Il pegno mobiliare non possessorio è finalmente realtà

Lo schema classico del pegno si è da sempre posto in contrasto con la primaria esigenza imprenditoriale di sfruttare gli asset aziendali: la necessità di materiale consegna del bene al creditore garantito rendeva impraticabile per le imprese l’uso di tale schema di garanzia reale.

È così che con il d.l. 59/2016, nell’ambito delle misure a sostegno dell’impresa, il legislatore italiano ha introdotto il pegno mobiliare non possessorio, vale a dire una garanzia -già sperimentata in forme simili in alcuni specifici settori quali quello agroalimentare e quello finanziario- volta a consentire agli imprenditori di continuare a disporre del bene costituito in garanzia in favore di un creditore.

In breve, con tale forma di pegno l’impresa ha la possibilità di costituire un pegno a garanzia di un credito relativo alla propria attività su beni mobili non registrati (anche immateriali, esistenti o futuri, determinati o determinabili) destinati alla conduzione dell’azienda e sui crediti dell’attività, con la previsione di poterne liberamente disporre sino al punto di procedere, nel rispetto della sua normale destinazione economica, alla trasformazione o alienazione del bene.

Attraverso l’esplicita previsione di una clausola di rotatività, la legge dispone che in tale ultimo caso il pegno si trasferisce, senza effetto novativo, al prodotto risultante dalla trasformazione o al corrispettivo della cessione.

Accolta da tutti i commentatori come una grande opportunità per le imprese, che potevano così disporre di importanti e “nuove” garanzie per ottenere credito (macchinari per il ciclo di produzione, semi lavorati, materie prime e via dicendo), sono occorsi sette anni per il completamento dell’impianto normativo.

Il legislatore ha infatti previsto che il pegno non possessorio, da costituirsi a pena di nullità in forma scritta, ha effetto verso i terzi con la sua iscrizione nel “Registro dei pegni non possessori”, ossia l’elenco informatizzato costituito e tenuto dall’Agenzia delle Entrate.

La marcia a tappe per l’effettiva operatività della garanzia è iniziata con l’istituzione del registro (DM 114/2021) e si è completata con il recentissimo provvedimento del 12 gennaio scorso che ha emanato le relative specifiche tecniche.

La pubblicità del pegno non possessorio ha tratti simili a quelli dell’ipoteca: da un lato, l’iscrizione rende opponibile il pegno sia ai terzi, sia alle procedure esecutive e concorsuali; dall’altro, l’effetto prenotativo deve essere rinnovato prima dei dieci anni. Tuttavia, anche in considerazione del possibile oggetto del pegno, è prevista una importante eccezione: il pegno non possessorio, anche se anteriormente costituito e iscritto, non è opponibile a chi abbia finanziato l’acquisto di un bene aziendale determinato e sia garantito da riserva della proprietà o da analogo pegno anche se successivo. È il caso, per esempio, di un bene gravato da pegno che viene a far parte di un’azienda già oggetto, nel suo complesso, di un precedente pegno non possessorio: in tale fattispecie, per superare il “grado” antecedente al momento della iscrizione successiva, il creditore dovrà informare i titolari del pegno non possessorio iscritto anteriormente.

Non resta ora che attendere le applicazioni pratiche, che non mancheranno di sollevare i consueti dubbi interpretativi. Il pegno può infatti essere costituito su una pluralità di beni anche mediante riferimento a una o più categorie merceologiche o a un valore complessivo, suscettibili di difficile valutazione economica e con implicazioni pubblicistiche. È applicabile il nuovo schema alle azioni? In questo caso a chi spetteranno i frutti, i diritti di voto e di governance? Le garanzie si estendono, ma devono essere maneggiate con cura.

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Laureato con lode all’Università degli Studi di Messina nel 2006, è entrato a far parte dello Studio nel luglio del 2007, divenendo associato nel 2010 e partner nel gennaio 2021
E’ iscritto all’albo degli Avvocati di Milano dal 2010. Si occupa prevalentemente delle problematiche afferenti al settore bancario, finanziario, societario e fallimentare. Assiste inoltre primarie Sicav estere in relazione ai profili di compliance e regolamentazione italiana, relativi, in particolare, agli aspetti inerenti l’offerta di prodotti in Italia.