Estinzione anticipata e Sostegni Bis, aspettando la Consulta

E’ opinione diffusa che l’elevato tasso di contenzioso bancario-finanziario potrebbe essere mitigato mediante interventi “mirati” del legislatore in funzione di interpretazione autentica o, se necessario, di opportuna precisazione della portata delle norme di settore, ad esempio per il calcolo di Teg e Taeg. Opinione condivisibile, in linea di principio, considerando che la disciplina Bankitalia, secondo alcuni giudici, non godrebbe di forza risolutiva.

Non mancano spunti in senso contrario, meritevoli di adeguata riflessione. Un caso eclatante è quello degli oneri da restituirsi al cliente consumatore in caso di anticipata estinzione del contatto di credito. La vicenda è nota: nella sentenza Lexitor del settembre 2019 la Corte di Giustizia interpretava con efficacia retroattiva l’art. 16 della Direttiva 2008/48 nel senso di riconoscere al consumatore in tali casi il diritto alla riduzione totale del costo del credito, includendo dunque anche gli oneri c.d. upfront, cioè indipendenti dall’effettiva durata del contratto (spese di istruttoria, commissioni, etc.). Oneri che, nel nostro ordinamento, la disciplina di settore e la giurisprudenza in passato non ritenevano suscettibili di restituzione. In presenza di indicazioni di segno opposto, tra comunicazioni della Vigilanza (che suggeriva agli operatori per le cessioni del quinto l’approccio c.d. “tutto Tan”), decisioni Abf (che si adeguavano ai principi Lexitor) e immediato proliferare di azioni restitutorie, nel luglio 2021 il Decreto Sostegni-Bis (Dl 73/2021) interveniva sull’art. 125 sexies TUB, facendo espressamente proprio il principio affermato dalla Corte di Giustizia della restituzione proporzionale di tutti i costi legati al finanziamento (escluse le sole imposte), con effetti solo per i contratti stipulati dopo l’entrata in vigore della novella (25 luglio 2021).

Caso chiuso? Non proprio. Mentre l’Abf si è uniformato al dato normativo, il contenzioso è nuovamente esploso, culminando nell’ordinanza del Tribunale di Torino del 2 novembre 2021, che ha disposto la rimessione della nuova disciplina alla Corte costituzionale per il vaglio di legittimità rispetto ai principi di gerarchia delle fonti ed eguaglianza. Nelle more, tuttavia, fioccano decisioni, soprattutto da parte dei giudici di pace, in senso contrario al nuovo art. 125 sexies, o tralasciandolo o dandone una lettura abrogativa o ancora puramente e semplicemente disapplicandolo. La stessa Banca d’Italia, preso atto dell’eccezionalità della situazione, ha ritenuto di intervenire, disponendo con provvedimento del 27 aprile l’esonero dal contributo spese Abf per i consumatori che dal 25 luglio 2021 alla sentenza della Consulta rinuncino ai ricorsi relativi agli oneri da estinzione anticipata.

Che dire? L’intervento del legislatore è inutile? Certamente no, anzi è auspicabile soprattutto quando, come nel caso in questione, è volto a preservare la stabilità del sistema, messa obiettivamente a repentaglio dalla retroattività dei principi Lexitor. Forse però si deve prendere atto che, soprattutto in ambito retail, massicci volumi di litigation integrano una componente fisiologica, e non patologica, del settore creditizio. Il dubbio è insomma che, a prescindere dalle circostanze del caso concreto (norma oscura o male interpretata, profili di contestazione inediti, contegno dell’intermediario, legittima tutela del cliente nonché, a volte, evidenti strumentalizzazioni) il “pendolo” del mercato bancario finanziario oscilli solo nella dialettica contenziosa. Esserne consapevoli, per gli operatori, significa costruire e rivedere i propri contratti e processi non solo sulla base dell’evoluzione normativa e regolamentare, ma anche monitorando costantemente la loro tenuta rispetto ai sempre nuovi profili di conflitto che emergono dalla pratica, aggiustando progressivamente il tiro. Pratica non facile, ma ormai inevitabile.

Scarica articolo in PDF

Laureato a pieni voti all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nel 2003, nel 2008 ha conseguito il Master in Diritto Bancario e Finanziario organizzato dal Just Legal Services (Scuola di Formazione Legale).
Entrato a far parte dello Studio nell’aprile del 2004, è divenuto associato nel 2007 e Partner nel gennaio 2021.
Ha sviluppato una significativa esperienza nel contenzioso e nella consulenza in materia societaria, bancaria e finanziaria nonché nella contrattualistica commerciale (licenze, franchising, joint venture, contratti distributivi, mandati di agenzia per promotori finanziari, tlc contracts, etc.), operazioni di M&A e gestione della crisi d’impresa.