La doppia rilevanza: un test di efficienza dei principi Esg

Dal 26 settembre il report di sostenibilità è un obbligo per una vasta platea di imprese, chiamate a dichiarare il loro concreto impegno per ambiente, diritti umani e buon governo, a beneficio degli stakeholder non azionisti: ossia investitori, finanziatori, enti civili, consumatori, lavoratori, politici o altri interessati sempre più sensibili a una gestione aziendale socialmente responsabile. Nato su base volontaria, prima imposto solo a imprese di grandi dimensioni e di interesse pubblico, con il decreto legislativo 125 del 6 settembre 2024 (attuativo della direttiva Ue 2022/2464, a sua volta modificativa di precedenti normative europee), il bilancio Esg oggi si connota per due tratti essenziali: il marcato ampliamento dei destinatari degli obblighi e la regola di doppia rilevanza (o doppia materialità). Sotto il primo profilo, l’articolo 1 del decreto adotta nuove definizioni convenzionali di imprese.
I parametri di qualificazione consistono in intervalli numerici basati su stato patrimoniale, fatturato e numero di dipendenti, che, se due di essi non sono superati o lo sono per due esercizi consecutivi, qualificano l’impresa come micro, pmi o di grandi dimensioni. Gli intervalli massimi per la microimpresa (esente dall’obbligo) sono 450.000 euro di stato patrimoniale, 900.000 euro di fatturato, dieci dipendenti. Gli stessi intervalli da non valicare diventano, per le piccole e medie imprese quotate, 25 milioni, 50 milioni e 250. Per la grande impresa, quotata o no, i paletti invece da superare sono gli stessi (25, 50 e 250). Nei fatti, molte pmi non quotate ma che superano quei limiti saranno ritenute grandi imprese e assoggettate al report Esg. Per quanto l’obbligo sia graduato nel tempo (in base all’articolo 17 del decreto), a partire dai bilanci 2025 e 2026 moltissime imprese, forse ad oggi inconsapevoli, saranno tenute all’assolvimento di questo obbligo dichiarativo. Molto più stimolante il secondo profilo: l’approccio basato sulla doppia rilevanza espresso dall’articolo 3 del decreto. Le informazioni riguarderanno tanto l’impatto che le azioni dell’impresa producono sui fattori di sostenibilità quanto il modo in cui questi influiscono su andamento, risultati e situazione dell’impresa: quest’ultima dovrà spiegare non solo come e quanto le sue scelte Esg abbiano ricadute all’esterno (in gergo, inside/out) ma anche come e quanto le stesse pesino su se stessa (outside/in).
Qui la faccenda si fa spinosa. Un micro-esempio: importanti investimenti in ambiente, inclusione e governance avranno certamente un costo ma che cosa accade se tale costo riduce significativamente l’utile aziendale? Interessi di azionisti e investitori a parte (ma da non trascurare in vista del reperimento di risorse per proseguire le iniziative intraprese o dar vita ad altre), profitti fortemente ridotti quali conseguenze avranno per l’impresa e chi la amministri? L’impresa è, per legge, una struttura che – non può, ma – deve perseguire fini di lucro. Un macro-esempio: il centraggio di un obiettivo ambientale (eliminazione di motori endotermici) provocherebbe, secondo stime da qui al 2030 70.000 posti di lavoro in meno nel settore automotive: in questo caso le stesse istanze Esg si contraddirebbero, privilegiando l’ecologia al lavoro, diritto umano per eccellenza. Ma il report di sostenibilità esteso assume un lineamento di intelligente e lodevole lungimiranza. Per ora le imprese non dovranno adottare misure Esg specifiche (al di là ovviamente di quelle già imposte da altri obblighi normativi) bensì solamente chiarire se volontariamente lo facciano e quali ne siano le ripercussioni sulla loro condizione.
Il report di sostenibilità ha tutta l’aria di un vero test. Un test proteso ad accertare se obiettivi tanto ambiziosi quanto spesso frettolosi siano realmente attuabili o no o non completamente o non entro tempi calcolati a tavolino. Il tutto aspettando l’attuazione della direttiva 2024/1760 (Corporate Sustainability Due Diligence), quando all’obbligo di dire seguirà l’obbligo di fare. (riproduzione riservata)
Emilio Girino
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