Attenti a cosa postate sul web: ora le fotografie sono più tutelate

Con una mossa inattesa il Parlamento ha varato, inserendola nella legge Semplificazioni, una modifica della legge sul diritto d’autore in materia di fotografie. Facciamo un passo indietro.
Sino all’entrata in vigore di questa riforma la normativa dettava una tutela differenziata. Si distinguevano tre tipologie di immagini: le opere fotografiche, ossia le fotografie d’autore, trattate come tutte le opere d’arte e protette sino a 70 anni dalla morte del fotografo; le fotografie semplici, ossia immagini di persone, fatti e altre riproduzioni prive di creatività e protette per 20 anni dalla loro realizzazione; le fotografie non protette (per esempio, immagini di documenti, scritti, disegni tecnici o simili), per le quali non era, e non è nemmeno oggi, prevista alcuna tutela.
La precedente normativa partiva dal presupposto che le fotografie sono realizzabili da chiunque dotato di una certa competenza tecnica. E perciò garantiva tutela autorale piena, sino a 70 anni dalla morte dell’autore, solo a quelle particolarmente creative. La minor durata accordata alle immagini semplici si giustificava con il riconoscimento di un mero investimento tecnico-economico e organizzativo. E al contempo si garantiva un passaggio sufficientemente rapido al pubblico dominio per favorire la documentazione storica e la collettività (si pensi alle fotografie di eventi o di personaggi storici che non presentino carattere creativo). Inizialmente era stato ipotizzato un intervento legislativo più articolato, che avrebbe modificato la legge sul diritto d’autore al fine di allineare la disciplina italiana sulle immagini fotografiche a quella internazionale.
Invece il testo licenziato dal Parlamento si limita a estendere a 70 anni la tutela delle fotografie semplici. In ultima analisi, l’effetto di aver sostituito 20 con 70 è equiparare le fotografie semplici a quelle creative. La strada scelta dal legislatore crea dubbi applicativi. Si pensi alla difficoltà di stabilire quando è avvenuto lo scatto di una fotografia: salvo che sia raffigurato un fatto storico o che l’immagine sia databile in altro modo, come si può determinare, ad esempio, la data in cui è stata fotografata una persona? La durata settantennale poi sembra valere solo per le immagini realizzate dopo l’entrata in vigore della legge. L’incertezza deriva anche dal fatto che la modifica non contiene una norma transitoria che stabilisca se si applichi anche alle immagini scattate prima oppure se disponga (come sembra) solo per l’avvenire. Di qui il rischio di interpretazioni contrastanti e contenziosi.
Poi la norma potrebbe limitare in misura eccessiva la circolazione delle informazioni. Si pensi agli archivi fotografici, spesso disponibili anche online: sinora vi confluivano liberamente e da lì circolavano immagini ultraventennali. Che cosa succederà ora? Si perderà la libertà di disporre di fotografie che, seppure non artistiche, documentano avvenimenti storici o comunque di interesse pubblico? E nell’era del web e dei social network quante vertenze vi saranno per la diffusione di fotografie semplici in rete? Insomma, una piccola modifica, passata quasi sottotraccia, può aver
l’effetto dell’elefante nel negozio di cristalli. È quindi necessario tenerne conto, soprattutto in un’economia in cui l’uso delle immagini è fondamentale. In concreto, prima di usare commercialmente una fotografia, anche se di modesta fattura, andrà svolta con attenzione una rights clearance e sarà necessario farsi rilasciare garanzie di non violare diritti di terzi. (riproduzione riservata)
