CRYPTOASSETS E INNOVAZIONE FINANZIARIA FRA CERTEZZE E IMPRESSIONI: UN SAGGIO E UN WEBINAR

Due strumenti per far chiarezza sulla legislazione in materia di criptovalute e NFT: il saggio di Gustavo Ghidini ed Emilio Girino “Criptovalute, criptoattività, regole e concorrenza: la ricerca imperfetta di un equilibrio perfetto” e l’intervento di Emilio Girino al primo webinar della commissione Fintech di AssoAML.
Il tema delle criptovalute e, più in generale, dell’evoluzione digitale dei sistemi finanziari è forse l’argomento che desta maggiore curiosità e altrettanta preoccupazione, in quanto si colloca in uno scenario legale non ancora ben definito.
“Per parlare di criptovalute e cryptoassets invocherei anzitutto due concetti: certezza e impressione”, ha esordito Emilio Girino intervenendo al webinar NFT e criptovalute: quali controlli antiriciclaggio?, primo incontro della Commissione Fintech di AssoAML.
“La certezza è che criptovalute e cryptoassets siano stati fenomeni altamente e improvvidamente sottovalutati dai legislatori e, di conseguenza, dai regolatori mondiali. L’impressione è che, ad alimentare questa sottovalutazione, sia stata una sostanziale incomprensione dell’accadimento, da leggersi come preconcetto senso di snobismo normativo e come incapacità, o forse mancata volontà, di addentrarsi nel costrutto di questi nuovi strumenti di scambio per coglierne, al di là degli arcani tecnologici, la vera essenza giuridica”.
I rischi delle criptovalute, così come emerge dall’intervento dell’Avv. Girino, risiedono in particolare nel suo essere una valuta non garantita da un’autorità centrale e, inoltre, trattata elettronicamente: ciò la espone a rischi informatici di hackeraggio, oltre a renderla pericolosamente impiegabile per attività illecite. Per questa ragione le criptovalute sono state – in maniera miope – assoggettate, per ora, alla sola disciplina dell’antiriciclaggio. Due decreti legislativi (il 90 del 2017 e il 125 del 2019) modificarono il vigente decreto in materia introducendo le nozioni di valuta virtuale e di prestatore di servizi relativi all’utilizzo della valuta virtuale. Il fenomeno venne così legittimato di fatto, ma solo ai fini del controllo antiriciclaggio.
“Fra l’uno e l’altro intervento del legislatore si colloca un mio scritto del 2018”, prosegue l’Avv. Girino, “in cui pervenni alla conclusione per cui una criptovaluta, in ragione della sua amplissima volatilità, non potesse che essere considerata a ogni effetto un prodotto finanziario. Il TUF include infatti, oltre al numero chiuso degli strumenti finanziari, anche i prodotti finanziari ossia ogni altra forma di investimento di natura finanziaria”. La fondatezza di questo tentativo di qualificazione appare confermata dalla successiva evoluzione normativa, dove la valuta virtuale assume funzione e fine oggettivo di investimento, e dove il raggio operativo dei cambiavalute virtuali viene ampliato ben al di là dello spettro di un cambiavalute ordinario, consentendo ai primi i servizi di emissione, offerta, trasferimento, compensazione, e ogni altro servizio funzionale all’acquisizione, alla negoziazione o all’intermediazione nello scambio.
“Attualmente, nel sistema giuridico esiste una pesante dicotomia istituzionale, non scevra da ricadute in termini di stabilità dei mercati e con effetti potenzialmente devastanti sul sistema bancario: perché consentire a un cambiavalute virtuale di offrire i servizi di una banca o di un intermediario finanziario? Perché non giunge un’equiparazione effettiva? Dov’è finito il principio di neutralità tecnologica?”, si domanda l’Avv. Girino.
Non esistono dati certi sulle criptovalute, in assenza di una quotazione ufficiale di quelle esistenti: è plausibile parlare di oltre 2500 criptovalute con una capitalizzazione mondiale superiore ai 2550 miliardi di dollari e in continua crescita.
“Non stiamo parlando di un fenomeno destinato a esaurirsi come un fuocherello di paglia”, conclude. “Senza considerare gli NFT che sfuggono alle normative antiriciclaggio che, limitate alle criptovalute, non si estendono a tutta la macrofamiglia dei cryptoassets. Quanti e quali operatori potranno effettivamente garantire il rispetto delle norme? Come dovranno e potranno comportarsi gli operatori tradizionali – banche e intermediari finanziari – chiamati a interfacciarsi con la criptorealtà? Come valuteranno flussi attivi o passivi diretti a clienti virtuali? Queste problematiche dovranno necessariamente porsi al centro delle future, ma spero tempestive, attenzioni del legislatore. Non più tardi di un mese fa il commissario Consob Paolo Ciocca ha affermato che, se non si sgombra il campo dalle incertezze, un mercato ordinario farebbe fatica a partire. Parole che sento di far mie”.
Un corposo approfondimento sul tema è inoltre disponibile nel saggio scientifico Criptovalute, criptoattività, regole e concorrenza: la ricerca imperfetta di un equilibrio perfetto con cui Gustavo Ghidini ed Emilio Girino hanno contribuito al volume collettaneo Financial innovation tra disintermediazione e mercato, a cura di Valeria Falce (Giappichelli, 2021).
Prendendo le mosse da una chiara definizione dei fattori in campo e del perimetro di indagine, oltre che dalle incertezze nell’approccio normativo alla questione, il Prof. Ghidini e l’Avv. Girino analizzano l’evoluzione criptovalutaria di stablecoin, central bank digital money, ICO e token descrivendo un movimento che parte da un originario sogno anarchico ma sembra ormai essersi assestato su un anelito alla stabilità. L’articolo, individuando i rischi di alterazione concorrenziale e sottoprotezione del risparmio connessi alle criptorealtà del settore finanziario, affronta infine il regolamento italiano di sperimentazione Fintech quale punto di partenza per una auspicabile rivisitazione dell’impianto normativo.