Merito creditizio e direttiva CCD2: non è solo questione di consumo

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Tra le novità introdotte dalla direttiva (UE) 2023/2225 (CCD2), relativa al credito al consumo, figura una profonda revisione della disciplina sulla valutazione del merito creditizio. Queste novità riguardano sia la sua funzione sia le modalità operative con le quali tale valutazione viene condotta, in particolare quando si utilizzano processi automatizzati. Il primo cambiamento è sostanziale. La valutazione del merito creditizio non deve più essere eseguita solo nell’interesse del finanziatore e della stabilità del mercato, ma anche nell’interesse del cliente. L’obiettivo è prevenire fenomeni di indebitamento irresponsabile, come previsto dal nuovo art. 124-bis del Testo Unico Bancario (Tub).

Questa impostazione produce effetti significativi anche sul piano giuridico. Nel quadro normativo previgente, la valutazione del merito creditizio era considerata espressione di discrezionalità tecnica insindacabile, salvo casi patologici. Con la CCD2, invece, il richiamo espresso all’interesse del cliente segna un cambio di rotta: la valutazione diventa infatti un’attività vincolata nelle sue finalità rendendola potenzialmente sindacabile anche dal consumatore. In questo contesto diventano rilevanti la qualità, l’adeguatezza e l’aggiornamento dei dati utilizzati nella valutazione, posto che il cliente potrà contestare eventuali carenze informative o errori che abbiano inciso sulla decisione di concedere o negare il credito. Su questo impianto si innesta una seconda, rilevante innovazione: la disciplina dei processi decisionali automatizzati, introdotta dall’art. 124-bis, commi 2bis e seguenti, del Tub.

Quando la valutazione del merito creditizio è effettuata, anche in parte, mediante algoritmi o sistemi di scoring, l’intermediario è tenuto a garantire un alto livello di trasparenza. In particolare, il cliente deve essere preventivamente informato dell’utilizzo di sistemi automatizzati e l’operatore deve essere in grado di spiegare e giustificare la decisione adottata.

Ciò implica la disponibilità di informazioni sui criteri utilizzati dall’algoritmo, sui dati concretamente considerati e sul peso attribuito alle diverse categorie informative nella determinazione dell’esito finale. La normativa rafforza inoltre il diritto all’intervento umano.

Il consumatore deve poter chiedere il riesame della decisione automatizzata e ottenere una rivalutazione da parte dell’intermediario. Sul fronte della trasparenza la nuova disciplina impone agli operatori di assicurarsi la piena disponibilità delle informazioni necessarie a rendere comprensibile il processo decisionale. Ma v’è di più. Nel recepire la CCD2 il legislatore italiano ha previsto, all’art. 127-ter Tub, il richiamo alle regole sui processi automatizzati anche al di fuori dei rapporti con i consumatori, estendendone l’applicazione a tutti i rapporti di credito riferibili a una persona fisica. Le nuove garanzie potranno quindi interessare non solo i consumatori, ma anche professionisti, lavoratori autonomi, titolari di ditte individuali e persone fisiche che richiedano finanziamenti per finalità professionali o imprenditoriali. Le stesse tutele rileveranno anche per il socio persona fisica che presti garanzie personali a favore di una società. Si tratta di un ampliamento di portata non trascurabile. L’adeguamento richiesto entro novembre 2026 non coinvolge soltanto gli operatori specializzati nel credito al consumo ma, sotto il profilo dei sistemi di valutazione automatizzata del merito creditizio, interessa una parte significativa dell’industria finanziaria. (riproduzione riservata)

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Laureato all’Università di Pavia nel 1994, è entrato a far parte dello Studio nel settembre 1996, divenendo partner nel 2003. Iscritto all’ordine degli Avvocati di Milano dal 1998, si occupa prevalentemente di problematiche bancarie, finanziarie, contrattuali e societarie, e delle intersezioni applicative in tema di privacy, di e-business e di finanziamento alternativo alle imprese innovative (equity crowdfunding).