IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO RIDIMENSIONA LA FOBIA DA SHADOW BANKING

Lo scorso 13 dicembre è entrato in vigore un nuovo regolamento europeo (n. 2779) che ridimensiona lo spettro applicativo della normativa sullo shadow banking. Questo documento screma gli intermediari non bancari da monitorare, limitandone il raggio a quelli che non sono sottoposti a vigilanza e ridimensionando significativamente un tema che aveva fatto impropriamente paventare una crisi simile a quella ingenerata dai subprime, fino a ventilare serie restrizioni nell’esposizione bancaria su “intermediari ombra”.

Nella rubrica “Considerazioni inattuali” su Milano Finanza, Emilio Girino spiega che il fenomeno dello shadow banking non è comparabile al flagello dei subprime: sia perché questi ultimi erano infatti intrinsecamente tossici, in quanto dotati di un rischio abnorme di insolvenza da parte del fruitore finale; sia perché i collettori di raccolta e impiego sottoposti a disciplina diversa da quella applicabile alle banche (siano essi fondi d’investimento, fondi pensione, assicurazioni, veicoli strutturati, imprese finanziarie) non godono di una totale deregulation ma, in larga parte, vengono sottoposti a requisiti analoghi a quelli richiesti per le banche. Lo shadow banking è dunque qualcosa di molto diverso da ciò con cui ha finito per essere identificato nel linguaggio comune, venendo di fatto equiparato a finanziamenti erogati da soggetti non autorizzati, propensi a compiere abusi che lambiscono l’usura o il riciclaggio.

“In Europa il mercato ombra raggiunge il 25% del volume di crediti all’economia, percentuale che sale al 60% negli Usa, e consiste nell’opera a leva da parte di un prestatore non bancario, che si indebita a breve termine, per fruire di variazioni favorevoli di tassi, ma investe a lungo termine, spesso in titoli o verso prenditori illiquidi”, spiega l’Avv. Girino. “Con tassi rasoterra il congegno funziona ma, nell’attuale scenario contingente, questo sfasamento temporale produce una drastica riduzione dei margini: il costo dell’indebitamento cresce più rapidamente della resa dell’investimento”.

Il nuovo regolamento europeo è benvenuto, continua l’Autore, in quanto smentisce la vulgata di fobia verso lo shadow banking: “Gli intermediari non bancari restano una valida alternativa al credito tradizionale; la priorità è piuttosto contenerne il rischio sistemico in termini di qualità degli attivi delle banche ombra, ossia in relazione al rischio cui sono esposte verso i loro debitori. Il mirino del legislatore va spostato dalla tutela dell’esposizione delle banche in prima istanza al rischio che deriva allo shadow banking dalla formazione di attivi deteriorabili: sono questi a dover essere contenuti tramite un’attenta opera di prevenzione”.

Il testo integrale della nuova puntata della rubrica “Considerazioni inattuali” è invece disponibile cliccando qui. Sul nostro Sito è come sempre possibile consultare l’intera raccolta della rubrica “Considerazioni inattuali” dal 2009 a oggi.

I Professionisti dello Studio Ghidini Girino e Associati sono chiamati quali relatori di convegni, rendono opinioni su problematiche giuridiche, economiche e finanziarie su primari quotidiani nazionali e su emittenti televisive specializzate.