Al buy now pay later servono controlli per evitare degenerazioni

Le note Bankitalia di stabilità finanziaria e vigilanza n. 50 di marzo offrono uno spaccato illuminante del buy now pay later (bnpl), la dilazione gratuita concessa da un venditore di beni e servizi alla clientela consumatrice. Una banale prassi di favorire i consumi dilazionandone il pagamento ricade nello spettro regolamentare delle molte innovazioni introdotte dal decreto legislativo 212/2025, che assimilano il bnpl a una forma di finanziamento. Nell’86% dei casi (Osservatorio Innovative Payments-Polimi 2024) il meccanismo è triangolare: il venditore concede la dilazione gratuita e cede a un intermediario il credito a sconto e pro-soluto. Il cambio di passo ha una ragione. Le dilazioni gratuite passano a livello mondiale dai 285 miliardi di dollari del 2022 ai 342 del 2025; le praticano negozi fisici ed e-commerce, dove toccano il 20% degli acquisti in Germania, 23% in Svezia, 7% in Regno Unito, 5% in Francia e Italia.

Numeri non immensi ma che rivelano vantaggi e nascondono insidie. I pro sono dati dalla possibilità per le fasce a più basso reddito (o già altrove indebitate) di beneficiare di credito gratuito, grazie a una valutazione rapida e sommaria del merito creditizio (la più parte dei bpnl non è censita nei Sic o nella Centrale Rischi, dove si è segnalati solo oltre 30.000 euro): una sorta di inclusione finanziaria. I contro sono meno visibili ma gravi: il consumatore può impegnarsi in eccesso rispetto a debiti già contratti, le condizioni contrattuali possono essere intrasparenti, le asimmetrie informative per gli intermediari possono indurli a concedere credito a chi è già celatamente indebitato e che, secondo Bankitalia, ha una probabilità di default doppia rispetto al resto della popolazione.

La riforma pone limiti all’applicazione delle norme Tub ai bnpl, per cui ne sono esenti solo le dilazioni che cumulativamente: differiscano il pagamento a 50 giorni dalla consegna del bene o del servizio (14 per i servizi delle big tech operanti online); non prevedano la cessione del credito a un intermediario; siano gratuite tranne che per limitati oneri in caso di ritardo nel rimborso. In ogni altro caso i merchant saranno assoggettati alle regole contrattuali e di trasparenza del credito al consumo. Sarà la Banca d’Italia a stabilire quali norme troveranno applicazione, ma intanto chi farà credito anche gratis dovrà far annotare determinati dati in un registro Oam (applicandosi in difetto una sanzione sino al 10% del fatturato) e, se si tratti di pmi, fornire dati e informazioni ove richieste da Oam soggiacendo, in caso d’infrazione delle norme applicabili, a sanzioni pecuniarie e inibitorie.

Nell’attesa di un quadro più chiaro tre considerazioni generali e un consiglio per gli intermediari. Prima: un’eccessiva restrizione del bnpl causerebbe una forte contrazione del credito per i meno abbienti e da inclusione apparente muterebbe in esclusione di fatto. Seconda considerazione, figlia della prima: insofferente a regole aliene al suo agire, il commercio potrebbe abbandonare il bnpl e gli intermediari vedrebbero allargarsi gli spazi di operatività. Terza considerazione: il sistema si orienta verso un controllo più stringente. Potrà l’intermediario convenzionato con il merchant, quando il secondo conceda autonomamente bnpl trascurando le regole, proseguire nel rapporto di convenzionamento? Il fatto stesso che per le pmi l’Oam possa agire anche su impulso degli intermediari convenzionati fa riflettere. Consiglio: rivedere sin d’ora le convenzioni prevedendo misure per evitare degenerazioni imprevedibili, atte a compromettere quantomeno la reputazione degli intermediari. La bancarizzazione del commercio non è forma, è sostanza. (riproduzione riservata)

Nato a Casale Monferrato il 18 novembre 1962, alunno del Collegio Ghislieri, si è laureato con lode all’Università di Pavia nel 1985.
Allievo del Prof. Ghidini e suo stretto collaboratore da oltre trentacinque anni, è divenuto socio dello Studio sin dalla sua fondazione e riveste il ruolo di managing partner.
È iscritto all’ordine degli Avvocati di Milano dal 1990. Nell’ambito dello Studio, si occupa prevalentemente delle problematiche bancarie, finanziarie, contrattuali, e societarie.