Pratiche sleali nell’agroalimentare, ecco le novità

Pratiche sleali nell’agroalimentare, ecco le novità

È in vigore già da qualche mese, precisamente dal 30 aprile. Si tratta della direttiva 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese della filiera agricola e alimentare. L’obiettivo è delineare un quadro comune europeo che assicuri agli agricoltori e ai fornitori di prodotti agroalimentari un livello minimo di protezione contro le pratiche commerciali sleali. Chi beneficerà della tutela saranno microimprese, pmi e imprese di medie dimensioni con un fatturato annuo inferiore ai 350 milioni di euro e che siano fornitrici di imprese aventi un fatturato superiore. La disciplina contiene un catalogo minimo di pratiche sleali vietate, secondo un curioso distinguo: alcune sono pratiche vietate in assoluto, altre sono consentite solo se concordate in termini chiari e univoci.

Gli Stati membri sono liberi di mantenere o anche di introdurre norme nazionali più rigorose rispetto a quelle della Direttiva. Che sul ring non siano ancora saliti i Davide e i Golia non deve stupirci.

Il termine di attuazione è infatti fissato al 1° maggio 2021. Non solo. A prima vista, non sembra trattarsi di una vera e propria novità. In Italia, infatti, la materia è già disciplinata fin dal 2012, quando è stato introdotto l’art. 62 del dl n. 1/2012 e successivamente il relativo regolamento di attuazione di cui al dm n. 199/2012.

Recentemente, ad esempio, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato diverse imprese della Grande Distribuzione Organizzata per aver imposto ai panificatori l’obbligo di ritiro e smaltimento a proprie spese del pane invenduto a fine giornata, affermando che tale condotta costituisce un’imposizione ingiustificatamente gravosa e sleale, in quanto volta a trasferire in capo al fornitore più debole un rischio sproporzionato e proprio del distributore. Anche la direttiva prevede che tale condotta sia vietata nel caso in cui questo obbligo non sia stato concordato in termini chiari e univoci con la specifica previsione di un pagamento a favore del fornitore per la restituzione o per lo smaltimento dell’invenduto.

In alcuni casi, le differenze tra la disciplina nazionale e quella europea possono però essere di non poco conto. Ad esempio, sia la direttiva sia la normativa italiana stabiliscono stringenti termini di pagamento a favore dei fornitori: 30 giorni in caso di fornitura di merci deperibili o deteriorabili e 60 giorni per gli altri prodotti. In concreto, però, i termini da applicare potrebbero risultare diversi. Diversa è infatti la nozione di merci «deperibili» (nella normativa europea) e di merci «deteriorabili» (che nella normativa interna sono definite dal comma 4 del menzionato art. 62).

Diverso è il termine di decorrenza: ai sensi dell’art. 62, il termine parte dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. La direttiva distingue, invece, le forniture su base regolare dalle altre, prevedendo, termini diversi nei due casi. Sarà dunque essenziale monitorare l’attuazione della norma europea nei diversi Paesi. In particolare, l’obiettivo delle imprese operanti in più Paesi europei, che dovranno adeguarsi alle nuove norme, sarà quello di definire procedure uniformi e flessibili che consentano, a un tempo, di garantire il livello minimo di protezione richiesto ed eventualmente di applicare, ove necessario, le disposizioni nazionali più rigorose.

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Laureata all’Università LUISS Guido Carli di Roma, è entrata a far parte dello Studio nel 2003, divenendo associata nel 2006. Iscritta all’Ordine degli Avvocati di Milano dal 2006. Nell’ambito dello Studio si occupa prevalentemente di diritto industriale e concorrenza, operando a fianco del Prof. Gustavo Ghidini e dell’Avv. Marco Mergati.
Ha acquisito una particolare esperienza nel contenzioso, anche innanzi alle Autorità indipendenti e Giurì, in materia di proprietà industriale e intellettuale, concorrenza sleale, pratiche commerciali scorrette e pubblicità ingannevole, diritto dei consumatori e disciplina del trattamento dei dati personali. Si occupa inoltre di contenzioso, anche nell’ambito di procedure arbitrali, in materia civile e commerciale.
Svolge consulenza nelle medesime aree di attività e si occupa della redazione di contratti (licenze, franchising, merchandising, sponsorizzazioni, accordi di riservatezza, contratti di ricerca e sviluppo, contratti di fornitura e di servizi, contratti di prestazioni artistiche).