QUANTO VALE UN DATO? TRE PROSPETTIVE PER CAPIRE I NUOVI SCENARI DELLA PRIVACY

Su Privacy&, un editoriale di Emilio Girino e Franco Estrangeros analizza il concetto di dato personale e la sua commerciabilità, alla luce della delibera del Consiglio di Stato riguardo alla pretesa gratuità dei social. Una guida per comprendere la legislazione e difendersi da derive patologiche.
“Se non stai pagando un prodotto, allora il prodotto sei tu” è un vecchio slogan su cui s’impernia il film The Social Dilemma. Sulla pseudo-gratuità dell’adesione alle piattaforme online si sono concentrate nel gennaio dell’anno scorso sentenze del TAR del Lazio specificamente relative a Facebook, confermate nel marzo di quest’anno da una pronuncia del Consiglio di Stato.
Alla questione dedicano l’editoriale gli Avv.ti Emilio Girino e Franco Estrangeros, Soci dello Studio. Il loro testo è apparso come editoriale nel numero di luglio della rivista Privacy&.
La fruizione di una piattaforma online e l’apertura di un profilo, spiegano gli Autori, sono notoriamente subordinate alla messa a disposizione di dati, che abitualmente vengono poi impiegati dalla piattaforma per scopi di lucro. Ciò rende di fatto il dato il metodo di pagamento della prestazione fornita dalla piattaforma, che si rivela così onerosa e non gratuita: più che una vendita, si tratta di una permuta (dati in cambio di servizi). Su questo presupposto bisogna far leva per analizzare il concetto di patrimonialità del dato, facendogli assumere una nuova dimensione economicamente imponente: una vera e propria alternativa al denaro.
Bisogna inoltre distinguere, continuano, fra “la nozione di consenso per fini privacy e quella civilistica di accordo quale elemento indispensabile del contratto. Per quanto ampiamente regolato, il consenso privacy è finalizzato a legittimare l’impiego del dato da parte di terzi: il suo distinguersi dall’accordo civilistico si manifesta proprio là dove diviene superfluo, ossia quando il trattamento sia necessario all’esecuzione di un contratto. In questo modo, esso rimane in posizione parallela e teologicamente diversa da quella della manifestazione di volontà tesa a concludere il negozio”.
All’interno di questo nuovo quadro interpretativo, si dischiudono tre prospettive. La prima riguarda la necessità di distinguere fra l’astratta fattibilità di un accordo in cui l’utente fa commercio dei propri dati personali e gli scenari ben più complessi associati al valore intrinseco di ogni dato. La sproporzione fra il costo che una piattaforma sopporta per la gestione dei profili e il profitto ricavato dall’uso dei dati dell’utente potrebbe addirittura suggerire che l’accordo fra piattaforma e utente non debba considerarsi come una permuta ma come una diversa fattispecie tuttora da definire.
C’è poi da domandarsi, di là dall’assodata validità dell’accordo con l’utente, quali confini debba avere l’esosità di una piattaforma avida di dati. Il caso più lampante è l’utilizzo del nome dell’utente, un dato certamente non cedibile ma che rientra nell’accordo necessario all’apertura del profilo. Se da un lato la disciplina privacy può poco di fronte a dati personali resi manifestamente pubblici dall’interessato, sul piano civilistico è però necessario chiedersi se il dato sensibile possa ricadere legittimamente nell’oggetto del contratto.
Infine, vanno considerate le eventuali derive patologiche, da non confondersi con l’utilizzo distorto dei dati, già sanzionabile secondo la vigente legislazione civile e penale. Si tratta piuttosto di come il consolidamento del valore del dato a seguito del suo sfruttamento pubblicitario possa determinare l’invalidità o l’inefficacia di almeno parte del contratto. La pretesa di gratuità avanzata dalle piattaforme, infatti, contraddice la reale natura del contratto che l’utente sottoscrive cedendo dati dotati di valore, configurando una pratica commerciale scorretta. La nullità della clausola in materia richiederebbe di rideterminare un corrispettivo pur nella consapevolezza che i dati già ceduti non possono, per ovvie ragioni, venire restituiti alla precedente integrità.
Stabilire il valore di un dato, concludono gli Autori, “è punto di arrivo ma anche punto fermo nel percorso volto alla corretta qualificazione legale del rapporto corrente fra utente e rete sociale”.
L’articolo – intitolato Quanto vale un dato? – è disponibile in versione integrale sul sito di Privacy&; il pdf è scaricabile cliccando qui .