure straniere. (App. Milano – Sentenza 2096 / 13.7.2004 AGIPPETROLI S.P.A. (ora ENI S.P.A.) (Prof. Ghidini) / A.R.) (CS116)

Stato di insolvenza (prova)

L’accertamento della conoscenza dello stato di insolvenza in capo alla creditrice nel momento della ricezione del pagamento si deve affrontare, in contumacia del convenuto, sotto il profilo della mera conoscibilità.
Il principio della conoscibilità dello stato di dissesto irreversibile in cui versa il proprio debitore è costruito dalla giurisprudenza sulla base di criteri di comune capacità di comprensione ed indagine, nonché diligenza nell’esperire le attività suddette. Come qualsiasi prova presuntiva deve essere basata su elementi gravi, precisi e concordanti, comunemente definiti elementi sintomatici dell’insolvenza e tra questi principalmente si distinguono i protesti e le azioni esecutive. (Trib. Milano – Sentenza 9202 / 01.09.1997 FALLIMENTO SOPRIM S.R.L. (Prof. Ghidini)/ B.N.) (CS023)

Successione di leggi

La nuova norma introdotta dal d. lgs. 447/1999, la quale ha disposto che l’azione diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità di un marchio per difetto di novità può essere esercitata soltanto dai titolari dei diritti anteriori, è direttamente applicabile anche ai procedimenti giudiziari instaurati prima dell’entrata in vigore della predetta disposizione. (App. Milano – Sentenza 1212 / 8.5.2001 TRE EDITORIALE S.P.A. (Avv.ti Prof. Ghidini e Girino) – CEU S.P.A. / HARLEQUIN ENTREPRISES LTD – HARLEQUIN ENTERPRISES B.V.) (CS040)

La disciplina della convalidazione del marchio applicabile è quella di cui alla vigente versione introdotta con d. leg. N. 198/96 sia per quanto riguarda la fattispecie venutasi a creare prima dell’entrata in vigore del predetto d. leg. che per quelle successive, ricavandosi tale regola dai principi generali in tema di successioni di leggi nel tempo e, a contrario, dalla disposizione transitoria contenuta nell’art. 89, 1 co., d. leg. n. 480/92 che dispone l’applicazione della normativa anteriore “quanto alle cause di nullità”. (Trib. Macerata – Sentenza 569 / 17.04.2002 FALL.TO TRILOGY S.R.L. (Prof. Ghidini)/ CONFEZIONI PENNESI DI PENNESI ADO & C.) (CS088)

Transazione (effetti sui terzi)

L’atto transattivo intervenuto tra la società attrice e la prima convenuta dimostra inequivocabilmente che, quantomeno in parte, quest’ultima era responsabile, per cui già solo per questo la domanda proposta nei confronti degli altri convenuti deve essere ridotta, non potendosi evidentemente persistere nella stessa richiesta iniziale, poiché, altrimenti, la società attrice avrebbe conseguito indebitamente un risarcimento maggiore di quello richiesto con l’atto di citazione. (Trib. Trani – Sentenza 1479 / 02.10.2002 INSPECTORATE ESPANOLA S.A. (Avv.ti Prof. Ghidini e Girino) – SPAMAT S.R.L COMPANIA CONTINENTAL HISPANICA S.A. ALLIANZ INDDUSTRIAL CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. VEGAMAR S.A.S. / AGRI CONF S.R.L.) (CS098)

Truffe Bancarie (Phishing – Spoofing)


Al fine di escludere, ai sensi dell’art. 12, d.lgs. 11/2010, la responsabilità del prestatore di servizi di pagamento che abbia adottato un sistema di autenticazione forte, possono costituire colpa grave solo le condotte negligenti dell’utente pagatore che afferiscono alla propria sfera di influenza, condotte che, in particolare, comportano una grave violazione degli obblighi di cui di cui all’art. 7, tra cui il dovere di custodia e sicurezza delle credenziali personalizzate di autenticazione, integrato dalla loro divulgazione al telefono, ad un utente sconosciuto, il quale aveva chiamato da un numero nemmeno riconducibile all’istituto di credito; nonché l’ autorizzazione dell’operazione, nonostante gli alert ricevuti. Condotte che assumono ancora più rilievo se l’istituto di credito ha pubblicizzato presso i suoi clienti i rischi insiti in questi tentativi di truffa.
Trib. Milano, Sentenza 4995 / 07.06.2022 D.C. / Ing Bank N.V. Milan Branch S.p.a. (Avv.ti Pavia, Gregoroni) (CS377)
Non merita accoglimento la doglianza del cliente, secondo cui la truffa sarebbe stata realizzata a seguito di una violazione dei dati personali conservati dalla convenuta o a causa di un hackeraggio del suo sistema di comunicazione, trattandosi di un’allegazione che non tiene conto della quotidiana e massiva condivisione di quel tipo di dati personali con molteplici responsabili del trattamento. In difetto di prova, non può dunque considerarsi un malfunzionamento imputabile all’istituto di credito la manipolazione, ad opera di terzi, dei dati del mittente, tale da far apparire il messaggio come proveniente dal numero normalmente utilizzato dall’intermediario negli scambi con il cliente. Il messaggio civetta, non inoltrato attraverso le linee telefoniche della banca, perviene e viene interpretato dal solo dispositivo in possesso del cliente. Tale evento si verifica, dunque, nella sfera giuridica delle parti di tale comunicazione (truffatore / cliente), su cui il prestatore dei servizi di pagamento non può intervenire.
Trib. Milano, Sentenza 4995 / 07.06.2022 D.C. / Ing Bank N.V. Milan Branch S.p.a. (Avv.ti Pavia, Gregoroni) (CS377)

L’obbligo di monitoraggio e di sospensione dei pagamenti (o di qualche altra forma di intervento), in caso di “anomalia” degli stessi, non è sancito esplicitamente né all’art. 8 d.lgs. 11/2010, né all’art. 70 dir. 2366/2015/UE di cui ne costituisce attuazione e non è supportato da adeguata base giuridica e normativa vigente. Tale obbligo confligge con l’obiettivo di garantire certezza e celerità dei pagamenti, anche nell’interesse dei consumatori stessi, e con il delicato bilanciamento normativo di riparto delle reciproche responsabilità, secondo le rispettive sfere di influenza. Se il legislatore europeo avesse voluto introdurre un obbligo di monitoraggio preordinato ad un obbligo di sospensione dell’esecuzione del contratto (o di qualche altra forma di intervento) lo avrebbe inevitabilmente sancito, avendo predisposto una dettagliata disciplina di riparto di responsabilità ed obblighi. E invece, là dove ha previsto un obbligo di monitoraggio, non l’ha mai correlato ad un dovere di intervento preventivo, evidentemente per evitare prevedibili, frequenti e potenzialmente pregiudizievoli intoppi del mercato dei servizi di pagamento. Un obbligo di monitoraggio non può essere invocato in forza del principio di buona fede integrativa. I PSP gestiscono cospicui traffici di pagamento, non governabili senza software automatici che eseguano gli ordini di pagamento correttamente autenticati. Imporre ai medesimi di intervenire ogni qualvolta un’operazione superi, per importo o frequenza, uno schema di comportamento storico, comporterebbe un discrezionalità difficilmente compatibile con la ratio del sistema normativo: infatti, in difetto di parametri di riferimento, i PSP dovrebbero autonomamente scegliere la lunghezza del periodo di osservazione su cui costruire lo schema normale di azione del proprio utente pagatore, stabilire dopo quale soglia intervenire, come intervenire (con ulteriore SMS o con sospensione), dopo quanti pagamenti anomali, con quali destinatari, con possibile nocumento della fiducia dei consumatori sulla fluidità, efficacia e celerità del sistema. Ciò comporterebbe incertezza e gravi disagi ai consumatori stessi, con possibili profili di responsabilità dei PSP, sia in caso di (erroneo) intervento sia in caso di inerzia (all’origine ritenuta giustificata).
Trib. Milano, Sentenza 4995 / 07.06.2022 D.C. / Ing Bank N.V. Milan Branch S.p.a. (Avv.ti Pavia, Gregoroni) (CS377)

Il sistema dei servizi di pagamento è improntato sulle rispettive sfere di influenza banca/cliente, con il limite di sicuri meccanismi di autenticazione e della colpa grave dell’utente. L’articolo l’art. 24 D.lgs. 11/2010 (cfr. art. 88, 2366/2015/UE) tutela, l’affidamento del PSP su quanto indicato nell’ordine di pagamento; non contempla alcuno spazio per l’eventualità che il terzo avente causa sia un beneficiario atipico (o anomalo) o abbia un conto di riferimento presso un Paese terzo, non affidabile. Ciò su cui il PSP può fare affidamento, in tal caso, è la corretta autenticazione e la corrispondenza tra il conto del beneficiario e l’identificativo univoco indicato dal proprio utente pagatore
Trib. Milano, Sentenza 4995 / 07.06.2022 D.C. / Ing Bank N.V. Milan Branch S.p.a. (Avv.ti Pavia, Gregoroni) (CS377)

Tutela della concorrenza

Sebbene di per sé gli artt. 101 e 102 TFUE (già artt. 81 CE e 82 CE) riguardino esclusivamente la condotta delle imprese e non le disposizioni legislative regolamentari emanate dagli Stati membri, ciò non toglie che tali articoli obbligano gli Stati membri a non adottare o mantenere in vigore provvedimenti, anche di natura legislativa o regolamentare, idonei a eliminare l’effetto utile delle regole di concorrenza applicabili alle imprese (v. sentenze Corte Giust. 16 novembre 1977, causa 13/77, 21 settembre 1988, causa 267/86; 17 novembre 1993, causa C-185/91; 9 giugno 1994, causa C-153/93; 5 ottobre 1995, causa C-96/94); 19 febbraio 2002, causa C-35/99; 9 settembre 2003 in C-198/01) (Trib. Milano – Ordinanza 7.8.2013 VENETO LIBRI S.r.l., LA CERCHIA S.R.L., NORMA LIBRI S.R.L. / SMA S.P.A. (Avv.ti Prof. Ghidini, Mergati, Signorini), IPER MONTEBELLO S.P.A., GS S.P.A., COOP LOMBARDIA SOC. COOP., PAM PAORAMA S.P.A., ASSOCIAZIONE LIBRAI ITALIANI) (CS327)

Ufficio Brevetti (trasmissione atti giudiziari)

La trasmissione all’Ufficio Brevetti della copia degli atti introduttivi dei giudizi in cui si discute dei brevetti può essere effettuata in ogni momento nel corso del giudizio di primo grado, tant’è che l’Autorità Giudiziaria ne deve disporre la comunicazione nell’inerzia delle parti.
Queste ultime, pertanto, possono non solo ottemperare all’obbligo fissato dall’art. 80 l.i. sino al momento in cui la causa passa in decisione, ma anche, ed a maggior ragione, produrre la relativa comunicazione senza il rispetto dei termini fissati dall’art. 184 c.p.c. (Trib. Monza – Sentenza 1094 / 29.4.1999 MECALL S.R.L. (Prof. Ghidini) – AUSL SASSARI / CAT DI CORSINI GIUSEPPE & C. S.P.A.) (CS024)

Usura

È del tutto apodittica la ricostruzione volta a censurare l’usurarietà di un contratto attraverso il riferimento al c.d. T.E.M.O. inteso quale tasso effettivo di mora. L’approccio ipotizza “un’erogazione singola di tutto il capitale finanziato – coincidente con la prima rata del piano di ammortamento – ed un ritardo pari a 29 giorni, così esulandosi del tutto dal reale andamento del rapporto. In tal modo si finisce col parametrare la quota di interessi moratori non già al capitale residuo ancora dovuto bensì alla quota capitale della rata tardivamente onorata con la conseguenza di conteggiare un tasso di mora necessariamente superiore a quello effettivamente applicato. Inoltre, la ricostruzione in esame oblitera del tutto il dato cronologico omettendo di considerare che – verificatosi il ritardo nei pagamenti – il rapporto tende ad esaurirsi ben prima così dovendosi conteggiare interessi di mora in termini sostanzialmente contenuti e tali da evitare il superamento della soglia –
(Trib. Milano, Sentenza 2008 / 10.3.2021 S.T. S.r.l. / Bnp Paribas Lease Group Leasing Solutions S.p.a. (Avv.ti Girino, Estrangeros, Pavia) (CS358)
L’irrilevanza della penale contrattuale ai fini della valutazione dell’usura cd. oggettiva è stata rilevata nelle Istruzioni della Banca d’Italia laddove si è messo in evidenza che le penali poste a carico del cliente e previste in caso di estinzione anticipata del rapporto sono da ritenersi meramente eventuali, e quindi non vanno aggiunte alle spese di chiusura della pratica ai fini della valutazione del superamento della soglia usura (cfr. Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura – 2016 – Sezione I par. C4). In sostanza, tutti gli importi aventi valenza eventuale non possono essere considerati quali spese connesse all’erogazione del credito e, quindi, rilevanti ai fini della valutazione di conformità al tasso soglia –
(Trib. Milano, Sentenza 2008 / 10.3.2021 S.T. S.r.l. / Bnp Paribas Lease Group Leasing Solutions S.p.a. (Avv.ti Girino, Estrangeros, Pavia) (CS358)


Corte d’appello di Firenze, 30 giugno 2021 n. 1327/2021 – Banca X e Servicer Y (Avv. Emilio Girino) vs. Società e Garante
Interessi moratori – Rilevanza della maggiorazione fissata dalla Banca d’Italia – Usura – Esclusione
Il tasso di mora pattuito va calcolato considerando il coefficiente in aumento ai fini moratori calcolato nella prospettiva della L. n. 108/1996 dalla Banca d’Italia con nota 3 luglio 2013 nella misura del 2,1%. L’eventuale superamento della soglia di taso usurario non provoca comunque la nullità radicale del rapporto di mutuo, ma soltanto della pattuizione relativa alla mora, con la conseguente applicazione degli interessi corrispettivi lecitamente convenuti dalle parti, in misura inferiore alla soglia usuraria.

Usura (contagio di usurarietà a interessi non moratori)

Una eventuale nullità della clausola relativa agli interessi moratori non si estenderebbe a quella riguardante gli interessi corrispettivi, con la conseguenza che non sarebbero dovuti, ai sensi dell’art. 1815, comma 2, c.c., unicamente gli interessi di mora. (Trib. Udine – Sentenza 776 / 23.08.2021 Hypo Alpe Adria Bank S.P.A. (Avv.ti Girino – Pavia) / L. Srl) (CS359)

Usura (scenario worst case)

Si dissente dalla tesi, dello scenario del c.d. “worst case”. Si tratta di uno scenario puramente teorico e del tutto ipotetico: l’omesso pagamento di tutte le rate del finanziamento, il contestuale e sistematico pagamento soltanto della mora periodicamente maturata sulle rate scadute, e, alla fine, il rimborso di tutte le rate scadute alla scadenza prevista nel contratto. La violazione della normativa di contrasto all’usura non può essere accertata su elementi di fatto meramente ipotetici.

Inoltre, questo teorico scenario andrebbe verificato nel rispetto di quanto previsto nel contratto che, nel caso di specie, prevede che sia la banca, non il cliente, a decidere cosa imputare a pagamento. (Trib. Udine – Sentenza 776 / 23.08.2021 Hypo Alpe Adria Bank S.P.A. (Avv.ti Girino – Pavia) / L. Srl) (CS359)

Usura Teorica

Ricordando che nell’azione di ripetizione di indebito l’attore ha l’onere di provare sia l’avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi, l’attore non ha provato di aver eseguito alcun pagamento a titolo di interessi moratori. Dalla “perizia” attorea si evince che l’importo indicato è quello meramente ipotetico che avrebbe potuto essere corrisposto in eccesso rispetto all’applicazione del tasso soglia ipotizzando un mai verificatosi inadempimento di tutte le rate previste dal piano di ammortamento, per cui, essendosi il mutuo il mutuo estinto e non essendo stata provata l’esecuzione di alcun pagamento a titolo di interessi moratori, non sussiste alcun interesse ad agire per l’accertamento dell’illegittimità del tasso previsto nel contratto ma non applicato. (Trib. Udine, sentenza 361 / 4.4.2022 JULIA PORTFOLIO SOLUTIONS (avv.ti Girino e Pavia) / K.N.) (CS371)

Vendite Sottocosto

La pratica delle vendite sottocosto è contraria ai doveri di correttezza di cui all’art. 2598 n. 3 c.c. in quanto a porla in essere sia un’impresa che muove da una posizione di dominio e che, in tal modo, frapponga barriere all’ingresso di altri concorrenti sul mercato o comunque indebitamente abusi di quella sua posizione non avendo alcun interesse a praticare simili prezzi se non quello di eliminare i propri concorrenti per poi rialzare i prezzi approfittando della situazione di monopolio così venutasi a determinare (Cass. 1636/06) (Trib. Milano – Ordinanza ex art. 669 terdecies c.p.c. 16.9.2013 VENETO LIBRI S.R.L., LA CERCHIA S.R.L., NORMA LIBRI S.R.L. / SMA S.P.A. (Avv.ti Prof.  Ghidini,  Mergati,  Signorini), IPER MONTEBELLO S.P.A., GS S.P.A., COOP LOMBARDIA SOC. COOP., PAM PAORAMA S.P.A.) (CS325)

Conforme: Trib. Milano – Ordinanza 7.8.2013 VENETO LIBRI S.r.l., LA CERCHIA S.R.L., NORMA LIBRI S.R.L. / SMA S.P.A. (Avv.ti Prof.  Ghidini,  Mergati,  Signorini), IPER MONTEBELLO S.P.A., GS S.P.A., COOP LOMBARDIA SOC. COOP., PAM PAORAMA S.P.A., ASSOCIAZIONE LIBRAI ITALIANI (CS327)

Conforme: Trib. Torino – Ordinanza 22.8.2013 SIRIO LIBRI S.r.l. / G.S. S.P.A., PAM PANORMA S.P.A., AUCHAN S.P.A. e SMA S.P.A. (Avv.ti Prof.  Ghidini,  Mergati,  Signorini) (CS328)

 Ferma la liceità concorrenziale dell’offerta di prodotti a un prezzo inferiore a quello comunemente praticato da altre imprese, operazione che tende alla selezione dei contraenti a tutto vantaggio del pubblico dei consumatori, deve osservarsi, quanto all’asserita vendita sottocosto dei prodotti in questione, che gli elementi acquisiti al giudizio non sembrano consentire di ritenerla tale. (Trib. Milano – Sentenza 13076 / 27.10.2004 LA RINASCENTE S.P.A. E CENTRI COMMERCIALI MODERNI S.R.L. (Avv.ti Prof. Ghidini e Mergati) / ISTITUTO GANASSINI S.P.A. DI RICERCHE BIOCHIMICHE) (CS122)

Vessatorietà di clausola non chiara

Le clausole di un contratto che specifica con chiarezza il meccanismo di variabilità del tasso ancorato al Libor e l’operazione di conversione franco svizzero/euro prevista per i pagamenti, precisando che ogni variazione del tasso di riferimento avrebbe determinato un aumento o una diminuzione delle quote di interessi e quindi la variazione della rata mensile e che prevedano l’accollo del rischio di cambio alla parte mutuataria in forma chiara (del seguente tenore: “Poiché l’approvvigionamento della provvista da parte della Banca è avvenuta nella valuta estera indicata nel contratto e poiché il tasso d’interesse è relativo a tale valuta, la parte mutuataria si accolla espressamente l’intero rischio di cambio con riferimento alla valuta estera indicata nel contratto e a quella eventualmente scelta in virtù dell’esercizio della facoltà di conversione, sia in ordine al capitale da rimborsare, sia in ordine agli interessi da corrispondere ed a qualsiasi altra somma contrattualmente dovuta”) consentono a un mutuatario consumatore medio di comprendere le modalità di calcolo del tasso e della conversione, l’alea assunta e le possibili conseguenze delle variazioni dell’indice e del cambio sulle sue obbligazioni. (Trib. Udine, sentenza 361 / 4.4.2022 JULIA PORTFOLIO SOLUTIONS (avv.ti Girino e Pavia) / K.N.) (CS371)