Responsabilità da appalto: come prevenire i rischi di crash a catena

A chi mi domandi se esistano rimedi per scansare le insidie dell’art. 29, rispondo: no e quasi sì. No, perché la norma è imperativa, cioè inderogabile via contratto. Quasi sì, perché si può intervenire con atti di monitoraggio e prevenzione, che però non bastano. L’art. 29 del d.lgs. 276/2003 stabilisce la responsabilità del committente in solido con l’appaltatore e con gli eventuali subappaltatori per stipendi e contributi che questi non abbiano regolarmente versato con diritto di rivalsa sull’inadempiente.
È un’evoluzione dell’art. 1676 del Codice Civile, con una differenza non trascurabile: il secondo limita la responsabilità del committente al valore della commessa lavorata, mentre il primo, nei fatti, non conosce altro limite che la (pur non facile) prova per i lavoratori del subfornitore di aver lavorato sulle commesse del committente. La disposizione persegue un fine meritorio e indiscutibile: proteggere i lavoratori del subfornitore che non paghi né loro né gli enti previdenziali. Ma è una norma ormai fuori tempo perché ignora le profonde trasformazioni occorse nel mercato delle subforniture da quasi tre lustri. Pensato per il caso della possente azienda che imponga prezzi inadeguati ai subfornitori ma che abbia spalle a sufficienza larghe per sostenerne le inadempienze verso il personale, il dettame si rivela oggi tale da poter provocare una distruzione di lavoro maggiore di quella che esso vorrebbe proteggere.
Nelle odierne supply-chain, il brand blasonato delega a una media impresa concedendole di subdelegare, ma a un prezzo: il primo delegato deve abbassare i costi e quindi si trova costretto a fare altrettanto con il subfornitore di secondo livello. Se poi quest’ultimo crolla, il peso del costo lavoristico si ribalta sul primo delegato, per il quale diviene difficile attivare la solidarietà del committente senza compromettere il rapporto commerciale. Non solo. Oggigiorno, anche le piccole imprese devono subappaltare alle più ancor piccole e il problema si fa più serio. Per stare sul mercato, una piccola sartoria (ma l’esempio vale per migliaia di altri casi) chiederà a un piccolo cucitore di assemblare gli abiti che essa taglia.
Tutto funzionerà per un po’, quindi ci sarà il momento in cui l’ultimo anello della catena cederà, le commesse in corso resteranno ineseguite, il micro-committente subirà un danno cui si aggiungerà quello di supplire alle inadempienze lavoristiche del subfornitore. Col rischio che il micro-committente crolli a sua volta. Il monitoraggio per chi delega resta indispensabile. I segnali da intercettare sono, prima di tutto, carenze qualitative nelle consegne, trasmissione ritardata della documentazione di regolarità retributiva e contributi, richieste ripetute di anticipi su lavorazioni future. Il contratto può regolare minuziosamente queste scomode evenienze e paralizzare il corso degli eventi prima che sia troppo tardi. Ed è tardi quando il subfornitore è ormai decotto e il diritto di rivalsa accordato dall’articolo 29 è meno che niente. Un contratto ben fatto e ben applicato può essere un deflatore di danni.Serve però una seria presa di coscienza da parte del legislatore.
In uno scenario così radicalmente mutato, tutelare i lavoratori della parte più debole è sacrosanto ma non può divenire uno strumento di distruzione di valore a catena. Due correttivi s’impongono. Primo: dosare l’obbligo in ragione delle reali condizioni del committente e dunque distinguere a seconda della stazza di quest’ultimo. Secondo: in funzione del primo, rapportare la responsabilità al valore della commessa (come prescritto dal codice civile) o fissare un tetto massimo pari a una graduale percentuale del fatturato del committente, coerente alla sua capacità di tenuta. La coperta corta va allungata un po’ perché i lavoratori del committente non sono di rango inferiore a quelli del suo subfornitore. Di mezzo, forse, ci sarebbe anche un non piccolo problema costituzionale. (riproduzione riservata)
Emilio Girino
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