GLI NFT FRA DIRITTO D’AUTORE E RICICLAGGIO: ALCUNE RIFLESSIONI DI GUSTAVO GHIDINI

Non sono ancora maturi i tempi per un’automatizzazione della gestione del diritto d’autore di un’opera inclusa in un NFT, spiega in un convegno alla LUISS il Prof. Gustavo Ghidini, fondatore del nostro Studio. Ma certi aumenti vertiginosi delle quotazioni su blockchain destano sospetti di riciclaggio di denaro sporco.

I non fungible token, di cui si fa tanto parlare, hanno ben poco a spartire con il diritto d’autore. È questa la posizione da cui ha preso avvio l’intervento del Prof. Gustavo Ghidini nel corso del convegno NFTs and Metaverse, Art vs IP Law organizzato a Roma dall’Università LUISS, a cui hanno preso parte anche i Proff. Fabiana Di Porto (LUISS) e Bryan Frye (University of Kentucky), l’artista Miltos Manetas, il CEO di Reasoned Art Giulio Bozzo, Paolo Lanteri (World Intellectual Property Organization) e Stefania Ercolani (SIAE).

“Il fatto stesso di immettere un contenuto all’interno di un NFT, di tokenizzarlo, non presenta in sé nulla di creativo e tutelabile in base alla legge sul diritto d’autore”, ha illustrato il Prof. Ghidini, Senior Professor di Diritto Industriale delle Comunicazioni in Luiss e Direttore del Master in Food Law della Luiss School of Law, oltre che Professore Emerito presso l’Università degli Studi di Milano. “L’inserimento in un NFT di un’opera ancora protetta non ne consente un’estensione temporale della tutela; d’altro canto, l’acquirente di un NFT non acquista alcun diritto di sfruttamento economico sull’opera, ma solo su supporto digitale”. L’eccezione al riguardo è data dalla presenza di uno smart contract che riconosca, a carico dei successivi venditori, una percentuale dell’aumento del prezzo dell’opera per effetto delle successive rivendite del NFT.

“L’inserimento nella blockchain di un NFT che contenga un’opera dell’ingegno equivale, in linea di massima, alla registrazione che l’autore farebbe della sua opera, ad esempio, presso la SIAE”, prosegue. “Così grazie allo smart contract anche la gestione dei diritti esistenti sull’opera potrebbe essere automatizzata, per quanto oggi sia difficilmente prospettabile in tempi rapidi una massa critica di adesioni e una conseguente economia di rete”.

Ma a queste considerazioni il Prof. Ghidini aggiunge una mauvaise pensée che riguarda il versamento di un corrispettivo in criptovalute (che garantiscono anonimato e non tracciabilità) per le transazioni sugli NFT: “Uno dei pericoli maggiori insiti nel meccanismo stesso delle blockchain è che esse siano utilizzate per riciclare, o auto-riciclare, denaro di provenienza illecita. Il che può ben spiegare taluni eccessi di rialzo del valore degli NFT”. Per quanto anche il consueto mercato dell’arte comporti questo rischio, riguardo agli NFT “allo stato attuale della normativa, nazionale e internazionale, sono previsti meccanismi di controllo che, pur teoricamente efficaci, non pare possano esserlo anche nella fase della loro pratica attuazione”.

Ciò avviene perché la normativa di riferimento equipara i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale – incluse dunque le piattaforme che gestiscono gli NFT – ai cambiavalute. Le piattaforme di scambio di NFT tuttavia non appaiono propense a essere soggette alle comunicazioni abitualmente soddisfatte da un normale cambiavalute: ad esempio comunicare i dati dei clienti, le negoziazioni effettuate, le operazioni sospette.

Se questi requisiti restano sulla carta, conclude il prof. Ghidini, “resta il grave rischio che gli NFT possano rivelarsi un facile veicolo per la ripulitura di capitali illeciti. Ciò nonostante, non si ha notizia di accertamenti fatti, quanto meno a campione, nei più eclatanti casi di vertiginosi e ingiustificati aumenti del valore di scambio di numerosi NFT”. Una soluzione – anche per tutelare i clienti – può essere “quella di accompagnare l’NFT con uno smart contract che ne disciplini la circolazione, stabilendo, ad esempio, che l’accesso al NFT consenta solamente la visione del suo contenuto e non anche la sua rivendita; e, in caso contrario, la permetta solo a chi si qualifichi uscendo dall’anonimato ed effettuando il pagamento o in valuta ‘reale’ o in moneta virtuale completamente tracciabile”.

Ai rischi connessi al commercio di NFT ha recentemente dedicato un articolo anche l’Avv. Emilio Girino, in una puntata della rubrica “Considerazioni inattuali” su Milano Finanza.