CONTRATTI: RIPENSARE LA CLAUSOLA DI FORZA MAGGIORE DOPO PANDEMIA E GUERRA

Per anni siamo stati abituati a pensare alla presenza della forza maggiore nei moduli contrattuali come a un elemento superfluo, se non decorativo: una vera e propria clausola di stile. A partire dal 2020 gli eventi hanno tuttavia preso a smentire poderosamente questa tendenza. Dapprima il Covid, ora la guerra – per non parlare dell’inflazione galoppante – stanno dimostrando non solo la necessità di questa clausola ma, soprattutto, l’urgenza di superare l’attuale accezione piuttosto asettica: sia perché la clausola non può estendere la propria preveggenza a coprire il ventaglio potenzialmente infinito di eventi imprevisti; sia perché, in mancanza di accordo fra le parti, la sua applicazione comporta la demolizione dell’impianto contrattuale.

Nella rubrica “Considerazioni inattuali” su Milano Finanza, Emilio Girino individua tre direttrici per ripensare l’architettura dell’imprevisto, partendo dalla presa di coscienza dell’effetto domino ingenerato dalle contrarietà della nostra epoca e, in particolare, della necessità di tutelare gli anelli più deboli della catena produttiva.

“La force majeure non considera le reazioni multiple che la crisi di un rapporto negoziale può provocare sull’indotto”, spiega l’Avv. Girino. “L’incolpevole impresa che vive di esportazioni in Russia, paralizzate delle sanzioni, mette a rischio-domino le aziende minori gravitanti nella sua orbita. La prima potrà forse beneficiare di soccorsi statali, ma le seconde? E l’esplosione dei costi energetici, quando colpiscano player maggiori che magari riescono ad attutire il colpo ma lasciano a piedi gli anelli più deboli della catena? Per contratti in essere non resterà che al buon cuore e alla lungimiranza di chi ha resistito condividere il beneficio con le filiere sottostanti. Ma nei nuovi contratti sarà inevitabile ripensare completamente l’architettura dell’imprevisto”.

Le tre vie indicate dall’Avv. Girino sono un riorientamento del costrutto della pattuizione che preveda in dettaglio le casistiche di azionabilità; l’ideazione di meccanismi di “specchiatura contrattuale” per far riverberare anche sulle filiere i meccanismi di resilienza; e soprattutto la creazione di automatismi tali da evitare che un mancato accordo provochi la demolizione del contratto.

Il testo integrale dell’articolo è disponibile cliccando qui. Sul nostro Sito è come sempre possibile consultare l’intera raccolta della rubrica “Considerazioni inattuali” dal 2009 a oggi.

I Professionisti dello Studio Ghidini Girino e Associati sono chiamati quali relatori di convegni, rendono opinioni su problematiche giuridiche, economiche e finanziarie su primari quotidiani nazionali e su emittenti televisive specializzate.