Antiriciclaggio, arriva il registro dei titolari effettivi

La figura del titolare effettivo per fini antiriciclaggio ha sempre destato dubbi interpretativi. La definizione dell’articolo 1, comma 2, del d.lgs 231/2007 (c.d. Decreto 231) parrebbe piuttosto semplice: la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell’interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l’operazione è eseguita. La difficoltà nasce dal fatto che, come indicato nella definizione e confermato dal successivo art. 20 del Decreto 231, il titolare effettivo coincide con la persona fisica cui in ultima istanza è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il suo controllo. L’individuazione del titolare effettivo non è un dato formale, ma un essenziale baluardo per evitare che tramite intuibili by-pass (scatole cinesi, holding estere e così via) si riesca a schermare l’effettivo assetto proprietario per poi utilizzare l’ente come veicolo per operazioni di money laundering.

Per individuare il titolare effettivo il suddetto art. 20 prevede uno specifico percorso scalare, che impone l’applicazione di successivi criteri alternativi: assetto proprietario, titolarità (diretta/indiretta) di una partecipazione superiore al 25% del capitale sociale, in subordine controllo della società tramite maggioranza dei voti esercitabili o un’influenza dominante in assemblea (esercitabile anche in esecuzione di specifici vincoli contrattuali) e ancora, in via residuale quello della rappresentanza legale, di amministrazione o direzione della società.

L’individuazione non è immediata, ed è per questo che nel 2019 l’art. 21 del Decreto 231 ha introdotto l’obbligo per le imprese dotate di personalità giuridica, le persone giuridiche private e i trust/fiduciari o affini di comunicare al Registro delle Imprese le informazioni relative ai propri titolari effettivi. A quattro anni di distanza il registro dei titolari effettivi è divenuto operativo grazie al Dm 29.9.2023 rubricato «Attestazione dell’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva» (G.u. 9.10.23). Da tale data entra in vigore il connesso obbligo per gli amministratori di imprese dotate di personalità giuridica (srl, spa e altre società di capitali), per fondatori e/o soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l’amministrazione delle persone giuridiche private (quali ad esempio associazioni, fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato) nonché per i fiduciari di trust o di istituti giuridici affini, di comunicare i dati e le informazioni relative alla titolarità effettiva per la loro iscrizione nella sezione speciale del registro imprese. Il catalogo dei soggetti destinatario dell’obbligo però reca un vizio di funzionalità originario derivante dalla norma del Decreto 231 che limita l’iscrizione ai soggetti dotati di personalità giuridica. Dal perimetro applicativo dell’obbligo parrebbero doversi escludere soggetti quali studi professionali (costituti non in forma di società di capitali tra professionisti) e associazioni non riconosciute per i quali risulta impossibile attraverso la consultazione del registro risalire agli assetti proprietari. Resta poi l’incognita degli istituti affini al trust (anche avuto riguardo alla destinazione dei beni ad uno scopo ed al controllo da parte di un soggetto diverso dal proprietario, nell’interesse di uno o più beneficiari o per il perseguimento di uno specifico fine: art. 22, co. 5 bis Decreto), per cui l’obbligo di comunicazione andrebbe verificato indipendentemente dalla “veste” adottata. Nel mentre il tempo stringe e le sanzioni incombono. La comunicazione per i soggetti obbligati costituiti alla data di operatività del registro va eseguita entro l’11 dicembre, le sanzioni amministrative per mancata comunicazione vanno da 103 a 1.032 euro, quelle penali (false comunicazioni) contemplano la reclusione da sei mesi a tre anni e una multa fino a 30.000 euro.

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Laureato con lode all’Università degli Studi di Messina nel 2006, è entrato a far parte dello Studio nel luglio del 2007, divenendo associato nel 2010 e partner nel gennaio 2021
E’ iscritto all’albo degli Avvocati di Milano dal 2010. Si occupa prevalentemente delle problematiche afferenti al settore bancario, finanziario, societario e fallimentare. Assiste inoltre primarie Sicav estere in relazione ai profili di compliance e regolamentazione italiana, relativi, in particolare, agli aspetti inerenti l’offerta di prodotti in Italia.