Il contrasto ai deepfake nel nuovo ddl sull’intelligenza artificiale

Il 20 marzo 2025 il Senato ha approvato il disegno di legge (Ddl) n. 1146 sull’intelligenza artificiale (IA), che integrerà a livello nazionale il Regolamento (Ue) 2024/1689 (AI Act).
Il Ddl IA mira a rafforzare la tutela nell’uso dell’IA, articolandosi in quattro parti: principi generali e strategia nazionale; disposizioni settoriali per aumentare la trasparenza in ambiti come sanità, lavoro, giustizia e sicurezza; governance affidata all’Agenzia per l’Italia digitale e all’Agenzia per la Cybersicurezza nazionale; tutela penale in materia di IA.
Rispetto alla versione del 23 aprile 2024, il testo ha subìto poche modifiche, tra cui una regolamentazione specifica per i dati sanitari e la delega al governo per disciplinare l’uso di dati e algoritmi nell’addestramento dell’IA.
Tra gli elementi di novità del Ddl IA, emerge l’articolo 25 che introduce modifiche alla Legge sul Diritto d’Autore (L. 633/41, Lda), in particolare in tema di tutelabilità delle opere generate mediante strumenti di IA.
La norma conferma un principio già consolidato a livello internazionale, secondo cui solo le opere che rappresentano un’espressione originale di un autore umano possono beneficiare della protezione del diritto d’autore. Ciò significa che i contenuti generati esclusivamente dall’IA, senza un contributo creativo umano significativo, non sono tutelabili ai sensi della Lda.
Inoltre, l’art. 25 Ddl IA introduce il nuovo articolo 70-septies Lda, che consente la riproduzione e l’estrazione di dati da opere o contenuti presenti in rete o in banche dati accessibili legalmente, tramite modelli e sistemi IA (anche generativa), ai fini dell’estrazione di testo e di dati (c.d. eccezione sul text & data mining), purché ciò avvenga nei limiti di quanto previsto dagli articoli 70-ter e 70-quater Lda: ossia per finalità scientifiche, didattiche e di ricerca.
Tale disciplina è coerente con quanto previsto, in materia, dall’art. 3 della Direttiva (Ue) 2019/790 (Direttiva Copyright), nonché dal Regolamento (Ue) 2024/1689 (AI Act) al considerando 105 e all’art. 53, comma 1, lettera c).
Un’altra importante novità del Ddl IA è data dall’art. 26, che introduce nel Codice Penale (c.p.) l’art. 612-quater, prevedendo una nuova fattispecie di reato per contrastare la diffusione illecita dei c.d. deepfake. La nuova norma penale punisce infatti con la reclusione chiunque, mediante l’uso di sistemi di IA, cagioni un danno ingiusto ad una persona cedendo, pubblicando o diffondendo senza il suo consenso contenuti audio, video o immagini alterati tramite strumenti di IA e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità.
L’introduzione di questa norma risponde a un crescente uso indebito dell’IA per la manipolazione di immagini e video. Essa, peraltro, è coerente anche con quanto previsto dal Regolamento Ue 2022/2065 (Digital Services Act, in vigore dal 17 febbraio 2024), che impone alle piattaforme online stringenti obblighi di trasparenza e di moderazione dei contenuti illeciti (deepfake compresi) a tutela degli utenti.
Si noti che il lungo iter di approvazione del Ddl IA in Senato è dovuto anche ai rilievi della Commissione europea, che ne aveva criticato il testo per diverse ragioni, tra cui l’uso di definizioni divergenti dall’AI Act, obblighi troppo stringenti nei settori professionali e giudiziari e mancanza di indipendenza delle autorità di governance.
Con 85 voti favorevoli e 42 contrari, il Ddl passerà ora al vaglio della Camera dei Deputati. In ogni caso, la sua attuazione dipenderà in larga misura dal governo, che dovrà adottare decreti legislativi attuativi per adeguare la normativa nazionale al Regolamento Ue del 13 marzo 2024, in particolare per quanto riguarda il settore dell’alfabetizzazione nei percorsi scolastici e universitari e a definire la disciplina nei casi di uso illecito dell’IA.
Il successo della regolamentazione dipenderà quindi non solo dall’approvazione finale della legge, ma anche dalla capacità dell’esecutivo di tradurre i principi normativi in provvedimenti concreti ed efficaci.
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