Il rimborso anticipato del credito al consumo nasconde un’insidia
Fra le poche certezze del credito al consumo, quella del rimborso degli oneri non goduti per effetto di estinzione anticipata sembrava la meno spinosa. Art. 125 sexies t.u.b., orientamenti di Vigilanza e decisioni Abf tracciavano un quadro molto nitido:
1) non ripetibilità degli oneri connessi alla fase genetica del contratto (up-front: ad es. istruttoria, apertura pratica ecc.);
2) obbligo di restituzione della quota parte di oneri soggetti a maturazione progressiva in corso di rapporto (recurring) – premio assicurativo incluso – da calcolarsi secondo il metodo proporzionale;
3) necessità di chiara identificazione in contratto dei costi riferiti alle due categorie;
4) un costo non chiaramente indicato come up-front veniva considerato come recurring con conseguente obbligo di restituzione pro quota. Unico punto di discussione (ora, per il momento, risolto) era il metodo, finanziario o pro rata temporis, con il quale calcolare i rimborsi.
La certezza è crollata a settembre quando la Corte di Giustizia Ue, chiamata a pronunciarsi sulla ripetibilità o meno dei costi up-front, con la sentenza Lexitor ha chiarito che l’art. 16 della Direttiva 2008/48, attuata in Italia con l’art. 125-sexies che replica alla lettera la norma unionista, va interpretato nel senso che «il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore» dunque, anche i costi up-front. A tale conclusione la Corte perviene considerando sia il contesto della Direttiva – che ha sostituito alla precedente nozione di «equa riduzione del costo complessivo del credito» (art. 8 Dir. 87/102) la specifica nozione di «costo totale» comprensivo di interessi e costi, sia il più generale obiettivo di elevata protezione del consumatore. La lettura interpretativa offerta dalla Corte non lascia spazio ad astuzie (come nel caso concreto avvenne): aumentare i costi istantanei – quindi, in ipotesi non ripetibili – per sottrarsi all’obbligo di restituzione della quota parte non maturata non serve a nulla.
Nell’inevitabile stallo provocato dalla sentenza, la Banca d’Italia è intervenuta con la comunicazione 4/12/2019. La Vigilanza suggerisce che, nei nuovi contratti, dovrà essere assicurato ai consumatori il rimborso di tutti i costi del credito (imposte escluse) obiettivo raggiungibile attraverso schemi tariffari che non prevedano costi ulteriori rispetto al Tan. Per i contratti in essere, invece, fermo l’obbligo di rimborso di tutti i costi, Banca d’Italia rimette al prudente apprezzamento degli intermediari la scelta del criterio di rimborso dei costi up-front, con la precisazione che dovrà trattarsi comunque di un metodo che garantisca la proporzionalità rispetto alla durata del contratto. Basterà o la parola della Vigilanza sarà rimessa in discussione?
A completare il quadro, il Collegio di Coordinamento Abf con la pronuncia 11/12/2019 ha chiarito che il principio espresso dalla sentenza Lexitor ha efficacia immediata e vincolante per tutti i Giudici degli Stati membri ed è retroattivamente applicabile.
Il sistema attuale di regolamentazione del credito rivela un nuovo fianco debole, che la giurisprudenza, questa volta sovranazionale, attacca pervenendo ad un paradosso cui già si è assistito in tema di usura: come è possibile essere chiamati a rispondere di un inadempimento pur essendosi conformati alla disciplina normativa e regolamentare? Con una non lieve aggravante: nel caso dell’usura è stata, talora e assai discutibilmente, negata la valenza di una fonte secondaria, in questo caso viene ridiscussa la stessa norma primaria. I pesanti investimenti per adeguare i contratti e soprattutto i sistemi informatici di calcolo che gli intermediari dovranno sostenere saranno vani perché nuove ardite letture aliteranno dubbi sulla tenuta delle nuove istruzioni di Vigilanza? Resta una sola certezza: il suggerimento, ovvio e lecito, di spostare tutti i costi sul Tan sarà certamente seguito e il costo reale del credito presumibilmente crescerà. Siamo certi che questo sia un vero vantaggio per i consumatori?