Conto corrente, per le banche cambia la prova del credito

In tema di conti correnti la prova del credito è sempre stata al centro di dibattiti. Gli estratti conto integrali costituiscono la prova regina dell’esatto ammontare della pretesa creditoria. Tuttavia, se la loro produzione in giudizio non desta problemi per i rapporti contrattuali più recenti grazie all’utilizzo della digitalizzazione della documentazione contrattuale, così non è per crediti derivanti da rapporti di conto corrente più vecchi, là dove gli originator non sempre sono in grado di fornire l’intera documentazione alle società cessionarie.
Un problema ben noto a banche e recuperatori (soprattutto di npl o utp) che spesso perdono il credito per carenza documentale. È questo il punto critico delle azioni di recupero: i debitori propongono giudizi di opposizione in cui la principale, se non unica, linea di difesa consiste nell’eccepire la mancata produzione degli estratti conto integrali, riuscendo così a ottenere la revoca del decreto ingiuntivo o quantomeno l’applicazione del criterio del «saldo zero» (calcolo del credito partendo dall’ultimo estratto conto disponibile, con esclusione degli antecedenti).
La più recente giurisprudenza, pur continuando a riconoscere agli estratti conto integrali il valore di prova, ha iniziato a respingere simili ricorsi, ritenendo che l’intero credito possa essere provato anche per altra via. Un caso risolto da una recente ordinanza della Cassazione sembra spianare la strada in tale direzione.
Nel caso specifico il debitore (fideiussore di una società) censurava la sentenza d’appello proprio per aver disatteso la regola della prova degli estratti conto integrali, dovendo procedersi, in loro mancanza, al ricorso del criterio del “saldo zero”. La Suprema Corte non è stata dello stesso avviso e ha ritenuto infondato il motivo del ricorso.
Dopo aver indicato tutti gli elementi di prova emersi in corso di causa, tra cui, ad esempio, le contabili bancarie delle singole operazioni, le altre risultanze emergenti dalle scritture bancarie e, non da ultimo, il contegno processuale tenuto dalle parti, evidenziava che tali elementi erano stati sufficienti a permettere al consulente tecnico di ufficio di ricostruire l’intero rapporto contrattuale, escludendo in radice il corrispondente assunto dell’appellante, cioè, per l’appunto, il ricorso al criterio del saldo zero.
La pronuncia è destinata a rivestire una particolare rilevanza in materia di riscossione del credito, poiché conferma un nuovo orientamento ormai in via di consolidamento (ad es. Trib. Velletri 9 gennaio 2025 n. 42; Trib. Firenze 27 settembre 2024 n. 3001) – soprattutto nei casi di rapporti di conto corrente particolarmente datati, per i quali non è stato possibile digitalizzare integralmente la documentazione contrattuale, nonché in relazione ai crediti oggetto di cartolarizzazione – e realizza un punto di equilibrio tra le esigenze di tutela dei creditori e il diritto di difesa dei debitori, che non può tradursi in una mera contestazione della documentazione prodotta dal creditore. (riproduzione riservata)
Angelo Alfani
