L’occasione crowdfunding ora è (quasi) per tutti

Notoriamente il crowdfunding è una fonte alternativa di finanziamento alle imprese attuata realizzazione di uno specifico progetto o di una specifica attività imprenditoriale.
Gli schemi attuativi sono molteplici: dalla raccolta di denaro per finalità etico-sociali senza contropartita se non morale (donation-based crowdfunding) alla raccolta mediante offerta al pubblico di titoli di partecipazione di una società (equity-based crowdfunding); dal funding per un progetto lucrativo che consenta ai finanziatori di beneficiare in anticipo del prodotto o del servizio che si intende realizzare o fornire o, comunque, di godere in esclusiva di particolari diritti (reward-based crowdfunding) alla raccolta sotto forma di prestito oneroso (lending-based crowdfunding) anche in forma cumulativa da parte di più soggetti finanziatori (social-lending) e infine alla raccolta mediante obbligazioni o altri titoli di debito emessi dalla società da finanziare (debt-based crowdfunding).

L’Italia è stato il primo Paese (nel 2012) a dotarsi di una regolamentazione specifica per l’equity-based crowdfunding riservato alle piccole start up innovative. In un decennio il legislatore ha ampliato l’applicazione dello strumento estendendolo prima alle piccole e medie imprese innovative (nel 2015), poi a tutte le pmi (2016). Lo strumento è stato ammesso anche per le società che a loro volta investono prevalentemente nelle start up e/o nelle pmi Innovative.
Si è poi ritenuto essenziale ampliare l’ambito territoriale della platea dei possibili finanziatori offrendo gli strumenti utili a superare il limite nazionale: nel 2020 infatti il legislatore europeo, con il Regolamento Ue 2020/1503 e la Direttiva Ue 2020/1504 ha introdotto un quadro normativo omogeneo per tutti o prestatori europei di servizi di crowdfunding, rendendo possibile per un portale stabilito in ambito europeo dar corso alle proprie offerte in tutta l’area dell’Unione.

Un’ultima determinante estensione è stata da ultimo apportata dal recente decreto legislativo 30/2023 che, in attuazione del Regolamento e della Direttiva sopra menzionati e modificando l’articolo 100-ter del Testo Unico della Finanza, attribuisce anche alle società a responsabilità limitata la possibilità di fare ricorso al crowdfunding, superando in tal modo il divieto generale previsto dall’articolo 2468 del Codice Civile. La registrazione del trasferimento di quote in tal caso è semplificata intervenendo direttamente ad opera dei gestori dei portali: essi semplicemente registrano in nome proprio ma per conto del cliente il trasferimento di quote, certificando la cessione mediante deposito di una autodichiarazione presso il Registro delle Imprese. Il tutto senza la necessità del ricorso al notaio e, più in generale, con significativo risparmio di costi.

Perché il nuovo quadro normativo si completi occorrerà attendere il deposito da parte di Banca d’Italia del regolamento in tema di stabilità patrimoniale e gestione dei rischi per i prestatori di servizi di crowdfunding, la cui consultazione si è esaurita lo scorso 16 giugno. Viceversa Consob, competente in tema di trasparenza e correttezza dei comportamenti dei suddetti prestatori, lo scorso 1° giugno ha provveduto alla pubblicazione del relativo regolamento.

Si tratta di una novità non di poco conto. A pieno titolo tutte le società a responsabilità limitata, e dunque non solo le start up innovative ovvero le pmi, potranno usufruire dell’opportunità di raccolta alternativa di fondi fornita dai sistemi di crowdfunding. L’ambiente normativo e regolamentare oggi è completo e maturo e favorisce senz’altro tali iniziative. Per coglierle le imprese dovranno tuttavia tener conto, oltre che dei requisiti formali, anche della rilevanza comunicazionale della propria iniziativa, riservando quindi particolare attenzione a contenuti e modalità.

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Laureato all’Università di Pavia nel 1994, è entrato a far parte dello Studio nel settembre 1996, divenendo partner nel 2003. Iscritto all’ordine degli Avvocati di Milano dal 1998, si occupa prevalentemente di problematiche bancarie, finanziarie, contrattuali e societarie, e delle intersezioni applicative in tema di privacy, di e-business e di finanziamento alternativo alle imprese innovative (equity crowdfunding).