Una storia dei diritti d’autore fra interessi economici e interessi morali

Intervenendo nel corso della giornata di studi organizzata dall’Università “Bicocca” di Milano in memoria di Luigi Carlo Ubertazzi, e dedicata al futuro del diritto d’autore, il Prof. Gustavo Ghidini, fondatore del nostro Studio, ha tracciato la parabola plurisecolare della tutela delle opere d’ingegno, indicando nel conflitto fra interessi economici e interessi morali la bussola per orientarsi in vista dei prossimi sviluppi e di auspicate riforme.
La storia del diritto d’autore risale al Settecento, ovvero al momento in cui viene a crearsi una vera e propria industria editoriale a seguito dell’invenzione della stampa a caratteri mobili effettuata da Gutenberg nel XV secolo. In un’epoca in cui i librai erano anche stampatori ed editori, furono loro a promuovere la fondazione del moderno copyright patrocinando il riconoscimento dei diritti degli autori. È nello Statuto della regina Anna, del 1710, che per la prima volta la questione viene sistematizzata, prendendo atto delle nuove potenzialità dell’industria editoriale. Il diritto d’autore è dunque un argomento che ha percorso un itinerario plurisecolare, diviso fra alcuni punti fermi e la necessità di evolversi col progredire delle forme di diffusione dei contenuti.
Lo ha ricordato il Prof. Gustavo Ghidini, fondatore del nostro Studio, Professore Emerito presso l’Università degli Studi di Milano, intervenendo il 23 settembre nell’ambito della giornata di studi Il futuro del diritto d’autore. Organizzata dall’Università degli Studi di Milano Bicocca, la giornata è stata dedicata alla memoria di Luigi Carlo Ubertazzi, studioso di proprietà intellettuale e concorrenza e già docente alle Università di Brescia, Pavia, Bari, Ferrara e Venezia, scomparso lo scorso anno. Alla giornata di studi hanno preso parte, fra gli altri, i Proff. Roberto Pardolesi, Luca Nivarra, Giovanni Guglielmetti, Marco Ricolfi e Marco Saverio Spolidoro. Alle sessioni, coordinate dai Proff. Mario Libertini, Michele Bertani, Vincenzo di Cataldo e Davide Sarti, si è aggiunta una tavola rotonda sul tema, con interventi dei Proff. Costanza Honorati, Alessandro Cogo, Rosaria Romano, Andrea Ottolia e Benedetta Ubertazzi.
“Il moderno diritto d’autore nasce, e rimane per oltre un secolo, touts œconomicus, esclusivamente patrimoniale e, dunque, funzionale all’alienazione per via contrattuale all’editore, tipicamente successor in title dell’autore”, spiega il Prof. Ghidini. “Nel 1886 la Convenzione di Berna recepiva e riordinava la legislazione precedente riferendola a tutti i tipi di opere, via via realizzabili e sfruttabili grazie a nuovi modi tecnologici di produzione e diffusione, e anche a tutte le diverse singole facoltà esecutive attraverso cui lo sfruttamento economico poteva essere realizzato”.
La revisione al testo verificatasi nel 1908 risultava ancora più stringente al riguardo, cancellando la distinzione fra “derivata dipendente” e “derivata autonoma”, trasformando quindi tutti gli autori di opere derivate in tributari dell’autore (e dell’editore) dell’opera originaria: “In sostanza, tutti gli interessi degli autori allo sfruttamento economico delle opere vennero elevati al rango di diritti patrimoniali degli autori stessi”. Solo la conferenza di Roma del 1928 giunse a riconoscere all’autore dei diritti morali, di contenuto non economico e quindi inalienabili, tanto che alcuni studiosi italiani come Paolo Autieri e Paolo Spada li definiscono “diritti personali”.
“Si tratta”, illustra il Prof. Ghidini, “dei diritti al rispetto della paternità e dell’integrità dell’opera. Entrambi diritti avvinti da una comune ratio: il rispetto della attuale volontà dell’autore in ordine alla pubblicazione dell’opera. Ma non vennero elevati a diritti soggettivi personali dell’autore quello di decidere se l’opera debba essere edita o quello di pentirsi della pubblicazione – secondo i dettami della cosiddetta Legge Rocco del 1925 – ove concorrano gravi ragioni morali”.
Si trattò dunque di un compromesso al ribasso per quel che concerne gli interessi degli autori. “Bisogna in realtà guardarsi dalla contrapposizione schematica fra interessi economici e interessi morali degli autori”, argomenta ancora, “poiché l’interesse a far pubblicare l’opera, tradurre, diffondere, e così via, è manifestamente di contenuto economico ma corrisponde anche all’interesse morale di veder volare la fama del proprio nome e diffuso il proprio messaggio intellettuale e artistico. Allo stesso modo, gli interessi morali presentano un manifesto rilievo economico: ad esempio, la caduta della reputazione può provocare la perdita del favore del pubblico e, quindi, la diminuzione delle vendite”.
Il Prof. Ghidini individua la limitatezza della definizione giuridica dei diritti morali nel fatto che solo paternità e integrità non si pongono mai in contrasto con l’interesse economico; mentre la soddisfazione degli altri interessi morali, come ad esempio quello al pentimento, può proporre occasioni di conflitto con l’esercizio, da parte dell’editore, dei diritti economici che l’autore gli ha ceduto.
È possibile una riforma meno al ribasso? Il quadro normativo comunitario, al momento, è piuttosto debole. Nel 2010 l’European Copyiright Code ha ribadito i diritti morali degli autori senza però ampliarne il novero; e il compianto prof. Ubertazzi suggeriva che forse il diritto di pentimento può venire ripescato dal diritto all’oblio e dal diritto alla cancellazione previsti dall’articolo 17 del GDPR.
“Sarebbe auspicabile riconoscere all’autore”, ha concluso il Prof. Ghidini, “il diritto di inedito in senso proprio, ossia il diritto di ritirare il consenso alla pubblicazione prima che sia avvenuta seppur dopo l’alienazione all’editore del diritto di pubblicare; il diritto di modificare l’opera prima della pubblicazione della prima edizione e delle successive edizioni o ristampe; il diritto di far ritirare l’opera dal commercio, dopo la prima pubblicazione, per gravi ragioni morali; il diritto di opporsi alla traduzione nella lingua di un paese straniero nel quale sia divenuta dominante una humus politico-culturale che l’autore ritenga in grave contrasto coi valori etici informanti la propria personalità culturale”.
Di recente il Prof. Ghidini è intervenuto con una relazione su diritto d’autore e NFT in un convegno all’Università LUISS e una relazione su proprietà intellettuale e intelligenza artificiale in una tavola rotonda organizzata da Class Editori.