Al via i piani di sostituzione dei tassi: inspiegabile complicazione

Paiono eterni, ma non lo sono. Gli indici e i tassi monetari cambiano al cambiare dei mercati o al verificarsi di sconvolgimenti macroeconomici e geopolitici. La Brexit si portò via il Libor, benchmark per la quotazione di valute estere. Ma che succede quando il tasso di interesse di un mutuo od obbligazione in essere sparisce dalla scena? Se il contratto o regolamento dell’emittente non ha previsto l’eventualità (accade spesso), le parti del prestito o titolo devono accordarsi. E se l’accordo non c’è, il contratto o titolo potrebbe anche cessare di esistere perché sarebbe impossibile eseguirlo. In sede Ue già nel 2016 si era optato per rendere cogente per gli intermediari abilitati la predisposizione di piani di sostituzione degli indici.
Si richiedeva cioè la predisposizione di regolamenti interni da applicarsi al verificarsi di una variazione sostanziale o cessazione di un indice di riferimento al fine di garantire una sostituzione senza traumi. La novità oggi è che con un atto normativo di attuazione del regolamento emanato a fine 2023 lo Stato italiano ha previsto la contrattualizzazione di tali piani. Lo scopo è rendere opponibili ai clienti di banche e intermediari i meccanismi di sostituzione. Al verificarsi del presupposto applicativo dei piani (la variazione sostanziale o cessazione di un indice), l’adeguamento o sostituzione previsti nel piano impegneranno direttamente le parti, dunque anche i clienti. Il termine per la contrattualizzazione dei piani scadrà il 10 gennaio e il funzionamento della sostituzione dell’indice è disciplinato dal nuovo articolo 118-bis del Testo Unico Bancario.
In caso di cessazione o variazione di un indice l’intermediario comunicherà al cliente o sottoscrittore il nuovo indice di riferimento in conformità al piano contrattualizzato. Il cliente avrà facoltà di recedere nei 60 giorni successivi, applicandosi in tal caso il tasso originario al valore della sua ultima quotazione. Sin qui nulla da obiettare. Se il tasso cambia, l’applicazione dell’istituto della variazione unilaterale dei contratti non è in discussione. Il fatto peculiare è che, secondo la legge di attuazione (dlgs 207/2023), anche la fase di mera contrattualizzazione dei piani di variazione (quella da eseguirsi entro l’avvio del 2025) per i rapporti in essere deve intervenire con lo stesso meccanismo di variazione unilaterale e pur in assenza di una concreta variazione dei tassi. In realtà, la contrattualizzazione dei piani integra un mero atto normativo, che non produce effetti economici o sostanziali sul rapporto contrattuale. Viceversa, l’attribuzione del diritto di recesso trova fondamento nella modifica contrattuale peggiorativa (cioè economicamente rilevante) che l’intermediario intende introdurre.
L’annotazione non è da poco, visto che la contrattualizzazione dei piani, e dunque l’attribuzione del diritto di recesso, riguarda anche quei rapporti bancari a tempo determinato per i quali il recesso non sarebbe di per sé ammissibile, stante l’inapplicabilità dell’art. 118 Tub per modifica dei tassi. In definitiva, si introduce in favore del cliente uno strumento idoneo ad alterare l’equilibrio dei reciproci diritti e obblighi, con potenziali oneri di sistema aggiuntivi a carico dell’intermediario che alla fine non potranno che ricadere su tutti i clienti. Il tutto dunque a quale pro?
