Sulle estinzioni dei crediti il terremoto Lexitor si fa ancora sentire
A distanza di oltre due anni dal «terremoto Lexitor» le scosse di assestamento non si sono ancora placate. Dopo la sentenza della Corte di Giustizia che ha fornito la lettura interpretativa dell’articolo 16 della Direttiva 2008/48 secondo cui in caso di anticipata estinzione del contratto di credito il consumatore ha diritto alla riduzione del costo totale – inclusi gli oneri upfront – si sono succeduti molteplici interventi.
Dapprima con la comunicazione ddel 4 dicembre 2019 Banca d’Italia suggeriva agli intermediari l’approccio «tutto Tan» quale strumento per assicurare ai consumatori nei nuovi contratti il rimborso di tutti i costi del credito (imposte escluse). Per i contratti già in essere invece, fermo l’obbligo di rimborso di tutti i costi, Banca d’Italia lasciava agli intermediari la scelta del criterio di rimborso degli oneri a maturazione istantanea, purché fosse garantita la proporzionalità rispetto alla durata del contratto.
L’11 dicembre 2019 seguiva la pronuncia del Collegio di Coordinamento Abf che evidenziava l’efficacia immediata, vincolante nonché retroattivamente applicabile del principio espresso dalla Lexitor. Nel frattempo le aule giudiziarie hanno visto moltiplicarsi il contenzioso in materia con esiti alterni a seconda dei fori.
A comporre i contrasti non è bastato l’intervento normativo del luglio di quest’anno. L’articolo 11 octies del Sostegni Bis infatti ha recepito il principio della rimborsabilità di tutti i costi del credito in caso di estinzione anticipata, ma ha stabilito una chiara distinzione tra contratti stipulati prima e dopo la sua entrata in vigore. La modifica legislativa ha l’effetto di neutralizzare l’efficacia retroattiva della Lexitor, disponendo l’applicazione del principio enunciato dal giudice europeo a far data dal 25 luglio scorso.
La novità non ha trovato consenso unanime nella giurisprudenza. Una chiara e pregevole analisi viene svolta dal Collegio di Coordinamento Abf con la decisione dell’ottobre scorso, la quale, operando un revirement di quanto enunciato nel 2019, chiarisce che ai fini della ripetibilità dei costi conseguenti ad anticipata estinzione del contratto di credito per i contratti precedenti il 25 luglio 2021 continua a trovare applicazione la distinzione tra costi upfront (non rimborsabili) e recurring (rimborsabili). La disciplina intertemporale dettata dal Legislatore, secondo il Coordinamento Abf, trova la sua ratio nei principi di certezza del diritto e di affidamento delle parti negli assetti contrattuali concordati secondo le indicazioni pre-Lexitor.
Quanto al pericolo di contrasto con il principio di supremazia del diritto europeo, il Collegio chiarisce che l’obbligo per il giudice nazionale di fare riferimento al contenuto di una direttiva nell’interpretazione e applicazione di norme nazionali «trova i suoi limiti nei principi generali del diritto e in particolare in quelli di certezza del diritto e di non retroattività e non può servire da fondamento a una interpretazione contra legem del diritto nazionale». Ciononostante tale pronuncia non sembra mettere la parola fine alla questione. È infatti probabile che la questione di legittimità della norma nazionale venga presto sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale.
Nel frattempo agli intermediari che all’indomani di Lexitor hanno dovuto adeguarsi all’improvviso mutamento del sistema modificando i nuovi contratti secondo le indicazioni della Vigilanza e provvedendo a gestire l’inevitabile pioggia di richieste di rimborso, non resta che attendere un definitivo assestamento del quadro giurisprudenziale.