Clienti-fornitori, come orientarsi nel labirinto normativo

In questi giorni si è parlato molto dei rapporti con i fornitori in seguito a provvedimenti giudiziali e dell’Antitrust che per ragioni differenti hanno interessato quelli tra griffe della moda e aziende della filiera produttiva. Si tratta di vicende ancora in corso, su cui non ci si può esprimere, ma che inducono a una riflessione sui rapporti di fornitura e a suggerire alcune indicazioni pratiche sulla loro gestione. Queste vicende si innestano sulla tendenza, in atto da anni, che vede i rapporti interni alle filiere oggetto di regolamentazioni sempre più articolate.
Principalmente, ma non solo, sono state varate norme finalizzate a tutelare la «parte debole», che il legislatore nazionale ed europeo solitamente individua nel fornitore, ma talvolta anche nel cliente-committente. In questo ambito vi sono sia disposizioni di portata generale che settoriale. Ad esempio, tra le prime va ricordato l’articolo 9 della legge 192/1998 che vieta l’abuso di dipendenza economica, ossia l’ingiusto approfittamento di una parte contrattuale, ritenuta più forte, a danno dell’altra; è una norma che, ancorché la legge sia dedicata alla “subfornitura”, si applica a qualsiasi rapporto tra imprese per lo scambio di merci o servizi. Ancora, l’articolo 29 del decreto legislativo 276/2003 pone a capo del committente la responsabilità per l’eventuale mancato pagamento da parte del fornitore dei contributi previdenziali dei collaboratori di quest’ultimo.
Tra le disposizioni settoriali il decreto legislativo 198/2021 sulle pratiche commerciali sleali nella filiera agroalimentare impone obblighi e oneri di vario tipo soprattutto alle imprese acquirenti. Inoltre sempre più spesso le aziende devono assicurarsi che i fornitori tengano determinate condotte o rispondano a certi standard. Di recente la Direttiva NIS2 (n.2022/2555) sulla cibersicurezza obbliga le aziende che vi sono sottoposte a garantire che i fornitori rispondano a determinati standard di sicurezza. Poi la Direttiva Csddd sulla sostenibilità ambientale, una volta attuata (il termine è fissato al 26/7/2027), richiederà alle imprese di grandi dimensioni (sono però inclusi i franchisor con fatturato o royalties superiori rispettivamente a 80 e 25 milioni) di svolgere attività volte a tutelare i diritti umani e il rispetto dell’ambiente anche nell’ambito delle filiere dei fornitori, sui quali sarà obbligatorio vigilare.
Peraltro alcune delle norme ora citate sono poste anche a vantaggio delle imprese committenti. L’articolo 9 della legge 192/1998 tutela anche il cliente rispetto a soprusi di fornitori economicamente più forti perché essenziali; pure la normativa Utp contiene regole a favore delle imprese acquirenti di prodotti agroalimentari. Del resto le imprese non operano solo come compratrici ma anche come fornitori: è quindi opportuno giovarsi anche dei diritti previsti da queste norme. Il complesso di leggi solo (molto) parzialmente citato deve trovare corrispondenza anzitutto nei contratti. È perciò caldamente consigliato di redigere accordi scritti per fissare clausole chiare, avendo cura di stabilire condizioni equilibrate evitando di porre a carico della parte debole obblighi oggettivamente sproporzionati.
Sono altrettanto importanti i comportamenti nel corso del rapporto: se un commerciale richiedesse a un fornitore prestazioni sproporzionate, vi sarebbe il rischio di una successiva censura giudiziale con condanne al ristoro dei danni o sanzioni pecuniarie. È perciò necessaria anche la formazione continuativa di dipendenti e collaboratori.
Ancora, in certi casi è opportuno un sistema di audit efficace. Insomma, è richiesta una gestione costantemente attenta della filiera per non restare invischiati in vicende costose economicamente e per l’immagine aziendale. (riproduzione riservata)
