SUPERAMENTO DEI LIMITI DI FINANZIABILITÀ: UNA SENTENZA ESCLUDE LA NULLITÀ TOTALE DEL MUTUO FONDIARIO
Con sentenza del 30 giugno, la Corte d’Appello di Firenze ha accolto la linea difensiva dello Studio, rappresentato nella circostanza dall’Avvocato Emilio Girino, risolvendo il tema della nullità del mutuo fondiario provocata dall’articolo 38 del Testo Unico Bancario.
Il superamento del limite massimo di finanziabilità previsto dall’articolo 38 TUB non provoca la nullità del mutuo fondiario ma la sua conversione a mutuo ipotecario ordinario.
Questa conclusione di ampio respiro può essere tratta da una recentissima pronuncia della Corte di Appello di Firenze, che risolve il tema delle conseguenze della declaratoria di nullità del mutuo per superamento dei limiti di finanziabilità. Pochi giorni fa, la Corte d’Appello ha infatti emanato una sentenza che accoglie la linea dello Studio – intervenuto in secondo grado di giudizio e rappresentato dall’Avv. Emilio Girino – contro una sentenza del Tribunale di Siena, che in primo grado si era attenuto alla soluzione della nullità radicale del rapporto riconoscendo al debitore un danno pari al valore capitale del mutuo.
“La soluzione della nullità radicale del rapporto non convince, anzi desta perplessità, in quanto appare disarmonica al sistema e addirittura contraria al più elementare buon senso”, argomenta la sentenza. La ratio della super-garanzia che, a norma dell’art. 38 TUB, deve assistere il mutuo fondiario sta infatti nell’esigenza di salvaguardare non solo la solidità patrimoniale della singola banca erogante ma anche dell’intero sistema bancario in generale, prevenendo il rischio di sovraesposizione. La Corte d’Appello ha giudicato incongrua la decisione del primo giudice osservando come essa finisca per risarcire il mutuatario, assicurandogli a titolo risarcitorio la disponibilità definitiva dell’equivalente, espunto dal patrimonio della banca e di conseguenza dalla solidità del sistema bancario. Il risultato è paradossale: “Impoverisce la banca per arricchire il cliente favorito dalla violazione”.
La sentenza aggiunge inoltre che il discrimine fra mutuo ordinario e mutuo fondiario risiede nella soglia prudenziale della garanzia patrimoniale ma non tocca gli estremi strutturali della fattispecie. Pertanto il superamento del limite di finanziabilità fondiaria non urta alcun elemento costitutivo dello schema contrattuale fondamentale, che resta valido. Il mutuo fondiario dichiarato nullo può essere agevolmente convertito in mutuo ipotecario ordinario, valido pur non essendo soggetto all’art. 38 TUB.
“La sentenza ha una rilevante importanza sistemica”, illustra l’Avv. Girino. “Enuclea infatti il vero fondamento della disciplina della riqualificazione, rintracciandolo nell’esigenza di assicurare solidità al sistema bancario. Si tratta di un’esigenza che travalica il singolo rapporto banca-cliente, investendo il più generale obiettivo di assicurare la stabilità del sistema nel più vasto e comune interesse economico-finanziario”.
“Si tratta di una sentenza che risolve il caso in modo impeccabilmente equilibrato”, conclude l’Avv. Girino, “e farà, dovrà necessariamente far riflettere gli interpreti”.
Le massime della sentenza della Corte d’Appello al riguardo (Sez. II Civile, 30 giugno 2021, n. 1327/2021) possono essere consultate cliccando qui:
Mutuo fondiario (limiti di finanziabilità)
Mutuo fondiario (conversione del contratto)
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