MULTA ANTITRUST PER I BIGLIETTI DEL COLOSSEO: COSA DEVONO SAPERE I RIVENDITORI UFFICIALI

Un provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha colpito con una sanzione complessiva di quasi 20 milioni di euro diversi operatori ufficiali incaricati della distribuzione dei biglietti per l’accesso al Colosseo. L’istruttoria, aperta in seguito a numerose segnalazioni di utenti rimasti esclusi dall’acquisto online, ha portato alla contestazione di pratiche commerciali scorrette, vietate dal Codice del Consumo, in particolare l’omessa adozione di misure antifrode, il ricorso a tecniche di accaparramento dei biglietti tramite bot, e la gestione poco trasparente dei titoli gratuiti.
Nella rubrica “Ferri del mestiere” su Milano Finanza, Marco Mergati analizza i contenuti del provvedimento n. 31517 del 25 marzo 2025, soffermandosi in particolare sulla rilevanza giuridica delle condotte contestate e sulle implicazioni per tutti gli operatori del settore, anche quelli ufficiali e autorizzati. La novità principale, osserva l’autore, sta proprio nel cambio di bersaglio: la sanzione non ha colpito i bagarini informali, ma i rivenditori ufficiali, responsabili – anche solo per inerzia – di comportamenti ritenuti idonei a falsare il comportamento economico dei consumatori.
“In definitiva”, spiega l’Avv. Mergati, “secondo l’Agcm questi comportamenti di accaparramento di titoli o di omissione di contromisure atte ad evitarlo costituiscono pratiche commerciali scorrette vietate dal Codice del Consumo perché pregiudicano il comportamento economico dei consumatori che li acquistano da altri soggetti (ad es. tour operator) che li vendono, unitamente ad altri servizi, a prezzi più alti. Inoltre, in questo caso, secondo l’Autorità sussiste la violazione anche della specifica norma, introdotta nel 2023 (art. 23, comma 1, bb-bis, Cod. Cons.), che vieta la rivendita ai consumatori di biglietti comprati dal professionista grazie a strumenti automatizzati che eludono eventuali limiti al numero di titoli acquistabili”.
La ricostruzione include infine un utile richiamo al ruolo dell’Agcom nei casi di secondary ticketing, ambito nel quale l’Autorità può oggi infliggere sanzioni elevate e persino disporre l’oscuramento dei siti inadempienti. Ne emerge un quadro in cui la distribuzione dei biglietti – specie per siti culturali o eventi di particolare richiamo – diventa una materia delicata, in cui anche le omissioni possono generare responsabilità gravi.
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