AMMINISTRATORI NON ESECUTIVI: UNA RIFORMA CHE LASCIA QUALCHE DUBBIO

La recente riforma del codice civile in materia di governance societaria ha introdotto nuove disposizioni destinate a ridefinire il ruolo degli amministratori non esecutivi nelle società di capitali. Con l’inserimento degli articoli 2381-bis e 2381-ter, il decreto legislativo 47/2036 interviene sul delicato equilibrio tra funzioni gestionali e obblighi di vigilanza, disciplinando in modo più dettagliato il dovere di informazione e le responsabilità che gravano sui cosiddetti non-executive directors (Ned).

Il nuovo assetto normativo si inserisce in un dibattito da tempo aperto sull’effettiva portata dei controlli interni agli organi amministrativi.

Nella rubrica “Considerazioni Inattuali” su Milano Finanza, Emilio Girino esamina criticamente la portata effettiva della riforma, mettendo in discussione parte dell’entusiasmo con cui essa è stata accolta da parte degli interpreti. L’Autore osserva, infatti, come il legislatore abbia in realtà codificato principi già consolidati nella giurisprudenza e nella disciplina societaria, ribadendo tanto l’obbligo del presidente di garantire un’informazione completa al consiglio quanto il dovere degli amministratori non esecutivi di assumere decisioni consapevoli. Più che una rivoluzione normativa, emerge dunque una sostanziale continuità rispetto al sistema precedente. L’analisi si concentra altresì sulle criticità applicative che il nuovo sistema potrebbe generare all’interno dei consigli di amministrazione, soprattutto quando entrano in gioco competenze professionali differenti.

“Il nuovo sistema non riposa sul controllo atomistico correlato alla singola competenza, ma sulla circolazione endoconsiliare dei segnali di rischio. Il ragionevole affidamento del giurista è intaccato dalla visione opposta dell’economista o viceversa, quindi il livello di controllo si innalza per l’intero consiglio”, scrive l’Avv. Girino. “La sensazione è che il Ned non potrà comunque dormire sonni tranquilli confidando nell’informazione che la sua competenza tecnica gli permette di valutare. È preferibile forse adottare una regola di responsabilità proporzionale al compenso, come accaduto per i sindaci, data anche la palese (e ovvia) sproporzione remunerativa fra le due tipologie di cariche”.

In assenza di un simile correttivo, conclude, la riforma rischia di lasciare irrisolto il problema di fondo: conciliare l’esigenza di controllo con la concreta sostenibilità delle responsabilità attribuite agli amministratori non esecutivi. La conseguenza sarebbe, paradossalmente, un ampliamento delle aree di incertezza interpretativa.

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I Professionisti dello Studio Ghidini Girino e Associati sono chiamati quali relatori di convegni, rendono opinioni su problematiche giuridiche, economiche e finanziarie su primari quotidiani nazionali e su emittenti televisive specializzate.