Nuovo colpo di scena in materia di manipolazione Euribor, dopo l’ordinanza della Cassazione (34889/2023) che nello scorso dicembre aveva ritenuto nulli i leasing che, nel periodo 2005-2008, avessero utilizzato l’Euribor come base di calcolo. Con sentenza del 3 maggio 2024 (n. 12007), la Cassazione inverte la rotta, escludendo che l’applicazione del tasso in rapporti accesi in quel lasso di tempo possa considerarsi attuazione della presunta intesa illegittima. La notizia è dunque che sugli intermediari terzi, ignari dell’accordo, non ricade la responsabilità per avere adottato la cosiddetta “clausola Euribor”.
Nella rubrica “Considerazioni inattuali” su Milano Finanza, Emilio Girino indica tuttavia una questione che rimane insoluta. È possibile infatti che la nuova sentenza della Cassazione lasci indeterminata la clausola nel triennio in questione, come se nel periodo controverso l’Euribor non fosse stato quotato.
“La rilettura del caso si condensa nel principio di diritto per cui”, spiega l’Avv. Girino, “chi intenda recuperare il presunto maltolto deve superare tre livelli di prova. Il primo è la dimostrazione che l’Euribor sia stato oggetto di un’intesa anticoncorrenziale, ciò che è stato acclarato dall’Antitrust. La seconda è provare che l’alterazione sia stata tanto significativa da privare il parametro di ogni attendibilità; è molto più difficile, visto che la stessa Antitrust non è riuscita a quantificare l’alterazione esatta del parametro. Ciò rende di fatto impraticabile il terzo livello, ovvero individuare un parametro normativo da sostituire a quello alterato”.
L’Autore individua infatti un dettaglio che complica le cose. La sentenza della Cassazione definisce l’Euribor come “tasso di interesse medio delle transazioni finanziarie in euro tra le principali banche europee”. In realtà, il calcolo viene effettuato tra i tassi a cui le stesse banche sarebbero (al condizionale, non all’indicativo) disposte a prestare o a ricevere; significa dunque, conclude l’Avv. Girino, che “non esiste un tasso genuino preesistente col quale confrontare la grandezza alterata”. Per fugare ogni possibile confusione, può essere utile interpellare le Sezioni Unite della Corte.
Alla questione della manipolazione Euribor, e alle sue conseguenze potenzialmente enormi, il nostro Studio ha riservato grande attenzione, a partire dall’intervento dello stesso Avv. Girino, sempre su Milano Finanza, subito dopo la pubblicazione dell’ordinanza, con successivo punto della situazione nel nuovo numero del nostro periodico, Newslator. Alle ricadute dell’ordinanza lo Studio ha dedicato un apposito webinar, tenutosi lo scorso 18 aprile, con la partecipazione di esperti del settore; l’intervento dell’Avv. Girino è diventato poi un saggio pubblicato su BeBankers e disponibile online.
Il testo integrale della nuova puntata delle “Considerazioni inattuali” è disponibile cliccando qui. Nella sezione Sala Stampa del nostro Sito si può consultare l’intero archivio della rubrica dal 2010 a oggi.