LA SENTENZA LEXITOR È INAPPLICABILE PER I CONTRATTI ANTERIORI ALL’ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO SOSTEGNI BIS

In ottobre il Collegio di Coordinamento ABF (decisione n. 21676 del 15/10/2021) ha analizzato la modifica legislativa operata dal Decreto Sostegni bis e relativa all’articolo 125 sexies del Testo Unico Bancario. Si tratta di un ulteriore assestamento dopo il cosiddetto “terremoto Lexitor”: tutto è iniziato con la sentenza della Corte di Giustizia che ha fornito una lettura interpretativa dell’articolo 16 della Direttiva 2008/48, secondo cui in caso di anticipata estinzione del contratto di credito il consumatore ha diritto alla riduzione del costo totale, inclusi gli oneri upfront.

Dapprima la Banca d’Italia (comunicazione del 4 dicembre 2019) aveva suggerito agli intermediari un approccio che assicurasse ai consumatori dei nuovi contratti il rimborso di tutti i costi del credito; pochi giorni dopo, il Collegio di Coordinamento ABF si era pronunciato in favore dell’efficacia immediata del principio espresso dalla sentenza Lexitor, non solo vincolante ma anche efficace retroattivamente.

Nella rubrica “Ferri del mestiere” su Milano Finanza, Veronica Cannata ripercorre nelle loro tappe fondamentali i principali interventi seguiti alla sentenza Lexitor, con particolare attenzione all’intervento legislativo dello scorso luglio, che ha modificato il testo dell’art. 125 sexies TUB, nonché a quanto espresso nell’ultima decisione del Collegio di Coordinamento ABF.

“A comporre i contrasti non è bastato l’intervento normativo del Decreto Sostegni bis”, spiega l’Avv. Cannata. “Esso infatti recepiva il principio della rimborsabilità di tutti i costi del credito in caso di estinzione anticipata, stabilendo però una chiara distinzione tra contratti stipulati prima e dopo la sua entrata in vigore: in questa maniera, neutralizzava l’efficacia normativa della Lexitor. Il Collegio di Coordinamento ABF fornisce una chiara e pregevole analisi al riguardo, spiegando la ratio dell’intervento legislativo e la sua validità. L’efficacia retroattiva del principio di ripetibilità dei costi di maturazione istantanea (in caso di estinzione anticipata del contratto di credito) vale solo per i contratti stipulati successivamente allo scorso 25 luglio; per i contratti già sorti a tale data, viene invece confermata l’applicabilità della disciplina ante-Lexitor, ossia la ripetibilità della quota parte non goduta dei sol costi recurring”.

Nello scorso luglio il nostro Studio ha dedicato un’apposita flashnote al Decreto Sostegni bis; la sentenza Lexitor è invece stata affrontata in alcuni suoi aspetti già nel secondo numero del 2021 di Newslator, la nostra newsletter periodica.

Il testo integrale dell’articolo è disponibile cliccando qui.

Ricordiamo che, nella sezione “Sala stampa” del nostro Sito, è possibile sfogliare l’intero archivio della rubrica “Ferri del mestiere” dal 2010 a oggi.

I Professionisti dello Studio Ghidini Girino e Associati sono chiamati quali relatori di convegni, rendono opinioni su problematiche giuridiche, economiche e finanziarie su primari quotidiani nazionali e su emittenti televisive specializzate.