Sostenibilità e packaging: le nuove regole e il problema delle scorte

Il 2026 è stato foriero di molte novità sul fronte della sostenibilità. Ora il cambio di passo diviene concreto: due date segnano un nuovo inizio. Dal 12 agosto è applicabile il Regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (Ppwr, Reg. Ue 2025/40), con requisiti stringenti per garantire la sostenibilità del packaging lungo tutto il suo ciclo di vita. L’obiettivo è ridurre gli sprechi, favorire il riciclo, promuovere sistemi di riuso e ricarica e limitare il ricorso agli imballaggi monouso.
È previsto l’obbligo di minimizzare peso, volume e spazi vuoti non necessari. La responsabilità non ricade solo sui produttori. Anche il titolare del marchio che commercializza il prodotto, se fa progettare, fabbricare o immette sul mercato il relativo packaging con il proprio marchio ne diventa responsabile e dovrà occuparsi della gestione della documentazione tecnica, della valutazione e della dichiarazione di conformità. I fornitori sono chiamati a mettere a disposizione tutte le informazioni e i documenti necessari. Le nuove regole sulla minimizzazione degli ingombri influenzeranno anche la progettazione di packaging tutelabili come marchi di forma e modelli tridimensionali.
Vi è una clausola di salvataggio, applicabile però solo a imballaggi che costituiscono disegni o modelli comunitari o marchi di forma «protetti prima dell’11 febbraio 2025». La seconda data, ormai prossima, è quella del 27 settembre, quando entrerà in vigore il decreto legislativo 30/2026, che recepisce la Direttiva Ue contro il greenwashing e introduce regole sull’uso delle dichiarazioni ambientali, estendendo anche la lista nera delle pratiche scorrette vietate. Tra l’altro sono ora bandite espressioni generiche come «green», «rispettoso dell’ambiente», «sostenibile», se non supportate da prove concrete e verificabili di eccellenza ambientale. Il Regolamento Ppwr e la disciplina contro le pratiche commerciali scorrette pongono quindi un problema immediato: come gestire le scorte in magazzino? Le novità richiedono un’attenta valutazione, considerati anche gli obblighi previsti dal Reg. Ue 2024/1781 (cosiddetto Regolamento Ecodesign) che impone di adottare misure per prevenire la distruzione dell’invenduto. Per il Ppwr la Commissione Europea ha pubblicato a giugno le linee guida e ad agosto presentato le nuove faq. Queste chiariscono che gli stock precedenti il 12 agosto 2026 non devono essere distrutti, possono essere venduti, è sufficiente predisporre un documento di accompagnamento con i requisiti di identificazione (identificativo univoco e nome e indirizzo del fabbricante), senza intervenire fisicamente sugli imballaggi già prodotti.
Più complessa appare la situazione relativa ai packaging e ai prodotti che riportano claim ambientali ormai non conformi e che il 27 settembre diventeranno «vecchie scorte». Non è previsto un periodo di smaltimento. Consapevoli delle conseguenze economiche e ambientali della gestione delle giacenze, nell’ambito della rete Cpc (Consumer Protection Cooperation) le autorità europee hanno elaborato il Common Understanding on Old Stock, un documento di indirizzo condiviso.
Presupposto fondante è che le nuove norme erano note e attese da tempo e che non sono che una specificazione di principi di trasparenza già applicati in materia di claim ambientali: le aziende devono quindi adeguarsi in buona fede e senza ritardi. Attendere l’esaurimento del magazzino non è un’opzione: sono richieste azioni concrete e tempestive, come eliminare dal web, e-commerce e social, tutte le reclame e le dichiarazioni ormai inadeguate, verificare che ogni claim ambientale sia documentato e dimostrabile e, ove possibile, rietichettare i packaging. Ma potrebbe non essere sufficiente.
Le autorità potranno tener conto di difficoltà concrete per scorte ordinate, realizzate o distribuite prima del 27 settembre, quando il loro ritiro comporti costi sproporzionati o un impatto ambientale superiore rispetto ai benefici. È tempo di agire. (riproduzione riservata)