RESPONSABILITÀ SOLIDALE E SUBAPPALTI: IL RISCHIO DI UNA CRISI A CATENA

Può un principio di civiltà giuridica trasformarsi, per effetto delle sue applicazioni distorte, in un rischio sistemico per interi settori produttivi? È il paradosso che solleva l’articolo 29 del d.lgs. 276/2003, introdotto per garantire tutele ai lavoratori negli appalti, ma che oggi – a vent’anni dalla sua entrata in vigore – rischia di aggravare la fragilità delle filiere.

L’obbligo, per il committente, di rispondere in solido dei crediti retributivi e contributivi dei dipendenti dell’appaltatore può infatti generare un pericoloso effetto domino, che travolgerebbe imprese incolpevoli e comprimerebbe la propensione a delegare. Il rischio,  pertanto, è quello di innescare una crisi a catena, soprattutto nei comparti in cui la subfornitura è fisiologica.

Nella rubrica “Considerazioni inattuali” su Milano Finanza, Emilio Girino torna su un tema di estrema attualità, mettendo in luce come l’applicazione estensiva del principio solidaristico penalizzi le imprese più strutturate. Quando l’ultimo anello della catena produttiva cede, infatti, l’intero carico retributivo e contributivo può ricadere sul committente, anche in assenza di ogni sua colpa o responsabilità diretta.

“Il monitoraggio per chi delega resta indispensabile”, scrive l’Avv. Girino. “I segnali da intercettare sono, prima di tutto, carenze qualitative nelle consegne, trasmissione ritardata della documentazione di regolarità retributiva e contributiva, richieste ripetute di anticipi su lavorazioni future. Certo, il contratto può regolare minuziosamente queste scomode evenienze e paralizzare il corso degli eventi prima che sia troppo tardi, ma è tardi quando il subfornitore è ormai decotto e il diritto di rivalsa è meno che niente. Se un contratto ben fatto e ben applicato può essere un deflatore di danni, serve però una seria presa di coscienza da parte del legislatore”.

Oltre a suggerire cautele contrattuali e strumenti di prevenzione, l’Autore propone due possibili soluzioni normative: da un lato, graduare l’entità della responsabilità in base al valore della commessa e, dall’altro, rapportarla alla dimensione economica del committente e alla sua capacità di tenuta. In questo modo, si manterrebbe la protezione dei lavoratori senza penalizzare in modo sproporzionato l’impresa virtuosa.

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I Professionisti dello Studio Ghidini Girino e Associati sono chiamati quali relatori di convegni, rendono opinioni su problematiche giuridiche, economiche e finanziarie su primari quotidiani nazionali e su emittenti televisive specializzate.