Accordi transattivi con l’Antitrust? Ecco il primo esempio

Con un recente provvedimento (n. 31924 del 15 aprile 2026), l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Acgm) ha definito un procedimento in materia di intese anticoncorrenziali applicando, per la prima volta, l’art. 14-quater della legge antitrust (l. 287/1990), che consente di concordare una transazione con le imprese coinvolte nel procedimento stesso.
Cosa era successo? A settembre del 2024, a seguito di una segnalazione ricevuta sulla piattaforma di whistleblowing, l’Autorità aveva avviato un’indagine nei confronti di tre aziende produttrici di patatine e altri snack salati (Amica Chips, Pata e Preziosi Food), accusate di aver coordinato, anche tramite scambi di informazioni, le rispettive politiche commerciali, a danno dei loro clienti (alcuni dei principali operatori italiani della gdo), concordando politiche di prezzo e astenendosi dal presentare offerte concorrenziali a discapito l’una dell’altra con patti di «non belligeranza».
Questo procedimento non ha però seguito l’iter ordinario, ossia non si è concluso con un provvedimento di condanna (o di assoluzione) delle imprese coinvolte, ma è stato definito con una transazione. Circa quattro anni fa la legge annuale per il mercato e la concorrenza (l. 118/2022) ha modificato la legge antitrust (l. 287/1990), che, tra altre novità, ha aggiunto l’art. 14-quater. Questa norma prevede, per e le imprese, a seguito dei quali le imprese stesse formulano una proposta di transazione. Se questa proposta viene accolta, l’iter si conclude. Se invece viene rifiutata, vi è una salvaguardia per l’impresa: le eventuali ammissioni formulate nella trattativa si intendono ritirate e non possono costituire prova contro nessuna delle parti del procedimento. Nel caso di specie, per l’appunto, la proposta è stata accettata, con conseguente riduzione della sanzione, accompagnata dall’ordine alle imprese a non reiterare le condotte. Inoltre, nella quantificazione della sanzione, l’Agcm ha tenuto conto anche di altre attenuanti (tra cui la collaborazione prestata da Pata e da Amica Chips e iniziative volte a evitare la futura commissione di illeciti antitrust), riducendo gli importi a carico delle imprese.
Questa procedura ha quindi il vantaggio di una rapida chiusura del procedimento e di contenimento degli esborsi pecuniari a carico delle aziende. Il rischio per le aziende che transigono è però quello di porgere il fianco a successive cause risarcitorie a loro carico da parte di chi ha subìto danni per effetto delle condotte oggetto del procedimento. Condotte che, come detto, vengono accertate dal provvedimento dell’Agcm. Nondimeno l’ambito di tale accertamento può essere più limitato rispetto a quello che avviene in una procedura ordinaria perché almeno una parte dei dettagli della condotta contestata resta riservata. È perciò molto importante, per l’impresa coinvolta, valutare con estrema attenzione se e con quali modalità accedere a una transazione con l’autorità, soppesando pro e contro di questa scelta. Il vantaggio a breve (sanzione ridotta) può essere consistente, ma gli effetti nel medio lungo termine non possono essere trascurati.