La digitalizzazione dei processi bancari? Oggi è possibile
Nel susseguirsi di provvedimenti normativi emergenzial-sanitari è sin qui passata in sordina la rivoluzione compiutasi in materia di identità digitale e di firma elettronica per l’accesso ai servizi bancari.
La disciplina comunitaria (Reg. 910/2014, meglio noto come E-Idas) attribuisce effetti giuridici alla firma elettronica, individuandone tre tipologie, con livelli di sicurezza e di certezza di identificazione crescenti: standard, avanzata, qualificata.
La prima non identifica il titolare, la seconda lo identifica fatta salva la prova contraria, la terza lo identifica con preventiva certificazione e fatta salva la possibilità di anomalia del procedimento di identificazione. Il Cad italiano (Codice dell’Amministrazione Digitale, dlgs 7 marzo 2005, n. 82) introduce poi una particolare tipologia di firma elettronica qualificata definendola «digitale». Si tratta della firma basata su un sistema di chiavi crittografiche asimmetriche (una pubblica e una privata).
La reticenza del sistema bancario di dotarsi di sistemi idonei per la conclusione di contratti a distanza mediante l’utilizzo di firme elettroniche derivava, per un verso, dalla difficoltà di identificare la clientela nelle forme richieste per il rilascio di una firma qualificata e, per altro verso, dal fatto di non poter trovare soluzione nelle firme elettroniche avanzate.
Con l’art. 27 del dl Semplificazioni (dl n. 76/2020 convertito con legge 120/2020), i limiti posti dal sistema nostrano sono stati sostanzialmente rimossi, attribuendo ai gestori dei servizi di firma elettronica avanzata la possibilità di identificare gli utenti «de relato». Dunque? Molto semplice: l’identificazione oggi può avvenire non solo direttamente, ma anche utilizzando l’identificazione dell’utente già svolta da un certificatore che abbia rilasciato una firma qualificata, oppure attraverso l’identità Spid di medio livello o, infine, mediante il riferimento ad altra identità digitale, di livello significativo ed oggetto di riconoscimento in ambito comunitario. Tali innovazioni, in uno con l’intervenuta pubblicazione, nel marzo 2020, delle linee guida Agid (Agenzia per l’Italia Digitale) per la sottoscrizione di contratti di utenti che siano già in possesso di una identità Spid e con l’adeguamento delle norme in contrasto con le suddette previsioni introdotte dall’art. 27 hanno finalmente consentito di creare un ambiente senz’altro favorevole per la piena digitalizzazione dei processi bancari.
Una vera e propria rivoluzione capace di incidere anche sulla modalità di comunicazione degli intermediari bancari con la clientela. All’innovazione, dovrà peraltro rapidamente seguire un aggiornamento della disciplina sulla trasparenza bancaria dei contratti bancari conclusi a distanza specie se online. La celerità dei processi di sottoscrizione digitale mal si sposa con la mole di informazioni che gli intermediari sono tenuti a rendere alla clientela contestualmente alla sottoscrizione dei contratti. A meno che il solito click-accetta-tutto divenga la classica via di uscita, ipocrita e improduttiva. Una tecnica che, lo sappiamo tutti, prima o poi porge un conto salato.