ACCORDI CON L’ANTITRUST: DEBUTTA LA TRANSAZIONE NEGOZIATA

Un recente provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato segna un passaggio innovativo nel diritto della concorrenza italiano: per la prima volta viene infatti applicato l’articolo 14-quater della legge antitrust, che consente alle imprese coinvolte in procedimenti per intese anticoncorrenziali di definire la controversia attraverso un accordo transattivo con l’Autorità.

Si tratta di una novità destinata ad avere implicazioni rilevanti sul rapporto tra enforcement pubblico, strategia difensiva delle imprese e gestione del rischio sanzionatorio.

Nella rubrica “Ferri del mestiere” su Milano Finanza, Marco Mergati approfondisce il primo caso concreto di applicazione di questo nuovo strumento, ricostruendo il procedimento avviato nei confronti di alcune aziende del settore alimentare accusate di pratiche anticoncorrenziali e illustrando il funzionamento del meccanismo introdotto dalla legge sulla concorrenza del 2022. L’Autore mette in evidenza come la procedura apra una strada alternativa rispetto all’iter ordinario, prevedendo una collaborazione negoziata tra Autorità e imprese in cambio di una riduzione delle sanzioni.

“L’accordo transattivo deve prevedere che l’azienda riconosca, sia pure in parte, la fondatezza degli addebiti che le sono stati mossi e rinunci ad alcuni passi procedurali, a fronte di una riduzione della sanzione tra il 10% e il 20%”, spiega l’Avv. Mergati. “Questa procedura ha quindi il vantaggio di una rapida chiusura del procedimento e di contenimento degli esborsi pecuniari a carico delle aziende. Il rischio per le aziende che transigono è però quello di dare spazio a successive cause risarcitorie a loro carico”.

La normativa stabilisce che l’accordo venga concluso a seguito di colloqui fra Autorità e imprese. Se la proposta di transazione viene accolta, l’iter si conclude; se viene rifiutata, le imprese godono comunque di una salvaguardia: le ammissioni formulate nella trattativa vengono intese per ritirate, non potendo dunque costituire prova contro nessuna parte del procedimento. La scelta di accedere a una transazione con l’Autorità richiede tuttavia una valutazione particolarmente attenta, poiché il beneficio ottenuto nella fase amministrativa potrebbe esporre le imprese a successive azioni risarcitorie da parte dei soggetti danneggiati dalle condotte accertate.

La versione integrale dell’articolo è consultabile cliccando qui [inserire il link allo specifico pdf nella sezione Sala Stampa]. Sul nostro Sito è altresì disponibile l’archivio completo della rubrica “Ferri del mestiere” dal 2010 a oggi.

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I Professionisti dello Studio Ghidini Girino e Associati sono chiamati quali relatori di convegni, rendono opinioni su problematiche giuridiche, economiche e finanziarie su primari quotidiani nazionali e su emittenti televisive specializzate.