Il calo dei tassi rilancia i mutui a tasso variabile. E la clausola floor

La clausola floor nei contratti di mutuo a tasso variabile è stata al centro di un ampio dibattito. In principio si sostenne che la clausola fosse un contratto derivato velatamente inserito nei contratti di mutuo. Tale orientamento non ha tuttavia convinto la giurisprudenza: la clausola floor persegue il fine di regolare la formazione e l’ammontare degli interessi corrispettivi, non già di creare un differenziale di valore oggetto di scambio di flussi finanziari a favore dell’una o dell’altra parte (v. da ultimo anche Cass. Civ., 1942/2025, che ha confermato la sentenza in appello in cui si legge che la clausola floor ha il fine di assicurare che il tasso di interesse non possa scendere al di sotto del minimo pattuito e di regolare gli interessi corrispettivi: pattuizione quindi attinente al mutuo e non un derivato implicito, non avente natura finanziaria).Ultimamente, però, la disputa si è spostata sulla potenziale vessatorietà, formale e sostanziale, di questo tipo di clausola nell’ambito dei contratti destinati ai consumatori.All’orientamento tradizionale, che esclude la stessa ammissibilità di un sindacato di vessatorietà sulla clausola in applicazione dell’art. 34, co. 2. del Codice del Consumo (salvo il caso di formulazione poco chiara) in quanto riferita all’oggetto del contratto o all’adeguatezza del corrispettivo, si è contrapposta nell’ultimo biennio una diversa lettura della Corte d’Appello di Milano.Per il Collegio milanese, non solo un tale sindacato sarebbe ammissibile (attesa la natura accessoria della clausola), ma potrebbe concludersi con il rilievo di un significativo squilibrio tra banca e cliente, consentendo alla prima di beneficiare delle variazioni dell’indice ma precludendo ogni vantaggio al secondo in caso di tassi particolarmente bassi che si collocassero sotto il pavimento pattuito. Di qui la nullità della clausola per vessatorietà sostanziale, ove non assistita da idonei meccanismi contrattuali idonei a ripristinare l’equilibrio del sinallagma negoziale (App. Milano nn.2832/2022 e 558/2023).La querelle è proseguita nel 2024, con un ritorno alla interpretazione tradizionale. Degne di nota appaiono due decisioni in particolare.

La prima è quella del Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario n. 4137, che anche sulla base di una attenta disamina delle decisioni adottate dalla Corte di Giustizia Ue sul presupposto dell’art. 4 § 2 della Direttiva 93/13 (di cui l’art. 34.2 Cod. Cons. integra la diretta attuazione), nega di poter valutare la vessatorietà della clausola floor, in quanto relativa all’oggetto del contratto, e ciò anche quando non sia assistita da un corrispondente cap in favore del Cliente.

L’altra è quella del Tribunale di Milano n. 9575/2024, che contrapponendosi all’indirizzo della propria Corte d’Appello ha ribadito i suddetti principi, limitando la vessatorietà della clausola floor alla sola ipotesi di formulazione non chiara e/o intellegibile.Partita chiusa? È tutto da vedere, soprattutto quando, come previsto, i tassi cominceranno a scendere sensibilmente. Nell’attesa invitiamo a una riflessione, prendendo spunto dalla giurisprudenza formatasi sui contratti non destinati ai consumatori (es. Trib. Brescia 4655/2024): se è vero che la clausola garantisce alla banca un profitto minimo, è altresì vero che il maggior rischio finanziario causato dalla sua eventuale assenza imporrebbe, con ogni probabilità, un incremento dello spread. In altre parole, la clausola floor garantisce al mutuatario il vantaggio di beneficiare di un costo inferiore rispetto a quelli richiesti nei contratti di credito che contemplano meccanismi di indicizzazione puri. Insomma: si può veramente parlare di uno squilibrio significativo, alla luce della complessiva dinamica finanziaria sottesa all’operazione di mutuo e del necessario equilibrio del mercato? (riproduzione riservata)

Avv. Flavius Duca

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