NULLITÀ PARZIALE DELLE FIDEIUSSIONI ABI: ECCO COSA IMPLICA LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE

Potrebbe non essere ancora detta l’ultima parola sulle fideiussioni Abi, nonostante che a fine dicembre le Sezioni Unite della Corte di Cassazione abbiano sentenziato la nullità parziale del modello predisposto dall’associazione di categoria delle banche. Il contesto è noto. Nel 2005 la Banca d’Italia aveva accertato come tre delle clausole riprodotte negli schemi di fideiussione omnibus delineati da Abi contrastassero il divieto di intese restrittive, costituendo un ostacolo al libero mercato. Benché tali schemi siano stati abbandonati già da diversi lustri, gli intermediari si trovano ancor oggi a dover gestire le conseguenze delle fideiussioni stipulate prima dell’intervento della Vigilanza con risultati non sempre univoci.

La sentenza dello scorso mese privilegia la via della nullità parziale della fideiussione, rispetto alla nullità totale e al conseguente rimedio risarcitorio.

Abitualmente le Sezioni Unite pongono fine alle controversie; in questo caso possiamo però essere sicuri che non ci saranno strascichi? Nella rubrica “Ferri del mestiere” su Milano Finanza, se lo domanda Roberto Pavia illustrando le circostanze che possono riaprire la questione.

“La Cassazione ha scritto una pagina importante ma forse non risolutiva”, spiega l’Avv. Pavia. “La nullità è limitata alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema Abi: e se una o più delle clausole incriminate fossero presenti nella fideiussione contestata ma non riproducessero pedissequamente quelle sanzionate dalla Banca d’Italia? E se la garanzia non fosse omnibus, ma si riferisse a una determinata operazione? Salvo casi particolari, il diritto e la tecnica contrattuale non integrano rigidi schemi che consentono di classificare un istituto come bianco o nero”.

L’avv. Pavia aveva dedicato al tema un ulteriore intervento nella stessa rubrica, a fine 2020, poco dopo che una sentenza del Tribunale di Verona aveva ribaltato la prospettiva osservando che non esiste un vero mercato delle fideiussioni: esiste sì un mercato del credito, laddove invece il fideiussore non ha facoltà di scelta, dovendosi affidare alla forma di garanzia richiesta dal finanziatore.

Il testo integrale dell’articolo dell’Avv. Pavia è disponibile cliccando qui. cliccando qui.

Ricordiamo che, nella sezione “Sala stampa” del nostro Sito, è possibile sfogliare l’intero archivio della rubrica “Ferri del mestiere” dal 2010 a oggi.

I Professionisti dello Studio Ghidini Girino e Associati sono chiamati quali relatori di convegni, rendono opinioni su problematiche giuridiche, economiche e finanziarie su primari quotidiani nazionali e su emittenti televisive specializzate.