L’outsourcing dell’antiriciclaggio è possibile: l’Eba detta la linea
La disciplina comunitaria e nazionale in materia di antiriciclaggio ingenera spesso dubbi applicativi. A maggior ragione in ambito finanziario e creditizio, dove alla obiettiva complessità delle previsioni Aml si aggiunge quella propria dell’operatività tipica degli intermediari. Vanno dunque accolte con favore le linee guida pubblicate dall’Eba (Autorità europea di vigilanza bancaria) il 14 giugno con il proposito di precisare ruoli, compiti e responsabilità delle funzioni Aml in ambito creditizio e finanziario, in ossequio alle previsioni della Direttiva (Ue) 2015/849.
Ribaditi i principi cardine dell’impianto Aml, quali indipendenza delle funzioni, livelli di competenza del soggetto responsabile e proporzionalità tra scelte di compliance degli intermediari e concreta operatività dell’ente, l’Autorità, in termini di governance individua compiti e responsabilità dell’organo gestorio, nonché i casi in cui il responsabile Aml può essere un componente di tale organo (ridotto numero di dipendenti, operatività ridotta per volumi, ambiti di prodotto o aree geografiche). Tale scelta, tuttavia, dovrà essere motivata e documentata nelle policy interne.
Sul piano soggettivo, l’Eba individua i requisiti di competenza e professionalità del responsabile Aml, anche in questo caso ribadendo il principio della stretta correlazione con le concrete caratteristiche dell’intermediario. I compiti di tale funzione spaziano dal controllo su attuazione ed effettività procedure antiriciclaggio, alla formazione del personale, alla reportistica interna e/o verso la vigilanza. Rispetto al primo profilo, va menzionato il principio per cui il monitoraggio dovrà riguardare tutti gli specifici ambiti di operatività dell’intermediario, inclusa la valutazione preventiva in termini di possibile impatto di decisioni strategiche quali l’introduzione di nuovi prodotti o l’ingresso in nuovi mercati. Sul versante informativo esterno, dovrà essere predisposto un report con cadenza annuale su operatività dell’ente, personale e procedure adottate, incluso un piano di attività per l’anno successivo. Nello stesso contesto, quale garanzia di effettività della funzione, l’Autorità ha precisato che l’organismo di governance è tenuto a documentare e motivare eventuali scelte in contrasto con le indicazioni del responsabile Aml.
La possibilità di esternalizzare la funzione antiriciclaggio è confermata, ma l’Autorità chiarisce che l’outsourcing non potrà in ogni caso riguardare la predisposizione delle procedure (di organizzazione interna, risk-assessment e intercettazione delle operazioni sospette) e la decisione di segnalare le operazioni sospette alla Uif, anche in caso di esternalizzazione dell’identificazione della clientela e dell’individuazione di operazioni sospette.
Infine, nel caso di gruppi, le policy degli intermediari dovranno tener conto del contesto in cui opera l’intermediario e l’opportunità che la capogruppo designi un membro dell’organo di gestione e un responsabile Aml a livello di gruppo.
Le linee guida entreranno in vigore il 1° dicembre 2022. Entro quel termine gli intermediari dovranno compiere un’attenta due diligence delle proprie procedure e strutture organizzative per verificarne la conformità ai principi affermati dall’Eba e, ove necessario, apportare gli opportuni correttivi. Il tutto, ovviamente, in parallelo alla ordinaria attività di monitoraggio e compliance che caratterizza una materia tanto ostica quanto centrale nell’operatività creditizia.
Leonardo Gregoroni Roberto Pavia