PATTO DI NON CONCORRENZA: COSA DICONO LE ULTIME SENTENZE DELLA CASSAZIONE

Fra agosto e settembre la Corte di Cassazione si è pronunciata ben due volte riguardo al patto di non concorrenza: si tratta dell’accordo (art. 2125 del Codice civile) che, per un periodo successivo alla cessazione del rapporto, vincola il dipendente a non prestare servizio a favore di un concorrente del precedente datore di lavoro.
In un caso (ordinanza n. 23418) la Cassazione ha stabilito che la retribuzione del patto di non concorrenza può essere versata durante il rapporto e crescere col passare del tempo, purché la sua entità sia stabilita a priori; nell’altro (ordinanza n. 23723) è stata dichiarata nulla la clausola che consente all’impresa il diritto di recesso unilaterale dal patto di non concorrenza.
Nella rubrica “Ferri del mestiere” su Milano Finanza, Marco Mergati affronta le pieghe giuridiche nella redazione e nell’esecuzione di questo tipo di accordo, non tralasciando le opportunità che presenta a favore delle aziende che li stipulano.
“Lo scenario è complesso e variegato, tanto più che è sempre necessario prestare attenzione al continuo evolversi della normativa in materia”, spiega l’Avv. Mergati. “Questi due casi sono esemplificativi delle numerose controversie che nascono sul patto di non concorrenza: solitamente si discute in merito alla sua ampiezza, poiché le imprese vorrebbero precludere al dipendente di svolgere altrove mansioni in qualunque modo simili alle precedenti. In questi casi si tratta di stabilire se i vincoli siano compatibili col principio secondo cui non è possibile comprimere la libertà del lavoratore sino al punto di comprometterne ogni capacità reddituale”.
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