{"id":216,"date":"2014-05-23T18:13:10","date_gmt":"2014-05-23T16:13:10","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ghidini-associati.it\/staging\/?page_id=216"},"modified":"2026-05-11T17:16:13","modified_gmt":"2026-05-11T15:16:13","slug":"sentenze","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.ghidini-associati.it\/en\/sentenze\/","title":{"rendered":"Sentenze"},"content":{"rendered":"<h2>Archives of Judgements<\/h2>\n<p>This section contains several judgments, most of which are unpublished, by the Judicial Authorities and other Authorities relating to cases handled by the professionals of the Studio.<\/p>\n<p>Only the norms of the judgments are reproduced, arranged by subject indexes. If you would like to receive the full ruling text write to <a href=\"mailto:segreteria@ghidini-associati.it\">segreteria @ ghidini-associati.it<\/a> specifying the code number of the ruling (alphanumeric code \u2013 CS000 \u2013 reproduced below the norm).<br \/>\n<br><br \/>\n<br><\/p>\n<h3>Indici Tematici<\/h3>\n<ul>\n<li><a href=\"#_Toc116908976\">Abusiva utilizzazione dell\u2019opera dell\u2019ingegno<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc116908977\">Affidamento bancario (revocatoria fallimentare)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc100000001\">Appalto (Responsabilit\u00e0 del committente)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc116908978\">Appello (domande nuove)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc116908979\">Arbitrato irrituale (ampiezza della clausola)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc116908980\">Assegno bancario e rapporto fondamentale<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc116908981\">Atto di citazione (nullit\u00e0)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc116908982\">Azione revocatoria (competenza)<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li><a href=\"#_Toc116908985454543\">Banche dati compagnia assicurativa<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc116908983\">Bilancio (principio di chiarezza)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc116908984\">Bilancio (principio di correttezza e veridicit\u00e0)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc116908985\">Bilancio (proroga di approvazione)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc116908986\">Brevetti (descrizione e rivendicazione)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc116908987\">Brevetto (contraffazione)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc116908988\">Brevetto (illecito del dipendente e brevettazione abusiva)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc116908989\">Brevetto (industrialit\u00e0 dell\u2019invenzione)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc116908990\">Brevetto (intervento del PM)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc116908991\">Brevetto (invenzione di procedimento)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc116908992\">Brevetto (nullit\u00e0)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc116908993\">Brevetto e concorrenza sleale<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc116908994\">Buona fede contrattuale<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li><a href=\"#_Toc222222222\">Carenza di liquidit\u00e0 da Lockdown ed esclusione dell\u2019esonero dall&#8217;adempimento (sospensione del pagamento di canoni di noleggio)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc116923295\">Cessione del quinto<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc116908995\">Cessione d\u2019azienda ex lege (liberazione dell\u2019alienante)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc116908996\">Clausole vessatorie<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#Toc11690899842\">Clausole vessatorie (scrittura di rimodulazione di leasing) <\/a><\/li>\n<li><a href=\"#Toc116955584232\">Clausola di indicizzazione al cambio<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc444444444\">Compensazione delle spese e cancellazione della segnalazione nei sistemi di informazione creditizia (sic)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc116908997\">Competenza<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc100000002\">Competenza cautelare transnazionale<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#Toc100000009_00017\">Competenza Sezione Specializzata (vis actrativa domanda riconvenzionale)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#Toc100000009_00041\">Competenza Sezione Specializzata Impresa<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc100000003\">Competenza territoriale<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc116908998\">Concorrenza sleale (atti plurimi)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc116908999\">Concorrenza sleale (competenza lavoristica)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc116909000\">Concorrenza sleale (esimenti)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc116909001\">Concorrenza sleale (ex dipendente)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc116909002\">Concorrenza sleale (imitazione e onere di differenziazione)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#Toc100000009_00038\">Concorrenza sleale (imitazione servile)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#Toc100000009_00037\">Concorrenza sleale (imitazione servile del lay-out del punto vendita)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc116909003\">Concorrenza sleale (impresa in fieri)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#Toc100000009_00018\">Concorrenza sleale (informazioni riservate)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc323232323991\">Concorrenza sleale e informazioni riservate \u2013 calo fisiologico di clientela nel settore assicurativo<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc116909004\">Concorrenza sleale (interesse ad agire)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#Toc100000009_00070\">Concorrenza sleale (illecito di pericolo)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#Toc100000009_00014\">Concorrenza sleale (liceit\u00e0 del ribasso dei prezzi)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc116909005\">Concorrenza sleale (non conformit\u00e0 ai principi della correttezza professionale)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#Toc100000009_00036\">Concorrenza sleale (responsabilit\u00e0 della societ\u00e0 controllante)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc116909006\">Concorrenza sleale (risarcimento danni)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc32323232391111\">Concorrenza sleale (risarcimento danni e liquidazione equitativa)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#Toc100000009_00019\">Concorrenza sleale (storno di clientela da parte dell\u2019ex agente)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#Toc100000009_00039\">Concorrenza sleale (storno illecito di lavoratori)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#Toc100000009_40000\">Concorrenza sleale (storno illecito di lavoratori) &#8211; INIBITORIA<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#Toc100000009_00035\">Concorrenza sleale (terzo interposto)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc116909007\">Concorrenza sleale (violazione di norme pubblicistiche)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#Toc100000009_00015\">Concorrenza sleale (violazione di un\u2019altrui esclusiva)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc116909008\">Concorrenza sleale parassitaria<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc116909009\">Consorzio<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc116909010\">Consulenza tecnica d\u2019ufficio (onere della prova)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc116909011\">Contraffazione per equivalenti<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc116909012\">Contratto (interpretazione)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc100000004\">Contratto di distribuzione editoriale<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#Toc100000009_00090\">Contratto di Gestione di Portafoglio<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc116909013\">Contratto per costituzione societaria<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc116909014\">Convalidazione del marchio<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li><a href=\"#_Toc116909015\">Danno (prova dell\u2019entit\u00e0)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#Toc100000009_00055\">Danno da contraffazione<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc116909016\">Danno di immagine<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc116909017\">Denigrazione commerciale<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc13543516909017\">Derivato implicito<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc134343516909017\">Determinazione del rapporto di cambio<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc116909018\">Diffamazione a mezzo stampa<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#Toc100000009_00040\">Diritto d\u2019autore sul software<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#Toc100000009_00065\">Diritto di critica <\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc100000005\">Diritti sportivi audiovisivi<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc116909019\">Distribuzione selettiva (limiti della clausola di blocco)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc116909020\">Ditta (conflitto con marchio anteriore)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc116909021\">Domanda di manleva<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li><a href=\"#_Toc116909022\">Eccezioni in senso lato<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc116909023\">Editoria (riproduzioni abusive)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc116909024\">Espressioni offensive in atti di causa<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc116909025\">Etichettatura aggiuntiva e svilimento di prodotto<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li><a href=\"#_Toc116909026\">Fallimento (insinuazione tardiva)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc116909027\">Fallimento (prova presuntiva)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc116909028\">Fallimento (revocatoria di rimesse su conto bancario)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc116909029\">Fallimento e convalida di marchio<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc116909030\">Fatto del terzo (promessa e mancata esecuzione)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#fideiussoni-abi\">Fideiussioni ABI<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc116909031\">Fusione per incorporazione (effetti processuali)<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li><a href=\"#_Toc116909032\">Giudicato (effetti vincolanti)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#Toc100000009_00080\">Giudicato interno<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc100000006\">Giurisdizione amministrativa per oscuramento siti Internet<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li><a href=\"#_Toc3232323234\">Inadempimento contrattuale (risarcimento del danno)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#Toc100000009_00091\">Inammissibilit\u00e0 nuovi documenti in appello<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc32323232399\">Incapacit\u00e0 a testimoniare \u2013 tempestivit\u00e0 eccezione<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#Toc100000009_00020\">Informazioni segrete<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#Toc100000009_00021\">Informazioni segrete (acquisizione indipendente)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#Toc100000009_00022\">Informazioni segrete (misure di segretezza)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc116909033\">Inserzione automatica di clausole<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc116909034\">Interesse ad agire<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc116909035\">Interessi compensativi<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc116909036\">Interest rate swap (arbitrato)<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li><a href=\"#_Toc116909038\">Joint venture (elementi costitutivi)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc116909039\">Joint venture (rapporti interni)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc116909040\">Joint venture (soggettivit\u00e0)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc116909041\">Joint venture (unaninimit\u00e0 decisionale)<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li><a href=\"#_Toc1169093fgd11\">Leasing<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc3232323237\">Leasing finanziario (qualificazione civilistica)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc3232323238\">Leasing finanziario (mancata indicazione del tasso leasing \u2013 violazione art. 117 tub)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#Toc1169089984232\">Leasing (determinazione prezzo verbale di consegna) <\/a><\/li>\n<li><a href=\"#Toc11690899555584232\">Leasing (tasso leasing difformit\u00e0)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc116909043\">Legittimazione ad agire<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc116909044\">Legittimazione attiva<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc116909045\">Legittimazione passiva<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc116909046\">Legittimazione passiva (del licenziatario di brevetto)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#Toc100000009_00060\">Lesione dei diritti della personalit\u00e0 (opere letterarie \u2013 opere giornalistiche)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#Toc100000009_00061\">Lesione dei diritti della personalit\u00e0 (diritto di critica \u2013 continenza) <\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc100000007\">Lettere di intenti<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#Toc100000009_00050\">Liberalizzazioni (prezzo minimo imposto per i libri)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc116909047\">Locazione commerciale (recesso)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc116909048\">Lodo arbitrale (vizio di contraddittoriet\u00e0)<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li><a href=\"#_Toc116909049\">Mandatario (scostamento dalle istruzioni del mandante)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc116909050\">Mandato (attivit\u00e0 complementari)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc116909051\">Mandato (buona fede esecutiva)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc116909052\">Mandato (contenuti)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc116909053\">Marchio (\u201ccuore\u201d del)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc116909054\">Marchio (capacit\u00e0 distintiva)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#Toc100000009_00013\">Marchio (celebre)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc116909055\">Marchio (classi e affinit\u00e0 di prodotti)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc116909056\">Marchio (condizioni di rinnovo)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc116909057\">Marchio (confusione e prodotti sostituibili)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#Toc100000009_0008\">Marchio (contraffazione per identit\u00e0)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#Toc100000009_00012\">Marchio (consumatore di riferimento)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#Toc100000009_0006\">Marchio (difetto di novit\u00e0)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc116909058\">Marchio (espressioni di uso comune)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#Toc100000009_00011\">Marchio (giudizio di confondibilit\u00e0)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#Toc100000009_0002\">Marchio (liceit\u00e0 dell\u2019uso del marchio altrui a fini non distintivi)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc116909059\">Marchio (principio di esaurimento comunitario)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc116909060\">Marchio (principio di specialit\u00e0)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc116909061\">Marchio (prova dell\u2019uso e preuso)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc100000008\">Marchio (prova della contraffazione)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc116909062\">Marchio (secondary meaning)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#Toc100000009_0009\">Marchio (somiglianza tra i marchi e affinit\u00e0 tra i prodotti)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc116909063\">Marchio (uso preservante)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#Toc100000009_0010\">Marchio (valutazione di affinit\u00e0 tra i prodotti)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc116909064\">Marchio (valutazione di confondibilit\u00e0)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#Toc100000009_0001\">Marchio (violazione di accordi di distribuzione esclusiva)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc100000009\">Marchio comunitario<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc116909065\">Marchio debole e marchio forte<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc116909066\">Marchio di fatto<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#Toc100000009_0003\">Marchio di fatto (accertamento dell\u2019uso)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#Toc100000009_0004\">Marchio di fatto (prodotti alimentari e bevande)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#Toc100000009_0005\">Marchio di fatto (uso come domain name)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc116909067\">Marchio rinomato<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc116909068\">Mercati paralleli<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#Toc100000009_00051\">Modello (carattere individuale)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc116909069\">Monopolista legale (obbligo di informazione)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc116909070\">Motivazione per relationem<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc116909075551\">Mutuo fondiario<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc116909075552\">Mutuo fondiario (limiti di finanziabilit\u00e0)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc116909075553\">Mutuo fondiario (conversione del contratto)<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li><a href=\"#_Toc100000010\">Nome e diritto all\u2019identit\u00e0 personale<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc100000010\">Nullit\u00e0 teorica di penale non applicata<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li><a href=\"#_Toc116909071\">Obbligo del monopolista di contrarre<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc116534909071\">Oggetto del contratto con riferimento ad elementi estrinseci<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc100000011\">Ordine di <em>facere<\/em> alla P.A. <\/a><\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li><a href=\"#_Toc116909072\">Patto di non concorrenza (congruit\u00e0 del compenso)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc116909073\">Prescrizione in materia precontrattuale<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#Toc100000009_00057\">Prezzo imposto dei libri<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc116909074\">Procedimento cautelare (periculum in mora)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc100000012\">Procedimento cautelare (periculum in mora e mutamento dei fatti)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc116909075\">Procedimento cautelare (reclamo e impugnazione)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc116909076\">Procedimento cautelare (riproposizione nuova istanza)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#Toc100000009_00030\">Procedimento di descrizione<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#Toc100000009_00033\">Procedimento di descrizione (concessione inaudita altera parte)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#Toc100000009_00016\">Procedimento di descrizione (inammissibilit\u00e0 del reclamo sul provvedimento di concessione della descrizione)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#Toc100000009_00059\">Procedimento di descrizione (inefficacia)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#Toc100000009_00031\">Procedimento di descrizione (informazioni segrete) <\/a><\/li>\n<li><a href=\"#Toc100000009_00032\">Procedimento di descrizione (periculum in mora)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc116909077\">Procura alle liti<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc116909078\">Promotore finanziario (clausola di fidelizzazione)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc116909079\">Promotore finanziario (cross credit)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc100000013\">Promotore finanziario (indennit\u00e0 meritocratica)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc116909080\">Promotore finanziario (recesso per giusta causa)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc116909081\">Provvedimenti d\u2019urgenza<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc116909082\">Pubblicazione della sentenza<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc116909083\">Pubblicit\u00e0 e modelli sociali<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc116909084\">Pubblicit\u00e0 occulta<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc116909085\">Pubblicit\u00e0 redazionale (prova)<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li><a href=\"#_Toc100000014\">Qualificazione processuale del fatto illecito<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li><a href=\"#_Toc3211133231\">Recesso bilaterale nel contratto a tempo determinato.<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc3211133232\">Recesso (abuso del diritto e buona fede)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc3211133233\">Recesso nei contratti della filiera agroalimentare<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc116909086\">Requisiti di professionalit\u00e0 e onorabilit\u00e0<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc116909087gfsgs\">Responsabilit\u00e0 civile &#8211; mancata cancellazione iscrizione ipotecaria e pignoramento \u2013 riforma della sentenza di nullit\u00e0 del titolo \u2013 liceit\u00e0 della condotta<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc116909087\">Responsabilit\u00e0 precontrattuale<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#Toc100000009_00056\">Retroversione degli utili<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc116909088\">Riassunzione del giudizio (effetti)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc116909089\">Rimborso IVA nel processo civile<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc333333333\">Risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali per segnalazione nei sistemi di informazione creditizia (prova)<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li><a href=\"#_Toc116909090\">Sanzioni agli intermediari (legittimazione all\u2019opposizione)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc3232323235\">Segnalazione in centrali rischi private (risarcimento del danno patrimoniale)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc3232323236\">Segnalazione in centrali rischi private (risarcimento del danno all\u2019immagine)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#Toc100000009_00058\">Sequestro conservativo (Periculum in mora)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc116909091\">Societ\u00e0 (amministratore di fatto)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc116909092\">Societ\u00e0 (assunzione di partecipazioni vietata)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc116909093\">Societ\u00e0 (diritto di recesso)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc116909094\">Societ\u00e0 (effetti della nullit\u00e0 di clausola statutaria)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc116909095\">Societ\u00e0 (natura dell\u2019organo amministrativo)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc116909096\">Societ\u00e0 (nullit\u00e0 delibere consiliari)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc116909097\">Societ\u00e0 (prorogatio dell\u2019amministratore)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc116909098\">Societ\u00e0 (responsabilit\u00e0 solidale degli amministratori)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc100000015\">Societ\u00e0 (revoca dell\u2019amministratore)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc116909099\">Societ\u00e0 (revoca implicita dell\u2019A.U.)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc116909100\">Societ\u00e0 (spese legali dell\u2019amministratore)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc116909101\">Societ\u00e0 (statuto e nomina amministratori)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc116909102\">Sospensione del processo<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc116909103\">Stato di insolvenza (prova)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc116909104\">Successione di leggi<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li><a href=\"#_Toc116909105\">Transazione (effetti sui terzi)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc1169091065655\">Truffe Bancarie (Phishing \u2013 Spoofing)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#Toc100000009_00053\">Tutela della concorrenza<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li><a href=\"#_Toc116909106\">Ufficio Brevetti (trasmissione atti giudiziari)<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li><a href=\"#_Toc11690910dfgdf6\">Usura<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#Toc11697756868672\">Usura (contagio di usurariet\u00e0 a interessi non moratori) <\/a><\/li>\n<li><a href=\"#Toc1165523597756868672\">Usura (scenario worst case)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Tocfgdhdgdsgdssgsghfdhfdh\">Usura teorica<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li><a href=\"#_Toc32323232391111\">Valutazione delle prove atipiche (relazione investigativa)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc3232323239\">Valutazione delle prove emerse nel procedimento descrizione e delle testimonianze contrastanti (informazioni segrete)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Tocfgdhfdghfdhfdh\">Vendite sottocosto<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Tocfgdhdgdgfdghfdhfdh\">Vessatoriet\u00e0 di clausola non chiara<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<p><br><br><\/p>\n<h3>Massime<\/h3>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc116908976\" name=\"_Toc116908976\"><\/a>Abusiva utilizzazione dell\u2019opera dell\u2019ingegno<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>Dopo la scadenza del contratto con cui venivano ceduti i diritti per la riproduzione di brani di testo ed immagini di autori al fine della loro riproduzione su \u201ct-shirts e su altri supporti tessili e no\u201d, la mera prosecuzione della commercializzazione dei brani dell\u2019opera letteraria nelle stesse forme gi\u00e0 autorizzate dall\u2019autore non pu\u00f2 configurare \u2013 oltre alla violazione dei diritti di utilizzazione economica dell\u2019opera e del titolo di essa, ceduti nel caso alla societ\u00e0 editrice \u2013 anche un pregiudizio all\u2019onore o alla reputazione dell\u2019autore tale da rendere illecito anche per esso il comportamento censurato sotto il profilo del suo diritto all\u2019integrit\u00e0 dell\u2019opera stessa. (Trib. Milano Sentenza 13076 \/ 27.10.2004 FRANCO COSIMO PANINI EDITORE S.P.A. (Avv.ti Girino, Cavani, Mergati) \/ MARTHA 2004 in liquidazione) <strong>(CS125)<\/strong><\/em><\/p>\n<p><em>Le condotte ritenute illecite configurano un\u2019ipotesi di responsabilit\u00e0 extracontrattuale, posto che le abusive utilizzazioni dell\u2019opera e del marchio risultano poste in essere in assenza di accordi contrattuali tra le parti e rendono fondato il ricorso alla tutela di cui agli artt. 156 l.a. e 63 l.m. Le violazioni accertate devono ritenersi ascrivibili alla responsabilit\u00e0 di entrambe le convenute ex art. 2055 c.c. in base al principio secondo il quale sono legittimati passivamente rispetto all\u2019esercizio dell\u2019azione di accertamento dell\u2019illecito e di condanna al risarcimento del danno tutti i soggetti che abbiano partecipato alla violazione, tenuto conto che sussiste un generale ed autonomo dovere da parte di un soggetto imprenditoriale che proceda alla produzione e commercializzazione di un prodotto che \u2013 come nel caso di specie \u2013 coinvolga la disponibilit\u00e0 o meno di altrui diritti di accertarsi che dalla sua attivit\u00e0 non derivino lesioni di tali diritti. (Trib. Milano Sentenza 13076 \/ 27.10.2004 FRANCO COSIMO PANINI EDITORE S.P.A. (Avv.ti Girino, Cavani, Mergati) \/ MARTHA 2004 in liquidazione) <strong>(CS125)<\/strong><\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc116908977\" name=\"_Toc116908977\"><\/a>Affidamento bancario (revocatoria fallimentare)<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>La teoria del cumulo degli affidamenti, secondo la quale l\u2019entit\u00e0 della vera e propria apertura di credito sul conto corrente andrebbe integrata con le altre facilitazioni creditizie concesse al cliente tende arbitrariamente a confondere rapporti autonomi e disomogenei caratterizzati da differenziate valutazioni dal rischio creditizio. <\/em><em>Il versamento eseguito sul conto corrente da un socio fideiussore, facendo ricorso al proprio patrimonio personale, va inteso come un adempimento diretto del garante nei confronti del creditore e non come un finanziamento erogato alla societ\u00e0 la quale ha poi effettuato il pagamento alla banca. Secondo questa tesi, quindi, in mancanza di pregiudizio per la par condicio creditorum, viene meno la revocabilit\u00e0 del versamento in quanto si \u00e8 verificata semplicemente una sostituzione tra il creditore-banca e il creditore-socio lasciando inalterata la situazione della massa.<\/em><\/p>\n<p><em>Il conto corrente rappresenta uno strumento concepito per la regolazione comune dei diritti che le parti intendono farvi confluire. Nei rapporti interni, dunque, la denominazione del conto non costituisce una prerogativa maggiore dei diritti che a ciascuno dei contraenti spettano. Il versamento eseguito da terzi sul conto corrente bancario non appartiene al correntista pi\u00f9 di quanto appartenga alla banca: tutto dipende dallo stato del conto in quel momento.<\/em><em>Devono ritenersi revocabili tutte le rimesse che, in base ad un accertamento ex post, risultino in concreto dotate di natura solutoria per avere concorso a senso unico (ossia: senza alcun serio riutilizzo della provvista) a ridurre l\u2019esposizione del cliente verso la banca, anche quando non vi sia stata una formale revoca dell\u2019apertura di credito. <\/em><em>L\u2019eccezione della sussistenza di operazioni bilanciate richiede la prova dell\u2019esistenza di un legame funzionale tra accredito e addebito tale da giustificare una valutazione di neutralit\u00e0 rispetto alla pregressa esposizione del conto. Per fornire una simile prova sarebbe fondamentale chiarire l\u2019utilizzo del versamento. <\/em><\/p>\n<p><em>La prova del requisito soggettivo dell\u2019azione revocatoria pu\u00f2 essere fornita attraverso presunzioni, purch\u00e9 gravi, precise e concordanti, le quali vanno parametrate alla particolare qualit\u00e0 e struttura del soggetto. (Nel caso di specie, il soggetto \u00e8 una banca e , quindi, un avveduto imprenditore del settore creditizio, dotato degli strumenti tecnici e di un apparato professionale specificamente orientato alla valutazione della solvibilit\u00e0 del cliente) (Trib. Milano \u2013 Sentenza 1998 \/ 19.1.1998 FALLIMENTO L\u2019ASFALTO ANSANI S.R.L. (Prof. Ghidini) \/ BANCA AGRICOLA MILANESE S.P.A.) <strong>(CS003)<\/strong><\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc100000001\" name=\"_Toc100000001\"><\/a>Appalto (Responsabilit\u00e0 del committente)<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>Una societ\u00e0 committente (nel caso di specie una S.p.A. a partecipazione pubblica) \u2013 nell\u2019ambito dei suoi poteri di controllo nei confronti delle societ\u00e0 appaltatrici \u2013 non ha alcun potere coercitivo di obbligare le societ\u00e0 datrici di lavoro ad onorare i propri impegni contrattuali nei confronti delle maestranze, o di obbligare tali societ\u00e0 ad assumere le maestranze dell\u2019impresa cedente. (App. Catanzaro \u2013 Sentenza 91\/7.2.2007 ENAV S.P.A. (Avv.ti Prof. Ghidini, Mergati) \/ ROBERTELLI MASSIMO e PARROTTA FILIPPO)<strong> (CS 179)<\/strong><\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc116908978\" name=\"_Toc116908978\"><\/a>Appello (domande nuove)<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>La prospettazione, in sede di appello, di una cessione del marchio (laddove in primo grado si \u00e8 fatta valere una semplice licenza), come causa della legittimazione attiva del soggetto leso da atti di contraffazione, non costituisce domanda nuova ex art. 345 c.p.c., quando nell\u2019atto di citazione in primo grado gi\u00e0 si faceva menzione di \u2018titolarit\u00e0\u2019 del marchio da parte della vittima della contraffazione, dal momento che questo termine implica, a monte, un trasferimento di titolarit\u00e0 e non di semplice godimento al dante causa immediato (Trib. Torino \u2013 Sentenza 1394 \/ 11.11.1997 VONA S.R.L. (Prof. Ghidini) \/ EDITRICE TELEVISIVA TORINESE S.R.L. <strong>(CS015)<\/strong><\/em><em>La configurazione per la prima volta in sede di appello di un illecito \u2018esponenziale\u2019, ovvero di concorrenza sleale per annientamento, se ampliamente argomentato e basato su fatti e comportamenti gi\u00e0 evidenziati nell\u2019iniziale atto di citazione di primo grado, non comporta l\u2019allegazione di una nuova causa petendi, ma solo una eventualmente diversa qualificazione dei fatti gi\u00e0 evidenziati e lamentati nel giudizio di prime cure. (App. Milano \u2013 Sentenza 2103 \/ 11.8.2000 B.M. STIRO S.P.A. (Avv.ti Prof. Ghidini e Girino) \/ FIMAS S.R.L.) <strong>(CS025)<\/strong><\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc116908979\" name=\"_Toc116908979\"><\/a>Arbitrato irrituale (ampiezza della clausola)<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>La clausola del contratto che prevede la compromissione in arbitrato, definito espressamente irrituale, delle controversie relative all\u2019applicabilit\u00e0 del contratto, deve essere interpretata ragionevolmente, alla stregua dei comuni criteri ermeneutici, anche in modo da garantire l\u2019operativit\u00e0 della clausola stessa, e deve ritenersi riferita a tutto ci\u00f2 che concerne l\u2019esecuzione del contratto e quindi anche a ci\u00f2 che attiene all\u2019adempimento della prestazione. Trib. Milano \u2013 Sentenza 15180 \/ 12.12.2002 DI BAIO EDITORE S.P.A. (Avv.ti Prof. Ghidini, Girino e Estrangeros)\/ MEDIAGRAF S.P.A. <strong>(CS086)<\/strong><\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc116908980\" name=\"_Toc116908980\"><\/a>Assegno bancario e rapporto fondamentale<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>Il pagamento tramite assegno sostanzia in s\u00e9 una presunzione di sussistenza dell\u2019obbligo sottostante l\u2019obbligazione unilaterale assunta dalla societ\u00e0, in forza dell\u2019art. 1988 c.c. ed esso dispensa colui a favore del quale \u00e8 stato emesso dall\u2019obbligo di provare il rapporto sottostante. (Trib. Milano \u2013 Sentenza 9202 \/ 01.09.1997 FALLIMENTO SOPRIM S.R.L. (Prof. Ghidini)\/ B.N.) <strong>(CS023)<\/strong><\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc116908981\" name=\"_Toc116908981\"><\/a>Atto di citazione (nullit\u00e0)<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>Per aversi nullit\u00e0 della citazione per omessa determinazione dell\u2019oggetto della domanda (art. 163 n. 3 c.p.c.) \u00e8 necessario che il \u201cpetitum\u201d, inteso sotto il profilo formale come provvedimento giurisdizionale richiesto e sotto l\u2019aspetto sostanziale come bene della vita di cui si \u00e8 domandato il riconoscimento, sia del tutto omesso o risulti assolutamente incerto. Ipotesi, questa, che non ricorre quando l\u2019individuazione del \u201cpetitum\u201d cos\u00ec inteso sia comunque possibile attraverso un esame complessivo dell\u2019atto introduttivo del giudizio esteso non solamente alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni ma anche alla parte espositiva. <\/em><em>La mancata allegazione dei fatti costitutivi della pretesa prescritta dal n. 4 dell\u2019art. 163 c.p.c. (esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda) non importa, di regola, la nullit\u00e0 della citazione, salvo che per questo motivo l\u2019attore venga meno all\u2019onere della determinazione dell\u2019oggetto della domanda e al dovere di chiarezza nelle proprie allegazioni, onere e dovere posti a garanzia del principio del contraddittorio.<\/em><\/p>\n<p><em>Per stabilire se il diritto di difesa possa essere pregiudicato, occorre considerare che nell\u2019esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda il giudice deve valutare il contenuto sostanziale della pretesa, desumibile dalla situazione dedotta in causa e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del giudizio, nonch\u00e9 dal provvedimento richiesto in concreto, senza altro limite che quello di rispettare il principio della corrispondenza della pronuncia alla richiesta e di non sostituire d\u2019ufficio una diversa azione a quella formalmente proposta.<\/em><\/p>\n<p><em>Sono applicabili alla materia dell\u2019interpretazione della domanda nel processo i principi stabiliti per l\u2019interpretazione negoziale, il giudice deve anche valutare il comportamento complessivo degli attori (art. 1362 c.c.) per determinare quale sia effettivamente la volont\u00e0 della parte al fine di individuare il tipo e il contenuto del provvedimento domandato, definendo i limiti dell\u2019indagine richiesta in rapporto all\u2019intento effettivo perseguito.<\/em><\/p>\n<p><em>La enunciazione, nell\u2019atto di citazione, delle singole norme di legge e dei principi di diritto non \u00e8 stabilita in forma esplicita come obbligo della parte, essendo richiesto semplicemente di svolgere le richieste di fatto e di diritto su cui le conclusioni si fondano (art. 163 e 190 c.p.c.). Tale enunciazione rientra, invece, nel potere di qualificazione della domanda che appartiene al giudice, come \u00e8 prescritto dalla disposizione prevista dall\u2019art. 118 disp. att. c.p.c., secondo cui il giudice nella motivazione della sentenza deve indicare le norme di legge e i principi di diritto applicati. (Trib. Milano \u2013 Sentenza 21.01.1993 SIGE S.P.A. (Prof. Ghidini) \/ FIMPAR S.P.A.) <strong>(CS026)<\/strong><\/em><\/p>\n<p><em>La mancata allegazione degli elementi costitutivi della pretesa comporta l\u2019omessa indicazione del fatto, con la conseguente declaratoria di nullit\u00e0 dell\u2019atto di citazione ex art. 164, 4\u00b0 comma, c.p.c. (nella fattispecie la parte attrice aveva dedotto un\u2019asserita perdita patrimoniale con riferimento ad un investimento operato, senza (a) dedurre alcun comportamento tenuto dalla convenuta che fosse stato tale da provocare la ritenuta perdita subita e (b) indicare le norme in violazione delle quali il comportamento di controparte si sarebbe posto come fatto originativo e causale del danno richiesto). (Trib. Milano \u2013 Sentenza 3093 \/ 15.3.2005 CITIBANK INTERNATIONAL PLC. (Avv. Girino e Estrangeros) \/ E.A. ) <strong>(CS128)<\/strong><\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc116908982\" name=\"_Toc116908982\"><\/a>Azione revocatoria (competenza)<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>L\u2019esperimento delle azioni revocatorie deve intendersi non ricompreso nell\u2019ambito della dizione dell\u2019art. 88, della legge 393 del 1990, modificativa dell\u2019ordinamento giudiziario.<\/em><\/p>\n<p><em>Essa, al punto 5 del terzo comma dell\u2019art. 48 fa espresso riferimento alle cause di opposizione, di impugnazione, di revocazione ed a quelle conseguenti al ricorso per insinuazione tardiva dei crediti. Dopo i primi commenti alla novella, una pi\u00f9 attenta esegesi ha consentito di escludere che nell\u2019espressione revocazione si ricomprendano le cause di revocatoria fallimentare e\/o ordinaria. La controversa in esame rientra, quindi, nella competenza del giudice istruttore che pronuncia in veste monocratica, in funzione di giudice unico. (Trib. Milano \u2013 Sentenza 9202 \/ 01.09.1997 FALLIMENTO SOPRIM S.R.L. (Prof. Ghidini)\/ B.N.) <strong>(CS023)<\/strong><\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a id=\"_Toc116908985454543\"><\/a>Banche dati compagnia assicurativa<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>L\u2019art. 102-bis, co. 3 legge n. 633\/1941 (l.d.a.) attribuisce al costitutore della banca di dati \u2013 nel caso di specie la Compagnia preponente, essendo i dati degli assicurati raccolti per conto, nell\u2019interesse e a spese di quest\u2019ultima \u2013 il diritto esclusivo (c.d. diritto sui generis) di autorizzare o vietare le operazioni di estrazione o reimpiego della totalit\u00e0 o di una parte sostanziale della stessa. E anche laddove si voglia ipotizzare che l\u2019ex agente potrebbe limitarsi a estrarre e reimpiegare solo singoli dati (o, comunque, parti quantitativamente non sostanziali) della banca di dati, la legittimit\u00e0 di tale operazione viene assoggettata dall\u2019art. 102-ter , co. 3, l.d.a. al ricorrere delle seguenti condizioni: (a) che la banca di dati sia stata messa a disposizione del pubblico (e non \u00e8 questo tipicamente il caso delle banche di dati contenenti i dati degli assicurati, sottoposte a un regime, se non di segretezza assoluta, quanto meno di relativa riservatezza); e (b) che l\u2019attivit\u00e0 di estrazione o reimpiego sia effettuata da parte di un utente legittimo (e non pu\u00f2 verosimilmente qualificarsi come tale l\u2019ex agente a seguito della risoluzione del contratto di agenzia). Tutto ci\u00f2 anche senza considerare che, in termini generali l\u2019art. 102-bis co. 9 l.d.a. qualifica come illecita l\u2019estrazione o il reimpiego \u201cripetuti e sistematici\u201d di parti anche non sostanziali del contenuto della banca di dati, qualora come in  questo caso) presuppongano operazioni contrarie alla normale gestione della banca di dati o come sempre in questo caso) arrechino un pregiudizio ingiustificato al costitutore della banca di dati.<br \/>\nCorte App. Roma \u2013 Sentenza 2379\/15.04.2025 ALLIANZ S.P.A. (Avv.ti Prof. Ghidini, Mergati, Signorini) \/ DAS S.n.c. di L.C. e M. C., L.C e M.M.  <strong>(CS510)<\/strong><\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc116908983\" name=\"_Toc116908983\"><\/a>Bilancio (principio di chiarezza)<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>L\u2019esigenza di chiarezza \u00e8 riferita al bilancio considerato nella sua unitariet\u00e0, e non alle singole voci di cui esso si compone. <\/em><\/p>\n<p><em>Dal bilancio deve, cio\u00e8, essere agevolmente percepibile da un esperto la situazione economico-patrimoniale globale della societ\u00e0; il principio di chiarezza \u00e8 pertanto rispettato quando gli amministratori forniscano non le spiegazioni su ogni singola posta dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, ma quelle informazioni che l\u2019art. 2427 c.c. richiede siano date perch\u00e9 un bilancio possa consentire ai terzi capaci di leggerlo di conoscere, in maniera chiara, la composizione quantitativa e qualitativa delle componenti del patrimonio della societ\u00e0. Trib. Como \u2013 sentenza 1693 \/ 12.11.2001 TAMBURINI &amp; C. S.R.L. (Avv.ti Prof. Ghidini e Girino) \/ BILD S.R.L. <strong>(CS060)<\/strong><\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc116908984\" name=\"_Toc116908984\"><\/a>Bilancio (principio di correttezza e veridicit\u00e0)<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>Uno dei parametri attraverso cui valutare la correttezza e la veridicit\u00e0 del bilancio \u00e8 rappresentato dai principi contabili elaborati dal CNDC (Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti), pur con la precauzione che tali principi non esauriscono l\u2019ambito dei parametri utilizzabili, e che, in ogni caso, non possono discostarsi dalla legge. Trib. Como \u2013 sentenza 1693 \/ 12.11.2001 TAMBURINI &amp; C. S.R.L. (Avv.ti Prof. Ghidini e Girino) \/ BILD S.R.L. <strong>(CS060)<\/strong><\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc116908985\" name=\"_Toc116908985\"><\/a>Bilancio (proroga di approvazione)<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>La proroga a sei mesi del termine di legge per approvare il bilancio pu\u00f2 essere prevista nello statuto di una societ\u00e0 di capitali facendo generico riferimento all\u2019esistenza di particolari esigenze, senza che sia necessario che dette particolari esigenze vengano specificate nello statuto stesso e quindi devolvendone l\u2019accertamento concreto all\u2019apprezzamento (motivato) degli amministratori. (App. Milano \u2013 Sentenza 2456 \/ 12.10.2001 TAMBURINI &amp; CO. S.R.L. (Avv.ti Prof. Ghidini, Girino e Estrangeros) \/ BILD S.R.L.) <strong>(CS054)<\/strong><\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc116908986\" name=\"_Toc116908986\"><\/a>Brevetti (descrizione e rivendicazione)<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>Accanto ad una descrizione del trovato, che svolge la funzione di dimostrazione tecnica della sussistenza dell\u2019invenzione (e di divulgazione della stessa con riguardo a quando la stessa sar\u00e0 liberamente appropriabile), la rivendicazione si pone quale vera e propria manifestazione di volont\u00e0 giuridica, con la quale il richiedente identifica lo specifico ambito della protezione che si richiede.<\/em><\/p>\n<p><em>Il rapporto di complementariet\u00e0 fra descrizione e rivendicazione, componenti indispensabili al fine di rendere la domanda idonea allo scopo, non si accompagna ad una loro necessaria congruit\u00e0, nel senso che, se non pu\u00f2 esservi un profilo inventivo rivendicato non adeguatamente descritto, tuttavia l\u2019ambito della rivendicazione pu\u00f2 essere circoscritto a determinati aspetti della parte descrittiva della domanda (in tal senso trova spiegazione la distinzione fra contenuto della domanda e oggetto del brevetto di cui all\u2019art. 5 R.D. 5 febbraio 1940, n. 244).<\/em><\/p>\n<p><em>Soltanto le rivendicazioni che siano formulate in modo esplicito dal richiedente delineano l\u2019ambito della tutela brevettuale, riconoscendosi alla parte descrittiva e ai disegni un mero ruolo interpretativo, ma non integrativo, di quanto rivendicato.<\/em><\/p>\n<p><em>Non necessariamente la dichiarazione di volont\u00e0 deve essere enunziata nella \u2018sedes materiae\u2019 (il paragrafo della domanda esplicitamente denominato \u2018rivendicazioni\u2019), ma pu\u00f2 essere enunziata, purch\u00e9 in termini di inequivocit\u00e0 circa la consapevole intenzionalit\u00e0 della richiesta protezione, anche nella parte descrittiva del testo della domanda.(App. Milano \u2013 Sentenza 113 \/ 19.1.2001 MECALL S.R.L. (Prof. Ghidini)\u2013 AUSL SASSARI \/ CAT DI CORSINI GIUSEPPE &amp; C. S.P.A.) <strong>(CS. 027)<\/strong><\/em><\/p>\n<p><em>Disegno e descrizione legittimamente servono ad interpretare (non integrare) una vaga formulazione rivendicativa. (App. Milano \u2013 Sentenza 1983 \/ 6.07.1999 C.B.C. S.P.A. (Prof. Avv. Gustavo Ghidini) \/ C.M.L. COSTRUZIONI MECCANICHE LIRI S.R.L.) <strong>(CS090)<\/strong><\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc116908987\" name=\"_Toc116908987\"><\/a>Brevetto (contraffazione)<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>Non sussiste contraffazione di un brevetto per invenzione industriale qualora la macchina prodotta e commercializzata ritenuta interferente con la privativa, anche se volta ad ottenere gli stessi risultati, presenti principi di funzionamento diversi, ma soprattutto presenti soluzioni differenti per quella che costituisce la parte caratterizzante e valida del brevetto. (Trib. Milano \u2013 Sentenza 10868 \/ 28.7.2003 AUTOMAZIONI INDUSTRIALI S.N.C. (Avv.ti Prof. Ghidini, Cavani, Girino) \/ POSIMAT S.A.) <strong>(CS103)<\/strong><\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc116908988\" name=\"_Toc116908988\"><\/a>Brevetto (illecito del dipendente e brevettazione abusiva)<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>Allorquando il dipendente di una societ\u00e0 deposita una domanda di brevetto, facendo propri, illegittimamente, i risultati di una ricerca effettuata dalla societ\u00e0 medesima \u2013 che vi abbia o meno partecipato \u2013 e rivendicando per s\u00e9 i relativi diritti economici, spettanti invece, ex art. 23 legge invenzioni, al suo datore di lavoro, ricorre un\u2019ipotesi di nullit\u00e0 per abusiva brevettazione ai sensi degli artt. 59 n. 4 e 23 legge invenzioni. (Trib. Vigevano \u2013 Sentenza 401 \/ 6.6.2002 AGIPPETROLI S.P.A. (Avv.ti Prof. Ghidini e Cavani) \/ A.R.) <strong>(CS070) <\/strong><\/em><\/p>\n<p><em>Accertato che la stessa prospettazione dell\u2019attore riguarda un\u2019ipotesi di \u201cinvenzione d\u2019azienda\u201d, se non \u201cdi servizio\u201d, deve ritenersi \u2013 come non \u00e8 in verit\u00e0 contestato \u2013 che ex art. 23 l.i., i diritti patrimoniali derivanti dall\u2019eventuale invenzione appartengono, come da stabile giurisprudenza di legittimit\u00e0, in modo immediato e diretto, \u201coriginariamente ed automaticamente\u201d al datore di lavoro, spettando al dipendente il solo diritto morale e, se del caso, l\u2019equo premio. <\/em><\/p>\n<p><em>Il primo diritto del dipendente \u201cad essere riconosciuto autore\u201d non gli attribuisce anche il diritto a veder brevettata l\u2019invenzione da parte del datore di lavoro e men che meno di sostituirsi alla sua \u201cinerzia\u201d, brevettando a propria volta; insomma, mentre il datore di lavoro pu\u00f2 scegliere di non brevettare, sfruttando l\u2019invenzione in regime di segretezza, il dipendente non pu\u00f2 brevettare l\u2019invenzione d\u2019azienda a proprio nome e per proprio conto. (App. Milano \u2013 Sentenza 2096 \/ 13.7.2004 AGIPPETROLI S.P.A. (ORA ENI S.P.A.) (Prof. Ghidini) \/ A.R.) <strong>(CS116)<\/strong> <\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc116908989\" name=\"_Toc116908989\"><\/a>Brevetto (industrialit\u00e0 dell\u2019invenzione)<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>L\u2019industrialit\u00e0 di un\u2019unica invenzione brevettata va valutata dall\u2019unitario contesto della descrizione e delle diverse rivendicazioni. (App. Milano \u2013 Sentenza 3057 \/ 13.11.1998 GRACO METAL PRODUCTS INC (Prof. Ghidini) \/ BRESTIL S.R.L. \u2013 BREVI S.R.L.) <strong>(CS020)<\/strong> <\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc116908990\" name=\"_Toc116908990\"><\/a>Brevetto (intervento del PM)<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>La tutela degli interessi che attengono all\u2019ordine pubblico dell\u2019economia \u2013 e che costituisce la ratio degli artt. 78 e 59 della legge sui brevetti \u2013 \u00e8 assicurata dall\u2019informazione al P.M. della pendenza di un procedimento in tema di nullit\u00e0 e dalla conseguente cos\u00ec garantita possibilit\u00e0 di intervenire in causa, ben potendo poi il P.M. valutare l\u2019esito della concreta controversia indifferente rispetto agli interessi pubblici da lui tutelati e dunque astenersi dal concludere. (App. Milano \u2013 Sentenza 3057 \/ 13.11.1998 GRACO METAL PRODUCTS INC (Prof. Ghidini) \/ BRESTIL S.R.L. \u2013 BREVI S.R.L.) <strong>(CS020)<\/strong> <\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc116908991\" name=\"_Toc116908991\"><\/a>Brevetto (invenzione di procedimento)<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>Il brevetto avente ad oggetto un\u2019invenzione di procedimento non soddisfa i requisiti di legge in termini di novit\u00e0 ed attivit\u00e0 inventiva e non fornisce elementi che dimostrino effetti tecnici ed economici non prevedibili da un esperto del settore, quando venga dimostrato in giudizio che lo stato della tecnica aveva gi\u00e0 suggerito in precedenza gli elementi caratterizzanti il procedimento di produzione in questione. <\/em><em>In particolare, difetta il requisito dell\u2019originalit\u00e0 allorquando i concetti informatori dell\u2019oggetto del brevetto risultino chiaramente riportati in precedenti articoli e testi scientifici del settore, essendo questi ultimi sicuramente accessibili al pubblico e quindi senz\u2019altro idonei a ricostruire lo stato della tecnica ai sensi dell\u2019art. 14 legge invenzioni. <\/em><\/p>\n<p><em>Il procedimento oggetto del brevetto \u2013 e precisamente la specificazione di quei valori critici che ne costituiscono la chiave \u2013 non pu\u00f2 essere considerato frutto di un\u2019attivit\u00e0 inventiva, quando lo stesso procedimento costituisce il semplice risultato di un\u2019attivit\u00e0 di calcolo e progettazione, ovvia per il tecnico medio del ramo alla luce delle conoscenze fornite dalla tecnica nota. (Trib. Vigevano \u2013 Sentenza 401 \/ 6.6.2002 AGIPPETROLI S.P.A. (Avv.ti Prof. Ghidini e Cavani) \/ A.R.) <strong>(CS070)<\/strong> <\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc116908992\" name=\"_Toc116908992\"><\/a>Brevetto (nullit\u00e0)<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>L\u2019accertamento della nullit\u00e0 del brevetto per difetto di originalit\u00e0 dell\u2019invenzione rende superflua l\u2019analisi dell\u2019ulteriore profilo dedotto in giudizio, e relativo all\u2019invalidit\u00e0 del brevetto per predivulgazione del trovato. (Trib. Monza \u2013 Sentenza 1094 \/ 29.4.1999 MECALL S.R.L. (Prof. Ghidini) \u2013 AUSL SASSARI \/ CAT DI CORSINI GIUSEPPE &amp; C. S.P.A.) <strong>(CS024)<\/strong> <\/em><\/p>\n<p><em>Ai sensi del combinato disposto degli artt. 59, n.1, 12, 14 e 16 legge invenzioni un brevetto privo dei requisiti della novit\u00e0 e dell\u2019attivit\u00e0 inventiva deve essere dichiarato nullo. (Trib. Vigevano \u2013 Sentenza 401 \/ 6.6.2002 AGIPPETROLI S.P.A. (Avv.ti Prof. Ghidini e Cavani) \/ A.R.) <strong>(CS070) <\/strong><\/em><\/p>\n<p><em>I brevetti di cui si lamenta la contraffazione sono validi, in quanto presentano i necessari caratteri di novit\u00e0 ed originalit\u00e0. La soluzione adottata dal convenuto non \u00e8 rinvenibile in modo evidente nello stato della tecnica preesistente al deposito della domanda di brevetto dalla persona esperta del ramo, interessata ad individuare mezzi tecnicamente equivalenti a quelli oggetto delle rivendicazioni analizzate. <\/em><\/p>\n<p><em>\u00c8 sufficiente ad escludere la contraffazione \u201cletterale\u201d dei due brevetti la presenza di due differenze significative. <\/em><\/p>\n<p><em>L\u2019indagine sulle caratteristiche tecniche si deve svolgere dalla data del deposito del brevetto e non dalla data della pretesa contraffazione. L\u2019adozione di un diverso criterio finirebbe per modificare i confini della tutela brevettuale a suo tempo richiesta e accordata, ampliando man mano il contenuto del diritto di esclusiva, mentre \u00e8 interesse dell\u2019ordinamento favorire l\u2019attivit\u00e0 inventiva e il progresso tecnologico, sicch\u00e9 \u00e8 esatto il principio secondo il quale il monopolio brevettuale trova il suo corrispettivo nel contributo dato dall\u2019inventore allo stato della tecnica. (Trib. Parma \u2013 Sentenza 1438 \/ 28.11.2002 A. FAVA &amp; C. S.N.C. (Prof. Ghidini) \/ POSIMAT S.A.) <strong>(CS093)<\/strong> <\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc116908993\" name=\"_Toc116908993\"><\/a>Brevetto e concorrenza sleale<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>La tutela apprestata con il divieto di imitazione servile non pu\u00f2 sopperire al mancato ottenimento della tutela brevettuale per modello. Quindi, siffatta tutela brevettuale, che altri presupposti ed altra durata, attiene per cos\u00ec dire all\u2019idea astratta, innovativa sotto il profilo ornamentale o funzionale, mentre l\u2019imitazione servile riguarda la materialit\u00e0 della concreta esecuzione, e colpisce il rapporto di riferibilit\u00e0 dell\u2019oggetto imitato a un determinato produttore: alla stregua della prevalente dottrina e della costante giurisprudenza, la tutela dell\u2019imitazione servile \u00e8 apprestata per evitare la confondibilit\u00e0 tra i prodotti, e quindi sul presupposto della valenza individuatrice del produttore della forma estetica in questione. (App. Milano \u2013 Sentenza 1636 \/ 21.6.2002 ACEA MANODOMESTICI S.R.L. (Avv.ti Prof. Ghidini, Cavani e Mergati) \/ MAX ITALIA S.R.L.) <strong>(CS077)<\/strong> <\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc116908994\" name=\"_Toc116908994\"><\/a>Buona fede contrattuale<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>Il principio generale di buona fede e correttezza contrattuale desumibile dalle disposizioni di cui agli artt. 1175, 1337 e 1375 cod. civ. impone alle parti l\u2019obbligo di reciproca informazione in ordine a circostanze e situazioni che possano influire sulla validit\u00e0 ed efficacia del contratto o che in relazione all\u2019oggetto del medesimo presentino particolare rilevanza sotto il profilo giuridico ed economico. <\/em><\/p>\n<p><em>In particolare, con riferimento a quest\u2019ultimo aspetto, oggetto del summenzionato dovere di informazione possono e devono essere solo quelle circostanze che sono idonee ad alterare i valori del sinallagma dello specifico contratto in senso sfavorevole per l\u2019altro contraente e non invece le circostanze rilevanti al fine della stipulazione di un contratto diverso da quello concluso. (Nel caso di specie, la mancata informativa al cliente della possibilit\u00e0 di concludere contratti di fornitura di energia elettrica recanti la c.d. \u201cclausola di riducibilit\u00e0\u201d delle prestazioni di erogazione \u2013 che prevedono tariffe ridotte in cambio della possibilit\u00e0 per Enel di ridurre la potenza di energia elettrica messa a disposizione con un termine di preavviso minimo di tre ore \u2013 non costituisce violazione del obbligo di reciproca informazione derivante dal principio di buona fede contrattuale, perch\u00e9 concerne circostanze rilevanti per la stipulazione di un contratto diverso da quello concluso) <\/em>(<em>App. Milano \u2013 Sentenza 2113\/ 8.03-14.09.2005 ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. (Avv. Girino)<strong> \/ <\/strong>SIA S.R.L.) <strong> (CS144)<\/strong> <\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc222222222\" name=\"_Toc222222222\"><\/a>Carenza di liquidit\u00e0 da lockdown ed esclusione dell\u2019esonero dall\u2019adempimento (sospensione del pagamento di canoni di noleggio)<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>L\u2019art. 91 D.L. 18\/2000 [che introduce il principio per cui le misure di confinamento anti-contagio sono sempre valutate ai fini degli artt. 1218 e 1223 c.c.: n.d.r.] se deve guidare il giudicante nella valutazione della responsabilit\u00e0 del debitore per l\u2019inadempimento, mitigandone appunto gli effetti, proprio in ragione della crisi di liquidit\u00e0 dovuta alla pandemia da Covid-19, non autorizza certo la parte che ne invoca la relativa disciplina a ritenersi legittimamente esonerata dall\u2019adempimento delle obbligazioni assunte. (Trib. Firenze, ordinanza 9210 \/ 17.7.2020 LS \/ Arval S.p.A. (Avv.ti Girino, Estrangeros, Pavia) <strong>(CS356)<\/strong><\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc116908995\" name=\"_Toc116908995\"><\/a>Cessione d\u2019azienda ex lege (liberazione dell\u2019alienante)<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>Ad una cessione di azienda, non derivata da un\u2019autonoma decisione delle parti, ma da un trasferimento imposto e disciplinato nei suoi effetti dal legislatore, non si applica l\u2019art. 2560 c.c. e non \u00e8 quindi necessario il consenso dei creditori per la liberazione dell\u2019alienante dai debiti inerenti all\u2019azienda ceduta e anteriori al trasferimento. (Nel caso di specie, in seguito al D. lgs. n. 79\/99, nei rapporti giuridici attinenti al ramo di azienda per lo svolgimento della distribuzione, \u00e8 subentrata l\u2019Enel Distribuzione Spa con atto di conferimento del 1.10.99. <\/em><\/p>\n<p><em>Da ci\u00f2 deriva anche la carenza di legittimazione passiva dell\u2019Enel Spa per i rapporti giuridici relativi alla distribuzione e ai debiti afferenti.) (Trib. Firenze \u2013 Sentenza 2731 \/ 13.09.2002 ENEL S.P.A. \u2013 ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. (Avv. Girino ) \/ NUOVA RIVART S.P.A) <strong>(CS094) <\/strong><\/em><em>Conforme: Trib. Milano \u2013 Sentenza 1688 \/ 12.02.2005 \u2013 ENEL S.P.A. E ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. (Avv. Girino) \/ SIT S.R.L.<strong> (CS127) <\/strong><\/em><\/p>\n<p><em>Il contratto di cessione di azienda contenente la clausola che prevede che le sopravvenienze attive e passive per fatti anteriori alla data di cessione siano rispettivamente a carico e in favore del cedente esclude la legittimazione attiva del cessionario a far valere un credito che sia derivato da tali fatti anteriori(Trib. Milano Sentenza 4569 \/15.4.2002 ENEL S.P.A. \u2013 ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. (Avv. Girino) \/ S.I.A. S.R.L. \u2013 SADEPAN CHIMICA S.R.L.) <strong>(CS073)<\/strong> <\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc116908995\" name=\"_Toc116923295\"><\/a>Cessione del quinto stipendio<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>DPR 180\/1950 \u2013 Cessione del quinto stipendio \u2013 Atti vietati \u2013 Pegno di crediti su stipendio e TFR gi\u00e0 soggetto a cessione del quinto \u2013 Inammissibilit\u00e0 per violazione dello scopo della norma e illiceit\u00e0 della causa del negozio di pegno<\/em><\/p>\n<p><em>La perfetta assimilabilit\u00e0, se non sul piano strutturale-morfologico, certamente su quello funzionale, tra costituzione in pegno e pignoramento (di crediti) consente di ricondurre anche la costituzione di pegno tra gli atti vietati su stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti dei dipendenti pubblici ai sensi dell\u2019art. 1 d.p.r. n. 180 del 1950. Ci\u00f2 alla stregua non gi\u00e0 di una interpretazione analogica, bens\u00ec alla luce di una interpretazione teleologica, che ne consideri lo scopo. <\/em><\/p>\n<p><em>Se questo \u00e8, come non sembra contestabile, garantire la permanente destinazione della maggior parte degli stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti alla loro naturale destinazione di far fronte ai bisogni propri del dipendente e della sua famiglia (a difesa del dipendente anche da se stesso, ossia dai pregiudizi che deriverebbero dalla eventuale propensione a far eccessivo ricorso a finanziamenti ed a conseguenti indebitamenti), appare innegabile la piena sovrapponibilit\u00e0, rispetto ad esso, delle ipotesi, da un lato, del pignoramento di crediti, quale atto unilaterale prodromico all\u2019espropriazione forzata, e, dall\u2019altro, della costituzione volontaria di pegno, quale atto dispositivo consensuale, volgente al medesimo risultato. Una diversa interpretazione della norma, che escluda dalla sua operativit\u00e0 la seconda ipotesi, consentirebbe di aggirare totalmente il divieto, operando una rimozione preventiva dei limiti di espropriabilit\u00e0 di detti crediti, fissati da norma imperativa.<\/em><\/p>\n<p><em>Guardando, da un lato, allo scopo della norma quale sopra individuato, dall\u2019altro, alla causa concreta del negozio di che trattasi (che indubbiamente sta, ex latere creditoris, nell\u2019obiettivo di premunirsi di un vincolo illimitato sulla disponibilit\u00e0 dello stipendio del debitore, , a garanzia del credito), non pu\u00f2 non apparire evidente il contrasto di questa rispetto a quello, ovvero l\u2019obiettivo di eludere i limiti che altrimenti si frapporrebbero ad una eventuale tutela coattiva del credito mediante esecuzione forzata. Emerge in tal modo la nullit\u00e0 funzionale della pattuizione per illiceit\u00e0 della causa (art. 1418, comma 2\u00b0, cod. civ.).<br \/>\nCass. 29 gennaio 2021 n. 2151 &#8211; X. vs. Y. (Avv.ti Girino e Estrangeros)<strong>(CS357)<\/strong><\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc116908996\" name=\"_Toc116908996\"><\/a>Clausole vessatorie<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>Il rapporto contrattuale intercorrente tra l\u2019utente del servizio e l\u2019ENEL, pur riconducibile al contratto di somministrazione, non pu\u00f2 essere analizzato e valutato se non tenendo conto delle ragioni ed esigenze organizzative esistenti a monte del contratto, la fornitura di un servizio essenziale, di cui le singole clausole sono diretta espressione. <\/em><em>La valutazione del concetto di vessatoriet\u00e0, va definito con riferimento all\u2019oggetto specifico del contratto (natura del bene o servizio) ed alla situazione di fatto esistente al momento della sua conclusione, quindi, in altri termini, al contesto economico e normativo esistente al momento della conclusione del contratto e della predisposizione delle clausole. Infatti, non qualunque squilibrio tra le prestazioni d\u00e0 luogo alla vessatoriet\u00e0 delle clausole, ma solo quello \u201csignificativo\u201d. <\/em><\/p>\n<p><em>Nel caso del monopolista, in linea di principio nessun squilibrio pu\u00f2 sussistere laddove le singole clausole, pur prevedendo vantaggi per il predisponente, siano dettate da giustificate esigenze organizzative e gestionali dell\u2019impresa in difetto delle quali la stessa impresa non potrebbe svolgere in modo remunerativo la propria attivit\u00e0, di modo che non pu\u00f2 ritenersi esistente quel significativo squilibrio dei diritti ed obblighi che da luogo alla vessatoriet\u00e0 delle clausole. (Trib. Roma \u2013 Sentenza 10360 \/ 31.08.1998 ENEL S.P.A. (Avv. Girino) \/ ADICONSUM) <strong>(CS010)<\/strong> <\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a id=\"Toc11690899842\"><\/a>Clausole vessatorie (Scrittura di rimodulazione di leasing)<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>La scrittura con cui, in sede di conversione valutaria da euro a franco svizzero di un contratto di leasing, la parte ha rinunciato a far valere ogni ipotesi di carenza di titolo (nullit\u00e0, annullabilit\u00e0, risoluzione, ecc.) a sostegno degli spostamenti patrimoniali fin l\u00ec disposti a favore di controparte, e dunque ad ottenere la restituzione di quanto versato, \u00e8 un atto abdicativo pienamente lecito ed efficace, come avviene in ogni ipotesi in cui si rinunci ad un diritto gi\u00e0 sorto e di per s\u00e9 disponibile (vedi Tribunale Udine Sent. n. 1479 del 5.12.2016; Sent. n. 933 del 5.7.2017), che non necessita di specifica approvazione per iscritto ai sensi dell\u2019art. 1341 codice civile perch\u00e9 non \u00e8 una clausola vessatoria.<\/em><\/p>\n<p><em>N\u00e9 si pu\u00f2 ritenere che tale patto sia privo di causa perch\u00e9 esso \u00e8 stato inserito in una modifica pattizia del piano finanziario di rimborso, modifica pacificamente e inequivocabilmente richiesta dalla utilizzatrice, parendo quindi logico che, a mo\u2019 di corrispettivo, H. abbia preteso ed ottenuto la rinuncia di controparte a far valere diritti sulla situazione pregressa (cfr. in termini Trib. Udine Sent. n. 1479 del 5.12.2016; n. 933 del 5.7.2017). (Trib. Udine \u2013 Sentenza 776 \/ 23.08.2021 Hypo Alpe Adria Bank S.P.A. (Avv.ti Girino &#8211; Pavia) \/ L. Srl) <strong>(CS359)<\/strong><\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a id=\"Toc116955584232\"><\/a>Clausola di indicizzazione al cambio<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>La clausola di indicizzazione del cambio in valuta estera inserita in un contratto di locazione finanziaria non configura un contratto autonomo, assimilabile a un derivato (domestic currency swap), ma un meccanismo di adeguamento della prestazione pecuniaria.<\/em><\/p>\n<p>In tal senso si \u00e8 pronunciata recentemente la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 4659 del 22.2.2021 che, in una fattispecie analoga, ha affermato che la clausola di indicizzazione cambio in valuta estera inserita in un contratto di locazione finanziaria non configura un contratto derivato. (Trib. Udine \u2013 Sentenza 776 \/ 23.08.2021 Hypo Alpe Adria Bank S.P.A. (Avv.ti Girino &#8211; Pavia) \/ L. Srl) <strong>(CS359)<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc444444444\" name=\"_Toc444444444\"><\/a>Compensazione delle spese e cancellazione della segnalazione nei sistemi di informazione creditizia (sic)<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>In caso di illegittima segnalazione in Centrali rischi private, deve essere disposta la compensazione delle spese nel caso in cui la cancellazione di nominativi venga ordinata per puri motivi formali senza alcuna contestazione nel merito circa l\u2019esistenza del rapporto debitorio segnalato. Il cosciente inadempimento alle obbligazioni assunte, infatti, risulta essere un comportamento contrario ai parametri della buona fede ex art. 1375 c.c. che potrebbe pregiudicare la finalit\u00e0 dell\u2019istituto in analisi in quanto farebbe apparire meritevole di credito un soggetto, in realt\u00e0, inadempiente alterando il mercato del credito. (Trib. Napoli Nord, Sentenza 1614 \/ 22.7.2020 SG \/ FIDITALIA S.p.A. (Avv.ti L. Gregoroni e R. Pavia) <strong>(CS355)<\/strong><\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc116908997\" name=\"_Toc116908997\"><\/a>Competenza<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>L\u2019art. 38 c.p.c. consente di ritenere confermato il principio per cui nelle cause relative ai diritti di obbligazione il convenuto deve eccepire nella comparsa di risposta, a penda di decadenza, l\u2019incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., indicando specificamente in relazione ai criteri medesimi, a pena di inefficacia dell\u2019eccezione, qual \u00e8 il giudice che ritiene competente, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l\u2019eccezione, il giudice possa rilevare d\u2019ufficio profili di incompetenza non proposti o supplire alla genericit\u00e0 o incompletezza dell\u2019eccezione, restando la competenza del giudice adito radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato. <\/em><\/p>\n<p><em>Per quanto riguarda la competenza per territorio, G.T., a differenza degli altri convenuti, ha sollevato l\u2019eccezione in modo rituale, indicando il giudice competente anche in relazione ai criteri previsti all\u2019art. 20 c.p.c.<\/em><em>L\u2019art. 33 c.p.c. prevede che cause contro pi\u00f9 persone, connesse per l\u2019oggetto o per il titolo, possano essere proposte davanti al giudice competente ex art. 18 o 19 c.p.c. per una di esse. <\/em><\/p>\n<p><em>Dunque la connessione di cause consente lo spostamento della competenza per territorio ai sensi dell\u2019art. 33 c.p.c. solo con riguardo al foro generale delle persone fisiche o giuridiche e che le regole contenute nell\u2019art. 31 ss c.p.c., in quanto derogatrici dei principi generali della competenza, non possono essere estensivamente interpretate o applicate. (Trib. Torino \u2013 Sentenza 2173\/ 31.03.1999 G.T. (Avv.ti Ghidini, Girino), F.T., HALAFURS S.P.A. G.H.\/ FALLIMENTO MEDIOGEST S.I.M. S.P.A.) <strong>(CS146)<\/strong> <\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc100000002\" name=\"_Toc100000002\"><\/a>Competenza cautelare transnazionale<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>L\u2019art. 10 legge 218\/95 ammette esplicitamente la giurisdizione cautelare italiana ove il provvedimento debba essere eseguito in Italia, nonostante la giurisdizione di merito straniera (art. 669-ter, 3\u00b0 co., c.p.c.), di tal che \u2013 essendo (in tesi) l\u2019invocata inibitoria suscettiva di concreta attuazione nel territorio nazionale (art. 669 duodecies c.p.c.) \u2013 non \u00e8 problema di questo decidente valutare la giurisdizione italiana quanto alla proponenda domanda di merito nei riguardi dei resistenti di nazionalit\u00e0 cinese. (Trib. Milano, Sez. spec. P.I.I. \u2013 Ordinanza 12.6.2006 TELECOM ITALIA S.P.A (Avv.ti Prof. Ghidini e Mergati) \/ SKY ITALIA S.R.L.) <strong>(CS184)<\/strong><\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a id=\"Toc100000009_00017\"><\/a>Competenza Sezione Specializzata (vis actrativa domanda riconvenzionale)<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>Qualora il convenuto, in un giudizio di risarcimento danni per inadempimento contrattuale, proponga in via riconvenzionale domande che rientrano nella competenza delle Sezioni Specializzate in materia di Impresa, l\u2019intero giudizio deve essere rimesso al foro specializzato, in quanto la domanda riconvenzionale pu\u00f2 determinare l\u2019attrazione dell\u2019intera causa presso il foro specializzato competente a conoscere della domanda (cfr. a proposito della Sezione Agraria Cass. n. 2269\/1998) (Trib. Milano \u2013 Ordinanza 3.2.2014 NOVARA CENTRO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, U.N. \/ ALLIANZ S.P.A.<\/em><em> (Avv.ti Prof. Ghidini, Mergati, Signorini<\/em><em>) <strong>(CS342)<\/strong><\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a id=\"Toc100000009_00041\"><\/a>Competenza Sezione Specializzata Impresa<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>La competenza si radica sulla scorta delle prospettazioni di colui che agisce, indipendentemente dalla fondatezza o meno delle stesse salvo il limite che esse non siano meramente pretestuose e ictu oculi formulate al solo fine di spostare la competenza: nella fattispecie la ricorrente ha invocato la violazione di informative segrete ex art 98 e 99 c.p.i. oltre che la tutela conferita dalla legge sul diritti d\u2019autore nonch\u00e9 la tutela avverso la concorrenza sleale corredando tali domande da puntuali allegazioni e non vi \u00e8 alcun elemento di causa che consenta di ritenere prima facie pretestuosa tale prospettazione di tal che la causa risulta correttamente radicata davanti al Tribunale di Venezia Sezione specializzata in materia di impresa, competente per la domanda ex art 98 e 99 cpi e legge d\u2019autore oltre che per la domanda relativa alla concorrenza sleale c.d. interferente. (Trib. Venezia, <\/em><em>Sez. Spec. Impresa <\/em><em>\u2013 Ordinanza 18.6.2013 <\/em><em>ALLIANZ S.P.A. (Avv.ti Prof.\u00a0 Ghidini,\u00a0 Mergati,\u00a0 Signorini) \/ RINALDI ASSICONSULT S.R.L., S.R., F.R., V.R., F.R.) <strong>(CS318)<\/strong><\/em><\/p>\n<p>Conforme: <em>Trib. Milano,<\/em><em> Sez. Spec. P.I.I.<\/em><em> \u2013 Ordinanza ex art. 669 terdecies c.p.c. 19.4.2012 <\/em><em>ALLIANZ S.P.A. (Avv.ti Prof.\u00a0 Ghidini,\u00a0 Mergati,\u00a0 Signorini) \/ C.F., A.S.L., D.F., CARIGE VITA NUOVA S.P.A. e CARIGE R.D. ASSICURAZIONI e RIASSICURAZIONI S.P.A. <strong>(CS320)<\/strong><\/em><\/p>\n<p>Conforme: <em>Trib. Milano, Sez. Spec. Impresa \u2013 Sentenza 16 gennaio 2014 ALLIANZ S.P.A. <\/em><em>(Avv.ti Prof.\u00a0 Ghidini,\u00a0 Mergati,\u00a0 Signorini) \/ ASSIRISK S.R.L., ASSIRISK PIVA S.R.L., M. V., G.P., ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, ZURICH INVESTMENTS LIFE S.P.A. <strong>(CS295)<\/strong><\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc100000003\" name=\"_Toc100000003\"><\/a>Competenza territoriale<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>Quanto alla competenza territoriale (questione rilevabile d\u2019ufficio ex artt. 38 e 28 c.p.c., in materia cautelare) non sussiste alcun criterio di collegamento della fattispecie col foro adito (in questo caso, Milano), nel caso in cui venga strumentalmente evocato in giudizio, unitamente ai responsabili dei denunciati illeciti (residenti all\u2019estero), anche chi svolga attivit\u00e0 di access provider.<\/em><\/p>\n<p><em>Ci\u00f2 in quanto la posizione dell\u2019access provider non pu\u00f2 essere \u2013 neppure in astratto \u2013 oggetto di inibitoria cautelare alla stregua dell\u2019irresponsabilit\u00e0 di quest\u2019ultimo, sancita dalla normativa di settore e, in particolare, dall\u2019art. 14 d.lgs. 70\/2003. (Trib. Milano, Sez. spec. P.I.I. \u2013 Ordinanza 12.6.2006 TELECOM ITALIA S.P.A (Avv.ti Prof. Ghidini e Mergati) \/ SKY ITALIA S.R.L.) <strong>(CS184)<\/strong><\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc116908998\" name=\"_Toc116908998\"><\/a>Concorrenza sleale (atti plurimi)<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>La commissione di storno di personale, la sottrazione di segreti e dati aziendali, la commissione di atti di denigrazione ed imitazione servile (tutti rivolti contro il medesimo concorrente) costituiscono comportamenti parassitari ex art. 2598 n. 3 c.c., essendo evidenti sia la potenzialit\u00e0 lesiva che l\u2019intento di appropriarsi slealmente del patrimonio aziendale del concorrente. (App. Milano \u2013 Sentenza 2103 \/ 11.8.2000 B.M. STIRO S.P.A. (Avv.ti Ghidini e Girino) \/ FIMAS S.R.L.) <strong>(CS025)<\/strong> <\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc116908999\" name=\"_Toc116908999\"><\/a>Concorrenza sleale (competenza lavoristica)<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>La condotta dell\u2019ex dipendente che si pone come strumento indefettibile perch\u00e9 un soggetto imprenditore si ponga sul mercato come concorrente dell\u2019azienda abbandonata dal lavoratore ed abbia la possibilit\u00e0 di acquisire in tempi assai rapidi una solida struttura organizzativa, commerciale ed un parco clienti di tutto rispetto e di grande rinomanza \u00e8 certamente rilevante sotto il profilo della illecita concorrenza, e pertanto il Giudice del lavoro non \u00e8 competente a conoscerne. (Trib. Roma \u2013 Sentenza 13617 \/ 11.12.1997 RIMA S.R.L. (Prof. Ghidini) \/ SICURGEN S.R.L.) <strong>(CS005)<\/strong><\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc116909000\" name=\"_Toc116909000\"><\/a>Concorrenza sleale (esimenti)<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>Quando viene commessa contraffazione, la circostanza che altre imprese del settore abbiano fatto uso di marchi asseritamente analoghi non esclude la concorrenza sleale, non potendo la coesistenza di eventuali fatti illeciti altrui giustificare l\u2019illecito proprio. (Trib. Torino \u2013 Sentenza 1394 \/ 11.11.1997 VONA S.R.L. (Prof. Ghidini) \/ EDITRICE TELEVISIVA TORINESE S.R.L. <strong>(CS015) <\/strong><\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc116909001\" name=\"_Toc116909001\"><\/a>Concorrenza sleale (ex dipendente)<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>L\u2019azienda che ha acquisito, tramite l\u2019attivit\u00e0 di un ex dipendente, in tempi immediatamente successivi alla sua costituzione, contratti di distribuzione gi\u00e0 facenti capo al concorrente, riguardanti una serie di importanti clienti esteri ed aventi ad oggetto prodotti altamente specialistici, e l\u2019ex dipendente che ha predisposto le attivit\u00e0 necessarie perch\u00e9 una tale acquisizione si verificasse, hanno compiuto atti di concorrenza sleale ai danni del concorrente stesso. (Trib. Roma \u2013 Sentenza 13617 \/ 11.12.1997 RIMA S.R.L. (Prof. Ghidini) \/ SICURGEN S.R.L.) <strong>(CS005) <\/strong><\/em><\/p>\n<p><em>La valutazione della sussistenza di atti di concorrenza sleale posti in essere da un imprenditore avvalendosi anche o solo della collaborazione di un infedele dipendente del proprio concorrente non richiede il previo accertamento giudiziale di tale infedelt\u00e0 nell\u2019ambito del rapporto di lavoro, diversi essendo i profili della possibile reazione dell\u2019imprenditore danneggiato: egli infatti pu\u00f2 chiedere soddisfazione al solo concorrente sleale, pu\u00f2 perseguire solo il suo dipendente ovvero pu\u00f2 agire nei confronti di tutti e due, e la scelta di una o dell\u2019altra strategia risponde a valutazioni di opportunit\u00e0 del tutto legittime ed insindacabili, cos\u00ec come non si pu\u00f2 in alcun modo imporre la contemporanea citazione di tutti i soggetti solidamente coobbligati (App. Milano \u2013 Sentenza 2103 \/ 11.8.2000 B.M. STIRO S.P.A. (Avv.ti Prof. Ghidini e Girino) \/ FIMAS S.R.L.) <strong>(CS025)<\/strong> <\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc116909002\" name=\"_Toc116909002\"><\/a>Concorrenza sleale (imitazione e onere di differenziazione)<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>Posto ch\u00e9 i vantaggi c.d. \u2018funzionali\u2019 dei prodotti (al pari dei pregi estetici) sono tutelabili solo attraverso le privative industriali che consentono ai titolari di sfruttarli in monopolio per un determinato periodo di tempo, scaduto il quale, chiunque ha la facolt\u00e0 di utilizzarli, ragioni di coordinamento sistematico portano ad escludere che possano essere assoggettate alla tutela concorrenziale le forme c.d. utili, che forniscono un qualche vantaggio sul piano tecnico anche se non appaiono strettamente indispensabili al risultato. <\/em><em>Attraverso il divieto di imitazione servile previsto dall\u2019art. 2598 n. 1 c.c. possono tutelarsi solo le forme c.d. \u2018arbitrarie\u2019 e \u2018capricciose\u2019, \u2018superflue\u2019 ed \u2018insignificanti\u2019, cio\u00e8 quelle caratteristiche nuove ed individualizzanti del prodotto dotate di originalit\u00e0 propria, estranea agli elementi intrinseci sostanziali al prodotto stesso\u201d. <\/em><\/p>\n<p><em>Poich\u00e9 il divieto di imitazione servile riguarda unicamente le forme destinate a preciso scopo individualizzante e non anche quelle imposte da altre finalit\u00e0 concorrenti connaturate al prodotto e come tali sempre appropriabili in assenza di limitazioni legali e\/o convenzionali, l\u2019esigenza della non confondibilit\u00e0 tra due fonti produttive non deve essere soddisfatta imponendo al concorrente di modificare, anche di poco, la forma del prodotto, venendo altrimenti compromesso proprio il principio della libera e integrale utilizzazione dell\u2019idea inventiva in tutte le sue traduzioni funzionali, ma pu\u00f2 invece essere soddisfatta addossando all\u2019imitatore l\u2019obbligo di provvedere alla differenziazione con altri strumenti, quali l\u2019uso dei marchi e la presentazione del prodotto, onde appalesarne la provenienza da diverso imprenditore. (Trib. Milano \u2013 Sentenza 8649 \/ 28.10.1991 ARCO FALC S.R.L. \u2013 TYCO INDUSTRIES INC. (Prof. Ghidini) \/ LEGO S.PA. \u2013 LEGO SYSTEM A\/S) <strong>(CS007) <\/strong><\/em><\/p>\n<p><em>Non pu\u00f2 darsi concorrenza sleale confusoria per imitazione di forme funzionali o, altrimenti, non individualizzanti. In tal caso, non pu\u00f2 darsi neppure concorrenza sleale \u201cparassitaria\u201d perch\u00e9 la riproduzione di forme o segni distintivi sui quali l\u2019ordinamento non consente a nessuno di acquisire diritti di esclusiva non pu\u00f2 costituire un comportamento contrario ai doveri di correttezza commerciale, in quanto la libera appropriabilit\u00e0 di quelle forme e di quei segni \u00e8 il naturale corollario dell\u2019accennato divieto di esclusiva. (App. Milano \u2013 Sentenza 348 \/ 17.1.1995 NUOVA TAI S.R.L. (Prof. Ghidini) \/ ZEC S.P.A.) <strong>(CS. 013)<\/strong> <\/em><\/p>\n<p><em>Costituisce atto di imitazione servile ex art. 2598 n. 1 c.c. la produzione e commercializzazione di un mini affetta aglio identico a quello di un altro concorrente, gi\u00e0 precedentemente commercializzato, qualora, pur essendo possibile, non siano apportate le dovute differenziazioni. <\/em><\/p>\n<p><em>In caso di imitazione servile di un prodotto, non \u00e8 di per s\u00e9 idoneo ad evitare il pericolo di confusione l\u2019apposizione sui prodotti imitati del marchio del produttore (tanto pi\u00f9 quando il prodotto in questione sia oggetto di un acquisto non particolarmente \u2018meditato\u2019, n\u00e9 preceduto da un lungo esame o da un\u2019attenta comparazione con i prodotti simili). (Trib. Monza \u2013 Sentenza 1316 \/ 24.5.2001 ACEA MANODOMESTICI S.R.L. (Avv.ti Prof. Ghidini e Cavani) \/ MAX ITALIA S.R.L.) <strong>(CS041) <\/strong><\/em><\/p>\n<p><em>In tema di imitazione servile, escluso ogni rilievo circa la riproduzione dei medesimi aspetti funzionali-tecnici (in assenza di qualsiasi tutela brevettuale), l\u2019attenzione della Corte deve essere orientata alla verifica di profili formali che, per la loro particolare caratterizzazione ed eventuale differenziazione dalla forma standard usualmente impiegata, siano idonei ad individuare elementi aventi un\u2019obiettiva funzione distintiva dell\u2019imprenditore. (App. Milano \u2013 Sentenza 834 \/ 19.3.2004 ACEA MANODOMESTICI S.R.L. (Avv.ti Prof. Ghidini e Mergati)\/ MAX ITALIA S.P.A.) <strong>(CS113) <\/strong><\/em><\/p>\n<p><em>Costituisce atto di imitazione servile ex art. 2598 n. 1 c.c. la produzione e commercializzazione di un mini affetta aglio in tutto e per tutto identico a quello anteriore di un altro concorrente, allorquando il primo presenta lo stesso aspetto, stessa funzionalit\u00e0, stesse dimensioni, stesso colore delle parti in plastica, stesse soluzioni estetiche (nella specie: la forma del manico, la parte finale in plastica, la forma dell\u2019alloggiamento per gli spicchi di aglio). (App. Milano \u2013 Sentenza 1636 \/ 21.6.2002 ACEA MANODOMESTICI S.R.L. (Avv.ti Prof. Ghidini, Cavani e Mergati) \/ MAX ITALIA S.R.L.) <strong>(CS077)<\/strong> <\/em><\/p>\n<p><em>Concreta concorrenza sleale sotto il profilo dell\u2019imitazione servile e della confusione dei prodotti, la fabbricazione di prodotti identici, nella forma, a quelli realizzati da imprese concorrenti, allorquando la ripetizione dei connotati formali non si limiti ai profili resi necessari dalle caratteristiche funzionali del prodotto, ma si spinga a profili del tutto del tutto inessenziali alla sua funzione, quali, ad esempio, l\u2019adozione di un particolare colore o di altri particolari formali del tutto indifferenti alla dimensione funzionale del prodotto (nella specie, il Tribunale ha escluso la confondibilit\u00e0 dei due marchi sia per la diversit\u00e0 delle espressioni letterali in essi contenute, sia per la diversit\u00e0 del colore degli sfondi, sia, infine, per la diversit\u00e0 degli stemmi riprodotti).<\/em><\/p>\n<p><em>Al fine di verificare l\u2019esistenza della fattispecie della confondibilit\u00e0 tra prodotti per imitazione servile, \u00e8 necessario che la comparazione tra i medesimi avvenga non tanto attraverso un esame analitico e separato dei singoli elementi caratterizzanti, bens\u00ec mediante una valutazione di tipo sintetico. (Trib. Catania \u2013 Decreto 17.8.2002 NOVA SURGELATI S.PA. (Avv.ti Prof. Ghidini e Mergati) \/ SPECIALITA\u2019 SICILIANE S.R.L.) <strong>(CS079) <\/strong><\/em><\/p>\n<p><em>La protezione normativa contro l\u2019attivit\u00e0 di concorrenza sleale per imitazione servile presuppone l\u2019esistenza di una forma che presenti i caratteri della novit\u00e0 e della individualit\u00e0, rendendola, in tal modo, suscettibile di essere imitata. La forma deve avere la capacit\u00e0 di differenziare il prodotto e di renderlo riconoscibile al consumatore come proveniente da un determinato imprenditore. L\u2019imitazione servile dei prodotti di un\u2019impresa concorrente \u00e8 considerata dall\u2019art. 2598 c.c. atto di concorrenza sleale, in quanto sia idonea ad indurre il consumatore ad equivocare sulla fonte di produzione. Ci\u00f2 si desume sia dall\u2019evidente collegamento che il n. 1 dell\u2019art. 2598 c.c. opera tra le ipotesi dell\u2019imitazione servile e la previsione di \u2018qualsiasi altro mezzo\u2019 idoneo a creare confusione, sia dalla ratio della disposizione, quale si desume dalla collocazione della medesima in relazione alle disposizioni dettate in materia di tutela brevettale. <\/em><\/p>\n<p><em>\u00c8 pacifico che costituisca libera esplicazione dell\u2019attivit\u00e0 imprenditoriale fabbricare prodotti anche identici nella forma a quelli realizzati dall\u2019impresa concorrente, che in precedenza era titolare del diritto brevettuale in esclusiva. Ne deriva, a fortiori, la piena libert\u00e0 di produzione e commercializzazione di prodotti identici, non brevettabili o mai brevettati, alla stessa stregua di quelli per i quali \u00e8 scaduto il brevetto, purch\u00e9 non si crei confusione. <\/em><\/p>\n<p><em>L\u2019esigenza della non confondibilit\u00e0 tra due forme, che non pu\u00f2 essere soddisfatta modificando soltanto alcuni aspetti del prodotto, quando si mantengano inalterate le caratteristiche che valgono a dare la medesima impressione al consumatore, pu\u00f2 reputarsi rispettata quando il prodotto rechi, in modo ragionevolmente percepibile all\u2019occhio, spesso superficiale, del consumatore, il marchio dell\u2019impresa che lo produce o lo commercializza, ovvero imballaggi e contenitori atti a distinguerlo. <\/em><\/p>\n<p><em>Va ribadito che l\u2019indicazione della diversa provenienza del prodotto da parte dell\u2019imitatore deve essere apposta con evidenza tale, da essere percepibile al consumatore di media diligenza ed intelligenza del prodotto in concreto considerato (v. Cass. 22 agosto 1997, n. 7869; Cass. 3 agosto 1987, n. 6682). <\/em><\/p>\n<p><em>Costituisce atto di concorrenza sleale l\u2019utilizzazione di una forma esteriore analoga ad altra, allorch\u00e9 il consumatore possa essere indotto ad attribuire al prodotto dell\u2019imitatore le stesse qualit\u00e0 di cui \u00e8 portatore l\u2019altrui prodotto, in forza del rischio di associazione tra i medesimi. <\/em><\/p>\n<p><em>L\u2019idoneit\u00e0 a creare confusione si compone di due elementi: 1) l\u2019originalit\u00e0 del prodotto imitato, munita di capacit\u00e0 distintiva, tale da diventare connaturale, nell\u2019immagine presso il consumatore, del prodotto stesso; 2) l\u2019assenza di elementi distintivi atti a mostrare che la provenienza dell\u2019un prodotto \u00e8 diversa da quello dell\u2019altro. (Trib. Monza \u2013 Sentenza 2175 \/ 27.8.2002 ACEA MANODOMESTICI S.R.L. (Avv.ti Prof. Ghidini e Cavani) \/ MAX ITALIA S.R.L.) <strong>(CS081)<\/strong> <\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><strong><a id=\"Toc100000009_00038\"><\/a>Concorrenza sleale (imitazione servile)<\/strong><\/h3>\n<\/td>\n<td><em>La concorrenza sleale per imitazione servile deve essere esclusa quando gli elementi muniti di carattere individualizzante riprodotti dal concorrente siano dipendenti da esigenze strutturali e funzionali (nel caso di specie relativo a lampadari, la concatenazione di una serie di ganci che tendono a formare una sorta di maglia di vetro, con l\u2019effetto di una cascata, non costituisce un elemento distintivo rilevante in quanto tale effetto deriva dall\u2019elemento funzionale costituito dal gancio). (Trib. Milano, Sez. Spec. P.I.I. \u2013 Ordinanza 31.5.2010 VETRERIA VISTOSI S.r.l., A.M. \/ IDEAL LUX S.r.l. e C.V. (Avv.ti Prof.\u00a0 Ghidini,\u00a0 Mergati,\u00a0 Signorini) <strong>(CS311)<\/strong><\/em><\/p>\n<p><em>Un prodotto deve essere tutelato contro l\u2019imitazione servile in quanto esso presenti elementi caratterizzanti la sua peculiare presenza merceologica nel mercato rispetto a prodotti simili, perch\u00e9, in difetto di tali caratteri, il prodotto non ha individualit\u00e0 propria, ed una sua imitazione non pu\u00f2 essere servile poich\u00e9 riguardante un genus merceologico oggettivamente non riconducibile ad una alcuna individualizzabile impresa in concorrenza. <\/em><\/p>\n<p><em>La concorrenza sleale per imitazione servile pu\u00f2 quindi essere configurata soltanto in relazione a prodotti con propria originalit\u00e0 e con proprie caratteristiche distintive, e deve essere esclusa nei confronti di prodotti standardizzati, privi cio\u00e8 di elementi originali tali da differenziali da altri prodotti con analoga destinazione commerciale. Nella specie, la valutazione riguardava la commercializzazione di prodotti nel mercato del mobile ed \u00e8 stato affermato che tale settore segue tendenze che i rivenditori hanno legittimo interesse e motivo di intercettare per soddisfare al meglio le esigenze della clientela (Trib. Roma, Sez. Spec. P.I.I. \u2013 Sentenza 13347\/10.5.2013 EDIL TRE COSTRUZIONI S.P.A., MONDO CONVENIENZA S.P.A., M.C. GROUP SOCIETA\u2019 CONSORTILE A R.L., C.G.B., C.M. \/ M BUSINESS S.R.L., M COMMERCIALE S.R.L. O.M. S.R., Z.E., S.S. <\/em><em>(Avv.ti Prof.\u00a0 Ghidini,\u00a0 Mergati,\u00a0 Signorini), MERCATONO UNO SERVICES S.R.L., C.R., V.L., F.F.) <strong>(CS280)<\/strong><\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a id=\"Toc100000009_00037\"><\/a>Concorrenza sleale (imitazione servile del lay-out del punto vendita)<\/h3>\n<\/td>\n<td>Non costituisce atto di concorrenza sleale lo sfruttamento di una concezione degli allestimenti del locale che \u00e8 propria dell\u2019imprenditore concorrente. Deve infatti salvaguardarsi la legittima facolt\u00e0 dell\u2019operatore economico di seguire nell\u2019arredo, nella sistemazione interna dell\u2019esercizio commerciale e nelle modalit\u00e0 di presentazione della merce, quelle linee di tendenza di rilevo estetico o funzionale \u2013 che, per la loro diffusione, ben possono essere utilizzate da una pluralit\u00e0 indeterminata di soggetti. Ci\u00f2 che pu\u00f2 ritenersi vietato \u00e8, in certi casi, la sola pedissequa imitazione delle scelte altrui sul piano dell\u2019allestimento e della organizzazione interna del punto di vendita: vale a dire la condotta che sia idonea a determinare una situazione di obiettiva confondibilit\u00e0 tra gli imprenditori concorrenti (<em>Trib. Roma, Sez. Spec. P.I.I. \u2013 Sentenza 13347\/10.5.2013 \u00a0EDIL TRE COSTRUZIONI S.P.A., MONDO CONVENIENZA S.P.A., M.C. GROUP SOCIETA\u2019 CONSORTILE A R.L., C.G.B., C.M. \/ M BUSINESS S.R.L., M COMMERCIALE S.R.L. O.M. S.R., Z.E., S.S. <\/em><em>(Avv.ti Prof.\u00a0 Ghidini,\u00a0 Mergati,\u00a0 Signorini), MERCATONO UNO SERVICES S.R.L., C.R., V.L., F.F.) <strong>(CS280)<\/strong><\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc116909003\" name=\"_Toc116909003\"><\/a>Concorrenza sleale (impresa in fieri)<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>Una societ\u00e0 pu\u00f2 essere soggetta ai divieti di cui all\u2019art. 2598 c.c. anche quando l\u2019attivit\u00e0 della stessa posta in essere sia ancora in una fase meramente organizzativa, a condizione che tale fase sia cos\u00ec intensa ed impegnativa da permetterle l\u2019inizio dell\u2019attivit\u00e0 di produzione e di acquisizione di ordini (nonch\u00e9, nel caso specifico, la partecipazione ad un\u2019importante fiera del settore) (App. Milano \u2013 Sentenza 2103 \/ 11.8.2000 B.M. STIRO S.P.A. (Avv.ti Ghidini ed Girino) \/ FIMAS S.R.L.) <strong>(CS025)<\/strong> <\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc116909004\" name=\"_Toc116909004\"><\/a>Concorrenza sleale (interesse ad agire)<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>L\u2019interesse ad ottenere un accertamento negativo di atti di imitazione servile sussiste anche quando non vi sia l\u2019opposizione del convenuto a siffatta declaratoria, se, da un lato, tale mancata opposizione \u00e8 espressa solo successivamente alla notificazione della domanda giudiziale e la stessa \u00e8 stata preceduta da inequivocabili condotte poste in essere da dipendenti e collaboratori della societ\u00e0 convenuta che hanno ragionevolmente indotto l\u2019attrice a ritenere sussistente sul punto una situazione in conflitto. (Trib. Monza \u2013 Sentenza 1383 \/ 16.6.1998 BONALDO S.P.A. (Prof. Ghidini) \/ FUTURA S.R.L.) <strong>(CS014)<\/strong> <\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><strong><a id=\"Toc100000009_00018\"><\/a>Concorrenza sleale (informazioni riservate)<\/strong><\/h3>\n<\/td>\n<td><em>Costituisce concorrenza sleale l\u2019uso da parte dell\u2019ex agente delle conoscenze riservate acquisite nel precedente rapporto, delle quali il diritto a trarne esclusivo vantaggio in termini di avviamento e di acquisizione della clientela permane in capo al committente, dopo l\u2019estinzione del rapporto di agenzia (cfr. Cass. 30 maggio 2007, n. 12681; Cass. 18 agosto 2004 n. 16156) (Trib. Roma, Sez. Spec. Impresa \u2013 Ordinanza 9.5.2013) <\/em><em>ALLIANZ S.P.A. (Avv.ti Prof. Ghidini, Mergati, Signorini) \/ DAS S.N.C. di L.C. e M. C., L.C e M.M. (<strong>CS317)<\/strong><\/em><\/p>\n<p><em>E\u2019 lecito lo sfruttamento da parte di un ex dipendente, passato alle dipendenze di un\u2019impresa concorrente, delle conoscenze tecniche, delle esperienze e persino delle generiche informazioni relative alla politica commerciale dell\u2019impresa dalla quale egli proviene (cfr. Cass. n. 12681\/07), a condizione che non si tratti di informazioni segrete o riservate e che, in ogni caso, non emerga una sistematica attivit\u00e0 di distrazione della clientela e imitazione delle iniziative imprenditoriali dell\u2019impresa medesima (<\/em><em>Trib. Roma, Sez. Spec. Impresa \u2013 Ordinanza 9.5.2013 <\/em><em>ALLIANZ S.P.A. (Avv.ti Prof. Ghidini, Mergati, Signorini) \/ DAS S.N.C. di L.C. e M. C., L.C e M.M.) (<strong>CS317)<\/strong><\/em><\/p>\n<p>Conforme: <em>Trib. Venezia <\/em><em>Sez. Spec. Impresa <\/em><em>\u2013 Ordinanza 18.6.2013 <\/em><em>ALLIANZ S.P.A. (Avv.ti Prof. Ghidini, Mergati, Signorini) \/ RINALDI ASSICONSULT S.R.L., S.R., F.R., V.R., F.R. <strong>(CS318)<\/strong><\/em><\/p>\n<p><em>Costituisce concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c. il perdurante possesso da parte dell\u2019ex agente di dati commerciali (in particolare dati di polizza e nominativi dei clienti facenti capo all\u2019ex agente) di pertinenza esclusiva della ex-mandante e il sistematico uso di tali dati in epoca successiva alla cessazione di tale mandato. Ai fini della prova di tale illecito, rileva la rilevantissima entit\u00e0 delle disdette ricevute dalla Compagnia per rapporti contrattuali facenti capo all\u2019ex agente dopo la cessazione del mandato, la loro predisposizione ed invio da parte dell\u2019ex agente e la loro concentrazione in un determinato e ristretto lasso di tempo.<\/em><em>Trib. Milano, Sez. Spec. Impresa \u2013 Sentenza 16 gennaio 2014\u00a0 ALLIANZ S.P.A. <\/em><em>(Avv.ti Prof. Ghidini, Mergati, Signorini) \/ ASSIRISK S.R.L., ASSIRISK PIVA S.R.L., M.V., G.P., ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, ZURICH INVESTMENTS LIFE S.P.A.) <strong>(CS295)<\/strong><\/em><\/p>\n<p><em>Le informazioni (nella specie di Compagnia di Assicurazione) sui clienti (nominativi, indirizzi, recapiti, numero di polizza, condizioni contrattuali), anche a prescindere dalla loro tutelabilit\u00e0 come segreto aziendale, offrono un quadro delle relazioni con la clientela, realizzato nel corso di rapporti spesso pluriennali, la cui apprensione conferisce un indebito vantaggio concorrenziale, che consente un immediato ingresso sul mercato della nuova agenzia in posizione privilegiata, senza dovere sopportare costi ed oneri connessi alla formazione ex novo di un portafoglio clienti, agli esclusivi danni della ricorrente. Pertanto, non pu\u00f2 dubitarsi del loro enorme valore economico. (Trib. Milano, Sez. Spec. P.I.I. \u2013 Ordinanza 26.1.2012 ALLIANZ S.P.A. (Avv.ti Prof. Ghidini, Mergati, Signorini) \/ C.F., A.S.L., D.F., CARIGE VITA NUOVA S.P.A. e CARIGE R.D. ASSICURAZIONI e RIASSICURAZIONI S.P.A.) (<strong>CS315<\/strong>)<\/em><\/p>\n<p><em>Per integrare la condotta di concorrenza sleale per sviamento di clientela \u00e8 sufficiente l\u2019acquisizione di informazioni e conoscenze tecniche o commerciali riservate di un concorrente, vale a dire non destinate ad essere divulgate al di fuori di quell\u2019azienda, senza che sia necessario che le stesse siano anche segrete, presentando un valore economico solo perch\u00e9 tali. Come ha avuto modo di chiarire la Suprema Corte, l\u2019illecito di concorrenza sleale ai sensi dell\u2019art. 2598 n. 3 c.c. per indebita acquisizione di conoscenze riservate altrui \u00e8 integrato per il solo fatto della avventura indebita acquisizione, essendo irrilevante il fatto che tali conoscenze sono state concretamente adottate da parte dell\u2019autore della violazione in successive attivit\u00e0 commerciali. Tale condotta \u00e8 in ogni caso fonte di responsabilit\u00e0 anche ai sensi dell\u2019art. 2043 c.c. Provata l\u2019appropriazione dei dati della Compagnia, questa ha assolto all\u2019onere della prova, gravante in capo alla stessa (cfr. Cass. 14 febbraio 2020, n. 3811) dell\u2019illiceit\u00e0 della condotta ai sensi dell\u2019art. 2598 n. 3 c.c. o ai sensi dell\u2019art. 2043 c.c. Ad assumere esclusiva rilevanza \u00e8 che l\u2019ex agente si siano impossessati dei dati di cui era titolare la Compagnia e che erano nella sua disponibilit\u00e0 in quanto agente senza che sia necessario provare anche l\u2019uso in concreto dei dati in relazione a ciascuna polizza transitata, al fine di ritenere posta in essere la condotta contestata, potendo e dovendosi dedurre tale uso dal numero di polizze passato nel periodo successivo (pari al 67% del totale delle polizze in 18 mesi).<br \/>\nCorte App. Roma \u2013 Sentenza 2379\/15.04.2025 ALLIANZ S.P.A. (Avv.ti Prof. Ghidini, Mergati, Signorini) \/ DAS S.n.c. di L.C. e M. C., L.C e M.M. <strong>(CS510)<\/strong><\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a id=\"_Toc323232323991\"><\/a>Concorrenza sleale e informazioni riservate \u2013 calo fisiologico di clientela nel settore assicurativo)<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>Anche se fosse stato provato un passaggio di clienti in misura pari all\u2019usuale \u201cvolatilit\u00e0\u201d delle polizze del ramo danni e soprattutto di quelle R.C.A., non si potrebbe non considerare che, nel caso in esame, tale passaggio da una Compagnia ad un\u2019altra deve essere posta in relazione causale con la dedotta condotta illecita ai sensi dell\u2019art. 2598 n. 3 c.c. di copia di informazioni riservate della Compagnia,  comprovati anche da una relazione investigativa e dalle dichiarazioni rese dai subagenti, confermate nell\u2019ambito della prova testimoniale.<br \/>\nCorte App. Roma \u2013 Sentenza 2379\/15.04.2025 ALLIANZ S.P.A. (Avv.ti Prof. Ghidini, Mergati, Signorini) \/ DAS S.n.c. di L.C. e M. C., L.C e M.M.  <strong>(CS510)<\/strong><\/em>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a id=\"#Toc100000009_00070\"><\/a>Concorrenza sleale (illecito di pericolo)<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>L\u2019illecito concorrenziale di cui all\u2019art. 2598 c.c. (anche con riguardo all\u2019ipotesi di cui al n. 2) non si perfeziona necessariamente attraverso la produzione di un pregiudizio attuale al patrimonio del soggetto concorrente, essendo sufficiente anche il pericolo di un danno concorrenziale, inteso come difficolt\u00e0 di mercato potenzialmente arrecata all\u2019altrui impresa, sia dal lato della clientela (per la possibile perdita di essa, nonch\u00e9 dei fornitori e finanziatori), sia dal lato dell\u2019organizzazione aziendale (per la sfiducia dei dipendenti), essendo sufficiente l\u2019idoneit\u00e0 della condotta di un concorrente ad arrecare pregiudizio all\u2019altro, pur in assenza di un danno attuale (v. Cass. 1259\/1999, n. 10416\/1998; sez. un., n. 12103\/1995) (Cass. \u2013 Sentenza 22042 \/ 31.10.2016 COOP ESTENSE SOC. COOP. (Avv. ti Prof.\u00a0 Ghidini, Giovanni Cavani,\u00a0 Mergati) e Z.M. \/ ESSELUNGA S.P.A., MARSILIO EDITORI S.P.A., F.S., G.A., C.B.) <strong>(CS340)<\/strong><\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><strong><a id=\"Toc100000009_00014\"><\/a>Concorrenza sleale (liceit\u00e0 del ribasso dei prezzi)<\/strong><\/h3>\n<\/td>\n<td><em>Il mancato rispetto dei listini dell\u2019attrice, inteso come prezzo comunemente praticato, in mancanza di prove circa la sussistenza di intenti predatori o di altre pratiche concorrenziali scorrette collegate al ribasso dei prezzi, non integra di per s\u00e9 alcun illecito, per la natura dei beni (che hanno un prezzo libero e non imposto ex lege o comunque vincolato) e perch\u00e9 l\u2019offerta di merci a prezzi \u201cribassati\u201d risponde ai principi cardine dell\u2019attuale ordinamento, che favorisce la selezione tra i concorrenti a vantaggio del pubblico dei consumatori. (Trib. Milano, Sez. Spec. P.I.I. \u2013 Sentenza 4.11.2008 AUCHAN S.P.A (Avv.ti Prof. Ghidini e Mergati) \/ ZEIS EXCELSA S.P.A.)<\/em> <strong><em>(CS212)<\/em><\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc116909005\" name=\"_Toc116909005\"><\/a>Concorrenza sleale (non conformit\u00e0 ai principi della correttezza professionale)<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>La previsione di cui al n. 3 dell\u2019art. 2598 c.c. costituisce una clausola generale che abbraccia tutte le possibili ipotesi dell\u2019uso diretto o indiretto di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale idoneo a danneggiare l\u2019altrui azienda e che \u00e8 del tutto autonoma rispetto alle fattispecie tipiche di cui ai numeri precedenti tanto che il suo accertamento prescinde da quello che attiene alla repressione delle dette fattispecie nominate. <\/em><em>La clausola generale di cui al n. 3 dell\u2019art. 2598 c.c. consente all\u2019interprete, mediante il richiamo ad un \u201cparametro storico capace di adeguarsi nel tempo al mutamento del costume sociale e dello stesso illecito\u201d di \u201cadeguare la tutela\u201d alle situazioni concrete non altrimenti coperte dalle ipotesi espressamente sanzionate dall\u2019art. 2598 c.c. s\u00ec da coprire tutto l\u2019ambito della concorrenza sleale.<\/em><\/p>\n<p><em>Ferma la pacifica autonomia e concorrenzialit\u00e0 dell\u2019azione di concorrenza sleale e dell\u2019azione a tutela dei segni distintivi, la violazione della privativa altrui pu\u00f2 concretizzare una condotta contraria ai principi della correttezza professionale idonea di per s\u00e9 a danneggiare l\u2019altrui azienda essendo a tal fine sufficiente che sia posto in commercio un prodotto che, in quanto semplicemente analogo a quello oggetto della privativa facente capo ad un\u2019azienda concorrente e diretto alla medesima clientela, possa essere fonte di danno solo potenziale. (Trib. Como \u2013 Sentenza 173 \/ 24.10.2000 CSP PREFABBRICATI S.P.A. (Avv.ti Ghidini e Cavani) \/ SD S.R..L. \u2013 NESSI &amp; MAIOCCHI S.P.A.) <strong>(CS148)<\/strong><\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><strong><a id=\"Toc100000009_00036\"><\/a>Concorrenza sleale (responsabilit\u00e0 della societ\u00e0 controllante)<\/strong><\/h3>\n<\/td>\n<td><em>Va esclusa la possibilit\u00e0 di configurare una responsabilit\u00e0 della societ\u00e0 controllante per gli atti di concorrenza sleale della controllata (App. Milano, 2 ottobre 1979) (Trib. Roma, Sez. Spec. P.I.I. \u2013 Sentenza 13347\/10.5.2013 \u00a0EDIL TRE COSTRUZIONI S.P.A., MONDO CONVENIENZA S.P.A., M.C. GROUP SOCIETA\u2019 CONSORTILE A R.L., C.G.B., C.M. \/ M BUSINESS S.R.L., M COMMERCIALE S.R.L. O.M. S.R., Z.E., S.S. <\/em><em>(Avv.ti Prof.\u00a0 Ghidini,\u00a0 Mergati,\u00a0 Signorini), MERCATONO UNO SERVICES S.R.L., C.R., V.L., F.F.) <strong>(CS280)<\/strong><\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc116909006\" name=\"_Toc116909006\"><\/a>Concorrenza sleale (risarcimento danni)<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>Il danno concorrenziale che la disposizione dell\u2019art. 2598 n. 2 c.c. mira ad evitare pu\u00f2 essere anche solo potenziale, e l\u2019accertamento della portata denigratoria dell\u2019atto diffusivo prescinde dalla qualificazione dell\u2019atteggiamento soggettivo dell\u2019imprenditore denigrante in termini di intenzionalit\u00e0 o di colpa. <\/em><em>Per suffragare l\u2019esistenza di un danno patrimoniale risarcibile derivante da atti di denigrazione, l\u2019attrice deve provare che la comunicazione denigratoria ha avuto non solo l\u2019effetto di dissuadere alcuni clienti dall\u2019effettuare ordini del prodotto oggetto della denigrazione, ma di causare un\u2019astensione definitiva dagli acquisti da parte degli stessi, con una correlativa e stabilizzata diminuzione di utile rispetto non a quello meramente sperato o programmato dall\u2019attrice, ma a quello che le sarebbe in concreto affluito ove gli stessi clienti non avessero desistito \u2013 in diretta connessione con l\u2019atto denigrativo \u2013 dal comperare il prodotto in parola. (Trib. Monza \u2013 Sentenza 1383 \/ 16.6.1998 BONALDO S.P.A. (Prof. Ghidini) \/ FUTURA S.R.L.) <strong>(CS014)<\/strong> <\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a id=\"_Toc32323232391111\"><\/a>Concorrenza sleale (risarcimento danni e liquidazione equitativa)<\/h3>\n<\/td>\n<td><em> In tema di concorrenza sleale, una volta dimostrata l\u2019esistenza del danno da essa derivato \u00e8 consentito al giudice ricorrere al criterio equitativo per la relativa liquidazione (cfr. Cass., ord. 15 dicembre 2017, n. 30214; Cass. 23 dicembre 2015, n. 25921; Cass.  26 marzo 2009, n. 7306).<br \/>\nCorte App. Roma \u2013 Sentenza 2379\/15.04.2025 ALLIANZ S.P.A. (Avv.ti Prof. Ghidini, Mergati, Signorini) \/ DAS S.n.c. di L.C. e M. C., L.C e M.M.  <strong>(CS510)<\/strong><\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><strong><a id=\"Toc100000009_00019\"><\/a>Concorrenza sleale (storno di clientela da parte dell\u2019ex agente)<\/strong><\/h3>\n<\/td>\n<td><em>Non pu\u00f2 condividersi la \u2013 assai isolata \u2013 posizione di chi sostiene che il pacchetto di clientela sia patrimonio dell\u2019agente che l\u2019ha formata (tra cui una risalente pronuncia della S.C. Cass. 3022\/53), dovendo al contrario ritenersi che sia un elemento essenziale dell\u2019azienda del preponente (e del suo agente generale), cio\u00e8 del suo avviamento commerciale, la cui costituzione rappresenta l\u2019oggetto, remunerato, della prestazione contrattuale dell\u2019agente e sub-agente, che peraltro pu\u00f2 acquistarlo a fine rapporto, sostenendone gli oneri economici. (Trib. Milano Sez. Spec. P.I.I. \u2013 Ordinanza 26.1.2012 ALLIANZ S.P.A. (Avv.ti Prof. Ghidini, Mergati, Signorini) \/ C.F., A.S.L., D.F., CARIGE VITA NUOVA S.P.A. e CARIGE R.D. ASSICURAZIONI e RIASSICURAZIONI S.P.A.) (<strong>CS315<\/strong>)<\/em>Conforme: <em>Trib. Milano,<\/em> <em>Sez. Spec. Impresa \u2013 Sentenza 875\/22.1.2014 ALLIANZ S.P.A. (Avv.ti Prof. Ghidini, Mergati, Signorini) \/ P&amp;C S.R.l., P&amp;C. S.A.S., E.F.P., A. C., VITTORIA ASSICURRAZIONI S.P.A. <strong>(CS316)<\/strong><\/em><\/p>\n<p><em>Ai fini della configurabilit\u00e0 di una fattispecie di concorrenza sleale per sviamento di clientela, l\u2019illiceit\u00e0 della condotta dell\u2019imprenditore deve essere desunta non gi\u00e0 da un singolo episodio fattuale, bens\u00ec dalla qualificazione dell\u2019insieme della manovra posta in essere per danneggiare il concorrente, ovvero per profittare sistematicamente del suo avviamento sul mercato. Il divieto di concorrenza sleale, dunque, non implica che l\u2019agente, assunta la nuova posizione, non possa effettivamente rivolgersi in proprio o per conto di una nuova Compagnia alla clientela del precedente preponente qualora non sussistano specifici patti di non concorrenza. Implica per\u00f2 che, nel farlo, si comporti secondo correttezza, essendogli preclusa la possibilit\u00e0 di sfruttare a proprio vantaggio il privilegio informativo di cui gode, peraltro illecitamente dopo la cessazione del rapporto di agenzia.<br \/>\nCorte App. Roma \u2013 Sentenza 2379\/15.04.2025 ALLIANZ S.P.A. (Avv.ti Prof. Ghidini, Mergati, Signorini) \/ DAS S.n.c. di L.C. e M. C., L.C e M.M. <strong>(CS510)<\/strong><\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a id=\"Toc100000009_00039\"><\/a>Concorrenza sleale (storno illecito di lavoratori)<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>Lo storno di lavoratori \u00e8 espressione dei principi di libera circolazione del lavoro e di libert\u00e0 di iniziativa economica. E\u2019 pertanto pacifico che non compia concorrenza sleale l\u2019imprenditore che acquisisca dipendenti altrui offrendo remunerazioni o condizioni di lavoro migliori. Affinch\u00e9 lo storno dei dipendenti di un\u2019impresa concorrente possa costituire atto di concorrenza sleale sono necessari la consapevolezza nel soggetto agente dell\u2019idoneit\u00e0 dell\u2019atto a danneggiare l\u2019altrui impresa ed altres\u00ec l\u2019animus nocendi, cio\u00e8 l\u2019intenzione di conseguire tale risultato, da ritenersi sussistente ogni volta che lo storno sia stato posto in essere con modalit\u00e0 tali da non potersi giustificare, in rapporto ai principi di correttezza professionale, se non supponendo nell\u2019autore l\u2019intento di recare pregiudizio all\u2019organizzazione ed alla struttura produttiva del concorrente. La mera consapevolezza dell\u2019altrui danno non \u00e8 dunque sufficiente, essendo anche necessario che gli effetti pregiudizievoli subiti dal soggetto che perda i propri dipendenti siano voluti e programmati dall\u2019autore dello storno. E\u2019 dunque necessario che la volont\u00e0 dell\u2019autore della condotta si indirizzi a un risultato pi\u00f9 grave di quello normalmente prevedibile quale diretta derivazione della sottrazione ad altro imprenditore di una parte della forza-lavoro di cui quest\u2019ultimo dispone. Si esige, allora, una vera e propria intenzione di disgregare e disorganizzare l\u2019azienda della concorrente. <\/em><\/p>\n<p><em>Siffatto animus nocendi si deve ricavare dalle modalit\u00e0 con cui lo storno venga realizzato e, principalmente, dal numero e dalla qualit\u00e0 dei prestatori d\u2019opera che siano stati assunti dall\u2019imprenditore concorrente. Rileva oltre all\u2019aspetto quantitativo, la particolare qualificazione del personale acquisito (Cass. n. 2439\/2012), con l\u2019avvertenza, per\u00f2, che non pu\u00f2 considerarsi illecita l\u2019utilizzazione del valore aziendale esclusivamente costituito dalle capacit\u00e0 professionali dell\u2019ex dipendente, non distinguibili dalla sua persona, perch\u00e9 si perverrebbe altrimenti al risultato duplicemente inammissibile, di vanificare i valori della libert\u00e0 individuale inerenti alla personalit\u00e0 del lavoratore, costringendolo ad una situazione di dipendenza che andrebbe oltre i limiti contrattuali, e di privilegiare nell\u2019impresa, precedente datrice di lavoro, una rendita parassitaria derivante una volta per tutte, dalla scelta felicemente a suo tempo fatta con l\u2019assunzione di quel dipendente (Cass. n. 14479\/2002). (Trib. Roma, Sez. Spec. P.I.I. \u2013 Sentenza 13347\/10.5.2013 EDIL TRE COSTRUZIONI S.P.A., MONDO CONVENIENZA S.P.A., M.C. GROUP SOCIETA\u2019 CONSORTILE A R.L., C.G.B., C.M. \/ M BUSINESS S.R.L., M COMMERCIALE S.R.L. O.M. S.R., Z.E., S.S. <\/em><em>(Avv.ti Prof.\u00a0 Ghidini,\u00a0 Mergati,\u00a0 Signorini), MERCATONO UNO SERVICES S.R.L., C.R., V.L., F.F.) <strong>(CS280)<\/strong><\/em><\/p>\n<p><em>Il fatto che l\u2019assunzione del personale sia avvenuta sulla base di inserzioni, data la pubblicit\u00e0 e la trasparenza della modalit\u00e0, consente infatti di negare l\u2019illiceit\u00e0 dello storno di dipendenti (cfr. Cass. n. 2439\/2012) (Trib. Roma, Sez. Spec. P.I.I. \u2013 Sentenza 13347\/10.5.2013 EDIL TRE COSTRUZIONI S.P.A., MONDO CONVENIENZA S.P.A., M.C. GROUP SOCIETA\u2019 CONSORTILE A R.L., C.G.B., C.M. \/ M BUSINESS S.R.L., M COMMERCIALE S.R.L. O.M. S.R., Z.E., S.S. <\/em><em>(Avv.ti Prof.\u00a0 Ghidini,\u00a0 Mergati,\u00a0 Signorini), MERCATONO UNO SERVICES S.R.L., C.R., V.L., F.F.) <strong>(CS280)<\/strong><\/em><\/p>\n<p><em>Quanto allo storno di dipendenti, va precisato che tale condotta, mediante la quale l\u2019imprenditore tende ad assicurarsi le prestazioni lavorative di un dipendente di un\u2019impresa concorrente, non costituisce attivit\u00e0 di concorrenza sleale, ma espressione dei principi di libert\u00e0 di iniziativa economica e di libera circolazione del lavoro, ove non sia stata attuata con lo specifico scopo di danneggiare l\u2019altrui azienda \u2013 c.d. \u201canimus nocendi\u201d (v. Cass. n. 6682\/1987 e Cass. n. 6712\/1996, nonch\u00e9 Cass. n. 5718\/1996). Occorre quindi in concreto verificare di volta in volta se l\u2019imprenditore che si assume sleale abbia agito con tale animus nel momento in cui ha proceduto all\u2019assunzione di personale proveniente da un concorrente. Ai fini dell\u2019accertamento dell\u2019animus nocendi, secondo l\u2019orientamento costante della giurisprudenza, si deve aver riguardo, pi\u00f9 che al requisito psicologico dell\u2019agire dell\u2019imprenditore, all\u2019insieme delle modalit\u00e0 oggettive che qualificano la scorrettezza professionale dell\u2019assunzione di dipendenti altrui o dell\u2019acquisizione degli altrui collaboratori, nonch\u00e9 all\u2019idoneit\u00e0 della condotta a danneggiare l\u2019organizzazione e la struttura produttiva del concorrente, disgregando in modo traumatico l\u2019efficienza dell\u2019organizzazione aziendale del competitore (da ultimo, Cass. n. 3865\/2020).<br \/>\nTribunale Milano \u2013 Ordinanza 13.3.2023 DORECA ITALIA S.P.A. \/ ENTERPRISE S.R.L. (Avv.ti Prof. Ghidini, Mergati, Signorini) <strong>(CS543)<\/strong><\/em><\/p>\n<p><em>Per la configurazione dell\u2019illecito storno di lavoratori, \u00e8 necessario il compimento di atti oggettivamente contrari alla lealt\u00e0 nelle dinamiche commerciali, compiuti con la manifesta volont\u00e0 di recare pregiudizio all&#8217;organizzazione e alla struttura produttiva del concorrente, disgregando in modo traumatico l&#8217;efficienza dell&#8217;organizzazione aziendale di quest\u2019ultimo e procurandosi cos\u00ec un vantaggio competitivo indebito.<br \/>\nTribunale Milano \u2013 Sentenza 11206\/31.12.2024 DORECA ITALIA S.P.A. \/ ENTERPRISE S.R.L. (Avv.ti Prof. Ghidini, Mergati, Signorini) <strong>(CS495)<\/strong><\/em><\/p>\n<p><em>Deve ritenersi sussumibile nelle ordinarie regole di mercato la possibilit\u00e0 di avvicinare altrui dipendenti, offrendo migliori condizioni di lavoro o pi\u00f9 elevate retribuzioni, non potendosi accedere a una visione dominicale dei lavoratori subordinati da parte del datore di lavoro, purch\u00e9 ci\u00f2 avvenga nel rispetto delle regole di correttezza e di lealt\u00e0 che devono governare i rapporti commerciali tra imprenditori. Giova sottolineare che in questo caso i dipendenti abbiano cominciato a lavorare per il concorrente soltanto trascorso il periodo di preavviso (quando non oggetto di rinuncia) o il termine previsto dal patto di non concorrenza (concluso tra datore di lavoro e singolo dipendente). Il passaggio di dipendenti \u2013 a volte, peraltro, neanche diretto \u2013 \u00e8 avvenuto in un lasso temporale significativo, non determinando alcuna conflagrazione della struttura commerciale del concorrente e lasciando a quest\u2019ultima i tempi per riorganizzarsi nel migliore dei modi, tanto che il fatturato della societ\u00e0 attrice \u00e8 cresciuto negli ultimi anni. In secondo luogo, la quantit\u00e0 dei dipendenti asseritamente stornati non appare decisiva in relazione alla struttura commerciale del concorrente. In terzo luogo, la qualit\u00e0 del personale oggetto del presunto storno non risulta tale da incidere sulla funzionalit\u00e0 dell\u2019organismo aziendale del concorrente. Trattasi infatti di personale fungibile, sprovvisto di elevate specializzazioni, addetto alla vendita di prodotti noti e non complessi (prevalentemente bevande di largo consumo). Infine, nessuna difficolt\u00e0 di sostituzione pu\u00f2 essere ravvisata nel caso di specie. La stessa societ\u00e0 attrice, d\u2019altro canto, ha riconosciuto di aver semplicemente fatto ricorso ad agenzie per la ricerca e selezione del nuovo personale, sostenendo costi del tutto fisiologici e di certo non eccessivi. Per queste ragioni, inoltre, deve essere escluso ogni fenomeno di cherry picking.<br \/>\nTribunale Milano \u2013 Sentenza 11206\/31.12.2024 DORECA ITALIA S.P.A. \/ ENTERPRISE S.R.L. (Avv.ti Prof. Ghidini, Mergati, Signorini) <strong>(CS495)<\/strong><\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a id=\"Toc100000009_40000\"><\/a>Concorrenza sleale (storno illecito di lavoratori) &#8211; INIBITORIA<\/h3>\n<\/td>\n<td><em> I provvedimenti di inibitoria adottabili nelle fattispecie di concorrenza sleale per storno di dipendenti o di clientela non possono sostanziarsi nell\u2019ordine di cessazione di rapporti di lavoro gi\u00e0 in essere o nella ricostituzione di rapporti contrattuali preesistenti. \u00c8 bene chiarire che nessun divieto di avvalersi della prestazione professionale di dipendenti e collaboratori provenienti dall\u2019impresa concorrente e gi\u00e0 assunti da altra impresa potrebbe disporre il Tribunale. E tale principio varrebbe anche con riferimento agli ex clienti della prima impresa che fossero passati al secondo concorrente. (Nel caso di specie, va evidenziato che la ricorrente non ha specificato a quali dipendenti, agenti e collaboratori dovrebbe riferirsi l\u2019inibitoria, indicando al giudice i relativi nominativi, n\u00e9 per quanto tempo la stessa dovrebbe protrarsi, non essendo compatibile con il principio costituzionale della libert\u00e0 di iniziativa economica dettato dall\u2019art. 41 Cost. un divieto illimitato nel tempo. Anche con riferimento allo storno della clientela, valgono gli stessi limiti.)<br \/>\nTribunale Milano \u2013 Ordinanza 13.3.2023 DORECA ITALIA S.P.A. \/ ENTERPRISE S.R.L. (Avv.ti Prof. Ghidini, Mergati, Signorini) <strong>(CS543) <\/strong><\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><strong><a id=\"Toc100000009_00035\"><\/a>Concorrenza sleale (terzo interposto)<\/strong><\/h3>\n<\/td>\n<td><em>La concorrenza sleale ricorre anche quando l\u2019atto lesivo venga compiuto da un soggetto (il cosiddetto terzo interposto), il quale, pur non possedendo egli stesso i necessari requisiti soggettivi, per non essere un concorrente del danneggiato, agisca per conto o comunque in collegamento con lo stesso (cfr. Cass. 6 giugno 2012, n. 9177; Cass. 9 agosto 2007, n. 17459) (Trib. Roma, Sez. Spec. Impresa \u2013 Ordinanza 9.5.2013 <\/em><em>ALLIANZ S.P.A. (Avv.ti Prof. Ghidini,\u00a0 Mergati,\u00a0 Signorini) \/ DAS S.n.c. di L.C. e M. C., L.C e M.M.) (<strong>CS317)<\/strong><\/em><em>L\u2019illecito concorrenziale ben pu\u00f2 essere compiuto per conto di un concorrente del danneggiato, o comunque in collegamento con lo stesso, dovendo, in tal caso ritenersi il terzo responsabile in solido con l\u2019imprenditore che si sia giovato della sua condotta (per tutte: Cass. n. 9117\/2012)(Trib. Roma, Sez. Spec. P.I.I. \u2013 Sentenza 13347\/10.5.2013 EDIL TRE COSTRUZIONI S.P.A., MONDO CONVENIENZA S.P.A., M.C. GROUP SOCIETA\u2019 CONSORTILE A R.L., C.G.B., C.M. \/ M BUSINESS S.R.L., M COMMERCIALE S.R.L. O.M. S.R., Z.E., S.S. <\/em><em>(Avv.ti Prof.\u00a0 Ghidini,\u00a0 Mergati,\u00a0 Signorini), MERCATONO UNO SERVICES S.R.L., C.R., V.L., F.F.) <strong>(CS280)<\/strong><\/em><em>La fattispecie di concorrenza sleale si deve ritenere sussistente anche quando l\u2019atto lesivo venga posto in essere da un soggetto (il c.d. terzo interposto), il quale, pur non possedendo egli stesso i requisiti soggettivi, per non essere un concorrente del danneggiato, agisca per conto di un concorrente del danneggiato o comunque in collegamento con lo stesso, dovendo, in tal caso, ritenersi il terzo responsabile in solido con l&#8217;imprenditore che si sia giovato della sua condotta. Per contro, in mancanza di tale (quantomeno) collegamento tra l\u2019autore del comportamento lesivo e l\u2019imprenditore concorrente, il terzo pu\u00f2 essere chiamato a rispondere ai sensi dell\u2019art. 2043 c.c. (cfr. Cass. 12 luglio 2019 n. 18772; Cass. 6 giugno 2012 n. 9177; Cass. 9 agosto 2007 n. 17459; Cass. 8 settembre 2003 n. 13071; Cass. 11 aprile 2001 n. 5375.<br \/>\nCorte App. Roma \u2013 Sentenza 2379\/15.04.2025 ALLIANZ S.P.A. (Avv.ti Prof. Ghidini, Mergati, Signorini) \/ DAS S.n.c. di L.C. e M. C., L.C e M.M. <strong>(CS510)<\/strong><\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc116909007\" name=\"_Toc116909007\"><\/a>Concorrenza sleale (violazione di norme pubblicistiche)<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>Per far discendere dalla violazione di norme di natura pubblicistica anche una violazione dell\u2019art. 2598 n 3 c.c. deve configurarsi una sistematicit\u00e0 della violazione e un intento predatorio in essa ravvisabile (mirante cio\u00e8 al conseguimento di un monopolio o all\u2019annientamento di uno o pi\u00f9 concorrenti, non in grado di sostenere i ribassi sino al momento propizio per fissazione di prezzi superiori, tali da compensare le perdite). (Trib. Milano \u2013 Sentenza 13076 \/ 27.10.2004 LA RINASCENTE S.P.A. E CENTRI COMMERCIALI MODERNI S.R.L. (Avv.ti Prof. Ghidini e Mergati) \/ ISTITUTO GANASSINI S.P.A. DI RICERCHE BIOCHIMICHE) <strong>(CS122)<\/strong> <\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><strong><a id=\"Toc100000009_00015\"><\/a>Concorrenza sleale (violazione di un\u2019altrui esclusiva)<\/strong><\/h3>\n<\/td>\n<td><em>Per giurisprudenza consolidata e del tutto condivisibile (Cass. 1754\/74, 1327\/73, 914\/70, 2455\/64, oltre a 3805\/56), il mancato rispetto dell\u2019altrui esclusiva, pur conosciuta, pu\u00f2 fondare una responsabilit\u00e0 di natura extracontrattuale ex art. 2598 n. 3 c.c. soltanto quando si esprima con comportamenti e modalit\u00e0 d\u2019azione in s\u00e9 squalificanti, scorrette e quindi illecite. (Trib. Milano, Sez. Spec. P.I.I. \u2013 Sentenza 4.11.2008 AUCHAN S.P.A (Avv.ti Prof. Ghidini e Mergati) \/ ZEIS EXCELSA S.P.A.)<\/em> <strong><em>(CS212)<\/em><\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc116909008\" name=\"_Toc116909008\"><\/a>Concorrenza sleale parassitaria<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>Si ravvisa in concreto l\u2019ipotesi di concorrenza parassitaria quando un imprenditore si ponga sulle orme del concorrente in modo sistematico e continuativo, traendo profitto dagli studi, dalle spese di preparazione e penetrazione sostenute da concorrente e da questi lanciati sul mercato. (Trib. Monza \u2013 Sentenza 2175 \/ 27.8.2002 ACEA MANODOMESTICI S.R.L. (Avv.ti Prof. Ghidini e Cavani) \/ MAX ITALIA S.R.L.) <strong>(CS081) <\/strong><\/em><em>L\u2019ipotesi di concorrenza sleale parassitaria si sostanzia in una serie di atti \u2013 non necessariamente ciascuno di per s\u00e9 integrante un\u2019autonoma ipotesi di illecito concorrenziale (nella specie, dell\u2019imitazione servile) \u2013 significativi di uno sfruttamento delle iniziative e del successo commerciale realizzate dal concorrente, al fine di inserirsi cos\u00ec, parassitariamente, sulla sua scia. Ed allora, la configurabilit\u00e0 di questa ipotesi non dipende dall\u2019esito dei procedimenti giudiziari \u2013 riconoscimento (o non) di responsabilit\u00e0, conciliazione ecc. \u2013 volta a volta intrapresi per la repressione dei singoli comportamenti, ma da una diversa e autonoma verifica della reiterazione dei fenomeni imitativi e di sfruttamento delle altrui iniziative commerciali. (App. Milano \u2013 Sentenza 834 \/ 19.3.2004 ACEA MANODOMESTICI S.R.L. (Avv.ti Prof. Ghidini e Mergati)\/ MAX ITALIA S.P.A.) <strong>(CS113)<\/strong> <\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc116909009\" name=\"_Toc116909009\"><\/a>Consorzio<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>Il contratto di consorzio ha per oggetto e contenuto caratteristici ed essenziali l\u2019istituzione della organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese e riguarda proprio i rapporti interni tra singoli consorziati. Infatti, a norma dell\u2019art. 2603 c.c., il contratto di consorzio deve indicare l\u2019oggetto e la durata del contratto, gli obblighi assunti e i contributi dovuti dai consorziati, nonch\u00e9 le attribuzioni e i poteri degli organi consortili. (Trib. Milano \u2013 Sentenza 4049 \/ 22.11.1990 ELETTROMECCANICA PARIZZI S.P.A. (Prof. Ghidini) \/ KELLER S.P.A. \u2013 KELLER MECCANICA S.P.A.) <strong>(CS008)<\/strong> <\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc116909010\" name=\"_Toc116909010\"><\/a>Consulenza tecnica d\u2019ufficio (onere della prova)<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>E\u2019 inammissibile, in quanto meramente esplorativa, la consulenza tecnica d\u2019ufficio dedotta al fine di sopperire alla carenza di prova del fatto storico posto a fondamento della pretesa avanzata in giudizio. (Nel caso di specie, l\u2019appellante aveva dedotto una consulenza tecnica d\u2019ufficio nella quale si chiedeva al CTU di accertare la possibilit\u00e0 tecnica dei propri impianti produttivi di sostenere le riduzioni dell\u2019energia elettrica somministrata dedotte in una peculiare tipologia contrattuale, rispetto alla quale non aveva offerto alcun mezzo di prova) (App. Milano \u2013 Sentenza 2113\/ 8.03-14.09.2005 SIA S.R.L. \/ ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. (Avv. Girino)<strong> (CS144)<\/strong><\/em><\/p>\n<p><em>Con la richiesta di CTU da parte delle attrici, evidentemente si chiede al giudice di sostituirsi alle parti attrici nell\u2019accertamento di fatti storici che esse hanno posto a base della pretesa avanzata in questo giudizio ed addirittura del danno che assumono di aver subito. Peraltro gli accertamenti tecnici chiesti dalle parti attrici oltre ad essere eccessivamente estesi sono vagli e richiederebbero valutazioni prevalentemente soggettive che non possono essere demandate ad un consulente tecnico. (Trib. Milano Sentenza 4569 \/15.4.2002 ENEL S.P.A. \u2013 ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. (Avv. Girino) \/ S.I.A. S.R.L. \u2013 SADEPAN CHIMICA S.R.L.) <strong>(CS073)<\/strong> <\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc116909011\" name=\"_Toc116909011\"><\/a>Contraffazione per equivalenti<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>La contraffazione per equivalenti \u00e8 esclusa non gi\u00e0 dal raffronto tra i problemi tecnici che i brevetti risolvono, che sono ovviamente analoghi, ma alla comparazione tra le idee di soluzione del problema. Individuata l\u2019idea inventiva che \u00e8 alla base dei dispositivi brevettati, bisogna valutare, sulla base della tecnica nota, se la soluzione sostitutiva sia o meno originale. (Trib. Parma \u2013 Sentenza 1438 \/ 28.11.2002 A. FAVA &amp; C. S.N.C. (Prof. Ghidini) \/ POSIMAT S.A.) <strong>(CS093)<\/strong> <\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc116909012\" name=\"_Toc116909012\"><\/a>Contratto (interpretazione)<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>Un accordo va interpretato attraverso l\u2019esame complessivo delle clausole, le quali, per criterio ermeneutico obbligatorio, si devono interpretare le une per mezzo delle altre, indagata la comune intenzione dei contraenti e valutato il comportamento complessivo tenuto.<strong> (<\/strong>Trib. Milano \u2013 Sentenza 4049 \/ 22.11.1990 ELETTROMECCANICA PARIZZI S.P.A. (Prof. Ghidini) \/ KELLER S.P.A. \u2013 KELLER MECCANICA S.P.A.) <strong>(CS008)<\/strong> <\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc100000004\" name=\"_Toc100000004\"><\/a>Contratto di distribuzione editoriale<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>La clausola inserita in un contratto di distribuzione editoriale che impone all\u2019editore l\u2019obbligo di farsi carico di un ammontare pari al 50% delle somme erogate a titolo di c.d. contributo Anadis dal distributore nazionale in favore dei distributori locali a titolo \u201cdopo l\u2019invio della documentazione di dettaglio relativa al quadrimestre precedente\u201d deve essere interpretata nel senso di porre in capo al distributore nazionale l\u2019onere di trasmissione all\u2019editore della documentazione giustificativa delle somme a tale titolo erogate in favore dei distributori locali. (Trib. Milano, sentenza n. 89 \/ 13.12.2005-5.01.2006 DI BAIO EDITORE S.p.A. (Avv.ti Girino e Estrangeros) \/ PARRINI &amp; C. S.p.A.)<strong> (CS 152) <\/strong><\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a id=\"Toc100000009_00090\"><\/a>Contratto di Gestione di Portafoglio<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>Qualora il cliente receda da un contratto di gestione di portafoglio costituito a garanzia di una linea di credito e successivamente, prima che la liquidazione del relativo portafoglio abbia avuto luogo, revochi tale recesso contestualmente richiedendo ed ottenendo dalla banca l\u2019estensione della linea di credito, si \u00e8 in presenza di un complessivo comportamento che evidenzia la chiara volont\u00e0 delle parti di porre nel nulla gli effetti del recesso, non apparendo condivisibile l\u2019argomentazione secondo cui la dichiarazione di recesso non sarebbe revocabile poich\u00e9, trattandosi di un atto di autonomia negoziale, deve ritenersi che le parti ben possano consensualmente porre nel nulla gli effetti del recesso gi\u00e0 comunicato, con la conseguenza che detta revoca consensuale determina la prosecuzione fra le parti degli originari rapporti contrattuali (Corte App. Milano \u2013 \u00a0Sentenza 3655\/5.10.2016 \u2013 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. (Avv.ti Emilio Girino, Franco Estrangeros, Leonardo Gregoroni) \/ M.F.T.) <strong>(CS339)<\/strong><\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc116909013\" name=\"_Toc116909013\"><\/a>Contratto per costituzione societaria<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>L\u2019ordinamento vigente ammette che la stipulazione dei contraenti possa avere ad oggetto il conseguimento di una determinata prestazione anche come risultato della costituzione di un nuovo soggetto. \u00c8 ammissibile, infatti, il contratto per la costituzione di societ\u00e0: esso per\u00f2 riguarda una fattispecie negoziale, la cui formazione dipende da un comportamento delle stesse parti contraenti e il cui contenuto minimo \u00e8 dato dall\u2019obbligo di stipulare il contratto definitivo di societ\u00e0 e dalla predeterminazione degli elementi caratterizzanti il tipo della societ\u00e0 prescelto. Se la societ\u00e0 impegna solo genericamente i contraenti e difetta dell\u2019indicazione degli elementi essenziali della societ\u00e0 voluta, esso manca dei requisiti indispensabili per la determinazione del contenuto dell\u2019impegno promesso, e pu\u00f2 dare luogo a mere trattative, ma non ad un vincolo negoziale attuale, e non pu\u00f2 neppure essere qualificato come contratto preliminare. (Trib. Milano \u2013 Sentenza 21.01.1993 SIGE S.P.A. (Prof. Ghidini) \/ FIMPAR S.P.A.) <strong>(CS026)<\/strong> <\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc116909014\" name=\"_Toc116909014\"><\/a>Convalidazione del marchio<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>La disciplina della convalidazione del marchio applicabile \u00e8 quella di cui alla vigente versione introdotta con d. leg. N. 198\/96 sia per quanto riguarda la fattispecie venutasi a creare prima dell\u2019entrata in vigore del predetto d. leg. che per quelle successive, ricavandosi tale regola dai principi generali in tema di successioni di leggi nel tempo e, a contrario, dalla disposizione transitoria contenuta nell\u2019art. 89, 1 co., d. leg. n. 480\/92 che dispone l\u2019applicazione della normativa anteriore \u201cquanto alle cause di nullit\u00e0\u201d. <\/em><\/p>\n<p><em>L\u2019istituto della convalidazione del marchio consiste nell\u2019impossibilit\u00e0, per il titolare di un marchio di impresa anteriore, di far dichiarare la nullit\u00e0 di un marchio posteriore o di opporsi all\u2019uso dello stesso (per i prodotti o servizi in relazione ai quali il detto marchio \u00e8 stato usato sulla base del proprio marchio anteriore o del proprio preuso) in ipotesi in cui si \u00e8 tollerato durante cinque anni consecutivi, pur essendone a conoscenza, l\u2019uso del marchio posteriore registrato uguale o simile, ad eccezione dell\u2019ipotesi in cui il marchio posteriore sia stato domandato in mala fede, ovvero, nella consapevolezza dell\u2019esistenza di un marchio anteriore e simile utilizzato nello stesso settore merceologico. La mala fede \u00e8 integrata dalla prova della conoscenza da parte del soggetto titolare del marchio posteriore dell\u2019esistenza di un marchio simile anteriormente brevettato. (Trib. Macerata \u2013 Sentenza 569 \/ 17.04.2002 FALL.TO TRILOGY S.R.L. (Prof. Ghidini)\/ CONFEZIONI PENNESI DI PENNESI ADO &amp; C.) <strong>(CS088)<\/strong> <\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc114892691\" name=\"_Toc114892691\"><\/a><a title=\"_Toc116909015\" name=\"_Toc116909015\"><\/a>Danno (prova dell\u2019entit\u00e0)<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>Invocare il criterio equitativo nella liquidazione dei danni non esonera la parte che ne chiede il risarcimento dall\u2019onere di provarne l\u2019effettiva sussistenza. (Trib. Vigevano \u2013 Sentenza 401 \/ 6.6.2002 AGIPPETROLI S.P.A. (Avv.ti Prof. Ghidini e Cavani) \/ A.R.) <strong>(CS070) <\/strong><\/em><\/p>\n<p><em>L\u2019attore ha l\u2019onere di provare l\u2019entit\u00e0 del danno richiesto. Tale onere non pu\u00f2 essere assolto facendo semplicemente riferimento alle risultanze dell\u2019accertamento tecnico preventivo che pu\u00f2 eventualmente accertare la responsabilit\u00e0 potenziale dei convenuti, ma non l\u2019entit\u00e0 dell\u2019eventuale risarcimento dovuto. (Trib. Trani \u2013 Sentenza 1479 \/ 02.10.2002 INSPECTORATE ESPANOLA S.A. (Avv.ti Prof. Ghidini e Girino) \u2013 SPAMAT S.R.L COMPANIA CONTINENTAL HISPANICA S.A. ALLIANZ INDDUSTRIAL CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. VEGAMAR S.A.S. \/ AGRI CONF S.R.L.) <strong>(CS098)<\/strong> <\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a id=\"Toc100000009_00055\"><\/a>Danno da contraffazione<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>Alla luce dei criteri enunciati nell\u2019art. 125, primo e secondo comma CPI, e parzialmente in deroga di quelli previsti per i risarcimenti da responsabilit\u00e0 extracontrattuale , il risarcimento del danno per violazione di privativa industriale \u00e8 riconosciuto, in via presuntiva, e indipendentemente dalla prova dell\u2019esistenza di mancati profitti da parte del titolare del diritto leso, in misura non inferiore a quello dei canoni che sarebbero stati pagati in caso di ottenimento di una licenza da parte del titolare del diritto. Tale misura del risarcimento \u00e8 quella minima che, se liquidata in tali ristretti limiti, premia il contraffattore, consentendogli una licenza anche contro la volont\u00e0 del titolare della privativa. Trib. Milano <\/em><em>Sez. Spec. Impresa <\/em><em>\u2013 Sentenza 20.5.2014 WATCH SERVICES S.R.L. in liquidazione e in concordato preventivo \/ TOYWATCH S.P.A. (<\/em><em>Avv.ti Prof.\u00a0 Ghidini,\u00a0 Mergati,\u00a0 Signorini<\/em><em>) <strong>(CS296)<\/strong><\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc116909016\" name=\"_Toc116909016\"><\/a>Danno di immagine<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>Non \u00e8 riconoscibile alcuna altra voce di danno, quanto al preteso pregiudizio all\u2019immagine, tenuto conto della funzione di risarcimento in forma specifica da attribuirsi alla disposta (in primo grado) e confermanda pubblicazione della sentenza. (App. Milano \u2013 Sentenza 834 \/ 19.3.2004 ACEA MANODOMESTICI S.R.L. (Avv.ti Prof. Ghidini e Mergati)\/ MAX ITALIA S.P.A.) <strong>(CS113)<\/strong> <\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc116909017\" name=\"_Toc116909017\"><\/a>Denigrazione commerciale<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>La legittima difesa di cui all\u2019art. 2044 c.c., che rinvia all\u2019art. 52 c.p., quale situazione idonea ad escludere la responsabilit\u00e0 civile per fatto illecito, richiede la sussistenza della necessit\u00e0 di difendere un diritto proprio o altrui dal pericolo attuale di un\u2019offesa ingiusta e la proporzione tra l\u2019offesa e la difesa, da valutarsi ex ante (v. Cass. n. 4492 e 18799\/2009). La reazione difensiva non pu\u00f2 realizzarsi mediante atti denigratori (art. 2598 n. 2 c.c.), quali sarebbero quelli consistenti nella comunicazione di notizie false. La legittima difesa, anche se putativa, presuppone che sia tempestiva, veritiera e non deve trascendere nella denigrazione. (Cass. \u2013 Sentenza 22042 \/ 31.10.2016 COOP ESTENSE SOC. COOP. (Avv. ti Prof.\u00a0 Ghidini, Giovanni Cavani,\u00a0 Mergati) e Z.M. \/\u00a0 ESSELUNGA S.P.A., MARSILIO EDITORI S.P.A., F.S., G.A., C.B.) <strong>(CS340)<\/strong><\/em><\/p>\n<p><em>La divulgazione di notizie e apprezzamenti falsi nei confronti dell\u2019impresa concorrente \u00e8, di per s\u00e9, screditante e perci\u00f2 ricade nell\u2019ambito applicativo del n. 2 dell\u2019art. 2598 c.c.; ad un\u2019analoga conclusione \u00e8 pervenuta una risalente giurisprudenza di legittimit\u00e0 anche nel caso in cui le notizie e gli apprezzamenti siano veritieri (cio\u00e8 lo siano le circostanze e i fatti divulgati sui prodotti e l\u2019attivit\u00e0 del concorrente) ma la divulgazione venga effettuata in maniera subdola o tendenziosa, s\u00ec da implicare comunque discredito e pregiudizio per l\u2019azienda dell\u2019imprenditore concorrente (v. Cass. n. 2020\/1982 n. 2692 e 2931\/1978). In questi casi, \u00e8 ravvisabile un illecito solo quando (e negli stretti limiti in cui) siano contestualmente formulate vere e proprie invettive e offese gratuite nei confronti del concorrente, che traggono cio\u00e8 mero spunto o pretesto nella diffusione delle notizie veritiere. (Cass. \u2013 Sentenza 22042 \/ 31.10.2016 COOP ESTENSE SOC. COOP. (Avv. ti Prof.\u00a0 Ghidini, Giovanni Cavani,\u00a0 Mergati) e Z.M. \/\u00a0 ESSELUNGA S.P.A., MARSILIO EDITORI S.P.A., F.S., G.A., C.B.) <strong>(CS340)<\/strong><\/em><\/p>\n<p><em>Ai fini della configurabilit\u00e0 della concorrenza sleale per denigrazione, le notizie e gli apprezzamenti diffusi tra il pubblico non debbono necessariamente riguardare i prodotti dell\u2019impresa concorrente ma possono avere ad oggetto anche circostanze od opinioni inerenti in generale l\u2019attivit\u00e0 di quest\u2019ultima, la sua organizzazione o il modo di agire dell\u2019imprenditore nell\u2019ambito professionale, la cui conoscenza da parte dei terzi risulti comunque idonea a ripercuotersi negativamente sulla considerazione di cui l\u2019impresa gode presso i consumatori, dovendosi apprezzare, ai fini della potenzialit\u00e0 lesiva delle denigrazioni, l\u2019effettiva diffusione tra un numero indeterminato (od una pluralit\u00e0) di persone e il contenuto diffamatorio degli apprezzamenti stessi (v. Cass. n. 18691\/2015). L\u2019esercizio del diritto di critica pu\u00f2 costituire un\u2019esimente ai sensi dell\u2019art. 51 c.p. rispetto al reato di diffamazione. Il diritto di critica pu\u00f2 anche configurarsi quale strumento di lotta commerciale, ma il suo ambito di applicazione si restringe in funzione dell\u2019art. 2598 c.c. (Cass. \u2013 Sentenza 22042 \/ 31.10.2016 COOP ESTENSE SOC. COOP. (Avv. ti Prof.\u00a0 Ghidini, Giovanni Cavani,\u00a0 Mergati) e Z.M. \/\u00a0 ESSELUNGA S.P.A., MARSILIO EDITORI S.P.A., F.S., G.A., C.B.) <strong>(CS340)<\/strong><\/em><\/p>\n<p><em>Non ogni comunicazione relativa all\u2019attivit\u00e0 di un concorrente, anche se di contenuto comparativo o negativo, integra di per s\u00e9 la fattispecie di cui all\u2019art. 2598 n. 2 c.c., ma solo quella che, per le modalit\u00e0 in cui si concreta, appaia obiettivamente idonea a creare nei soggetti cui \u00e8 diretta una rappresentazione screditata del concorrente. <\/em><\/p>\n<p><em>I destinatari della comunicazione denigratoria \u2013 nel silenzio della disposizione di cui all\u2019art. 2598 n.2 c.c. \u2013 possono essere soggetti che agiscono sul mercato nella pi\u00f9 varia veste giuridica od economica, e quindi concorrenti, pubbliche amministrazioni preposte al controllo del mercato, clientela specializzata o anche semplici consumatori, purch\u00e9 in qualunque modo interessati \u2013 direttamente o indirettamente \u2013 al contenuto della notizia stessa <\/em><\/p>\n<p><em>Una comunicazione deve intendersi denigratoria ai sensi dell\u2019art. 2598 n. 2 c.c. anche quando si concreta in una singola notizia o apprezzamento che travalichi il rapporto intersoggettivo fra l\u2019imprenditore denigrante e quello denigrato, purch\u00e9 sussista un\u2019obiettiva portata dannosa. <\/em><\/p>\n<p><em>La fattispecie concorrenziale prevista dall\u2019art. 2598 n. 2 c.c. rappresenta una chiara ipotesi di \u2018illecito a forma libera\u2019, che pu\u00f2 essere posto in essere con i pi\u00f9 diversi mezzi (dalle reclamizzazioni pubblicitarie alle circolari alla clientela, dalla comunicazione ad un singolo interessato ad una falsa e generalizzata affermazione della propria pretesa eccellenza su tutti i concorrenti). (Trib. Monza \u2013 Sentenza 1383 \/ 16.6.1998 BONALDO S.P.A. (Prof. Ghidini) \/ FUTURA S.R.L.) <strong>(CS014)<\/strong> <\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc13543516909017\" name=\"_Toc13543516909017\"><\/a>Derivato implicito<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>Come ritenuto dalla Corte di Giustizia dell\u2019Unione Europea, IV sez., con sentenza 3.12.2015 (relativa a un contratto di credito al consumo denominato in valuta estera) nella causa C-312\/2014, le operazioni di conversione nella moneta di pagamento nazionale ai fini della determinazione della somma concessa in prestito e della determinazione delle rate costituiscono modalit\u00e0 di esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo e non costituiscono strumenti finanziari distinti dal contratto cui accedono n\u00e9 \u00e8 possibile sostenere che, per effetto delle convenute modalit\u00e0 di esecuzione delle obbligazioni, la causa del contratto tipico di mutuo venga alterata al punto di imporre il vaglio di meritevolezza ex art. 1322 c. 2 c.c. (Trib. Udine, sentenza 361 \/ 4.4.2022 JULIA PORTFOLIO SOLUTIONS (avv.ti Girino e Pavia) \/ K.N.) <strong>(CS371)<\/strong><\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc134343516909017\" name=\"_Toc134343516909017\"><\/a>Determinazione del rapporto di cambio<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>Il significato della disposizione di un contratto di mutuo in franchi svizzeri che rimette all\u2019intermediario la determinazione del rapporto di cambio (\u201cLe singole rate dovranno essere pagate alle scadenze sopra pattuite in Euro al cambio corrente sul mercato due giorni lavorativi antecedenti la scadenza, secondo il calendario internazionale, cambio che sar\u00e0 determinato dalla banca nel momento di esecuzione dell\u2019addebito\u201d) non pu\u00f2 essere che quello che affida alla banca mutuante la mera esecuzione dell\u2019operazione di conversione della rata dal franco svizzero all\u2019euro secondo il cambio corrente di mercato come indicato nella clausola, in quanto l\u2019art. 3 del testo contrattuale prevede che; i cambi di riferimento dell\u2019euro dal 1999 vengono determinati giornalmente dalla Banca Centrale Europea e contrattuale. (Trib. Udine, sentenza 361 \/ 4.4.2022 JULIA PORTFOLIO SOLUTIONS (avv.ti Girino e Pavia) \/ K.N.) <strong>(CS371)<\/strong><\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc116909018\" name=\"_Toc116909018\"><\/a>Diffamazione a mezzo stampa<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>I fatti oggetto del contendere [pubblicazione di un articolo non strettamente sportivo a pag. 9 della \u201cGazzetta dello Sport\u201d del 15 agosto 1998, articolo che constava di tre colonne (parziali) e di un titolo in nessun modo evocante l\u2019attrice], data la collocazione, il periodo di pubblicazione (giorno di ferragosto), l\u2019oggetto \u201ctecnico\u201d fanno ragionevolmente escludere che l\u2019ambito dei lettori effettivi eccedesse sensibilmente il novero degli \u201caddetti ai lavori\u201d. <\/em><em>Sebbene l\u2019etica giornalistica avrebbe dovuto consigliare un minimo di contraddittorio \u2013 anzich\u00e9 limitarsi a recepire il contributo di un esperto gi\u00e0 notoriamente richiesto nel dibattito sul doping [i.e. Prof. B.] \u2013 l\u2019azione giudiziaria della Guna appare assolutamente esuberante rispetto ai reali contenuti dell\u2019articolo oggettivamente considerati \u2013 cio\u00e8 ponendosi nella veste del lettore \u2013 e non surrettiziamente ricostruiti per amor di tesi accusatoria. <\/em><\/p>\n<p><em>Le affermazioni contenute nell\u2019intervista riportata costituiscono esercizio del diritto di critica (scientifica). Il Prof. B. esprime inequivocabilmente i termini della questione, consistente nell\u2019appartenenza o meno dei prodotti reclamizzati da Guna al novero dei prodotti \u201cdopanti\u201d. Egli inoltre esprime rilievi assolutamente comuni al dibattito sul \u201cdoping\u201d, che riescono ad indignare l\u2019attrice solo in quanto la stessa viene direttamente coinvolta. La conclusione del B. \u00e8 quella di uno studioso tradizionale che \u00e8 anche operatore pratico, il quale non pu\u00f2 evidentemente accreditare la liceit\u00e0 dell\u2019uso di ormoni, EPO, etc, sulla base di meri asserzioni in ordine a diluzioni \u201cinfinitesimali\u201d ed a semplice dogmatiche sugli effetti organici di tali diluiti. <\/em><\/p>\n<p><em>Il contenuto dell\u2019articolo discende quindi dall\u2019esercizio di un diritto di cronaca \u2013 critica giornalistica, che sarebbe legittimamente sindacabile solo in quanto sia fondato su presupposti di fatto arbitrari e apoditticamente considerati per veri, ovvero si risolva in un gratutito e dissimulato attacco personale (in tal senso la giurisprudenza prevalente della Suprema Corte). (Trib Milano \u2013 Sentenza 11427 \/ 19.10.2000 G.B. (Avv.ti Ghidini, Girino) C.C., L. G.; RCS EDITORI \/ GUNA S.R.L. <strong>(CS147)<\/strong><\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a id=\"Toc100000009_00040\"><\/a>Diritto d\u2019autore sul software<\/h3>\n<\/td>\n<td>\u00a0<em>Anche nel caso del software, al fine di stabilire se l\u2019opera specifica (ossia il programma) sia frutto \u2013 o meno \u2013 di una elaborazione \u201ccreativa originale\u201d, si rende necessario precisare che l\u2019originalit\u00e0 e la creativit\u00e0 sussistono anche qualora l\u2019opera in questione sia composta da idee e nozioni semplici comprese in quanto tali nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia propria dell\u2019opera stessa, purch\u00e9 esse risultino formulate ed organizzate in modo personale ed autonomo rispetto alle precedenti (Cass. n. 581\/2007) <\/em>(<em>Trib. Roma, Sez. Spec. P.I.I. \u2013 Sentenza 13347\/10.5.2013 EDIL TRE COSTRUZIONI S.P.A., MONDO CONVENIENZA S.P.A., M.C. GROUP SOCIETA\u2019 CONSORTILE A R.L., C.G.B., C.M. \/ M BUSINESS S.R.L., M COMMERCIALE S.R.L. O.M. S.R., Z.E., S.S. <\/em><em>(Avv.ti Prof.\u00a0 Ghidini,\u00a0 Mergati,\u00a0 Signorini), MERCATONO UNO SERVICES S.R.L., C.R., V.L., F.F.) <strong>(CS280)<\/strong><\/em><\/p>\n<p><em>Il codice sorgente \u00e8 la sequenza di istruzioni elaborate dall\u2019ideatore del software che, se dotate di originalit\u00e0, godono di tutela quale risultato della creazione intellettuale dell\u2019autore. La tutela \u00e8 limitata alla forma e all\u2019espressione del software e non si estende alle idee e ai principi che stanno alla base di qualsiasi elemento del programma, come \u00e8 precisato dall\u2019art. 2, n. 8 l.n. 633\/1941: l\u2019autore elabora una serie pi\u00f9 o meno lunga di enunciati in connessione logica e la tutela cade sulla particolare combinazione esistente tra le varie proposizioni e non invece sul risultato finale, e cio\u00e8 sullo scopo che il programma persegue; si \u00e8 pertanto osservato che il significato delle istruzioni, inteso come algoritmo, \u00e8 riproducibile, mentre altrettanto non pu\u00f2 dirsi per la copia della sequenza dei comandi organizzati dall\u2019autore nel codice sorgente. (Trib. Roma, Sez. Spec. P.I.I. \u2013 Sentenza 13347\/10.5.2013 EDIL TRE COSTRUZIONI S.P.A., MONDO CONVENIENZA S.P.A., M.C. GROUP SOCIETA\u2019 CONSORTILE A R.L., C.G.B., C.M. \/ M BUSINESS S.R.L., M COMMERCIALE S.R.L. O.M. S.R., Z.E., S.S. <\/em><em>(Avv.ti Prof.\u00a0 Ghidini,\u00a0 Mergati,\u00a0 Signorini), MERCATONO UNO SERVICES S.R.L., C.R., V.L., F.F.) <strong>(CS280)<\/strong><\/em><\/p>\n<p><em>Il diritto d\u2019autore sul software non tutela n\u00e9 l\u2019interfaccia utente, che \u00e8 un\u2019interfaccia di interazione, il quale consente la comunicazione del programma per elaboratore con l\u2019utente e che non costituisce forma di espressione del programma stesso (C. Giust. UE 22.12.2010, in cuasa C-393\/2009), n\u00e9 la funzionalit\u00e0 del programma, n\u00e9 il linguaggio di programmazione, n\u00e9 il formato di file di dati utilizzati nell\u2019ambito del programma per sfruttare talune delle sue funzioni (C. Giust. UE, 2.5.2012, causa C-406\/10) (Trib. Roma, Sez. Spec. P.I.I. \u2013 Sentenza 13347\/10.5.2013 EDIL TRE COSTRUZIONI S.P.A., MONDO CONVENIENZA S.P.A., M.C. GROUP SOCIETA\u2019 CONSORTILE A R.L., C.G.B., C.M. \/ M BUSINESS S.R.L., M COMMERCIALE S.R.L. O.M. S.R., Z.E., S.S. <\/em><em>(Avv.ti Prof.\u00a0 Ghidini,\u00a0 Mergati,\u00a0 Signorini), MERCATONO UNO SERVICES S.R.L., C.R., V.L., F.F.) <strong>(CS280)<\/strong><\/em><\/p>\n<p><em>Il diritto d\u2019autore, in ordine ai programmi per computer, non preclude affatto a colui che carpisce l\u2019idea posta alla base del software di scrivere programmi simili, variando le procedure di sviluppo dello stesso programma. (Trib. Roma, Sez. Spec. P.I.I. \u2013 Sentenza 13347\/10.5.2013 EDIL TRE COSTRUZIONI S.P.A., MONDO CONVENIENZA S.P.A., M.C. GROUP SOCIETA\u2019 CONSORTILE A R.L., C.G.B., C.M. \/ M BUSINESS S.R.L., M COMMERCIALE S.R.L. O.M. S.R., Z.E., S.S. <\/em><em>(Avv.ti Prof.\u00a0 Ghidini,\u00a0 Mergati,\u00a0 Signorini), MERCATONO UNO SERVICES S.R.L., C.R., V.L., F.F.) <strong>(CS280)<\/strong><\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a id=\"Toc100000009_00065\"><\/a>Diritto di critica<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>Il diritto di critica, diversamente da quello di cronaca, non si concreta nella narrazione di fatti, ma si esprime in un giudizio o, pi\u00f9 genericamente, in una opinione che, come tale, non pu\u00f2 che essere fondata su un\u2019interpretazione di fatti e comportamenti e, quindi, non pu\u00f2 che essere soggettiva, cio\u00e8 corrispondere al punto di vista di chi la manifesta, e tuttavia il fatto, presupposto ed oggetto della critica, deve corrispondere alla verit\u00e0, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa, perch\u00e9 frutto di un serio lavoro di ricerca delle fonti da cui proviene<\/em> <em>(Cass. \u2013 Sentenza 22042 \/ 31.10.2016 COOP ESTENSE SOC. COOP. (Avv. ti Prof. \u00a0Ghidini, Giovanni Cavani,\u00a0 Mergati) e Z.M. \/\u00a0 ESSELUNGA S.P.A., MARSILIO EDITORI S.P.A., F.S., G.A., C.B.) <strong>(CS340)<\/strong><\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc100000005\" name=\"_Toc100000005\"><\/a>Diritti sportivi audiovisivi<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>La trasmissione televisiva di partite di calcio \u00e8 tutelata dagli artt. 78-ter e 79 l.dir. aut., relativi ai produttori di opere audiovisive o di sequenze di immagini in movimento. Gli esercenti l\u2019attivit\u00e0 di emissione televisiva dispongono di iura excludendi e cio\u00e8 di diritti assoluti azionabili erga omnes. Commette quindi illeciti civili colui che riproduca opere o immagini, fissi per la riproduzione, ritrasmetta e in genere metta a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso individualmente senza l\u2019autorizzazione dell\u2019avente diritto (produttore e\/o emittente televisivo). <\/em><\/p>\n<p><em>Colui che attui sistemi di collegamento telematico del proprio sito Internet con siti (nella specie, cinesi) che trasmettono abusivamente in rete partite di calcio, oggetto di produzioni e emissioni televisive, cos\u00ec permettendo al pubblico la fruizione non consentita dello spettacolo, viola i diritti esclusivi dell\u2019emittente televisiva. <\/em><em>Va quindi inibito l\u2019approntamento e la messa a disposizione del pubblico di collegamenti telematici (links) con altri siti idonei alla fruizione di contenuti televisivi oggetto dei diritti di esclusiva dell\u2019emittente televisivo, la messa a disposizione di softwares strumentali a detta fruizione, la pubblicazione dei siti stranieri responsabili dell\u2019immissione in rete. <\/em><\/p>\n<p><em>La domanda cautelare appare prima facie destituita di fondamento nei confronti del fornitore di accesso alla rete Internet per l\u2019insuperabile ostacolo costituito dal disposto dell\u2019art. 14, 1\u00b0 co. d.lgs. 70\/2003 sancente l\u2019irresponsabilit\u00e0 del prestatore del servizio della societ\u00e0 dell\u2019informazione consistente nel fornire un accesso alla rete di comunicazione (\u201caccess provider\u201d) a meno che l\u2019operatore non compia attivit\u00e0 incisive sulla trasmissione e sulle informazioni, secondo la specificazione sub lett. a) \u2013 c) della medesima norma. <\/em><\/p>\n<p><em>Il 3\u00b0 co. dell\u2019art. 14 d.lgs 70\/2003 prevede un generico potere d\u2019ordine di blocco della P.A. o dell\u2019Autorit\u00e0 Giudiziaria di valenza attuativo\/esecutiva. Nell\u2019ambito dell\u2019ordinamento processuale italiano, quindi, il prestatore di servizi della societ\u00e0 dell\u2019informazione, che non sia responsabile della violazione, non deve essere coinvolto nell\u2019ambito del giudizio cautelare ma solo nell\u2019eventuale e successiva fase esecutiva attuativa del relativo provvedimento. <\/em><\/p>\n<p><em>Il nuovo testo dell\u2019art. 156 l. dir. aut. esprime un principio generale che non pregiudica quello speciale sancito in tema di \u201cmere conduit\u201d dall\u2019art. 14 d.lgs. 70\/2003. (Trib. Milano, Sez. spec. P.I.I. \u2013 Ordinanza 3.6.2006 TELECOM ITALIA S.P.A (Avv.ti Prof. Ghidini e Mergati) \/ SKY ITALIA S.R.L. \u2013 D.B.) <strong>(CS208)<\/strong><\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc116909019\" name=\"_Toc116909019\"><\/a>Distribuzione selettiva (limiti della clausola di blocco)<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>In virt\u00f9 del principio contenuto nel secondo comma dell\u2019art. 1372 c.c., il divieto di commercializzazione al di fuori dei canali prestabiliti (rete di distribuzione selettiva) non pu\u00f2 essere imposto a soggetti estranei all\u2019ambito contrattuale, i quali restano liberi di acquistare merce destinata alla rete distributiva, sulla base del principio della libert\u00e0 di iniziativa economica previsto dall\u2019art. 41 Cost. Ne consegue che l\u2019acquisto cos\u00ec effettuato non costituisce concorso nell\u2019altrui inadempimento. (Trib. Milano \u2013 Ordinanza 8.3.2004 LA RINASCENTE S.P.A. (Avv.ti Prof. Ghidini e Mergati) \/ LABORATOIRES EXPANSCIENCE ITALIA S.R.L.) <strong>(CS111)<\/strong> <\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc116909020\" name=\"_Toc116909020\"><\/a>Ditta (conflitto con marchio anteriore)<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>Il diritto all\u2019uso di un marchio corrispondente alla ditta \u00e8 possibile solo qualora non vi siano sullo stesso marchio diritti anteriori di terzi. App. Bologna \u2013 sentenza 933\/ 2.9.1987 VIRAX SA \u2013 SOCIETE NOUVELLE DES CINTREUSES MINGORI (SNCM) S.A.R.L. (Prof. Ghidini) \/ RIVER S.P.A. <strong>(CS046)<\/strong> <\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc116909021\" name=\"_Toc116909021\"><\/a>Domanda di manleva<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>Deve rilevarsi l\u2019inammissibilit\u00e0 della domanda di manleva formulata da una convenuta nei confronti dell\u2019altra convenuta, in quanto proposta solo in sede di memoria ex art. 183, quinto comma, c.p.c. e pertanto ben oltre il termine decadenziale di cui al secondo comma dell\u2019art. 167 c.p.c. applicabile anche nel caso di specie riguardante una domanda proposta nei confronti di altra parte convenuta nello stesso giudizio. (Trib. Milano Sentenza 13076 \/ 27.10.2004 FRANCO COSIMO PANINI EDITORE S.P.A. (Avv.ti Girino, Cavani, Mergati) \/ MARTHA 2004 in liquidazione) <strong>(CS125)<\/strong> <\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc116909022\" name=\"_Toc116909022\"><\/a>Eccezioni in senso lato<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>Pur essendo questione di merito la effettiva titolarit\u00e0 del rapporto dedotto in giudizio rientra tra i fatti costitutivi della domanda che \u00e8 onere dell\u2019attore dedurre e provare, ed il cui difetto, anche in assenza di eccezione, e financo di costituzione del convenuto, dovrebbe essere rilevato comunque dal giudice, che non pu\u00f2 prescindere per accogliere la domanda, anche in via contumaciale, dall\u2019accertamento della sussistenza dei fatti costitutivi. <\/em><em>La contestazione da parte del convenuto di tutti o di alcuni degli elementi della fattispecie costitutiva del diritto azionato rientra fra le mere difese, non soggette alle preclusioni processuali, che riguardano solo le eccezioni in senso stretto e non anche le difese e le eccezioni in senso lato. (Trib. Brescia \u2013 Sentenza 1917 \/ 7.6.2002 ENEL S.P.A. ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. (Avv. Girino) \/ S.I.A. S.R.L. \u2013 SADEPAN CHIMICA S.R.L. \u2013 SILLA <strong>(CS074)<\/strong> <\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc116909023\" name=\"_Toc116909023\"><\/a>Editoria (riproduzioni abusive)<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>La riproduzione abusiva di un\u2019opera editoriale, anche su incarico di terzi, rende senz\u2019altro il suo autore concorrente nell\u2019illecito. (Trib. Brindisi \u2013 Sez. Dist. Francavilla Fontana \u2013 Sentenza 208 \/ 29.6.2005 CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (Prof. Ghidini) \/ FORNITURE ENTI PUBBLICI PRIVATI DI AVERSA LUISA &amp; C. S.A.S.) <strong>(CS139)<\/strong> <\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc116909024\" name=\"_Toc116909024\"><\/a>Espressioni offensive in atti di causa<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>Se, da un lato, corrisponde ad un pieno diritto-dovere della difesa tecnica, ove ne ravvisi i presupposti, il contestare gli esiti di una perizia sotto il profilo della erroneit\u00e0 tecnica delle conclusioni, o delle irregolarit\u00e0 \u2013 sotto il profilo tecnico e\/o processuale \u2013 delle modalit\u00e0 con cui l\u2019indagine peritale \u00e8 stata condotta, deve sicuramente ritenersi che si esorbiti dai limiti di un corretto esercizio del diritto di difesa allorch\u00e9 la critica consista in uno scomposto attacco personale ai consulenti, di cui si arriva a mettere in dubbio la correttezza e la professionalit\u00e0 per il solo fatto che abbiano raggiunto, nell\u2019ambito delle valutazioni tecniche loro demandate, conclusioni sfavorevoli alla tesi dell\u2019attore, che questi ovviamente non condivide. Sussistono in questo caso i presupposti di cui all\u2019art. 89 c.p.c. per disporre la cancellazione delle espressioni sconvenienti ed offensive dall\u2019atto giudiziario che contenga tali attacchi. (Trib. Vigevano \u2013 Sentenza 401 \/ 6.6.2002 AGIPPETROLI S.P.A. (Avv.ti Ghidini e Cavani) \/ A.R.) <strong>(CS070)<\/strong> <\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc116909025\" name=\"_Toc116909025\"><\/a>Etichettatura aggiuntiva e svilimento di prodotto<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>L\u2019apposizione di un\u2019etichetta sul retro dei prodotti commercializzati, peraltro resa obbligatoria dalla normativa in materia, che impone la presenza di alcune indicazioni in lingua italiana, costituisce un\u2019aggiunta inoffensiva rispetto alle caratteristiche fondamentali di presentazione del prodotto, che restano sostanzialmente inalterate; tale etichetta non implica alcun effetto svilente del prodotto complessivamente considerato, che non \u00e8 stato aperto, n\u00e9 riconfezionato. (Trib. Milano \u2013 Ordinanza 8.3.2004 LA RINASCENTE S.P.A. (Avv.ti Prof. Ghidini e Mergati) \/ LABORATOIRES EXPANSCIENCE ITALIA S.R.L.) <strong>(CS111)<\/strong> <\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc116909026\" name=\"_Toc116909026\"><\/a>Fallimento (insinuazione tardiva)<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>In seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 152\/1980 che ha espunto dall\u2019ordinamento l\u2019indicazione dell\u2019affissione alla porta esterna del tribunale della decisione sull\u2019opposizione allo stato passivo, quale momento iniziale della decorrenza del termine breve di quindici giorni per appellare la decisione stessa, la normativa applicabile in sostituzione di quella specifica dichiarata illegittima \u00e8 da individuare nella disciplina generale e, quindi, il termine breve di impugnazione va fatto decorrere dalla notificazione della decisione in questione, ex art. 326 c.p.c. e non dall\u2019asserita \u201ceffettiva conoscenza\u201d della medesima. (App. Milano \u2013 Sentenza 2908 \/ 6.7.1994 (FALLIMENTO RABUFFETTI S.p.A. (Prof. Ghidini) \/ ITALEASE \u2013 SOCIET\u00c0 ITALIANA POPOLARE PER IL LEASING S.P.A.) <strong>(CS006)<\/strong> <\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc116909027\" name=\"_Toc116909027\"><\/a>Fallimento (prova presuntiva)<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>Il curatore fallimentare pu\u00f2 fornire elementi di prova diretta, ma pu\u00f2 anche fondare la propria azione sulla base di prove logiche, dimostrando che la conoscenza di certi fatti non poteva non consentire la percezione dell\u2019insolvenza. (Trib. Milano \u2013 Sentenza 2168 \/ 19.11.2003 FALLIMENTO CCRT SISTEMI S.P.A (Prof. Ghidini) \/ BANCA CARIGE S.P.A.) <strong>(CS097)<\/strong> <\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc116909028\" name=\"_Toc116909028\"><\/a>Fallimento (revocatoria di rimesse su conto bancario)<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>Le rimesse effettuate dall\u2019imprenditore poi fallito sul proprio conto corrente bancario nel periodo sospetto sono suscettibili di azione revocatoria ove, all\u2019atto della rimessa, il conto risulti scoperto a seguito del fido convenzionalmente accordato al correntista. A tal fine bisogna adottare un criterio di riordino delle rimesse adeguato. Non si pu\u00f2 accedere alla teoria della revoca della differenza tra il massimo scoperto nell\u2019anno e il saldo finale, in quanto l\u2019inefficacia pu\u00f2 colpire singoli atti e non un risultato artificioso provocato ex post. <\/em><\/p>\n<p><em>Il criterio di riordino delle rimesse deve aver riguardo al saldo disponibile risultante dalla combinazione del saldo contabile e del saldo per valuta. Il criterio pi\u00f9 prudente, in mancanza di una specifica prova della cronologia delle operazioni, \u00e8 quello per cui i movimenti vanno annotati virtualmente secondo l\u2019ordine indicato nell\u2019estratto conto, dal momento che l\u2019estratto conto \u00e8 un documento che viene inviato al correntista e che se non contestato deve considerarsi approvato dal cliente.\u00a0 (Trib. Milano \u2013 Sentenza 2168 \/ 19.11.2003 FALLIMENTO CCRT SISTEMI S.P.A (Prof. Ghidini) \/ BANCA CARIGE S.P.A.) <strong>(CS097) <\/strong><\/em><\/p>\n<p><em>E\u2019 manifestamente infondata la questione di legittimit\u00e0 costituzionale degli artt. 67 e 71 l. fall. e dell\u2019art. 2.2 d.l. 35\/2005 convertito in legge con l\u2019art. 1.1 della legge 80\/2005 per asserito contrasto con gli articoli 3 e 24 Cost., stante l\u2019esclusione della nuova disciplina delle azioni promosse da fallimenti dichiarati prima dell\u2019entrata in vigore della novella. In relazione alla doglianza di una disparit\u00e0 di trattamento di situazioni identiche per il fatto che il citato art. 2.2 prevede che la nuova disciplina di applichi alle sole azioni revocatorie promosse nell\u2019ambito di procedure iniziate dopo la data di entrata in vigore del decreto legge 35\/2005 e non anche a quelle gi\u00e0 in corso, occorre ribadire il principio per cui, posto che l\u2019irretroattivit\u00e0 della legge \u00e8 la regola generale mentre la retroattivit\u00e0 \u00e8 l\u2019eccezione, deve ritenersi assorbente il rilievo che il diverso trattamento, ratione temporis, di situazioni analoghe in dipendenza di modifiche delle norme regolative delle situazioni stesse non implica violazione dell\u2019art. 3 Cost. <\/em><\/p>\n<p><em>Le rimesse bancarie in conto corrente possono ritenersi bilanciate, e in quanto tali insuscettibili di revocatoria fallimentare, solo in presenza di accordi tra la banca e il cliente, che giovino a caratterizzare la rimessa, piuttosto che come operazione di rientro, come una specifica provvista per un\u2019operazione speculare a debito, sia essa di pagamento in favore di terzi, ovvero di prelievo da parte del cliente, in relazione ad un ordine ricevuto ed accettato o ad una incontestata manifestazione di volont\u00e0, sicch\u00e9 il versamento su conto scoperto conserva in linea generale la natura solutoria, anche alla luce delle norme sui conti correnti di corrispondenza, salvo che non sia intervenuta una pattuizione di segno contrario la quale impedisca al credito della banca di essere esigibile e alla rimessa di assumere la funzione di pagamento specie l\u00e0 dove le operazioni a debito per il cliente abbiano preceduto il versamento, al punto da conferire ad esso l\u2019ordinario valore solutorio che ha ogni rimessa a fronte di conti privi di affidamento o in quel momento scoperti. (Trib. Milano, sentenza n. 12403 del 31.10-14.11.2006 FALLIMENTO CCRT SISTEMI S.p.A. (Avv.ti Girino e Estrangeros) \/ BANCA INTESA S.p.A. <strong>(CS 164)<\/strong><\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc116909029\" name=\"_Toc116909029\"><\/a>Fallimento e convalida di marchio<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>Gli artt. 42 e 43 in tema di decadenza sono applicabili secondo il testo vigente in considerazione del disposto di cui all\u2019art. 91 del d. leg. 480\/1992 in base al quale le norme disciplinanti la decadenza per non uso si applicano ai marchi gi\u00e0 concessi alla data di entrata in vigore del decreto medesimo. La disposizione vigente, pur richiedendo l\u2019uso effettivo da parte del titolare fa, comunque, salva l\u2019ipotesi in cui il mancato uso non sia giustificato da un motivo legittimo. La pendenza della procedura concorsuale deve essere valutata alla stregua di quanto in precedenza affermato dalla giurisprudenza con riferimento al previgente testo normativo, atteso che la nuova disposizione ha comportato un ampliamento delle cause di giustificazione del non uso tanto da dover certamente ricomprendere quelle aventi carattere oggettivo e che esulano dalla volont\u00e0 del titolare del diritto di marchi di non fare uso di quest\u2019ultimo. (Trib. Macerata \u2013 Sentenza 569 \/ 17.04.2002 FALL.TO TRILOGY S.R.L. (Prof. Ghidini)\/ CONFEZIONI PENNESI DI PENNESI ADO &amp; C.) <strong>(CS088)<\/strong> <\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc116909030\" name=\"_Toc116909030\"><\/a>Fatto del terzo (promessa e mancata esecuzione)<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>La mancata attuazione del promesso comportamento del terzo non rende inadempiente il terzo, che \u00e8 estraneo all\u2019accordo stipulato, e nei confronti del quale dunque, non pu\u00f2 essere emessa una pronuncia n\u00e9 di adempimento specifico, n\u00e9 di risoluzione del contratto che il terzo abbia ricusato di stipulare o di eseguire. <\/em><em>La mancata esecuzione della prestazione da parte del terzo rende inadempiente colui che ha promesso il fatto altrui, il quale risponde per sua autonoma obbligazione, comunque possa individuarsi il contenuto dell\u2019obbligo assunto e, quindi, sia che questo consista nell\u2019adoperarsi che il terzo adempia, sia che integri un\u2019obbligazione di risultato, o garantisca il verificarsi di un evento costituito dal fatto altrui . Il promittente, infatti, deduce nel contratto una prestazione che riguarda un fatto assunto come proprio e dalla quale non \u00e8 liberato neppure fornendo la prova di aver impiegato l\u2019ordinaria diligenza nell\u2019adoperarsi per conseguire l\u2019assenso del terzo. <\/em><\/p>\n<p><em>Non \u00e8 configurabile l\u2019istituto regolato dall\u2019art. 1381 c.c. quando il soggetto di cui \u00e8 promessa la prestazioni partecipi alla formazione del negozio e non sia terzo in senso giuridico proprio, o quando il fatto o l\u2019obbligo promessi riguardino una condotta ascrivibile non ad un soggetto estraneo, ma allo stesso promittente. (Trib. Milano \u2013 Sentenza 21.01.1993 SIGE S.P.A. (Prof. Ghidini) \/ FIMPAR S.P.A.) <strong>(CS026)<\/strong> <\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"fideiussoni-abi\" name=\"fideiussoni-abi\"><\/a>Fideiussioni ABI<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>In considerazione della natura di fideiussioni specifiche, in quanto rilasciate dal garante non gi\u00e0 a garanzia di obbligazioni anche future di qualsivoglia natura assunte dalla debitrice principale, bens\u00ec in relazione agli obblighi derivanti da specifici contratti di mutuo individuati, il contenuto della garanzia si differenzia dallo schema ABI ritenuto dalla Banca d\u2019Italia lesivo delle regole della concorrenza (Trib. Milano \u2013 Sentenza 17821\/2023 del 5.12.23 Purple SPV S.R.L. (Avv.ti Girino, Pavia, Gregoroni) \/ P.) <strong>(CS 432)<\/strong>.<\/em><\/p>\n<p><em>La produzione in giudizio di modelli contrattuali simili non appare idonea a comprovare la circostanza che l\u2019intesa illecita tra Istituti di credito avesse riguardato anche l\u2019adozione di uno schema uniforme di fideiussione specifica, dato che tale prova non potrebbe trarsi esclusivamente dal fatto che diversi Istituti di credito facessero uso di modelli simili (Trib. Milano \u2013 Sentenza 17821\/2023 del 5.12.23 Purple SPV S.R.L. (Avv.ti Girino, Pavia, Gregoroni) \/ P.) <strong>(CS 432)<\/strong>.<\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc116909031\" name=\"_Toc116909031\"><\/a>Fusione per incorporazione (effetti processuali)<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>L\u2019istituto dell\u2019interruzione del processo tende ad assicurare l\u2019effettivit\u00e0 del contraddittorio ed \u00e8 preordinato dalla legge a tutela del soggetto colpito dall\u2019evento; pertanto, la dichiarazione del procuratore deve essere finalizzata al conseguimento dell\u2019interruzione del processo, sicch\u00e9 l\u2019effetto interruttivo non si verifica allorquando il procuratore abbia reso la dichiarazione per uno scopo meramente informativo, senza contestualmente astenersi dallo svolgimento di qualsiasi attivit\u00e0 difensiva. <\/em><\/p>\n<p><em>Quindi, l\u2019annuncio della notizia di incorporazione nella conclusionale, seguita da tutte le opportune difese nel merito della causa, smentisce nei fatti ogni esigenza di arrestare il corso del giudizio. (Nel caso di specie non si riconosce nessun valore alla clausola di stile \u201cla presente comparsa conclusionale viene svolta solo per la negata ipotesi che si ritenesse non verificata la causa d\u2019interruzione\u201d, giacch\u00e9 la mancanza della ragione normativa dell\u2019interruzione, al di l\u00e0 delle parole, viene rivelata nei fatti dai comportamenti che con essa si pongono in contrasto.) <\/em><em>Non determina interruzione del processo la dichiarazione di avvenuta estinzione per incorporazione o fusione di una societ\u00e0 commerciale che risulti soltanto nella comparsa conclusionale depositata, che costituisce un tipico atto difensivo non equiparabile alla dichiarazione resa in udienza o alle notificazioni con le suddette finalit\u00e0 <\/em><\/p>\n<p><em>Nell\u2019incorporazione l\u2019evento estintivo viene accuratamente preparato da una serie di procedure negoziali dense di riflessi pubblicistici, che implicano la volont\u00e0 e la piena consapevolezza dei soggetti coinvolti circa lo stato dei rapporti pendenti. In questo caso, l\u2019esigenza posta a fondamento dell\u2019istituto dell\u2019interruzione del processo viene a perdere ogni valenza sostanziale: non sorge, infatti alcuna ragione di incertezza, in seguito all\u2019evento estintivo e tutti i rapporti della societ\u00e0 incorporata transitano senza soluzione di continuit\u00e0 in capo all\u2019incorporante che automaticamente li eredita. <\/em><\/p>\n<p><em>Poich\u00e9 la successione universale determinata dalla fusione appare accomunata all\u2019ipotesi della successione particolare (prevista dall\u2019art. 111 c.p.c.) dagli elementi della volontariet\u00e0 e della consapevolezza, appare quanto mai ragionevole immaginare che l\u2019incorporante assuma direttamente i rapporti processuali pendenti in capo alla incorporata, cos\u00ec come l\u2019acquirente a titolo particolare subentra nella posizione del suo dante causa nello stato in cui si trova (Trib. Milano \u2013 Sentenza 1998 \/ 19.1.1998 FALLIMENTO L\u2019ASFALTO ANSANI S.R.L. (Prof. Ghidini) \/ BANCA AGRICOLA MILANESE S.P.A.) <strong>(CS003)<\/strong> <\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc116909032\" name=\"_Toc116909032\"><\/a>Giudicato (effetti vincolanti)<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>La cosiddetta autorit\u00e0 della sentenza tuttora soggetta a impugnazione \u2013 che ex art. 337 cpv. cod. proc. Civ., consente la sospensione del diverso processo in cui sia invocata \u2013 non s\u2019identifica (nemmeno a livello prodromico) con l\u2019efficacia vincolante del giudicato, onde il giudice del secondo processo \u2013 ove non ritenga di disporne la sospensione (peraltro obbligatoria quando il rapporto tra i due giudizi \u00e8 di pregiudizialit\u00e0 ai sensi dell\u2019art. 295 cod. proc. Civ.) \u2013 dovr\u00e0 limitarsi a riconoscere alla predetta sentenza un\u2019autorit\u00e0 di mero fatto (ai fini dell\u2019autonoma valutazione, che egli \u00e8 tenuto a operare, degli accertamenti in essa contenuti). <\/em><em>L\u2019estensione erga omnes del giudicato di annullamento di un atto amministrativo con contenuto normativo non si produce nel caso in cui si sia formato giudicato di rigetto. (Trib. Milano \u2013 Sentenza 8639 \/ 12.7.2001 P.A. (Avv. Girino) \/ SIMCASSE S.P.A.) <strong>(CS055)<\/strong> <\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a id=\"Toc100000009_00080\"><\/a>Giudicato interno<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>Il giudicato interno si forma su di un capo autonomo della sentenza, il quale risolve una questione controversa avente una propria individualit\u00e0 ed autonomia, s\u00ec da integrare astrattamente una decisione del tutto indipendente: e la suddetta autonomia manca nelle mere argomentazioni (come pure quando si verta in tema di valutazione di un presupposto di fatto che, unitamente ad altri, concorre a formare un capo unico della decisione). (Cass. \u2013 Sentenza 11031\/ 27.5.2016 F.LLI BRANCA DISTILLERIE S.R.L. (Prof. Avv. Ghidini) \/ P. FRANZINI &amp; C. S.A.S., B.B. B.D.C., D.B.P., B.R.C., B.G., B.P. B.F., B.S.) <strong>(CS308)<\/strong><\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc100000006\" name=\"_Toc100000006\"><\/a>Giurisdizione amministrativa per oscuramento siti Internet<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>Nel caso in cui sia richiesto alle societ\u00e0 di gestione delle reti Internet il risarcimento danni per l\u2019oscuramento di un sito eseguito in osservanza di un provvedimento amministrativo (nel caso di specie, il Decreto del Direttore dell\u2019AAMS del 2.1.2007) che si assume illegittimo in quanto in contrasto con il diritto comunitario, non \u00e8 ravvisabile altra tutela se non quella demolitoria di tale atto amministrativo. <\/em><\/p>\n<p><em>Il Giudice ordinario \u00e8 quindi privo di giurisdizione relativamente a tale domanda, atteso che l\u2019autorit\u00e0 giudiziaria ordinaria non pu\u00f2 mai procedere, neppure in via cautelare, a caducare o sospendere un provvedimento amministrativo, per il divieto, posto a presidio dei suoi limiti istituzionali, di annullamento o di declaratoria di nullit\u00e0 di un atto amministrativo. (Trib. Milano \u2013 Ordinanza 6.4.2007 TELECOM ITALIA S.P.A. (Avv.ti Prof. Ghidini e Mergati) \/ PUNTOCASINO LTD)<strong> (CS185)<\/strong><\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a id=\"_Toc3232323234\"><\/a>Inadempimento contrattuale (risarcimento del danno)<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>L\u2019azione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale \u00e8 regolata dall\u2019art. 2697 c.c. e dagli artt. 1218 e 1223 e ss. c.c. e dal principio della vicinanza della prova. In forza di tali disposizioni e principi, il creditore che agisca per i risarcimento del danno deve provare la fonte (negoziale e legale) contenente l\u2019obbligazione inadempiuta, con allegazione specifica dell\u2019inadempimento della controparte, oltre a dover allegare e provare il danno subito e il nesso causale tra inadempimento e danno; mentre il debitore convenuto \u00e8 gravato dall\u2019onere della prova del fatto estintivo dell\u2019altrui pretesa, costituito dall\u2019avvenuto adempimento e dalla prova di non aver potuto adempiere per causa a s\u00e9 non imputabile, ovvero altri fatti idonei a paralizzare la pretesa attorea (Cass. SSUU 13533\/2001).<br \/>\nTrib. Milano \u2013 Sentenza 3566\/02.05.2025 XXX \/ CNH Industrial Capital Europe (Avv.ti Girino, Estrangeros)<strong> (CS542)<\/strong><\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a id=\"#Toc100000009_00091\"><\/a>Inammissibilit\u00e0 nuovi documenti in appello<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>L\u2019art. 345, 3\u00b0 comma c.p.c., come modificato dalla l. n. 353 del 1990, nell\u2019escludere l\u2019ammissibilit\u00e0 di nuovi documenti, salvo che, nel quadro delle risultanze istruttorie gi\u00e0 acquisite, siano ritenuti indispensabili perch\u00e9 dotati di un\u2019influenza causale pi\u00f9 incisiva rispetto a quella delle prove gi\u00e0 rilevanti sulla decisione finale della controversia, impone al giudice del gravame \u2013 tenuto conto delle allegazioni delle parti sulle ragioni che rendano indispensabili e verificatene la fondatezza \u2013 di motivare espressamente sulla ritenuta attitudine, positiva o negativa, della nuova produzione a dissipare lo stato di incertezza sui fatti controversi (Cass. 31 agosto 2015, n. 17341, 23 luglio 2014, n. 16745, 27 agosto 2013, n. 19608; 5 dicembre 2011, n. 26020). (Cass. \u2013 Sentenza 11031\/ 27.5.2016 \u00a0F.LLI BRANCA DISTILLERIE S.R.L. (Prof. Avv. Ghidini) \/ P. FRANZINI &amp; C. S.A.S., B.B. B.D.C., D.B.P., B.R.C., B.G., B.P., B.F., B.S.) <strong>(CS308)<\/strong><\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a id=\"_Toc32323232399\"><\/a>Incapacit\u00e0 a testimoniare \u2013 tempestivit\u00e0 eccezione<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>L\u2019incapacit\u00e0 a testimoniare non \u00e8 stata tempestivamente eccepita dai convenuti (odierni appellanti) prima dell\u2019ammissione della prova testimoniale, rimanendo dunque la relativa eccezione definitivamente preclusa, senza che possa poi proporsi, ove la testimonianza sia ammessa e assunta, eccezione di nullit\u00e0 della prova (cfr. Cass. civ., S.U., 6.4.2023, n. 9456).<br \/>\nCorte App. Roma \u2013 Sentenza 2379\/15.04.2025 ALLIANZ S.P.A. (Avv.ti Prof. Ghidini, Mergati, Signorini) \/ DAS S.n.c. di L.C. e M. C., L.C e M.M. <strong>(CS510)<\/strong><\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><strong><a id=\"Toc100000009_00020\"><\/a>Informazioni segrete<\/strong><\/h3>\n<\/td>\n<td><em>L\u2019insieme delle informazioni (nella specie di Compagnia di Assicurazione) custodite in un data base e non costituite da meri elenchi di nominativi di clienti reperibili anche aliunde bens\u00ec da una vera e propria banca dati integrata da un insieme di informazioni relative all\u2019anagrafica clienti, ai dati contabili e commerciali inerenti alle polizze stipulate, ai versamenti corrisposti, al rapporto di assicurazione vigente (scadenza polizze, premi ecc\u2026), ad informazioni personali sui clienti (es. bisogni coperti e scoperti) ecc., dati integranti informazioni fondamentali per poter gestire il portafoglio clienti e proporre eventualmente nuovi prodotti ecc. sono sottratti al generale bagaglio informativo degli operatori di settore, e non sono dunque altrimenti reperibili, n\u00e9 sic et simpliciter possono esser forniti nel loro insieme cos\u00ec strutturato ed organizzato direttamente dalla clientela. Tali dati hanno valore aggiunto e grande utilit\u00e0 proprio in funzione della relativa segretezza <\/em><em>(Trib. Venezia<\/em> <em>Sez. Spec. Impresa <\/em><em>\u2013 Ordinanza 18.6.2013<\/em> <em>ALLIANZ S.P.A. (Avv.ti Prof. Ghidini, Mergati, Signorini) \/ RINALDI ASSICONSULT S.R.L., S.R., F.R., V.R., F.R.) <strong>(CS318)<\/strong><\/em><\/p>\n<p>Conforme: <em>Trib. Milano, Sez. Spec. Impresa \u2013 Sentenza 16 gennaio 2014 ALLIANZ S.P.A. <\/em><em>(Avv.ti Prof. Ghidini, Mergati, Signorini) \/ ASSIRISK S.R.L., ASSIRISK PIVA S.R.L., M. V., G.P., ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, ZURICH INVESTMENTS LIFE S.P.A. <strong>(CS295)<\/strong><\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><strong><a id=\"Toc100000009_00021\"><\/a>Informazioni segrete (acquisizione indipendente)<\/strong><\/h3>\n<\/td>\n<td><em>La raccolta di dati e informazioni (nella specie di Compagnia di Assicurazione) relative ad una pluralit\u00e0 di rapporti contrattuali di natura individuale dai quali sono derivate informazioni su profili diversi di ciascun singolo assicurato (reddito, beni patrimoniali, stato di salute, ecc.) connessi ad informazioni di carattere pi\u00f9 propriamente commerciale (natura degli investimenti assicurativi, tipologie di polizze, scadenze delle stesse, storico delle polizze, ammontare dei premi, ecc.) non pu\u00f2 ritenersi svolta in maniera effettivamente indipendente dall\u2019agente, il quale invece ha operato in favore della sua mandante nell\u2019ambito del rapporto di agenzia che lo legava all\u2019impresa assicuratrice e che anche per tale specifica funzione era remunerato dalla mandante.<\/em><\/p>\n<p><em> Non pu\u00f2 dunque escludersi la tutela ex art. 99 CPI di tali informazioni riservate nel caso in cui l\u2019ex agente le abbia acquisite o usate in modo abusivo, sulla base dell\u2019assunto secondo il quale le stesse sarebbero state conseguite dallo stesso in modo indipendente nell\u2019ambito dello svolgimento del precedente rapporto di mandato. (<\/em><em>Trib. Milano, Sez. Spec. Impresa \u2013 Sentenza 16 gennaio 2014 ALLIANZ S.P.A. <\/em><em>(Avv.ti Prof. Ghidini, Mergati, Signorini) \/ ASSIRISK S.R.L., ASSIRISK PIVA S.R.L., M. V., G.P., ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, ZURICH INVESTMENTS LIFE S.P.A.) <strong>(CS295)<\/strong><\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><strong><a id=\"Toc100000009_00022\"><\/a>Informazioni segrete (misure di segretezza)<\/strong><\/h3>\n<\/td>\n<td><em>Ricorrono misure idonee a mantenere la segretezza di informazioni aziendali quando l\u2019accesso alle stesse sia subordinato all\u2019inserimento di un \u201cnome utente\u201d e di password forniti dall\u2019impresa solo ai singoli agenti e a particolari dipendenti e solo per l\u2019attivit\u00e0 lavorativa da essi svolta e quando il sistema informativo sia strutturato per garantire la sicurezza dei dati.\u00a0<\/em><em>(Trib. Venezia<\/em><em> Sez. Spec. Impresa <\/em><em>\u00a0\u2013 Ordinanza 18.6.2013 <\/em><em>ALLIANZ S.P.A. (Avv.ti Prof. Ghidini, Mergati, Signorini) \/ RINALDI ASSICONSULT S.R.L., S.R., F.R., V.R., F.R.) <strong>(CS318)<\/strong><\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc116909033\" name=\"_Toc116909033\"><\/a>Inserzione automatica di clausole<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>La mancata applicazione della clausola di favore introdotta in deroga alle condizioni generali di contratto non legittima alcuna pretesa risarcitoria. Detta clausola \u00e8 infatti nulla per violazione dell\u2019art. 1679 comma IV cod. civ., secondo cui: salve le speciali concessioni ammesse dalle condizioni generali, qualunque deroga alle medesima \u00e8 nulla, e alla clausola difforme \u00e8 sostituita la norma delle condizioni generali. (Trib. Brescia \u2013 Sentenza 1917 \/ 7.6.2002 ENEL S.P.A. ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. (Avv. Girino) \/ S.I.A. S.R.L. \u2013 SADEPAN CHIMICA S.R.L. \u2013 SILLA <strong>(CS074)<\/strong> <\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc116909034\" name=\"_Toc116909034\"><\/a>Interesse ad agire<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>La sussistenza delle condizioni dell\u2019azione \u2013 l\u2019interesse e la legittimazione ad agire \u2013 deve essere valutata in via preliminare sulla sola prospettazione della domanda, prescindendo da ogni esame circa la sua fondatezza. (App. Milano \u2013 Sentenza 1426 \/ 4.6.2002 A.C. E M.L.C. (Avv.ti Girino e Estrangeros) \/ C.D.P.D.L.) <strong>(CS. 075)<\/strong> <\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc116909035\" name=\"_Toc116909035\"><\/a>Interessi compensativi<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>Gli interessi compensativi decorrono dalla data di produzione dell\u2019evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano sulla somma via rivalutata nell\u2019arco di tempo suddetto e non sulla somma gi\u00e0 rivalutata. (Trib. Milano Sentenza 13076 \/ 27.10.2004 FRANCO COSIMO PANINI EDITORE S.P.A. (Avv.ti Girino, Cavani, Mergati) \/ MARTHA 2004 in liquidazione) <strong>(CS125)<\/strong> <\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc116909036\" name=\"_Toc116909036\"><\/a>Interest rate swap (arbitrato)<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>Costituiscono questioni che riguardono l\u2019interpretazione e l\u2019esecuzione del contratto le domande volte all\u2019accertamento della presunta stipulazione di un contratto di Interest Rate Swap e alla condanna al pagamento dei differenziali generati dal contratto e al risarcimento dei danni provocato dall\u2019inadempimento del contratto medesimo. Tali questioni ricadono dunque nella previsione della clausola compromissoria che riserva alla competenza del collegio arbitrale, in deroga a quella giudiziaria, la decisione relativa a qualsiasi controversia in merito alla validit\u00e0, interpretazione o esecuzione del contratto. (Trib. Milano \u2013 Sentenza 4671 \/ 02.04.2001 IMIFIN S.P.A. (Avv.ti Prof. Ghidini e Girino) \u2013 Fallimento Mediogest Sim \/ FALLIMENTO CFC S.R.L. in liquidazione) <strong>(CS036)<\/strong> <\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc116909038\" name=\"_Toc116909038\"><\/a>Joint venture (elementi costitutivi)<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>Gli elementi che contraddistinguono i raggruppamenti temporanei di imprese (\u201cjoint-venture\u201d) istituiti per la presentazione di offerte per appalti di opere pubbliche sono ricavabili dalla legge e formano il contenuto di un contratto atipico. (Trib. Milano \u2013 Sentenza 4049 \/ 22.11.1990 ELETTROMECCANICA PARIZZI S.P.A. (Prof. Ghidini) \/ KELLER S.P.A. \u2013 KELLER MECCANICA S.P.A.) <strong>(CS008) <\/strong><\/em><\/p>\n<p><em>Il contratto di consorzio, la societ\u00e0 consortile o il raggruppamento di imprese (\u201cjoint-venture) devono avere per oggetto e contenuto caratteristici ed essenziali la istituzione della organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese e riguardano proprio i rapporti interni tra singoli consorziati, gli obblighi assunti e i contributi dovuti da ciascuno, nonch\u00e9 le attribuzioni e i poteri degli organi consortili. (Trib. Milano \u2013 Sentenza 21.01.1993 SIGE S.P.A. (Prof. Ghidini) \/ FIMPAR S.P.A.) <\/em><strong><em>(CS026)<\/em><\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc116909039\" name=\"_Toc116909039\"><\/a>Joint venture (rapporti interni)<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>La forma del consorzio integra uno degli strumenti per disciplinare il raggruppamento delle imprese che intendano partecipare ai pubblici appalti, ma non \u00e8 il mezzo giuridico esclusivo che \u00e8 dato per l\u2019ottemperanza delle disposizioni in materia di presentazione di offerte per gli appalti di opere pubbliche o pubbliche forniture. La legge riserva all\u2019autonomia privata la scelta dei negozi idonei alla migliore organizzazione delle imprese riunite e prescrive i requisiti minimi indispensabili per la partecipazione alle gare e agli appalti e alla loro esecuzione. <\/em><\/p>\n<p><em>L\u2019accordo per il raggruppamento temporaneo di imprese che intendono partecipare ai pubblici appalti, in mancanza di diversa convenzione, non fa sorgere di per s\u00e9 alcun vincolo giuridico nei rapporti interni tra i contraenti in ordine al contenuto e alla presentazione dell\u2019offerta. Secondo l\u2019art. 9, 2^ co. della legge n. 113 del 1981, infatti, l\u2019offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate. (Trib. Milano \u2013 Sentenza 4049 \/ 22.11.1990 ELETTROMECCANICA PARIZZI S.P.A. (Prof. Ghidini) \/ KELLER S.P.A. \u2013 KELLER MECCANICA S.P.A.) <strong>(CS008)<\/strong> <\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc116909040\" name=\"_Toc116909040\"><\/a>Joint venture (soggettivit\u00e0)<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>In assenza di una specifica convenzione, il raggruppamento di imprese (joint venture) non costituisce un ente sociale, in quanto non d\u00e0 origine ad un soggetto distinto dalle imprese riunite e manca del requisito di un fondo comune.(Trib. Milano \u2013 Sentenza 4049 \/ 22.11.1990 ELETTROMECCANICA PARIZZI S.P.A. (Prof. Ghidini) \/ KELLER S.P.A. \u2013 KELLER MECCANICA S.P.A.) <strong>(CS008)<\/strong> <\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc116909041\" name=\"_Toc116909041\"><\/a>Joint venture (unaninimit\u00e0 decisionale)<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>L\u2019offerta alla pubblica amministrazione \u00e8 un atto negoziale che ha valore di proposta contrattuale; l\u2019accettazione da parte dell\u2019amministrazione portata a conoscenza delle imprese riunite proponenti (e per tutte dell\u2019impresa capogruppo) da luogo all\u2019incontro dei consensi, facendo concludere un contratto plurisoggettivo, in cui la parte proponente, pur costituendo un unico centro di interessi, sarebbe stata formata da pi\u00f9 soggetti. <\/em><\/p>\n<p><em>Poich\u00e9 la proposta \u00e8 un atto negoziale, per la sua validit\u00e0 \u00e8 necessaria la volont\u00e0 della totalit\u00e0 dei partecipanti al raggruppamento. Il valore obbligatorio del contratto presuppone l\u2019accordo dei contraenti e la manifestazione della volont\u00e0 di tutti i soggetti rispetto ai quali il contratto era destinato a produrre la propria efficacia. (Trib. Milano \u2013 Sentenza 4049 \/ 22.11.1990 ELETTROMECCANICA PARIZZI S.P.A. (Prof. Ghidini) \/ KELLER S.P.A. \u2013 KELLER MECCANICA S.P.A.) <strong>(CS008)<\/strong> <\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc1169093fgd11\" name=\"_Toc1169093fgd11\"><\/a>Leasing (tasso)<\/h3>\n<\/td>\n<td>In un contratto di leasing la censura relativa all\u2019omessa pattuizione del \u201ctasso corrispettivo\u201d appare erronea. L\u2019indicazione\u00a0 <strong>(i)<\/strong> del corrispettivo della locazione identificato in dettaglio per numero ed entit\u00e0 delle rate (distinguendo tra il primo canone e quelli successivi) periodicit\u00e0 dei pagamenti, corrispettivo dell\u2019opzione di acquisto; <strong>(ii)<\/strong> del corrispettivo versato dalla concedente al fornitore del bene; <strong>(iii)<\/strong> del parametro di indicizzazione e le modalit\u00e0 di calcolo, complessivamente considerati, consentono all\u2019utilizzatore di avere piena contezza dell\u2019impegno economico da affrontare e del costo dell\u2019operazione &#8211;<br \/>\n<em>(Trib. Milano, Sentenza 2008 \/ 10.3.2021 S.T. S.r.l. \/ Bnp Paribas Lease Group Leasing Solutions S.p.a. (Avv.ti Girino, Estrangeros, Pavia)\u00a0<\/em><strong>(CS358)<br \/>\n<\/strong>In un contratto di leasing una contestazione riferita gli interessi corrispettivi \u00e8 impropria atteso che il leasing identifica una causa complessa caratterizzata sia dalla componente finanziaria che da quella di godimento del bene: il canone, dunque, riflette tale complessit\u00e0 e costituisce la remunerazione \u2013 al contempo \u2013 sia del capitale investito dalla concedente per l\u2019acquisto del bene sia del godimento in s\u00e9. Al pi\u00f9 \u2013 secondo quanto desumibile dalla normativa di vigilanza della Banca d\u2019Italia &#8211; rileverebbe il diverso \u201ctasso leasing\u201d che costituisce il parametro attraverso il quale si verifica l\u2019uguaglianza tra costo di acquisto del bene \u2013 al netto delle imposte \u2013 ed valore attuale dei canoni e dell\u2019opzione di acquisto \u2013 al netto delle imposte \u2013 previsti in contratto &#8211;<br \/>\n<em>(Trib. Milano, Sentenza 2008 \/ 10.3.2021 S.T. S.r.l. \/ Bnp Paribas Lease Group Leasing Solutions S.p.a. (Avv.ti Girino, Estrangeros, Pavia)<\/em>\u00a0<strong>(CS358)<br \/>\n<\/strong>Il tasso leasing viene in rilievo solo ai fini di trasparenza e non anche ai fini della struttura del rapporto intesa quale determinatezza\/determinabilit\u00e0 delle prestazioni che risultano validamente previste nel contratto. Di conseguenza, \u00e8 erroneo il riferimento all\u2019art. 117 t.u.b. che si riferisce ai tassi e alle condizioni praticate, ossia agli elementi che determinano il contenuto della prestazione dell\u2019utilizzatore; al pi\u00f9, l\u2019indicazione di un tasso erroneo comporterebbe un mero obbligo risarcitorio per informazione erronea, tale da avere determinato un parimenti erroneo affidamento &#8211; <em>(Trib. Milano, Sentenza 2008 \/ 10.3.2021 S.T. S.r.l. \/ Bnp Paribas Lease Group Leasing Solutions S.p.a. (Avv.ti Girino, Estrangeros, Pavia)\u00a0<\/em><strong>(CS358)<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a id=\"_Toc3232323237\"><\/a>Leasing finanziario (qualificazione civilistica)<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>La risoluzione della locazione finanziaria, per inadempimento dell\u2019utilizzatore, non si estende alle prestazioni gi\u00e0 eseguite in base alle previsioni dell\u2019art. 1458, 1^ co. c.c., ove si tratti di leasing cosiddetto di godimento, pattuito con funzione di finanziamento rispetto a beni non idonei a conservare un apprezzabile valore residuale alla scadenza del rapporto (con consequenziale marginalit\u00e0 dell\u2019eventuale opzione) e dietro canoni che configurano esclusivamente il corrispettivo dell\u2019uso dei beni stessi. La risoluzione, invece, resta soggetta all\u2019applicazione, in via analogica, delle disposizioni fissate dall\u2019art. 1526 c.c. con riguardo alla vendita con riserva della propriet\u00e0, ove si tratti di leasing cosiddetto traslativo, pattuito con riferimento a beni atti a conservare a quella scadenza un valore residuo superiore all\u2019importo convenuto per l\u2019opzione e dietro canoni che scontano anche una quota del prezzo in previsione del futuro acquisto. (App. Milano \u2013 Sentenza 2908 \/ 6.7.1994 (FALLIMENTO RABUFFETTI S.p.A. (Prof. Ghidini) \/ ITALEASE \u2013 SOCIET\u00c0 ITALIANA POPOLARE PER IL LEASING S.P.A.) <strong>(CS006)<\/strong> <\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a id=\"_Toc3232323238\"><\/a>Leasing finanziario (mancata indicazione del tasso leasing \u2013 violazione art. 117 tub)<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>Si deve ribadire il principio affermato da questa Corte secondo cui in tema di leasing immobiliare, la mancata indicazione, nel contratto, del \u201ctasso leasing\u201d non determina la violazione dell\u2019art. 117, comma 4, t.u.b. ove lo stesso sia determinabile per relationem, con rinvio a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obbiettivamente individuabili, senza alcun margine di incertezza n\u00e9 di discrezionalit\u00e0 in capo alla societ\u00e0 di leasing, dovendosi individuare la ratio della norma nell\u2019esigenza di salvaguardia del cliente sul piano della trasparenza, declinata in senso economico, essendo trasparente il contratto che lascia intuire prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto di durata (Cass., sez. 3, 13 maggio 2021 n. 12889; Cass. Sez. 4, 17 ottobre 2023 n. 28824). Nella specie la corte territoriale ha ritenuto che gli elementi desumibili dal contratto di leasing, nel quale erano espresse in modo definito le modalit\u00e0 di rimborso del finanziamento, l\u2019ammontare dei canoni, il loro numero e la loro scadenza, nonch\u00e9 il prezzo di riscatto, fossero idonei a consentire una oggettiva determinabilit\u00e0 dei tassi applicabili al rapporto.<br \/>\nCassazione \u2013 Terza Sezione Civile \u2013 Ordinanza 25984\/23.09.2025 XXX \/ BNP Paribas Lease Group Leasing Solutions S.p.A (Avv.ti Girino \/ Estrangeros) <strong>(CS358)<\/strong><\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a id=\"Toc1169089984232\"><\/a>Leasing (Determinazione prezzo verbale di consegna)<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>Il verbale con cui si rideterminano, quantificano e accettano gli interessi di prefinanziamento di un contratto di leasing in construendo, con richiesta di ripetizione dell\u2019importo di \u20ac 37.875,48 e cui la parte utilizzatrice dichiari in quella scrittura di aver esaminato e approvato i conteggi predisposti dalla concedente per la determinazione del prezzo globale dell\u2019opera (conteggi che vengono allegati e che formano parte integrante del verbale unitamente al prospetto delle fatture fornitori siglate e accettate) non integra una vera e propria transazione, perch\u00e9 mancherebbe la reciprocit\u00e0 delle concessioni, ma un accordo intercorso ex novo su uno dei punti che sarebbero andati a comporre l\u2019entit\u00e0 globale finanziata.<\/em><\/p>\n<p><em>Ci\u00f2 consente di affermare che nel verbale di consegna l\u2019attrice ha espresso consenso alla determinazione del costo globale finanziato per come esposto da controparte in ogni sua componente, compresi gli interessi di pre-locazione nella misura forfettaria proposta da H..<\/em><\/p>\n<p><em>Il riferimento alla natura transattiva dell\u2019accordo va correttamente inteso come ulteriore richiamo, in capo al contraente, circa l\u2019effettiva portata del consenso che si apprestava ad esprimere sul punto. In senso conforme si \u00e8 ripetutamente espresso questo Tribunale, orientamento costante al quale non vi sono ragioni per discostarsi (vedi Sentenze Tribunale Udine n. 1445 del 28.11.2016; n. 1479 del 5.12.2016; n. 570 del 21.4.2017; n. 236 del 25.2.2019; n. 295 dell\u20198.3.2019; n. 925 del 26.7.2019). (Trib. Udine \u2013 Sentenza 776 \/ 23.08.2021 Hypo Alpe Adria Bank S.P.A. (Avv.ti Girino &#8211; Pavia) \/ L. Srl)<\/em> <strong>(CS359)<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a id=\"Toc11690899555584232\"><\/a>Leasing (Tasso leasing difformit\u00e0)<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>Rammentato che nei contratti di leasing finanziario il tasso che deve essere indicato nell\u2019atto \u00e8 il c.d. \u201ctasso leasing\u201d, o tasso effettivo, che non esprime il costo complessivo del finanziamento e non va confuso con il TAEG (il tasso leasing riferendosi al tasso interno di attualizzazione mediante il quale si verifica l\u2019uguaglianza fra costo di acquisto del bene e valore attuale di canoni e prezzo di opzione), la difformit\u00e0 fra un tasso leasing indicato rispetto a quello applicato non comporta la violazione dell\u2019art. 117, comma 4, TUB, che prevede l\u2018obbligo di indicare nel contratto il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticata, dato che la discordanza tra previsione contrattuale e comportamento successivo della banca non integra gli estremi di un vizio genetico del contratto (e non sarebbe quindi idonea a supportare la connessa domanda di accertamento di nullit\u00e0 parziale), rappresentando soltanto un vizio attuativo (ovverosia un inadempimento parziale) e la eccepita difformit\u00e0 pu\u00f2 dunque comportare solamente la restituzione di quanto pagato in pi\u00f9 dall\u2019utilizzatore, trattandosi di un inadempimento contrattuale sanzionabile sul piano risarcitorio. (Trib. Udine \u2013 Sentenza 776 \/ 23.08.2021 Hypo Alpe Adria Bank S.P.A. (Avv.ti Girino &#8211; Pavia) \/ L. Srl)<\/em> <strong>(CS359)<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc116909043\" name=\"_Toc116909043\"><\/a>Legittimazione ad agire<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>La sussistenza delle condizioni dell\u2019azione \u2013 l\u2019interesse e la legittimazione ad agire \u2013 deve essere valutata in via preliminare sulla sola prospettazione della domanda, prescindendo da ogni esame circa la sua fondatezza. (App. Milano \u2013 Sentenza 1426 \/ 4.6.2002 A.C. E M.L.C. (Avv.ti Girino e Estrangeros) \/ C.D.P.D.L.) <strong>(CS. 075) <\/strong><\/em><em>La societ\u00e0 attrice non ha legittimazione a proporre un giudizio nei confronti di un soggetto, quando con quest\u2019ultimo non \u00e8 intervenuto alcun rapporto contrattuale. (Trib. Trani \u2013 Sentenza 1479 \/ 02.10.2002 INSPECTORATE ESPANOLA S.A. (Avv.ti Prof. Ghidini e Girino) \u2013 SPAMAT S.R.L COMPANIA CONTINENTAL HISPANICA S.A. ALLIANZ INDDUSTRIAL CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. VEGAMAR S.A.S. \/ AGRI CONF S.R.L.) <strong>(CS098)<\/strong> <\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc116909044\" name=\"_Toc116909044\"><\/a>Legittimazione attiva<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>Il difetto di titolarit\u00e0 effettiva del rapporto giuridico fatto valere in giudizio non va confuso con la questione di legittimazione attiva che si risolve nell\u2019accertare se, secondo la prospettazione del rapporto controverso data dall\u2019attore, questi assuma la veste di un soggetto che ha il potere di chiedere la pronuncia giurisdizionale. (Trib. Brescia \u2013 Sentenza 1917 \/ 7.6.2002 ENEL S.P.A. ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. (Avv. Girino) \/ S.I.A. S.R.L. \u2013 SADEPAN CHIMICA S.R.L. \u2013 SILLA <strong>(CS074)<\/strong> <\/em><em>Il contratto di cessione di azienda contenente la clausola che prevede che le sopravvenienze attive e passive per fatti anteriori alla data di cessione siano rispettivamente a carico e in favore del cedente esclude la legittimazione attiva del cessionario a far valere un credito che sia derivato da tali fatti anteriori(Trib. Milano Sentenza 4569 \/15.4.2002 ENEL S.P.A. \u2013 ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. (Avv. Girino) \/ S.I.A. S.R.L. \u2013 SADEPAN CHIMICA S.R.L.) <strong>(CS073)<\/strong> <\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc116909045\" name=\"_Toc116909045\"><\/a>Legittimazione passiva<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>Il principio di specialit\u00e0, in forza del quale la legge speciale, specie se posteriore, deroga a quella generale quando sia con essa incompatibile, esclude l\u2019applicabilit\u00e0 dell\u2019art. 2560 comma I cod. civ. nei confronti dell\u2019Enel, ed impone, invece, l\u2019applicazione dell\u2019art. 13 d.lgs 79\/1999, che dispone che alle societ\u00e0 separate che l\u2019Enel costituisce vengono conferiti tutti i beni e rapporti giuridici dell\u2019Enel S.p.a. relativi all\u2019oggetto dell\u2019attivit\u00e0 del nuovo ente ed una quota parte dei debiti afferenti al patrimonio conferito (nella specie, il Tribunale di Milano ha accolto l\u2019eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall\u2019ENEL, e fondata sulla circostanza che tutti i rapporti inerenti all\u2019attivit\u00e0 di distribuzione dell\u2019energia elettrica che ad esso ente facevano capo, sono stati trasferiti al nuovo ente Enel Distribuzione S.p.a. costituito con d. lgs n. 79 del 1999) (Trib. Milano Sentenza 4569 \/15.4.2002 ENEL S.P.A. \u2013 ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. (Avv. Girino) \/ S.I.A. S.R.L. \u2013 SADEPAN CHIMICA S.R.L.) <strong>(CS073)<\/strong> <\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc116909046\" name=\"_Toc116909046\"><\/a>Legittimazione passiva (del licenziatario di brevetto)<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>La domanda di nullit\u00e0 di un brevetto rivolta nei confronti di un licenziatario deve essere respinta in quanto il soggetto convenuto non \u00e8 legittimato passivo. N\u00e9 pu\u00f2 farsi questione di integrazione del contraddittorio (art. 78 l.i.) come avviene nei confronti dell\u2019inventore quando in causa vi \u00e8 soltanto il titolare dei diritti patrimoniali. (Trib. Milano \u2013 Sentenza 10868 \/ 28.7.2003 AUTOMAZIONI INDUSTRIALI S.N.C. (Avv.ti Prof. Ghidini, Cavani, Girino) \/ POSIMAT S.A.) <strong>(CS103)<\/strong> <\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a id=\"Toc100000009_00060\"><\/a>Lesione dei diritti della personalit\u00e0 (opere letterarie \u2013 opere giornalistiche)<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>Nel rapporto tra i diritti della personalit\u00e0 e le opere dell\u2019intelletto che sui primi incidano negativamente, \u00e8 necessario distinguere sulla base di criteri diversi, tra le opere appartenenti all\u2019ampia categoria di quelle giornalistiche (tra le quali rientrano anche quelle tipiche del c.d. giornalismo d\u2019inchiesta, i pamphlet ecc.) e quelle artistiche (tra le quali, in particolare, quelle letterarie).<\/em><em>L\u2019estrinsecazione del pensiero che si realizza tramite un\u2019opera letteraria \u00e8 diversa rispetto a quella che si compie tramite l\u2019attivit\u00e0 giornalistica: mentre quest\u2019ultima trova il proprio fondamento nell\u2019art. 21 Cost. e svolge la funzione di offrire informazioni o notizie su fatti e vicende, anche con l\u2019aggiunta di valutazioni soggettive (che integrano i diritti di cronaca e soprattutto, di critica), un\u2019opera letteraria, tutelata dagli artt. 9 e 33 Cost., si connota per la creativit\u00e0 o, comunque, per l\u2019affermazione di ideali e valori che l\u2019autore intende trasmettere mediante un\u2019attivit\u00e0 realmente inventiva, o comunque, di trasfigurazione creativa della realt\u00e0 (v. Cass. n. 7798\/2010). <\/em><\/p>\n<p><em>Per affermare la responsabilit\u00e0 dell\u2019autore di opere artistiche (cui appartengono quelle letterarie, teatrali, cinematografiche, ecc,) che siano lesive della personalit\u00e0 di chi sia in esse menzionato, non \u00e8 sufficiente che il giudice accerti la natura non veritiera dei fatti o delle circostanze riferite o che queste possano ledere la reputazione altrui. (v. Cass. n. 7798\/2010, 10495\/2009 e, con riferimento alla satira, n. 21235\/2013, n. 28411\/2008). La ragione di questo trattamento che privilegia e tutela l\u2019espressione artistica dell\u2019autore, si spiega in ragione del fatto che compito dell\u2019arte non \u00e8 quello di descrivere la realt\u00e0 nel suo obiettivo e concreto oggetto, ma di idealizzarla o esprimerla mediante figure retoriche tendenti ad una trasfigurazione creativa, ma ci\u00f2 presuppone che possa immediatamente apprezzarsene l\u2019inverosimiglianza, cio\u00e8 la manifesta difformit\u00e0 e lontananza della rappresentazione artistica della realt\u00e0 (v. con riferimento alla satira, anche Cass. n. 14822\/2012) (Cass. \u2013 Sentenza 22042 \/ 31.10.2016 COOP ESTENSE SOC. COOP. (Avv. ti Prof.\u00a0 Ghidini, Giovanni Cavani,\u00a0 Mergati) e Z.M. \/\u00a0 ESSELUNGA S.P.A., MARSILIO EDITORI S.P.A., F.S., G.A., C.B.) <strong>(CS340)<\/strong><\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a id=\"Toc100000009_00061\"><\/a>Lesione dei diritti della personalit\u00e0 (diritto di critica \u2013 continenza)<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>Anche il diritto di critica \u00e8 condizionato, quanto alla legittimit\u00e0 del suo esercizio, all\u2019osservanza del limite della continenza, che viene in considerazione non solo sotto l\u2019aspetto della correttezza formale dell\u2019esposizione, ma anche sotto il profilo sostanziale consistente nel non eccedere i limiti di quanto strettamente necessario per il pubblico interesse; esso postula che il giudizio di disvalore incidente sull\u2019onore e sulla reputazione sia espresso in forma civile e misurata, sicch\u00e9 deve essere accompagnato da congrua motivazione e non pu\u00f2 mai trascendere in affermazioni ingiuriose e denigratorie o in attacchi puramente offensivi della persona presa di mira (v. tra le pi\u00f9 recenti, Cass. n. 1434\/2015). Inoltre, la valutazione della continenza non pu\u00f2 essere condotta sulla base di criteri formali, dovendosi lasciare spazio alla interpretazione soggettiva dei fatti esposti, sulla base di un bilanciamento (dell\u2019interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero) che \u00e8 ravvisabile nella pertinenza della critica all\u2019interesse pubblico, cio\u00e8 all\u2019interesse dell\u2019opinione pubblica alla conoscenza del fatto che \u00e8 oggetto di critica e, in secondo luogo, dell\u2019interpretazione di esso da parte dell\u2019autore (v. Cass. n. 379\/2005). <\/em><\/p>\n<p><em>La pertinenza della critica all\u2019interesse dell\u2019opinione pubblica ad essere informata e partecipare al dibattito su temi di rilievo generale presuppone, pur sempre, la verit\u00e0 anche putativa dei fatti rappresentati e la continenza della forma espressiva.<\/em><em>Il requisito della continenza va valutato in modo rigoroso, tenuto conto del carattere duraturo del mezzo divulgativo utilizzato (un libro) rispetto ad un quotidiano (v. Cass. n. 16917\/2010).<\/em><em>L\u2019indagine sulla verit\u00e0 \u00e8 richiesta con modalit\u00e0 meno rigorose nell\u2019ambito del giornalismo d\u2019inchiesta (v. Cass. n. 16236\/2010) ed \u00e8 sufficiente la verit\u00e0 putativa, quando sia frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca sull\u2019attendibilit\u00e0 delle fonti. Tale condizione non sussiste quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano dolosamente o anche colposamente taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato, ovvero quanto i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive ovvero da sottintesi, accostamenti, insinuazioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore o dell\u2019ascoltatore false rappresentazioni della realt\u00e0 oggettiva (v. Cass. n. 14822\/2012) (Cass. \u2013 Sentenza 22042 \/ 31.10.2016 \u00a0COOP ESTENSE SOC. COOP. (Avv. ti Prof.\u00a0 Ghidini, Giovanni Cavani,\u00a0 Mergati) e Z.M. \/\u00a0 ESSELUNGA S.P.A., MARSILIO EDITORI S.P.A., F.S., G.A., C.B.) <strong>(CS340)<\/strong><\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc100000007\" name=\"_Toc100000007\"><\/a>Lettere di intenti<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>Deve escludersi che la sottoscrizione di lettere d\u2019intenti tra un promotore finanziario ed una preponente integri la stipulazione di un contratto di agenzia, l\u00e0 dove il contenuto delle missive sia esplicito e non ambiguo nel qualificare le clausole sottoscritte quali semplici intenti, ossia intenzioni future non direttamente vincolanti tra le parti. <\/em><\/p>\n<p><em>Tali caratteri emergono chiaramente nelle lettere sottoscritte nel caso di specie, nelle quali la stipulazione di un futuro contratto risultava subordinata alla sussistenza di condizioni ritenute necessarie per la preponente (e verosimilmente legate alla complessiva valutazione della professionalit\u00e0 specifica del futuro agente) e veniva altres\u00ec espressamente disciplinata la durata delle trattative precontrattuali (non pi\u00f9 di due mesi), con la specifica previsione della rinuncia del promotore finanziario ad ogni pretesa o risarcimento del danno in caso di mancata successiva stipulazione del contratto di agenzia. (Trib. Parma \u2013 Sez. Lavoro, sentenza n. 196 del 2.05-14.07.2006 CITIBANK INTERNATIONAL PLC (Avv.ti Ghidini e Estrangeros) \/ P.R. \u2013 P.A. <strong>(CS 168)<\/strong><\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a id=\"Toc100000009_00050\"><\/a>Liberalizzazioni (prezzo minimo imposto per i libri)<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>Deve ritenersi abrogata, ai sensi dell\u2019art. 3, D.L. 138\/2011, convertito in l. 148\/2011, la disciplina del prezzo dei libri stabilita dall\u2019art. 2 l. 182\/11, in quanto consistente in una misura di restrizione al commercio, quale \u00e8 la fissazione di un prezzo minimo imposto. La complessiva riorganizzazione dell\u2019ordinamento dettata dal D.L. 138\/2011, convertito in l. 148\/2011 e poi dal D.L. 1\/12 convertito in l.27\/2012e volta a promuovere le liberalizzazioni e la piena concorrenza tra le imprese non pu\u00f2 infatti ritenersi esclusa in riferimento a settori specifici gi\u00e0 regolamentati. (Trib. Milano \u2013 Ordinanza ex art. 669 terdecies c.p.c. 16.9.2013 \u00a0VENETO LIBRI S.R.L., LA CERCHIA S.R.L., NORMA LIBRI S.R.L. \/ SMA S.P.A. (<\/em><em>Avv.ti Prof.\u00a0 Ghidini,\u00a0 Mergati,\u00a0 Signorini<\/em><em>), IPER MONTEBELLO S.P.A., GS S.P.A., COOP LOMBARDIA SOC. COOP., PAM PAORAMA S.P.A.) <strong>(CS325)<\/strong><\/em>Conforme: <em>Trib. Bergamo \u2013 Ordinanza 24.7.2013 BORGO S.r.l. \/ AUCHAN S.P.A. (<\/em><em>Avv.ti Prof.\u00a0 Ghidini,\u00a0 Mergati,\u00a0 Signorini<\/em><em>), GS S.P.A., COOP LOMBARDIA S.C., IPER MONTEBELLO S.P.A.<strong> (CS326)<\/strong><\/em><\/p>\n<p>Conforme: <em>Trib. Milano \u2013 Ordinanza 7.8.2013 VENETO LIBRI S.r.l., LA CERCHIA S.R.L., NORMA LIBRI S.r.l. \/ SMA S.P.A. (<\/em><em>Avv.ti Prof.\u00a0 Ghidini,\u00a0 Mergati,\u00a0 Signorini<\/em><em>), IPER MONTEBELLO S.P.A., GS S.P.A., COOP LOMBARDIA soc. coop., PAM PAORAMA S.P.A., ASSOCIAZIONE LIBRAI ITALIANI <strong>(CS327)<\/strong><\/em><\/p>\n<p>Conforme: <em>Trib. Torino \u2013 Ordinanza 22.8.2013 SIRIO LIBRI S.r.l. \/ G.S. S.P.A., PAM PANORMA S.P.A., AUCHAN S.P.A. e SMA S.P.A. (<\/em><em>Avv.ti Prof.\u00a0 Ghidini,\u00a0 Mergati,\u00a0 Signorini) <strong>(CS328)<\/strong><\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc114892715\" name=\"_Toc114892715\"><\/a><a title=\"_Toc116909047\" name=\"_Toc116909047\"><\/a>Locazione commerciale (recesso)<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>L\u2019art. 27, 8 co., della legge 392\/78 riconosce il diritto del conduttore di recedere anticipatamente dal contratto in presenza di gravi motivi, indipendentemente dalle previsioni contrattuali. Non rileva, quindi, la clausola contrattuale che prevede la possibilit\u00e0 di recedere anticipatamente dal rapporto solo a decorrere da un dato termine e ed \u00e8 possibile anche prima di tale termine recedere per gravi motivi.<\/em><\/p>\n<p><em>In ordine al grave motivo indicato dalla societ\u00e0 resistente, non vi sono state contestazioni da parte dell\u2019attrice precedentemente gi\u00e0 nella corrispondenza intervenuta. Solo nelle more difensive, la ricorrente ha proposto una nuova eccezione, mutando la causa petendi della domanda, deducendo che il motivo del recesso comunicato dalla conduttrice non era concreto ed attuale. Tale eccezione stante la tardivit\u00e0 della stessa non pu\u00f2 essere presa in esame dal giudicante. Pret. Roma \u2013 Sentenza 5631 \/ 07.08.1997 IMPREFIN SIM S.P.A. (vv.ti Prof. Ghidini e Girino) \/ IMMOBILIARE SALCE S.P.A. <strong>(CS092)<\/strong> <\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc116909048\" name=\"_Toc116909048\"><\/a>Lodo arbitrale (vizio di contraddittoriet\u00e0)<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>Il vizio di contraddittoriet\u00e0 del lodo arbitrale \u00e8 rilevante ex art. 829, n. 4. cod. proc. civ., e come tale consente l\u2019impugnabilit\u00e0 del lodo, solo quando vi sia contraddizione tra le diverse statuizioni del dispositivo ovvero tra motivazione e dispositivo, non essendo invece sufficiente la semplice contraddittoriet\u00e0 tra singoli passaggi della motivazione. (App. Milano \u2013 Sentenza 1426 \/ 4.6.2002 A.C. E M.L.C. (Avv.ti Girino e Estrangeros) \/ C.D.P.D.L.) <strong>(CS. 075)<\/strong> <\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc116909049\" name=\"_Toc116909049\"><\/a>Mandatario (scostamento dalle istruzioni del mandante)<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>A norma delle disposizioni previste dagli art. 1710 \u2013 1712 c.c. se le circostanza sopravvenute e l\u2019esigenza di protezione dei diritti del mandante lo richiedono, il mandatario, per evitare conseguenze dannose al mandante, si pu\u00f2 giudicare obbligato non soltanto a discostarsi dalle istruzioni ricevute e ad agire secondo modalit\u00e0 diverse da quelle indicate dal mandante, ma anche ad astenersi da qualsiasi atto di esecuzione. (Trib. Milano \u2013 Sentenza 4049 \/ 22.11.1990 ELETTROMECCANICA PARIZZI S.P.A. (Prof. Ghidini) \/ KELLER S.P.A. \u2013 KELLER MECCANICA S.P.A.) <strong>(CS008) <\/strong><\/em><\/p>\n<p><em>Quando risulta a causa del sopravvenire di particolari circostanze, l\u2019attuazione dell\u2019incarico secondo le istruzioni e i limiti originariamente stabiliti potrebbe essere gravemente pregiudizievole per il mandante, il dovere di buona fede che la legge prescrive per l\u2019adempimento delle obbligazioni contrattuali impone al mandatario il preciso obbligo di comportarsi in modo da evitare che il mandante subisca danni. (Trib. Milano \u2013 Sentenza 21.01.1993 SIGE S.P.A. (Prof. Ghidini) \/ FIMPAR S.P.A.) <strong>(CS026)<\/strong> <\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc116909050\" name=\"_Toc116909050\"><\/a>Mandato (attivit\u00e0 complementari)<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>Il contratto di mandato, richiedendo che una parte si impegni a compiere uno o pi\u00f9 atti giuridici per conto dell\u2019altra non deve necessariamente consistere in sole dichiarazioni di volont\u00e0 negoziale, ben potendo comprendere attivit\u00e0 complementari necessarie per l\u2019assunzione di obbligazioni accessorie anche non essenziali e di mero fatto. (Trib. Milano \u2013 Sentenza 21.01.1993 SIGE S.P.A. (Prof. Ghidini) \/ FIMPAR S.P.A.) <strong>(CS026)<\/strong> <\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc116909051\" name=\"_Toc116909051\"><\/a>Mandato (buona fede esecutiva)<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>La valutazione della condotta del mandatario deve essere riferita alla necessit\u00e0 di applicazione dei principi di buona fede. La disposizione prevista dall\u2019art. 1375 c.c. (\u201cesecuzione di buona fede\u201d) regola il comportamento a cui le parti sono tenute anche nella fase di esecuzione del contratto, e prescrive che le parti si comportino ed eseguano il contratto secondo buona fede. <\/em><\/p>\n<p><em>La norma in esame fa riferimento alla buona fede oggettiva, in quanto regola di comportamento e non mera qualificazione di uno stato psicologico del soggetto, ed esprime il principio di solidariet\u00e0 contrattuale che si traduce nel dovere di lealt\u00e0 e nel cd. obbligo di salvaguardia. (Trib. Milano \u2013 Sentenza 21.01.1993 SIGE S.P.A. (Prof. Ghidini) \/ FIMPAR S.P.A.) <strong>(CS026)<\/strong> <\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc116909052\" name=\"_Toc116909052\"><\/a>Mandato (contenuti)<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>Al mandato sono applicabili i principi generali in materia di oggetto del contratto previsti dagli artt. 1346 \u2013 1349 c.c. L\u2019atto di conferimento deve, quindi, identificare la prestazione di cooperazione affidata al mandatario, descrivendo le determinazioni contrattuali essenziali per stabilire contenuto e parti del mandato stesso ( artt. 1708 e 1711 c.c.).<\/em><\/p>\n<p><em>Un atto idoneo a conferire la rappresentanza esterna dell\u2019impresa capogruppo, in un raggruppamento di imprese, non pu\u00f2 essere qualificato, quanto ai rapporti interni, come un mandato pieno e perfetto. (Trib. Milano \u2013 Sentenza 4049 \/ 22.11.1990 ELETTROMECCANICA PARIZZI S.P.A. (Prof. Ghidini) \/ KELLER S.P.A. \u2013 KELLER MECCANICA S.P.A.) <strong>(CS008)<\/strong> <\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc116909053\" name=\"_Toc116909053\"><\/a>Marchio (\u201ccuore\u201d del)<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>La valutazione della confondibilit\u00e0 di marchi simili deve avvenire con giudizio sintetico, e non analitico (Cass. 22\/1\/93 n. 782), e deve essere rivolta a cogliere, in caso di marchi complessi, la globale sensazione che essi sono idonei a suscitare nel pubblico, avendosi particolare riferimento al c.d. cuore del marchio, cio\u00e8 all\u2019aspetto maggiormente caratterizzante di esso e idoneo a colpire l\u2019osservatore, e considerandosi altres\u00ec il tipo di pubblico cui esso \u00e8 rivolto. (Trib. Torino \u2013 Sentenza 1394 \/ 11.11.1997 VONA S.R.L. (Prof. Ghidini) \/ EDITRICE TELEVISIVA TORINESE S.R.L. <strong>(CS015)<\/strong> <\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc116909054\" name=\"_Toc116909054\"><\/a>Marchio (capacit\u00e0 distintiva)<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>La legge non esclude che un\u2019idonea capacit\u00e0 distintiva possa essere ravvisata nella combinazione di parole, o di parole e segni o figure insieme, che, singolarmente prese, risalgono ad un uso generale, ma che, nel loro insieme o per il loro aspetto grafico, siano in grado di dar vita ad un\u2019espressione (o combinazione) in quanto tale originale e perci\u00f2 dotata di capacit\u00e0 distintiva, la quale allora legittima la pretesa di una tutela esclusiva. <\/em><\/p>\n<p><em>Anche la rappresentazione grafica di una o pi\u00f9 parole comuni o di lettere dell\u2019alfabeto pu\u00f2 formare oggetto di valida registrazione di marchio di impresa, quando si presenti caratterizzata in modo originale, pur nei limiti della tutela di un marchio che nel suo primo nucleo potesse presentarsi come debole. (App. Milano \u2013 Sentenza 1212 \/ 8.5.2001 TRE EDITORIALE S.P.A. (Avv.ti Prof. Ghidini e Girino) \u2013 CEU S.P.A. \/ HARLEQUIN ENTREPRISES LTD \u2013 HARLEQUIN ENTERPRISES B.V.) <strong>(CS040)<\/strong> <\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><strong><a id=\"Toc100000009_00013\"><\/a>Marchio (celebre)<\/strong><\/h3>\n<\/td>\n<td><em>Il rischio di confusione \u00e8 tanto pi\u00f9 elevato, quanto pi\u00f9 rilevante \u00e8 il carattere distintivo del marchio anteriore a motivo della sua notoriet\u00e0 sul mercato: in relazione ai marchi cosiddetti \u201ccelebri\u201d \u2013 ai quali il pubblico ricollega non solo un prodotto, ma un prodotto di qualit\u00e0 \u201csoddisfacente\u201d e che quindi garantiscono il successo del prodotto stesso anche oltre le sue qualit\u00e0 intrinseche \u2013 occorre tenero conto e adeguatamente apprezzare il pericolo di confusione in cui il consumatore medio pu\u00f2 cadere attribuendo al titolare del marchio celebre la fabbricazione anche di altri prodotti, cosicch\u00e9 il prodotto meno noto si avvantaggi di quello notorio e del suo segno (cfr. Cass. 27 maggio 2013, n. 13090) (Cass. \u2013 Sentenza 11031\/ 27.5.2016 \u2013 F.LLI BRANCA DISTILLERIE S.R.L. (Prof. Avv. Ghidini) \u00a0\/ P. FRANZINI &amp; C. S.A.S., B.B. B.D.C., D.B.P., B.R.C., B.G., B.P., B.F., B.S.) <strong>(CS308)<\/strong><\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc116909055\" name=\"_Toc116909055\"><\/a>Marchio (classi e affinit\u00e0 di prodotti)<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>La ripartizione dei prodotti in classi merceologiche ha una mera valenza di carattere amministrativo e non pu\u00f2, di per s\u00e9, spiegare effetti nella valutazione di affinit\u00e0 dei prodotti stessi (App. Milano \u2013 Sentenza 1212 \/ 8.5.2001 TRE EDITORIALE S.P.A. (Avv.ti Prof. Ghidini e Girino) \u2013 CEU S.P.A. \/ HARLEQUIN ENTREPRISES LTD \u2013 HARLEQUIN ENTERPRISES B.V.) <strong>(CS040)<\/strong> <\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc116909056\" name=\"_Toc116909056\"><\/a>Marchio (condizioni di rinnovo)<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>\u201cIl rinnovo di un marchio decaduto \u00e8 possibile soltanto qualora prima di detto rinnovo, altri soggetti non abbiano acquistato diritti sullo stesso segno \u201d(Trib. Roma Sentenza 15817 \/ 15.11.1994 \u2013 DOW ITALIA S.P.A. (Prof. Ghidini) \/ SIAPA S.P.A.) <strong>(CS004)<\/strong> <\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc116909057\" name=\"_Toc116909057\"><\/a>Marchio (confusione e prodotti sostituibili)<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>L\u2019esistenza di un rischio di confusione nasce principalmente dall\u2019idoneit\u00e0 del prodotto a soddisfare il medesimo bisogno; essa, impedendo la distinzione sull\u2019origine del prodotto, canalizza scorrettamente la clientela, ed ha a suo presupposto la identificabilit\u00e0 di un\u2019affinit\u00e0 ontologica fra i due prodotti, e non gi\u00e0 di una mera affinit\u00e0 o identit\u00e0 delle modalit\u00e0 di presentazione dei prodotti medesimi, ovvero la mera coincidenza del relativo canale di distribuzione. Affine \u00e8 pertanto il prodotto che pu\u00f2 sostituirne un altro, cagionando danno al concorrente confuso, il quale, per effetto di tale confusione, perde clientela proprio perch\u00e9 il bisogno di mercato pu\u00f2 essere, con il prodotto affine, ugualmente soddisfatto. <\/em><\/p>\n<p><em>Romanzi e pubblicazioni periodiche (riviste) sono prodotti editoriali diversi; l\u2019affinit\u00e0 non pu\u00f2 essere data dal solo fatto che siano prodotti \u2018di comune natura editoriale\u2019, perch\u00e9 l\u2019identit\u00e0 del mezzo di comunicazione non \u00e8 sufficiente ad identificare il bisogno che si intende soddisfare, data la genericit\u00e0 del riferimento ad un consumatore che, semplicemente, sappia leggere: caratteristica, questa, di tale ampiezza, che non \u00e8 idonea a definire un prodotto editoriale specifico, n\u00e9 l\u2019interesse concreto che esso vuol soddisfare, e rispetto alla quale verrebbe a determinarsi un\u2019eccessiva espansione del concetto di affinit\u00e0, in contrasto con le finalit\u00e0, per cui la legge consente il monopolio su di un segno. <\/em><\/p>\n<p><em>Libri e romanzi non equivalgono per contenuto alle pubblicazioni periodiche, giacch\u00e9 prendono normalmente in esame fatti e avvenimenti reali, di rilievo in un determinato settore della vita, mentre i romanzi sono componimenti narrativi imperniati sulle vicende, pi\u00f9 o meno fantasiose, di personaggi quasi sempre creati dall\u2019autore. Sicch\u00e9, anche se il consumatore finale \u00e8 comunque una persona che legge (ma \u00e8 chiaro che il consumatore di un determinato prodotto editoriale non pu\u00f2 farsi coincidere con ogni essere umano alfabeta), la concreta esigenza soddisfatta dall\u2019una pubblicazione piuttosto che dall\u2019altra \u00e8 del tutto diversa; infatti, mediante le pubblicazioni periodiche (o riviste) l\u2019editore intende assecondare il desiderio di informarsi \u2013 in modo pi\u00f9 o meno approfondito \u2013 su di un determinato argomento in un certo campo della vita, mentre l\u2019edizione di romanzi (specialmente del genere \u2018rosa\u2019) \u00e8 rivolta ad offrire l\u2019appagamento di desideri di svago, passatempo, evasione mentale, cos\u00ec da suscitare immaginazioni e fantasie capaci di allontanare il pensiero dai riferimenti alla realt\u00e0 quotidiana, stimolando piuttosto la capacit\u00e0 soggettiva di immaginare (o sognare) cose desiderate ed irrealizzabili. (App. Milano \u2013 Sentenza 1212 \/ 8.5.2001 TRE EDITORIALE S.P.A. (Avv.ti Prof. Ghidini e Girino) \u2013 CEU S.P.A. \/ HARLEQUIN ENTREPRISES LTD \u2013 HARLEQUIN ENTERPRISES B.V.) <strong>(CS040)<\/strong> <\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a id=\"Toc100000009_0008\"><\/a>Marchio (contraffazione per identit\u00e0)<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>In riferimento a marchi in conflitto, la nozione di identit\u00e0 implica che i due elementi oggetto di confronto siano in tutti i punti gli stessi, riprendendo senza modifiche o aggiunte tutti gli elementi che costituiscono il marchio ovvero contengano differenze talmente insignificanti da poter passare inosservate agli occhi del consumatore medio (Corte di Giustizia CE 20.3.2003, in causa C-291\/99). (Trib. Milano, <\/em><em>Sez. Spec. Impresa \u2013 Ordinanza 14.5.2015 \u00a0R&amp;D S.R.L., A. F. \/ B.M. <\/em><em>(<\/em><em>Avv.ti Prof.\u00a0 Ghidini,\u00a0 Mergati,\u00a0 Signorini<\/em><em>) <strong>(CS337)<\/strong><\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><strong><a id=\"Toc100000009_00012\"><\/a>Marchio (consumatore di riferimento)<\/strong><\/h3>\n<\/td>\n<td><em>La possibilit\u00e0 di confusione fra i prodotti delle imprese concorrenti va apprezzata dal punto di vista dei consumatori dei prodotti di media diligenza e capacit\u00e0, ma sempre tendendo conto dello specifico tipo di clientela cui il prodotto \u00e8 destinato e considerando le normali modalit\u00e0 del suo approccio al tipo di prodotto cui si riferisce (cfr. Cass. 21 settembre 2004, n. 18920; 9 marzo 1998, n. 2578; 9 novembre 1983, n. 6625; ed ancora, Cass. 10 ottobre 2008, n. 24909; 28 febbraio 2006, n. 4405; nonch\u00e9 Corte di giustizia 22 giugno 1999, causa C-342\/97, Lloyd Schhfabrik Meyer &amp; Co.; 12 gennaio 2006, causa C-361-04P, Picasso; Tribunale dell\u2019Unione europea 14 maggio 2013, n. 249-11; 30 giugno 2004, BMI Bertollo, T-186\/02; 23 ottobre 2002, Onerhauser, T-104\/01).<\/em><em>Nel caso in cui i marchi siano usati su prodotti di largo consumo e a buon mercato, per i quali il consumatore procede ad acquisti c.d. di impulso di singolo e definitivo consumo, il consumatore sceglie con un minor grado di attenzione. (Cass. \u2013 Sentenza 11031\/ 27.5.2016 \u2013 F.LLI BRANCA DISTILLERIE S.R.L. (Prof. Avv. Ghidini) \/ P. FRANZINI &amp; C. S.A.S., B.B. B.D.C., D.B.P., B.R.C., B.G., B.P., B.F., B.S.) <strong>(CS308)<\/strong><\/em><\/p>\n<p><em>In relazione alla contestata contraffazione di marchi usati su capi di moda, di fascia medio alta, va considerato che il consumatore di questa tipologia di prodotti \u00e8 particolarmente attento a esaminare le varie caratteristiche tecniche ed estetiche del prodotto e ad accorgersi quindi delle varie differenze di colori e dimensioni (cfr. Trib. Torino 22.3.2013) (Trib. Torino <\/em><em>Sez. Spec. Impresa \u2013 Ordinanza 29.6.2015 \u00a0BASICNET S.P.A. e BASIC ITALIA S.P.A. \/ GIORGIO ARMANI S.P.A., LA RINASCENTE S.P.A. <\/em><em>(<\/em><em>Avv.ti Prof.\u00a0 Ghidini,\u00a0 Mergati,\u00a0 Signorini<\/em><em>) <strong>(CS335)<\/strong><\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><strong><a id=\"Toc100000009_0006\"><\/a>Marchio (difetto di novit\u00e0)<\/strong><\/h3>\n<\/td>\n<td><em>Non pu\u00f2 essere registrato come marchio un segno dismesso da altri se ancora nel pubblico non si sia perso il ricordo del segno in funzione distintiva dei beni o servizi del precedente titolare (Trib. Forl\u00ec \u2013 Ordinanza 8.2.1999 BANCA FIDEURAM S.P.A. (gi\u00e0 BANCA MANUSARDI S.P.A., IMI \u2013 ISTITUTO MOBILIARE ITALIANA S.P.A. (Prof. Avv.ti Ghidini, Girino) \/ TEODORICO S.R.L.) <strong>(CS211)<\/strong><\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc116909058\" name=\"_Toc116909058\"><\/a>Marchio (espressioni di uso comune)<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>Non \u00e8 contestabile che l\u2019art. 18, lett. b), del r.d. n. 929 del 1942 (come modificato dal d. lgs. n. 480 del 1992) \u2013 nel vietare la registrazione come marchio, tra l\u2019altro, dei segni costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono \u2013 intenda impedire il monopolio dello sfruttamento di un\u2019espressione del parlare comune, la quale nel commercio deve essere adoperata per individuare un tipo di prodotto, ovvero una funzione alla quale un prodotto provvede, chiunque lo offra al mercato, giacch\u00e9 la protezione esclusiva di un segno deve premiare il suo autore per l\u2019originalit\u00e0 di cui ha saputo connotarlo. (App. Milano \u2013 Sentenza 1212 \/ 8.5.2001 TRE EDITORIALE S.P.A. (Avv.ti Prof. Ghidini e Girino) \u2013 CEU S.P.A. \/ HARLEQUIN ENTREPRISES LTD \u2013 HARLEQUIN ENTERPRISES B.V.) <strong>(CS040) <\/strong><\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><strong><a id=\"Toc100000009_00011\"><\/a>Marchio (giudizio di confondibilit\u00e0)<\/strong><\/h3>\n<\/td>\n<td><em>Nell\u2019ambito della valutazione del rischio di confondibilit\u00e0 tra marchi in conflitto, la somiglianza visiva dell\u2019elemento figurativo ha un\u2019importanza maggiore nel caso in cui i marchi afferiscano a prodotti per i quali si procede generalmente ad acquisti c.d. di impulso. (Cass. \u2013 Sentenza 11031\/ 27.5.2016 \u2013 F.LLI BRANCA DISTILLERIE S.R.L. (Prof. Avv. Ghidini) \/ P. FRANZINI &amp; C. S.A.S., B.B. B.D.C., D.B.P., B.R.C., B.G., B.P., B.F., B.S.) <strong>(CS308)<\/strong><\/em><em>La contraffazione del marchio registrato pu\u00f2 sussistere anche se la riproduzione \u00e8 inserita in un marchio complesso ( Cass. \u2013 Sentenza 11031\/ 27.5.2016 \u2013 F.LLI BRANCA DISTILLERIE S.R.L. (Prof. Avv. Ghidini) \/ P. FRANZINI &amp; C. S.A.S., B.B. B.D.C., D.B.P., B.R.C., B.G., B.P., B.F., B.S.) <strong>(CS308)<\/strong><\/em><\/p>\n<p><em>Non vale ad escludere la contraffazione la semplice aggiunta del nome del produttore ad un marchio tutelato (cfr. Cass. 4 luglio 1987, n. 6128) Cass. \u2013 Sentenza 11031\/ 27.5.2016 \u2013 F.LLI BRANCA DISTILLERIE S.R.L. (Prof. Avv. Ghidini) \/ P. FRANZINI &amp; C. S.A.S., B.B. B.D.C., D.B.P., B.R.C., B.G., B.P. B.F. B.S. <strong>(CS308)<\/strong><\/em><\/p>\n<p><em>Non esiste una astratta gerarchia tra gli elementi distintivi che compaiono in un marchio e non pu\u00f2 quindi affermarsi a priori la dominanza dell\u2019elemento denominativo rispetto a quello figurativo.<br \/>\n<\/em><em>Nell\u2019esame di confondibilit\u00e0 di marchi complessi contenenti elementi denominativi ed elementi figurativi, da un lato anche la parte figurativa del segno, ove si tratti di marchio complesso, va adeguatamente considerata nell\u2019esame, non potendo escludersi la confondibilit\u00e0 sol perch\u00e9 sussistano diverse componenti denominative (Cass. 18 gennaio 2013, n. 1249). (Cass. \u2013 Sentenza 11031\/ 27.5.2016 \u2013 F.LLI BRANCA DISTILLERIE S.R.L. (Prof. Avv. Ghidini) \/ P. FRANZINI &amp; C. S.A.S., B.B. B.D.C., D.B.P., B.R.C., B.G., B.P., B.F., B.S.) <strong>(CS308)<\/strong><\/em><\/p>\n<p><em>Nella valutazione del giudizio di confondibilit\u00e0 tra marchi, va considerato che al momento della scelta il consumatore usualmente non ha di fronte entrambi i segni distintivi, ma solo uno di essi e paragona solo mentalmente quello che vede con il ricordo imperfetto e l\u2019immagine mnemonica dell\u2019altro (cfr. Corte di Giustizia 10 settembre 2008, Capio; 11 novembre 1997, C-251\/95, Sabel). (Cass. \u2013 Sentenza 11031\/ 27.5.2016 \u2013 F.LLI BRANCA DISTILLERIE S.R.L. (Prof. Avv. Ghidini) \/ P. FRANZINI &amp; C. S.A.S., B.B. B.D.C., D.B.P., B.R.C., B.G., B.P., B.F., B.S.) <strong>(CS308)<\/strong><\/em><\/p>\n<p><em>Nell\u2019ambito della valutazione globale sul rischio di confondibilit\u00e0 tra marchi in conflitto, ci\u00f2 che rileva \u00e8 l\u2019interdipendenza tra la somiglianza dei segni e quella dei prodotti contrassegnati: la confondibilit\u00e0 consiste nella possibilit\u00e0 che il pubblico possa credere che i prodotti provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente legate tra loro, onde \u00e8 sufficiente che il grado di somiglianza tra questi marchi abbia l\u2019effetto di indurre il pubblico di riferimento a stabilire un nesso di essi, non necessariamente a credere che si tratti dello stesso produttore (cfr. Cass. 13 febbraio 2009, n. 3639, nonch\u00e9 frequenti pronunce del Tribunale dell\u2019Unione, ad es. Trib. <\/em><\/p>\n<p><em>Unione europea 21 ottobre 2015, n. T-664-13, Petco Animal Suplies Store; 10 settembre 2008, Boston Scientific, T-325\/06; 9 luglio 2003, Laboratorios RTB, T-162\/01) (Cass. \u2013 Sentenza 11031\/ 27.5.2016 \u2013 F.LLI BRANCA DISTILLERIE S.R.L. (Prof. Avv. Ghidini) \/ P. FRANZINI &amp; C. S.A.S., B.B. B.D.C., D.B.P., B.R.C., B.G., B.P., B.F., B.S.) <strong>(CS308)<\/strong><\/em><\/p>\n<p><em>La confondibilit\u00e0 tra marchi in conflitto deve compiersi in via globale e sintetica, avendo riguardo all\u2019insieme dei loro elementi salienti grafici, visivi e fonetici, nonch\u00e9 di quelli concettuali o semantici, ove esistenti (Cass. 28 luglio 2015, n. 15840; 28 gennaio 2010, n. 1906; 28 ottobre 2005, n. 21086; in ambito comunitario, Corte giustizia Unione europea, 8 maggio 2014, n. 591\/12 P. Bimbo; 30 gennaio 2014, n. 422\/12 P. Industrias Alen). Nel giudizio di nullit\u00e0 di un marchio, vanno esaminati in dettaglio tutti gli elementi dei segni distintivi in conflitto, dando conto dell\u2019effetto globale di tutti gli elementi che lo compongono, al fine di potere affermare, sulla base di una percezione complessiva ed immediata del marchio, se sussiste un rischio di confondibilit\u00e0. (Cass. \u2013 Sentenza 11031\/ 27.5.2016 \u2013 F.LLI BRANCA DISTILLERIE S.R.L. (Prof. Avv. Ghidini) \/ P. FRANZINI &amp; C. S.A.S., B.B. B.D.C., D.B.P., B.R.C., B.G., B.P. B. F. B.S.) <strong>(CS308)<\/strong><\/em><\/p>\n<p><em>Nell\u2019ambito di un giudizio di contraffazione di marchi, va escluso il rischio confusorio quando il secondo marchio, seppur riporti un medesimo elemento denominativo presente nel primo marchio e sia usato per prodotti simili, \u00e8 comunque caratterizzato anche da una autonoma componente sia denominativa sia figurativa, quantomeno di pari rilevanza per originalit\u00e0. (Trib. Milano <\/em><em>Sez. Spec. Impresa \u2013 Ordinanza 14.5.2015 R&amp;D S.R.L., A. F. \/ B.M. <\/em><em>(<\/em><em>Avv.ti Prof.\u00a0 Ghidini,\u00a0 Mergati,\u00a0 Signorini<\/em><em>) <strong>(CS337)<\/strong><\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a id=\"Toc100000009_0002\"><\/a>Marchio (liceit\u00e0 dell\u2019uso del marchio altrui a fini non distintivi)<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>Deve escludersi che costituisca violazione del diritto di marchio l\u2019uso di esso all\u2019interno di uno slogan promozionale. Tale regola ha un banale fondamento giustificativo, dal momento che, ove un segno impedisca a soggetti diversi dal suo titolare l\u2019utilizzo di esso (o di parti di esso) per finalit\u00e0 diverse da quelle distintive, si finirebbe per attribuire a chi abbia operato la registrazione un ipertrofico diritto di esclusiva sugli elementi di cui si compone il marchio.<\/em><\/p>\n<p><em>L\u2019art. 21 CPI nell\u2019individuare una serie di ipotesi in presenza delle quali al titolare del marchio non \u00e8 consentito di vietare a terzi l\u2019uso di denominazioni coincidenti, in tutto o in parte, con il segno distintivo stesso afferma implicitamente che il diritto sul marchio non implica il divieto per i terzi di adoperare il segno a scopo non distintivo, anche se l\u2019uso non autorizzato sia ipoteticamente pregiudizievole per il titolare.<\/em><\/p>\n<p><em>Nella specie, l\u2019uso del termine \u201cconvenienza\u201d per finalit\u00e0 promozionali o di comunicazione non pu\u00f2 considerarsi illecito, solo perch\u00e9 tale parola sia presente anche nel marchio registrato di un concorrente. (<\/em><em>Trib. Roma, Sez. Spec. P.I.I. \u2013 Sentenza 13347\/10.5.2013\u00a0 EDIL TRE COSTRUZIONI S.P.A., MONDO CONVENIENZA S.P.A., M.C. GROUP SOCIETA\u2019 CONSORTILE A R.L., C.G.B., C.M. \/ M BUSINESS S.R.L., M COMMERCIALE S.R.L. O.M. S.R., Z.E., S.S. <\/em><em>(Avv.ti Prof.\u00a0 Ghidini,\u00a0 Mergati,\u00a0 Signorini), MERCATONO UNO SERVICES S.R.L., C.R., V.L., F.F.) <strong>(CS280)<\/strong><\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc116909059\" name=\"_Toc116909059\"><\/a>Marchio (principio di esaurimento comunitario)<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>In presenza di un sistema di distribuzione dei prodotti all\u2019interno del SEE, ottenuto con l\u2019accurata selezione dei rivenditori al dettaglio e altres\u00ec connotato dall\u2019imposizione dei relativi prezzi, dato il rischio concreto di compartimentazione dei mercati nazionali che deriverebbe dall\u2019attribuzione al convenuto dell\u2019onere probatorio di dimostrare la provenienza extracomunitaria della merce, \u00e8\u00a0 da ritenersi gravata di tale onere parte attrice<\/em> <em>(cfr. CG CE 8.4.03 in causa C-244\/00, Van Doren ecc. in ordine agli artt. 5 e 7\u00a0 n. 1 dir. 89\/104\/CEE, in GADI, 2004, 4764) (Trib. Milano, Sez. Spec. P.I.I. \u2013 Sentenza 4.11.2008 AUCHAN S.P.A (Avv.ti Prof. Ghidini e Mergati) \/ ZEIS EXCELSA S.P.A.)<\/em> <strong><em>(CS212)<\/em><\/strong><\/p>\n<p><em>In relazione all\u2019acquisto in ambito extracomunitario di prodotti contrassegnati da un marchio, non appare configurabile contraffazione di quest\u2019ultimo in base al principio di esaurimento comunitario, n\u00e9 dunque il correlativo atto di concorrenza sleale (confusoria), qualora non risulti comprovata in causa la provenienza extracomunitaria della merce.<br \/>\n<\/em><\/p>\n<p><em>Tale onere probatorio, nel caso di specie, appartiene senza dubbio alla societ\u00e0 ricorrente, considerato il sistema di distribuzione selettiva da essa adottato per la vendita dei prodotti in questione, come chiarito dalla pi\u00f9 recente giurisprudenza della Corte di Giustizia CE con la sentenza dell\u20198 aprile 2003, causa C-244\/00, in cui la Corte ha precisato che \u201cquando il titolare del marchio commercializza i suoi prodotti all\u2019interno della Spazio economico europeo mediante un sistema di distribuzione esclusiva, tocca al titolare del marchio dimostrare che i prodotti sono stati inizialmente messi in commercio da lui stesso o con il suo consenso al di fuori della Spazio Economico Europeo. (Trib. Milano \u2013 Ordinanza 8.3.2004 LA RINASCENTE S.P.A. (Avv.ti\u00a0 Prof. Ghidini e Mergati) \/ LABORATOIRES EXPANSCIENCE ITALIA S.R.L.) <strong>(CS111)<\/strong> <\/em><\/p>\n<p><em>Vanno richiamati i consolidati principi giurisprudenziali in ordine alla distribuzione dell\u2019onere della prova, sanciti dalla Corte di Giustizia e pacificamente recepiti dai giudici nazionali, secondo cui se c\u2019\u00e8 rischio concreto di compartimentazione dei mercati nazionali \u2013 derivante dalla possibilit\u00e0 per il titolare del marchio di isolare i vari mercati, favorendo in tal modo la conservazione delle differenze di prezzo nei vari Stati \u2013 come nel caso in cui i prodotti vengano commercializzati attraverso un sistema di distribuzione esclusiva, a fronte dell\u2019eccezione di esaurimento comunitario del marchio da parte del terzo, deve essere il titolare del marchio a dimostrare che i prodotti in questione sono stati introdotti all\u2019interno del SEE senza il suo consenso. La ratio di tale principio va ravvisata nel fatto che, in caso, contrario si costringerebbe colui che solleva l\u2019eccezione a rivelare le proprie fonti di approvvigionamento, fornendo cos\u00ec al titolare del marchio la possibilit\u00e0 di influire sul canale di distribuzione ostacolando la libera circolazione delle merci. (Trib. Palermo, Sez. spec. P.I.I. \u2013 Ordinanza 23.1.2006 AUCHAN S.P.A. (Avv.ti Prof. Ghidini e Mergati) \/ ESCHENBACH OPTIK S.R.L.) <strong>(CS189)<\/strong><\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc116909060\" name=\"_Toc116909060\"><\/a>Marchio (principio di specialit\u00e0)<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>Il principio di specialit\u00e0 che governa la tutela dei segni distintivi non consente di inibire l\u2019uso dell\u2019altrui marchio o denominazione (neanche se fosse celebre) per prodotti che, per essere merceologicamente distinti sia dagli oggetti di prima produzione, sia dai settori di potenziale espansione commerciale del segno imitato, non possono ingenerare presso il pubblico confusione alcuna circa la provenienza differenziata di prodotti omonimi. (App. Milano \u2013 Sentenza 1212 \/ 8.5.2001 TRE EDITORIALE S.P.A. (Avv.ti Prof. Ghidini e Girino) \u2013 CEU S.P.A. \/ HARLEQUIN ENTREPRISES LTD \u2013 HARLEQUIN ENTERPRISES B.V.) <strong>(CS040)<\/strong> <\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc114892729\" name=\"_Toc114892729\"><\/a><a title=\"_Toc114635005\" name=\"_Toc114635005\"><\/a><a title=\"_Toc116909061\" name=\"_Toc116909061\"><\/a>Marchio (prova dell\u2019uso e preuso)<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>La prova del mancato uso di un marchio pu\u00f2 ritenersi fornita anche in base ad una dimostrazione di carattere semplicemente presuntivo, mentre spetta al titolare della registrazione fornire la prova dell\u2019utilizzazione del marchio (Trib. Roma Sentenza 15817 \/ 15.11.1994 \u2013 DOW ITALIA S.P.A. (Prof. Ghidini) \/ SIAPA S.P.A.) <strong>(CS004) <\/strong><\/em><em>In una controversia relativa all\u2019abbandono o meno di un marchio, \u00e8 inoppugnabile la decadenza di quest\u2019ultimo per non uso, quando il titolare ha documentato soltanto di aver registrato il marchio stesso in un tempo remoto, senza fornire elemento alcuno sulla continuit\u00e0 dell\u2019uso di esso. (App. Roma \u2013 Sentenza 1931 \/ 8.6.1998 DOW ITALIA S.P.A. (Prof. Ghidini) \/ SIAPA S.P.A.) <strong>(CS011) <\/strong><\/em><\/p>\n<p><em>Poich\u00e9, ai sensi dell\u2019art. 58, primo comma, legge marchi, \u00e8 onere di colui che propone domanda di decadenza del marchio altrui fornire prova del \u2018non uso\u2019 del marchio impugnato, il mancato assolvimento di tale onere si riflette sull\u2019esito dell\u2019azione e ne determina il rigetto. La pronuncia di rigetto, poi, non pu\u00f2 essere impedita dalla considerazione che la prova eventualmente offerta dal titolare del marchio, convenuto nell\u2019azione di decadenza, possa non essere completa o pienamente riuscita, poich\u00e9, non essendovi stata inversione dell\u2019onere della prova, se l\u2019attore non dimostra i fatti costitutivi del diritto fatto valere, il convenuto deve in ogni caso essere assolto dalla domanda (ai sensi degli artt. 2697 c.c. e 58 legge marchi, in difetto di tale prova, \u00e8 irrilevante l\u2019eventuale fallimento della prova contraria che il titolare del marchio possa avere portato per contestare il valore presuntivo delle circostanze dedotte dall\u2019attore) (App. Milano \u2013 Sentenza 1212 \/ 8.5.2001 TRE EDITORIALE S.P.A. (Avv.ti Prof. Ghidini e Girino) \u2013 CEU S.P.A. \/ HARLEQUIN ENTREPRISES LTD \u2013 HARLEQUIN ENTERPRISES B.V.) <strong>(CS040) <\/strong><\/em><\/p>\n<p><em>La prova del preuso deve essere fornita con preciso riferimento alle modalit\u00e0 concrete di diffusione del prodotto marcato ed ai relativi tempi, ai soggetti destinatari della distribuzione, ai luoghi di affermata diffusione ed all\u2019estensione della stessa. (Trib. Macerata \u2013 Sentenza 569 \/ 17.04.2002 FALL.TO TRILOGY S.R.L. (Prof. Ghidini)\/ CONFEZIONI PENNESI DI PENNESI ADO &amp; C.) <\/em><strong><em>(CS088) <\/em><\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc100000008\" name=\"_Toc100000008\"><\/a>Marchio (prova della contraffazione)<\/h3>\n<\/td>\n<td>La ricorrente non ha offerto elementi di prova della contraffazione dei prodotti e del marchio che li contraddistingue, avendo allegato solo la presenza di lievi differenze tra i due modelli che risultano del tutto marginali e il prezzo di acquisto e di rivendita al pubblico notevolmente inferiore (circa la met\u00e0). Tenuto conto infatti dell\u2019identit\u00e0 dei prodotti e della circolazione degli stessi in tutti i Paesi del SEE, non si pu\u00f2 ragionevolmente escludere, in mancanza di prova contraria, che il prezzo inferiore corrisponda a logiche commerciali proprie di altri canali distributivi, diversi da quello esistente in Italia e che i prodotti, provenienti attraverso tali diversi canali, siano poi stati legittimamente immessi in Italia, in base al noto principio del cosiddetto esaurimento comunitario del marchio, secondo cui un prodotto che viene messo in commercio in un Paese del SEE dal titolare del diritto di esclusiva o con il suo consenso pu\u00f2 circolare liberamente anche in tutti gli altri Stati. (Trib. Palermo, Sez. spec. P.I.I. \u2013 Ordinanza 23.1.2006 AUCHAN S.P.A. (Avv.ti Prof. Ghidini e Mergati) \/ ESCHENBACH OPTIK S.R.L.) <strong>(CS189)<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc116909062\" name=\"_Toc116909062\"><\/a>Marchio (secondary meaning)<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>Il principio del \u2018secondary meaning\u2019 (normativamente accolto come preclusivo della declaratoria di nullit\u00e0 di un segno in origine anche del tutto descrittivo, ma che con l\u2019uso abbia acquisito capacit\u00e0 distintiva) e la teoria del rafforzamento, attraverso l\u2019uso, dei marchi deboli rappresentano istituti che riguardano l\u2019acquisita distintivit\u00e0 (con conseguente esclusiva) del segno nella sua interezza e non anche nei singoli elementi che lo compongono, in particolare nel nucleo espressivo, evocante una denominazione generica; e ci\u00f2 anche in considerazione del fatto che i detti istituti importano una evidente deroga al principio generale dell\u2019originalit\u00e0 dei segni distintivi e quindi non consentono una interpretazione estensiva. (Trib. Milano \u2013 Sentenza 2840 \/ 9.3.2000 LABORATORI GUIDOTTI S.P.A. (Avv.ti Prof. Ghidini e Girino) \/ L.P.B. ISTITUTO FARMACEUTICO S.P.A. \u2013 HELSIN HEALTHCARE S.A.) <strong>(CS028)<\/strong> <\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><strong><a id=\"Toc100000009_0009\"><\/a>Marchio (somiglianza tra i marchi e affinit\u00e0 tra i prodotti)<\/strong><\/h3>\n<\/td>\n<td><em>Il giudizio di contraffazione di marchi ex art. 20, co.1,\u00a0 lett. b) CPI implica una interdipendenza fra i fattori presi in considerazione, ed in particolare la somiglianza tra i marchi e l\u2019affinit\u00e0 dei prodotti, cosicch\u00e9 un tenue grado di somiglianza tra i marchi pu\u00f2 essere compensato da un elevato grado di affinit\u00e0 tra i prodotti e viceversa (cfr. in sede europea Corte di Giustizia, 29.9.1998, causa C-39\/97, Canon Kabushiki Kaisha \/ Metro-Goldwyn-Mayer Inc., punto 17)\u00a0 (Trib. Milano <\/em><em>Sez. Spec. Impresa \u2013 Ordinanza 14.5.2015 R&amp;D S.R.L., A. F. \/ B.M. <\/em><em>(<\/em><em>Avv.ti Prof.\u00a0 Ghidini,\u00a0 Mergati,\u00a0 Signorini<\/em><em>) <strong>(CS337)<\/strong><\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc116909063\" name=\"_Toc116909063\"><\/a>Marchio (uso preservante)<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>L\u2019uso idoneo ad impedire la decadenza dal marchio pu\u00f2 bens\u00ec essere discontinuo e non generalizzato, ma deve pur sempre rispondere ad un ragionevole requisito di effettivit\u00e0 (e non essere puramente simbolico), in modo da poter conservare, in relazione alla natura del prodotto che ne \u00e8 contraddistinto ed al consumo che di questo se ne vuole fare, la sua distintivit\u00e0, e testimoniare una certa presenza della relativa impresa sul mercato. <\/em><em>Per stabilire se di un marchio \u00e8 stato fatto un uso rispondente ad un apprezzabile grado di effettivit\u00e0 in relazione alle condizioni del mercato in cui il prodotto si inserisce \u00e8 necessaria una valutazione unitaria di tutti gli elementi forniti dalle parti; ad impedire la decadenza di cui all\u2019art. 42 legge marchi, \u00e8 pertanto sufficiente anche un uso locale del marchio, e dunque anche un uso rivolto ad un settore ristretto di consumatori, che tuttavia possegga il requisito dell\u2019effettivit\u00e0, per essere quei consumatori anche i destinatari naturali dei prodotti (App. Milano \u2013 Sentenza 1212 \/ 8.5.2001 TRE EDITORIALE S.P.A. (Avv.ti Prof. Ghidini e Girino) \u2013 CEU S.P.A. \/ HARLEQUIN ENTREPRISES LTD \u2013 HARLEQUIN ENTERPRISES B.V.) <strong>(CS040)<\/strong> <\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><\/h3>\n<h3><strong>Marchio (valutazione di affinit\u00e0 tra i prodotti)<\/strong><\/h3>\n<\/td>\n<td><em>Nell\u2019ambito del giudizio di contraffazione tra marchi, quanto allo scrutinio sul grado di affinit\u00e0 tra prodotti, occorre tenere conto di tutti i fattori pertinenti che caratterizzano la relazione tra i medesimi e, quindi, la loro natura, la loro destinazione, il loro impiego nonch\u00e9 la loro interscambiabilit\u00e0 e la loro complementariet\u00e0 in relazione al bisogno che sono diretti a soddisfare ed infine la clientela alla quale sono diretti (Cass. 4.5.2009, n. 10218). Altri fattori da considerare includono l\u2019origine dei prodotti e la loro rete di distribuzione (cfr. Trib. CE 11 luglio 2007 T-443\/05) (Trib. Milano <\/em><em>Sez. Spec. Impresa \u2013 Ordinanza 14.5.2015 R&amp;D S.r.l., A. F. \/ B.M. <\/em><em>(<\/em><em>Avv.ti Prof.\u00a0 Ghidini,\u00a0 Mergati,\u00a0 Signorini<\/em><em>) <strong>(CS337)<\/strong><\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc116909064\" name=\"_Toc116909064\"><\/a>Marchio (valutazione di confondibilit\u00e0)<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>L\u2019apprezzamento sulla confondibilit\u00e0 fra segni distintivi similari deve essere compiuto non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata valutazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica, con riguardo, cio\u00e8, all\u2019insieme degli elementi salienti \u2013 grafici, fonetici e visivi \u2013 di cui ciascun marchio \u00e8 costituito. (App. Milano \u2013 Sentenza 1212 \/ 8.5.2001 TRE EDITORIALE S.P.A. (Avv.ti Prof. Ghidini e Girino) \u2013 CEU S.P.A. \/ HARLEQUIN ENTREPRISES LTD \u2013 HARLEQUIN ENTERPRISES B.V.) <strong>(CS040)<\/strong> <\/em><em>Le differenze pur riscontrabili tra i contrapposti prodotti nella comparazione diretta tra i medesimi, risultano irrilevanti al fine di escludere l\u2019imitazione confusoria, posto che tale valutazione deve esser eseguita in maniera sintetica, e non gi\u00e0 analitica, nel complesso dell\u2019aspetto esteriore del prodotto e dei profili caratterizzanti ed individualizzanti idonei a fornire all\u2019oggetto una sua autonoma identit\u00e0 nel panorama del settore. Sfuggono pertanto ad ogni censura di imitazione confusoria i prodotti che richiamano genericamente altri prodotti senza la ripresa di alcuna caratteristica individualizzante di questi ultimi. (Trib. Milano \u2013 Sentenza 2495\/17.3.2006 GIOCHI PREZIOSI S.p.A. \/ Fiori Paolo S.r.l., CARREFOUR-SSC S.r.l., BENNET S.p.A, AUCHAN S.p.A. (Avv.ti Prof. Ghidini, Mergati)con l\u2019intervento di R.T.I. S.p.A.)<strong> (CS 181) <\/strong><\/em><\/p>\n<p><em>L\u2019apprezzamento sulla confondibilit\u00e0 fra segni distintivi similari deve essere compiuto non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata valutazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica, con riguardo, cio\u00e8, all\u2019insieme degli elementi salienti \u2013 grafici, fonetici e visivi \u2013 di cui ciascun marchio \u00e8 costituito. (App. Milano \u2013 Sentenza 1212 \/ 8.5.2001 TRE EDITORIALE S.P.A. (Avv.ti Prof. Ghidini e Girino) \u2013 CEU S.P.A. \/ HARLEQUIN ENTREPRISES LTD \u2013 HARLEQUIN ENTERPRISES B.V.) (CS040) <\/em><\/p>\n<p><em>Le differenze pur riscontrabili tra i contrapposti prodotti nella comparazione diretta tra i medesimi, risultano irrilevanti al fine di escludere l\u2019imitazione confusoria, posto che tale valutazione deve esser eseguita in maniera sintetica, e non gi\u00e0 analitica, nel complesso dell\u2019aspetto esteriore del prodotto e dei profili caratterizzanti ed individualizzanti idonei a fornire all\u2019oggetto una sua autonoma identit\u00e0 nel panorama del settore. Sfuggono pertanto ad ogni censura di imitazione confusoria i prodotti che richiamano genericamente altri prodotti senza la ripresa di alcuna caratteristica individualizzante di questi ultimi. (Trib. Milano \u2013 Sentenza 2495\/17.3.2006 GIOCHI PREZIOSI S.p.A. \/ Fiori Paolo S.r.l., CARREFOUR-SSC S.r.l., BENNET S.p.A, AUCHAN S.p.A. (Avv.ti Prof. Ghidini, Mergati)con l\u2019intervento di R.T.I. S.p.A.) (CS 181) Ai fini del giudizio di confondibilit\u00e0, tra prodotti similmente marchiati, da una parte, e di decadenza parziale del marchio per non uso in un determinato settore, dall\u2019altra, la valutazione di affinit\u00e0 tra due o pi\u00f9 prodotti dipende dall\u2019attitudine a soddisfare le medesime esigenze di mercato, rispettivamente nello stesso settore o in settori affini. Sulla base di tali principi, deve dunque escludersi affinit\u00e0 tra la pubblicazione di romanzi sentimentali in lingua inglese, da una parte, e di periodici sulla bellezza e sul benessere fisico, dall\u2019altra. In particolare, non basta a configurare l\u2019ipotizzato rapporto di affinit\u00e0 la mera circostanza che entrambi i prodotti debbano ritenersi prevalentemente rivolti ad un pubblico femminile, composto da lettrici di media cultura. Decisivo \u00e8 invece il rilievo che ben diverse sono le spinte di consumo che l\u2019uno e l\u2019altro prodotto tendono a soddisfare: nell\u2019un caso si tratta di esigenze di evasione sottese alla lettura di romanzi cosiddetti \u201crosa\u201d; nell\u2019altro il desiderio d\u2019informarsi sui mezzi per realizzare un concreto ed effettivo miglioramento del proprio aspetto e della propria condizione fisica. (Cass. Civ. Sez. I, sentenza n. 21013 del 20.06\/27.09.2006 CASA EDITRICE UNIVERSO S.p.A. e TRE D EDITORIALE S.p.A. (Avv.ti Ghidini e Girino) \/ HARLEQUIN ENTERPRISES LTD + HARLEQUIN ENTERPRISES B.V.) <strong>(CS 163)<\/strong><\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a id=\"Toc100000009_0001\"><\/a>Marchio (violazione di accordi di distribuzione esclusiva)<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>Quanto alla violazione da parte di terzi degli accordi di distribuzione esclusiva conclusi tra terzi, ostano al riconoscimento di una tutela, da un lato il principio di esaurimento comunitario, dall\u2019altro lato, i principi cardine della libert\u00e0 e dell\u2019autonomia contrattuale per i quali qualsiasi accordo vincola le parti contraenti (art. 1372, 1\u00b0 co., c.c.), ma soltanto le stesse, e, fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, non produce effetto rispetto ai terzi (art. 1372, 2\u00b0 co. c.c.). (Trib. Milano, Sez. Spec. P.I.I. \u2013 Sentenza 4.11.2008 AUCHAN S.P.A (Avv.ti Prof. Ghidini e Mergati) \/ ZEIS EXCELSA S.P.A.)<\/em> <strong><em>(CS212)<\/em><\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc100000009\" name=\"_Toc100000009\"><\/a>Marchio comunitario<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>La domanda di marchio comunitario alla quale sia stato assegnato una data di deposito ha, negli Stati Membri, l\u2019efficacia di un regolare deposito nazionale, derivando da ci\u00f2 che i marchi identici a questi, che siano depositati successivamente in uno Stato Membro, sono nulli ai sensi dell\u2019art. 25 C.P.I. per mancanza di novit\u00e0 (nel caso in esame con riferimento specifico alle lett. d) ed e) art 12 C.P.I.) (Trib. Venezia \u2013 Sentenza 1012 \/ 20.3.2006 ILLINOIS TOOL WORKS,INC \u2013 MAGNA INDUSTRIAL COMPANY, LTD (Avv.ti Prof. Ghidini e Mergati) \/ ALEJANDRO CARLOS SANCHEZARMAS ALVEILAS) <strong>(CS160)<\/strong><\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc116909065\" name=\"_Toc116909065\"><\/a>Marchio debole e marchio forte<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>Nel settore farmaceutico \u00e8 fenomeno frequente e noto l\u2019utilizzo come nome commerciale della denominazione del principio attivo con modeste varianti (prefisso, suffisso, inserimento di singola lettera, ecc.), e ci\u00f2 risponde ad evidenti esigenze di immediata riconoscibilit\u00e0 della specialit\u00e0 medicinale e delle sue principali propriet\u00e0. <\/em><em>I segni \u2018NIMESULENE\u2019 e \u2018MESULID\u2019, entrambi usati per contraddistinguere una specialit\u00e0 medicinale a base di nimesulide, sono marchi deboli, non tutelabili se non a fronte di contraffazioni totali e sono pertanto suscettibili di coesistere senza difficolt\u00e0. <\/em><\/p>\n<p><em>Non \u00e8 quindi ravvisabile alcun pericolo di confusione o associazione fra i predetti marchi, tenuto conto anche della capacit\u00e0 di discernimento medio-alta che pu\u00f2 riconoscersi al consumatore dello specifico mercato (dal medico al farmacista, dal grossista al rappresentante). Trib. Milano \u2013 Sentenza 2840 \/ 9.3.2000 LABORATORI GUIDOTTI S.P.A. (Avv.ti Prof. Ghidini e Girino) \/ L.P.B. ISTITUTO FARMACEUTICO S.P.A. \u2013 HELSIN HEALTHCARE S.A. <strong>(CS028) <\/strong><\/em><\/p>\n<p class=\"MsoHeader\"><em>Il marchio \u00e8 forte in quanto frutto di fantasia e privo di aderenze concettuali con i prodotti contraddistinti sicch\u00e9 la relativa tutela si caratterizza per una maggiore incisivit\u00e0 rispetto a quella dei marchi \u201cdeboli\u201d poich\u00e9 rende illegittime le variazioni, anche se rilevanti e originali , che lascino sussistere l\u2019identit\u00e0 sostanziale del nucleo ideologico in cui si riassume l\u2019attitudine individuante. (Trib. Macerata \u2013 Sentenza 569 \/ 17.04.2002 FALL.TO TRILOGY S.R.L. (Prof. Ghidini)\/ CONFEZIONI PENNESI DI PENNESI ADO &amp; C.) <strong>(CS088)<\/strong> <\/em><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc116909066\" name=\"_Toc116909066\"><\/a>Marchio di fatto<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>Un marchio di fatto deve ritenersi noto in tutto il territorio nazionale quando la societ\u00e0 che lo usa e la cui ragione sociale contiene il segno in questione \u00e8 quotata in borsa. (App. Bologna \u2013 Sentenza 763 \/ 23.7.2001 BANCA FIDEURAM S.P.A. \u2013 SAN PAOLO IMI S.P.A. (Avv.ti Ghidini e Girino) \/ TEODORICO S.R.L.)<strong> (CS049)<\/strong> <\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a id=\"Toc100000009_0003\"><\/a>Marchio di fatto (accertamento dell\u2019uso)<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>La tutela del marchio non registrato (cosiddetto marchio di fatto) trova fondamento nella funzione distintiva che esso assolve in concreto, per effetto della notoriet\u00e0 presso il pubblico, e, pertanto, presuppone la sua utilizzazione effettiva. <\/em><\/p>\n<p><em>Vanno rigorosamente accertati i presupposti necessari per il riconoscimento del diritto all\u2019uso del marchio di fatto, che non pu\u00f2 esistere in mancanza del riscontro, anche di uno solo, dei presupposti stabiliti dalla legge per la sua verificazione: l\u2019uso continuo, effettivo e notorio del marchio stesso, con la conseguente determinazione esplicita, anche dell\u2019estensione territoriale entro cui l\u2019uso di fatto del marchio sia stato realizzato. (Cass. \u2013 Sentenza 9889 \/ 13.5.2016 BELLUSSI SPUMANTI S.R.L. (Prof. Avv. Ghidini) \/ AZIENDA AGRICOLA BELLUSSI AGOSTINO E LAMBERTO S.S., IMPRESA INDIVIDUALE JACCHEO LINDA) <strong>(CS338)<\/strong><\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a id=\"Toc100000009_0004\"><\/a>Marchio di fatto (prodotti alimentari e bevande)<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>In tema di segni distintivi di fatto, va affermata la regola della loro distinta articolazione onde \u00e8 ben possibile (in astratto) che un imprenditore abbia preusato del segno per la ditta-denominazione sociale senza aver fatto uso dello stesso come marchio, per contraddistinguere merci prodotte o servizi forniti, onde la necessit\u00e0, in caso di affermazione del possesso di un marchio di fatto che, colui il quale chieda di affermare il conseguimento di un proprio diritto fornisca, al riguardo, una prova completa sia del preuso della ditta-denominazione sociale sia di quello del segno in funzione di marchio (e della conseguente notoriet\u00e0 di esso). Detto principio non comporta n\u00e9 pu\u00f2 comportare l\u2019automatica e meccanica estensione dell\u2019uso di fatto di un segno in funzione di ditta\/denominazione sociale in quella di marchio (e viceversa), tanto pi\u00f9 in un settore particolare qual \u00e8 quello dei prodotti alimentari e delle bevande. <\/em><\/p>\n<p><em>In tale ambito, \u00e8 infatti imposta l\u2019obbligatoriet\u00e0 dell\u2019indicazione della ditta\/denominazione sociale su tutti i prodotti generati e commerciati da un\u2019impresa alimentare o di bevande. In presenza di tali rigorose prescrizioni di legge, l\u2019accertamento dell\u2019uso di fatto dei segni distintivi, e della sua volontariet\u00e0 in funzione di marchio diventa particolarmente pregnante e necessita di un adeguato accertamento e di una specifica motivazione. (Cass. \u2013 Sentenza 9889 \/ 13.5.2016 BELLUSSI SPUMANTI S.R.L. (Prof. Avv.\u00a0 Ghidini) \/ AZIENDA AGRICOLA BELLUSSI AGOSTINO E LAMBERTO S.S., IMPRESA INDIVIDUALE JACCHEO LINDA) <strong>(CS338)<\/strong><\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a id=\"Toc100000009_0005\"><\/a>Marchio di fatto (uso come domain name)<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>Nel caso in cui sia accertato che il preuso di un marchio di fatto non si estende oltre una \u201cqualche modesta misura anche (de)l territorio nazionale\u201d non \u00e8 consentito l\u2019uso del marchio di fatto quale domain name, trattandosi quest\u2019ultimo di strumento attraverso cui accedere, nell\u2019ambito di internet, ad un vasto mercato commerciale di dimensioni globali che consentono di identificare il titolare del sito web ed i prodotti e servizi offerti al pubblico. (Cass. \u2013 Sentenza 9889 \/ 13.5.2016 \u00a0BELLUSSI SPUMANTI S.R.L. (Prof. Avv.\u00a0 Ghidini) \/ AZIENDA AGRICOLA BELLUSSI AGOSTINO E LAMBERTO S.S., IMPRESA INDIVIDUALE JACCHEO LINDA) <strong>(CS338)<\/strong><\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc116909067\" name=\"_Toc116909067\"><\/a>Marchio rinomato<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>La celebrit\u00e0, o notoriet\u00e0 o rinomanza del marchio, cui si riferisce l\u2019art. 1, lett. c) della legge marchi, deve essere dimostrata dal titolare del marchio con idonei mezzi di prova. <\/em><em>Deve considerarsi rinomato \u2013 ai sensi dell\u2019art. 5, comma 2, della direttiva n. 89\/104\/CEE \u2013 il marchio che \u00e8 conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o servizi da esso contraddistinti; tale giudizio deve esprimersi in considerazione di tutti gli elementi a disposizione, tenuto conto, in particolare, della quota di mercato geografico e della durata del suo uso, nonch\u00e9 dell\u2019entit\u00e0 degli investimenti economici condotti dall\u2019impresa che si asserisce pregiudicata per promuoverlo. (App. Milano \u2013 Sentenza 1212 \/ 8.5.2001 TRE EDITORIALE S.P.A. (Avv.ti Prof. Ghidini e Girino) \u2013 CEU S.P.A. \/ HARLEQUIN ENTREPRISES LTD \u2013 HARLEQUIN ENTERPRISES B.V.) <strong>(CS040) <\/strong><\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc116909068\" name=\"_Toc116909068\"><\/a>Mercati paralleli<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>Non pu\u00f2 configurare illecito extracontrattuale il semplice fatto di acquisire i prodotti sul mercato parallelo e di commercializzarli al di fuori della rete di distribuzione del titolare del marchio. (Trib. Milano \u2013 Ordinanza 8.3.2004 LA RINASCENTE S.P.A. (Avv.ti Prof. Ghidini e Mergati) \/ LABORATOIRES EXPANSCIENCE ITALIA S.R.L.) <strong>(CS111)<\/strong> <\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a id=\"Toc100000009_00051\"><\/a>Modello (carattere individuale)<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>Per accertare la sussistenza del carattere individuale di un modello, esso deve essere esaminato con riguardo all\u2019insieme delle forme da cui \u00e8 contraddistinto e non ai singoli particolari ripresi da modelli precedenti. Il raffronto va effettuato tra l\u2019impressione generale prodotta dal disegno o modello comunitario contestato e l\u2019impressione generale prodotta da ciascuno dei disegni o modelli anteriori divulgati al pubblico e validamente invocati dal richiedente di nullit\u00e0 e non alla loro somma o combinazione di caratteristiche derivanti da diverse anteriorit\u00e0 (Trib. Milano, <\/em><em>Sez. Spec. Impresa <\/em><em>\u2013 Sentenza 20.5.2014 \u00a0WATCH SERVICES S.R.L. in liquidazione e in concordato preventivo \/ TOYWATCH S.P.A. <\/em>(<em>Avv.ti Prof.\u00a0 Ghidini,\u00a0 Mergati,\u00a0 Signorini<\/em>) <strong><em>(CS296)<\/em><\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc116909069\" name=\"_Toc116909069\"><\/a>Monopolista legale (obbligo di informazione)<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>Non sussiste la violazione da parte del monopolista dell\u2019obbligo di contrattare (previsto dall\u2019art. 2597 c.c.) quando quest\u2019ultimo non risulta aver violato l\u2019obbligo di parit\u00e0 di trattamento stabilito dalla norma suddetta. (Nel caso di specie, la mancata informativa al cliente delle possibilit\u00e0 di concludere contratti con una \u201cclausola di riducibilit\u00e0\u201d delle prestazioni di erogazione ( clausole che prevedono tariffe ridotte in cambio della possibilit\u00e0 per l\u2019Enel di ridurre la potenza di energia elettrica messa a disposizione con un termine di preavviso minimo di tre ore) non costituisce violazione dell\u2019art. 2597 c.c. e dell\u2019obbligo ivi stabilito per il monopolista di contrattare con chiunque richieda le prestazioni che formano oggetto dell\u2019impresa, in quanto il monopolista non risulta violare l\u2019obbligo di parit\u00e0 di trattamento, n\u00e9 assumere un comportamento contrario a buona fede.) <\/em><\/p>\n<p><em>La clausola di riducibilit\u00e0 non comporta una disparit\u00e0 di trattamento in quanto la tariffa applicata \u00e8 ridotta, solo in conseguenza delle peculiari facolt\u00e0 riconosciute all\u2019Enel per le modalit\u00e0 di erogazione dell\u2019energia in cui la potenza messa a disposizione pu\u00f2 essere notevolmente ridotta a discrezione e con un breve preavviso. (Trib. Firenze \u2013 Sentenza 2731 \/ 13.09.2002 ENEL S.P.A. \u2013 ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. (Avv. Girino ) \/ NUOVA RIVART S.P.A) <strong>(CS094) <\/strong><\/em><\/p>\n<p><em>Conforme: Trib. Milano \u2013 Sentenza 1688 \/ 12.02.2005 \u2013 ENEL S.P.A. E ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. (Avv. Girino) \/ SIT S.R.L. <strong>(CS127) <\/strong><\/em><\/p>\n<p><em>Non sussiste la violazione da parte del monopolista dell\u2019obbligo di contrattare previsto dall\u2019art. 2597 c.c. quando quest\u2019ultimo non risulta aver violato l\u2019obbligo di parit\u00e0 di trattamento stabilito dalla norma suddetta. Al riguardo, la parit\u00e0 di trattamento va intesa come obbligo del monopolista di applicare le stesse condizioni agli utenti che appartengono ad una medesima tipologia, ma non di informare preventivamente i contraenti circa il possibile contenuto del contratto e le sue possibili condizioni. Il monopolista viola il suddetto obbligo, se, richiesto dall\u2019utente, rifiuta di applicare le condizioni che egli normalmente applica ai soggetti che presentino i medesimi requisiti, ma se una tale richiesta non gli perviene, egli non \u00e8 tenuto a svolgere attivit\u00e0 promozionale in relazione ai prodotti offerti. (Nel caso di specie, la mancata informativa al cliente delle possibilit\u00e0 di concludere contratti di fornitura di energia elettrica recanti la c.d. \u201cclausola di riducibilit\u00e0\u201d delle prestazioni di erogazione \u2013 che prevedono tariffe ridotte in cambio della possibilit\u00e0 per Enel di ridurre la potenza di energia elettrica messa a disposizione con un termine di preavviso minimo di tre ore \u2013 non costituisce violazione dell\u2019art. 2597 c.c. e dell\u2019obbligo ivi stabilito per il monopolista di contrattare con chiunque richieda le prestazioni che formano oggetto dell\u2019impresa, in quanto il monopolista non risulta violare l\u2019obbligo di parit\u00e0 di trattamento) (App. Milano \u2013 Sentenza 2113\/ 8.03-14.09.2005 SIA S.R.L. \u2013 ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. (Avv. Girino) (CS144) <\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc116909070\" name=\"_Toc116909070\"><\/a>Motivazione per relationem<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>La motivazione per relationem del decreto sanzionatorio \u00e8 ammessa solo con riferimento alla motivazione contenuta nello specifico atto richiamato nel provvedimento, e non con riferimento ad altri atti. L\u2019atto richiamato nel decreto sanzionatorio deve rientrare nella sfera di conoscibilit\u00e0 legale dell\u2019interessato. <\/em><\/p>\n<p><em>Ne consegue che la Pubblica Amministrazione, ove l\u2019interessato si sia attivato al fine di ottenere copia dell\u2019atto richiamato nella motivazione per relationem, ha l\u2019onere di rendere disponibile \u2013 sotto pena di nullit\u00e0 del decreto sanzionatorio \u2013 l\u2019atto in tempo utile per potere consentire all\u2019interessato di impugnare il provvedimento sanzionatorio (30 giorni dalla comunicazione del provvedimento). (App. Milano \u2013 Decreto 1265 \/ 20.11.2002 B.S. (Avv.ti Girino e Estrangeros) \/ MINISTERO DELL\u2019ECONOMIA E DELLE FINANZE \u2013 CONSOB) <strong>(CS085)<\/strong> <\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc116909075551\" name=\"_Toc116909075551\"><\/a>Mutuo Fondiario<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>Mutuo fondiario e garanzie speciali ex art. 38 TUB \u2013 Ratio della norma e perseguimento dei fini di sana e prudente gestione \u2013 Limiti di finanziabilit\u00e0 e incidenza sullo schema contrattuale \u2013 Esclusione <\/em><br \/>\n<em>In caso di superamento del limite di finanziabilit\u00e0 di un mutuo fondiario la soluzione della nullit\u00e0 radicale del rapporto non convince, anzi desta perplessit\u00e0, in quanto appare disarmonica al sistema e, nelle conseguenze che ne sono state tratte, addirittura contraria al pi\u00f9 elementare buonsenso. La ratio della supergaranzia che a norma dell\u2019art. 38 TUB deve assistere il mutuo fondiario sta nell&#8217;esigenza di salvaguardare la solidit\u00e0 patrimoniale della singola banca erogante e, con essa, del sistema bancario in generale giacch\u00e9 la norma in esame \u00e8 in prima battuta finalizzata per impedire lo squilibrio tra garanzie acquisite e concessione di credito e quindi prevenire per quanto possibile il rischio di sovraesposizione, rappresenta comunque il mezzo per raggiungere l&#8217;obiettivo di una sana e prudente gestione dell&#8217;attivit\u00e0 del singolo operatore professionale del mercato creditizio in generale e bancario in particolare.<br \/>\nIl discrimine tra mutuo ordinario e mutuo fondiario sta nella soglia prudenziale della garanzia patrimoniale, ma non tocca gli estremi strutturali della fattispecie, sicch\u00e9 il superamento del limite di finanziabilit\u00e0 fondiaria non urta alcun elemento imperativo dello schema contrattuale fondamentale, che resta valido, se voluto dalle parti. Del resto, quando la legge, a determinati fini di tutela, sottopone la volont\u00e0 negoziale a limitazioni inderogabili di carattere economico, l\u2019eventuale violazione comporta il tramonto della tutela particolare, ma giammai esclude l&#8217;operativit\u00e0 della disciplina ordinaria applicabile fuori da quei limiti.<\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc116909075552\" name=\"_Toc116909075552\"><\/a>Mutuo Fondiario (limiti di finanziabilit\u00e0)<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>Nullit\u00e0 del mutuo fondiario per superamento dei limiti di finanziabilit\u00e0 e risarcimento sub specie del tantundem \u2013 Incongruit\u00e0 della decisione \u2013 Principio di tutela della stabilit\u00e0 del sistema creditizio \u2013 Affermazione<\/em><br \/>\n<em>E\u2019 incongrua la decisione, che, dopo avere dichiarato nulla l\u2019erogazione del mutuo fondiario sottogarantito, finisce per risarcire paradossalmente il mutuatario, assicurandogli a titolo \u201crisarcitorio\u201d la disponibilit\u00e0 definitiva del tantundem, espunto dal patrimonio della banca e di conseguenza dalla solidit\u00e0 del sistema bancario. Ora, se i fondi erogati in maniera troppo allegra finissero in un fondo di garanzia per la stabilit\u00e0 del sistema creditizio la cosa potrebbe anche avere un senso, mentre diventa assolutamente illogica se impoverisce la banca per arricchire il cliente favorito dalla violazione, realizzando dal punto di vista normativo una perfetta eterogenesi dei fini.<\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc116909075553\" name=\"_Toc116909075553\"><\/a>Mutuo Fondiario (conversione del contratto)<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>Conversione del mutuo fondiario in mutuo ipotecario \u2013 Ricorso al rimedio ex art. 1424 c.c. \u2013 Superfluit\u00e0 del richiamo \u2013 Alterit\u00e0 fra mutuo fondiario e mutuo ipotecario \u2013 Negazione \u2013 Affermazione del rapporto di genus e species fra le due tipologie \u2013 Conversione automatica in caso di nullit\u00e0 del mutuo fondiario per superamento del limite di finanziabilit\u00e0 <\/em><br \/>\n<em>Il rimedio della conversione ex art. 1424 c.c. per quanto indubbiamente pertinente, sembra tuttavia superfluo allo scopo di degradare il mutuo fondiario in mutuo ipotecario comune, avendo a che fare con figure riconducibili allo stesso tipo, legate da un rapporto di genus a species, mentre l&#8217;istituto in commento opera per definizione tra uno schema contrattuale e l&#8217;altro. Restando all&#8217;interno della stessa tipologia, una volta esclusa la validit\u00e0 delle clausole specializzanti, l&#8217;accordo \u00e8 destinato per sua natura a rientrare nella categoria di base, a meno che la volont\u00e0 delle parti non fosse esclusivamente orientata alla configurazione speciale. Davanti alla constatazione del superamento del limite di finanziabilit\u00e0, la sanzione coerente allo spirito dell\u2019ordinamento consiste insomma semplicemente nell\u2019eliminare il peculiare regime fondiario, riconducendo l&#8217;accordo di finanziamento alla disciplina della figura basilare, semprech\u00e9 il risultato non si ponga in contrasto con la contingente volont\u00e0 delle parti. In fondo, il mutuo fondiario \u00e8 soltanto un mutuo ipotecario assistito da particolari privilegi (essenzialmente in ordine al consolidamento e alle modalit\u00e0 del procedimento esecutivo), subordinati tra l&#8217;altro alla rassicurante capienza della garanzia patrimoniale. Venuto meno il crisma prudenziale che caratterizza lo schema peculiare, si ricade naturalmente nell&#8217;ipotesi comune, sicch\u00e9 sembra illogico propagare la nullit\u00e0 che affligge l&#8217;assetto speciale alla disciplina ordinaria di base, a meno che il perseguimento dei privilegi fondiari non sia la ragione determinante della stipulazione.<\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc100000010\" name=\"_Toc100000010\"><\/a>Nome e diritto all\u2019identit\u00e0 personale<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>La denominazione degli enti, in quanto equivalente del nome, gode della medesima tutela attribuita dall\u2019art. 7 c.c. nel caso in cui il nome (o la denominazione) sia da altri usurpato con un pregiudizio di carattere economico o morale per il titolare. L\u2019ordinamento tutela non solo il nome ma il diritto all\u2019identit\u00e0 personale intesa come interesse del soggetto ad essere se stesso, cio\u00e8 come diritto della persona ad essere tutelata contro attribuzioni estranee alla propria personalit\u00e0, ad evitare che questa ne risulti trasfigurata o travisata. Il diritto di usare un nome a dominio spetta al titolare del diritto al nome e a chi ha provveduto per primo a registrarlo. (Trib. Roma \u2013 Ordinanza 12.3.2008 ROSA BIANCA (Avv.ti Prof. Ghidini e Mergati) \/ F.S.)<strong> (CS201) <\/strong><\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc100000010\" name=\"_Toc100000010\"><\/a>Nullit\u00e0 teorica di penale non applicata<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>In caso di clausola contenente una penale per estinzione anticipata del mutuo del contratto di mutuo stipulato anteriormente al 19.9.2010 (ossia dalla vigenza del nuovo art. 120-ter, il quale ha stabilito la nullit\u00e0 di qualsiasi clausola con cui si convenga che il mutuatario sia tenuto al pagamento di un compenso o penale o ad altra prestazione a favore del soggetto mutuante per l&#8217;estinzione anticipata o parziale dei mutui stipulati o accollati a seguito di frazionamento per l&#8217;acquisto o per la ristrutturazione di unit\u00e0 immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attivit\u00e0 economica o professionale da parte di persone fisiche, nullit\u00e0 che non comporta la nullit\u00e0 del contratto), il sopravvenire, nel corso dell\u2019esecuzione del rapporto, di una nuova disposizione di legge imperativa che limiti l\u2019autonomia contrattuale quanto al regolamento del contratto, in assenza di norme transitorie, non consente pi\u00f9 alla clausola contrattuale difforme di operare e di produrre i suoi effetti, e la norma imperativa sostituisce o integra per la clausola difforme, relativamente agli effetti non ancora prodotti. Non essendo stata addebitata alcuna penale di estinzione anticipata, trattandosi di mutuo estinto e non risultando provato alcun pagamento indebito sulla base della clausola della quale la norma sopravvenuta ha stabilito la nullit\u00e0, non sussiste alcun interesse a una statuizione di accertamento della nullit\u00e0 o inefficacia di quest\u2019ultima. (Trib. Udine, sentenza 361 \/ 4.4.2022 JULIA PORTFOLIO SOLUTIONS (avv.ti Girino e Pavia) \/ K.N.) <strong>(CS371)<\/strong><\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc116909071\" name=\"_Toc116909071\"><\/a>Obbligo del monopolista di contrarre<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>L\u2019obbligo del monopolista di contrarre con chiunque ne faccia richiesta, come chiarito dalla S.C. (cfr. tra le ultime Cass. 7.8.2002 n. 1918) non elide la sua facolt\u00e0 di conformare nella maniera meglio rispondente ai suoi interessi il contratto, assicurando semplicemente il rispetto del criterio di parit\u00e0 di trattamento di tutti in ciascun gruppo di utenti omogenei, secondo le condizioni generali all\u2019uopo previste dalla legge, ovvero dall\u2019atto di concessione, ovvero come nel caso dell\u2019ENEL, appunto, dalla predisposizione di schemi contrattuali standardizzati rispondenti al meccanismo di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., onde \u00e8 necessario che l\u2019utente si adegui alle condizioni suddette, imposte da esigenze di programmazione ed economicit\u00e0 che caratterizzano la posizione del monopolista stesso. <\/em><em>Il nuovo profilo di diritto sotto il quale la questione viene sottoposta all\u2019esame del collegio, ossia quello dell\u2019entrata in vigore della l. 57\/2001, non consente di disattendere tale principio consolidato nella giurisprudenza, non sembrando che l\u2019obbligo di contrarre come configurato nella citata legge nei confronti delle societ\u00e0 concessionarie si atteggi in maniera diversa e pi\u00f9 cogente rispetto a quello gi\u00e0 previsto dalla norma di cui dall\u2019art. 2957 c.c.<\/em><\/p>\n<p><em>Un\u2019ordinanza che, in accoglimento della domanda cautelare della societ\u00e0 ricorrente, ordinasse all\u2019ENEL s.p.a. la stipulazione del contratto di fornitura, secondo le connotazioni di cui allo schema generale usualmente utilizzato da quest\u2019ultima, comprendente una clausola escludente l\u2019obbligo dell\u2019ENEL di dar corso alla esecuzione del contratto di trasporto in caso di precedenti inadempimenti dell\u2019altra parte, sarebbe inutiliter dato, atteso che esso non consentirebbe comunque di pervenire al risultato utile preteso, consistente nella materiale esecuzione da parte dell\u2019ENEL dell\u2019obbligazione di trasportare la energia elettrica, cui l\u2019ENEL s.p.a. non sarebbe comunque tenuta propria in applicazione della facolt\u00e0 derivante dalla suddetta clausola. E l\u2019ENEL \u2013 sulla base delle nozioni generali proprie dell\u2019autonomia contrattuale, sulle quali non si ritiene possa incidere la situazione di monopolista dell\u2019ente stesso \u2013 pu\u00f2, nonostante l\u2019obbligo proveniente dal Giudice, imporre comunque alla controparte di stipulare il contratto alle predette condizioni contrattuali, ossia subordinando sospensivamente l\u2019esecuzione della prestazione contrattuale al previo adempimento di controparte delle obbligazioni assunte precedentemente. Trib. Marsala \u2013 ordinanza 29.10.2003 ENEL S.P.A. (Avv.ti Prof. Ghidini, Girino) \/ AQUACOLTURA MEDITERRANEA S.R.L. <strong>(CS145)<\/strong> <\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc116534909071\" name=\"_Toc116534909071\"><\/a>Oggetto del contratto con riferimento ad elementi estrinseci<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>Posto che l\u2019art. 1346 c.c. considera sufficiente ai fini della validit\u00e0 di una pattuizione la determinabilit\u00e0 del relativo oggetto, che ricorre quando le parti si siano richiamate a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purch\u00e9 obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del citato oggetto e che, prevedendo l\u2019art. 117 TU.B. la forma scritta a pena di nullit\u00e0, come adempimento imposto al contraente forte per assicurare la trasparenza contrattuale, l\u2019oggetto della clausola pu\u00f2 considerarsi determinabile solo se risulti con certezza individuabile sulla base degli elementi inseriti nel documento contrattuale, senza poter far ricorso al comportamento successivo delle parti, appare manifestamente infondata la prospettazione attorea in quanto l\u2019art. 3 del contratto di mutuo enuncia in modo inequivoco che il tasso d\u2019interesse \u00e8 variabile, determina esattamente le modalit\u00e0 di determinazione di tale tasso e indica la misura dello stesso alla data della stipulazione, con previsione cui infondatamente l\u2019attore attribuisce valenza di contemporanea indicazione di un tasso fisso. (Trib. Udine, sentenza 361 \/ 4.4.2022 JULIA PORTFOLIO SOLUTIONS (avv.ti Girino e Pavia) \/ K.N.) <strong>(CS371)<\/strong><\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc100000011\" name=\"_Toc100000011\"><\/a>Ordine di <em>facere<\/em> alla P.A.<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>Se in direzione della tutela di un diritto soggettivo violato, il Giudice Ordinario potr\u00e0 ordinare alla PA anche un facere specifico, pur tuttavia vi \u00e8 un limite a detto potere giurisdizionale, che scaturisce dalla tripartizione dei poteri e dai confini istituzionali di quello giudiziario e di quello amministrativo: il Giudice Ordinario non pu\u00f2 ordinare alla PA una condotta che costituisca sostanziale sostituzione nella specifica capacit\u00e0 di diritto amministrativo della stessa amministrazione, come nella fattispecie, sarebbe la sostanziale caducazione del Decreto del Direttore dell\u2019AAMS del 2.1.2007 emesso d\u2019imperio dalla PA. Il Giudice ordinario non pu\u00f2 ordinare alla PA un facere che sia invasivo o sostitutivo della specifica capacit\u00e0 di diritto pubblico dell\u2019Amministrazione, che si manifesta nella potest\u00e0 di imperio insita in un provvedimento, quale il Decreto del Direttore dell\u2019AAMS del 2.1.2007, emesso a tutela degli interessi erariali come di quelli alla sicurezza pubblica dello Stato. (Trib. Milano \u2013 Ordinanza 6.4.2007 TELECOM ITALIA S.P.A. (Avv.ti Prof. Ghidini e Mergati) \/ PUNTOCASINO LTD)<strong> (CS185) <\/strong><\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc116909072\" name=\"_Toc116909072\"><\/a>Patto di non concorrenza (congruit\u00e0 del compenso)<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>Il patto di non concorrenza ex art. 2125 cod. civ. \u00e8 nullo non solo se non sia preveduto un corrispettivo in favore del prestatore di lavoratore, ma anche se tale corrispettivo non sia adeguato. L\u2019espressa previsione di nullit\u00e0, contenuta nell\u2019art. 2125 cod. civ., va infatti riferita alla pattuizione non solo di compensi simbolici, ma anche di compensi manifestamente iniqui o sproporzionati in rapporto al sacrificio richiesto al lavoratore e alla riduzione delle sue possibilit\u00e0 di guadagno, indipendentemente dall\u2019utilit\u00e0 che il comportamento richiestogli rappresenta per il datore di lavoro, come dal suo ipotetico valore di mercato. (Trib. Bergamo \u2013 Sentenza 542 \/ 9.8.2002 GIANMARCO POLOTTI (Avv.ti Girino e Estrangeros) \/ 3V SIGMA S.P.A). <strong>(CS078)<\/strong> <\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc116909073\" name=\"_Toc116909073\"><\/a>Prescrizione in materia precontrattuale<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>In tema di responsabilit\u00e0 precontrattuale, derivante dalla violazione del principio di buona fede nelle trattative, si applica il termine breve di prescrizione di cui all\u2019art. 2947 c.c (Trib. Brescia \u2013 Sentenza 1917 \/ 7.6.2002 ENEL S.P.A. ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. (Avv. Girino) \/ S.I.A. S.R.L. \u2013 SADEPAN CHIMICA S.R.L. \u2013 SILLA <strong>(CS074)<\/strong><\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a id=\"Toc100000009_00057\"><\/a>Prezzo imposto dei libri<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>Non costituisce violazione dell\u2019art. 2, comma 2 della legge n. 128\/2011 che stabilisce per i libri uno sconto massimo del 15% del prezzo di copertina l\u2019iniziativa commerciale che prevede che l\u2019acquisto dei libri sia effettuato a prezzo pieno, ma dia diritto ad un buono-sconto pari al 20% del prezzo di copertina, utilizzabile in un acquisto successivo, differito e opzionale, di beni diversi. Il buono sconto non \u00e8 assimilabile allo sconto, avendo natura, scopo e grado di appetibilit\u00e0 ben diversi sia per le societ\u00e0 che lo rilascia sia per i clienti che lo conseguono, se non altro perch\u00e9 il primo rientra nella logica della fidelizzazione pro futuro, mentre lo sconto rientra nell\u2019alternativa logica dell\u2019incentivazione immediata. (Trib. Bergamo \u2013 Ordinanza 24.7.2013 BORGO S.R.L. \/ AUCHAN S.P.A. (<\/em><em>Avv.ti Prof.\u00a0 Ghidini,\u00a0 Mergati,\u00a0 Signorini<\/em><em>), GS S.P.A., COOP LOMBARDIA S.C., IPER MONTEBELLO S.P.A.)<strong> (CS333)<\/strong><\/em><\/p>\n<p>Conforme: <em>Trib. Monza \u2013 Ordinanza ex art.669-terdecies c.p.c. 8 settembre 2013 LIBRACCIO MONZA S.R.L. \/ AUCHAN e SMA S.P.A. (<\/em><em>Avv.ti Prof.\u00a0 Ghidini,\u00a0 Mergati,\u00a0 Signorini<\/em><em>) <strong>(CS285)<\/strong><\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc116909074\" name=\"_Toc116909074\"><\/a>Procedimento cautelare (periculum in mora)<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>Non pu\u00f2 prospettarsi un irreparabile turbamento del mercato, insuscettibile di riparazione per equivalente qualora i capi di abbigliamento, rispetto ai quali si contesta l\u2019imitazione servile, non siano pi\u00f9 reperibili, essendo terminata la campagna di vendita \u2013 anche straordinaria di fine stagione \u2013 della relativa collezione. (Trib. Milano Sez. Spec. P.I.I. \u2013 Ordinanza 14.4.2011 DISPLAY S.r.l. \/ LA RINASCENTE S.R.L. (Avv.ti Prof. Ghidini, Mergati, Signorini) <strong>(CS343)<\/strong><\/em><\/p>\n<p><em>Non sussiste il presupposto del periculum in mora necessario per l\u2019adozione del provvedimento cautelare richiesto, posto che il lungo tempo lasciato trascorrere tra l\u2019inizio della commercializzazione dei prodotti asseritamente contraffattori (2007) ed il deposito del ricorso cautelare (2010) induce quantomeno a ritenere che in concreto i ricorrenti non abbiano risentito in maniera sensibile delle iniziative commerciali delle resistenti (Trib. Milano, Sez. Spec. P.I.I. \u2013 Ordinanza 15.7.2010 VETRERIA VISTOSI S.r.l. e A.M. \/ IDEAL LUX S.r.l. e C.V. (Avv.ti Prof. Ghidini, Mergati, Signorini)<strong>(CS313)<\/strong><\/em><\/p>\n<p><em>Nei rapporti tra imprenditori costituisce pregiudizio irreparabile ex art. 700 c.p.c. solo quello che determina una destabilizzazione economica del danneggiato; infatti poich\u00e9 la lesione di posizioni giuridiche soggettive di un\u2019impresa si risolve in ogni caso in una lesione della sua competitivit\u00e0 sul mercato, il pregiudizio economico subito ha comunque natura patrimoniale ed assume carattere di irreparabilit\u00e0 solo se esso \u00e8 tale da far prevedere la crisi della impresa lesa, ovvero se \u00e8 idoneo a mettere a repentaglio la sua effettiva competitivit\u00e0 sul mercato, ci\u00f2 che nel caso in esame non risulta n\u00e9 dedotto, ne tanto meno provato.(Trib. Roma \u2013 Ordinanza 6.4.2006 ESPRESSAROMA S.P.A. \/ PALOMBINI ALL\u2019EUR (Prof. Avv. Ghidini) <strong>(CS346)<\/strong><\/em><\/p>\n<p><em>Nelle fattispecie di contraffazione di diritti di propriet\u00e0 industriale non \u00e8 di per s\u00e9 rilevante la tolleranza della contraffazione al fine della valutazione della sussistenza del pericolo nel ritardo. Infatti la contraffazione, cos\u00ec come la slealt\u00e0 nella concorrenza, ha natura di illecito di pericolo, in cui assume rilevanza anche il danno potenziale, che il titolare del diritto non \u00e8 nella possibilit\u00e0 di quantificare dalla prima utilizzazione del segno contraffatto oppure quantifica, in misura appunto tollerabile, che cessa di divenire tale con il protrarsi dell\u2019uso e la modifica delle condizioni di mercato (vedi comunque quali precedenti che negano la rilevanza del tempo trascorso Trib. Firenze, 13,2,2006, Trib. Firenze, 14.12.2006 e per l\u2019affermazione del principio per cui assumono rilevanza il mutamento della intensit\u00e0 del fenomeno illecito e l\u2019aumento progressivo del giro di affari del contraffattore Trib. Milano 8.10.2007 e Trib. Venezia, 30.1.2006) (Trib. Roma \u2013 Ordinanza 16.7.2012 PALOMBINI EUR S.R.L. (Prof. Avv. Ghidini) \/ COSMIC S.R.L.) <strong>(CS345)<\/strong><\/em><\/p>\n<p><em>Nel caso di misure cautelari richieste ex art. 131 e ss. CPI in relazione ad una fattispecie di contraffazione di marchio non \u00e8 richiesto l\u2019accertamento dei requisiti di imminenza e irreparabilit\u00e0 del danno, in ragione della potenzialit\u00e0 e diffusivit\u00e0 del pregiudizio nell\u2019illecito di contraffazione, a differenza che per la misura innominata dell\u2019art. 700 c.p.c., da una lato sussistendo una presunzione legislativa di non congrua risarcibilit\u00e0 del danno da lesione di un diritto di propriet\u00e0 intellettuale e dall\u2019altro escludendo la stessa potenzialit\u00e0 di detto danno la prescrizione della attualit\u00e0 o imminenza \u00a0(Trib. Roma \u2013 Ordinanza 16.7.2012 PALOMBINI EUR S.R.L. (Prof. Avv. Ghidini) \/ COSMIC S.R.L.) <strong>(CS345)<\/strong><\/em><\/p>\n<p><em>Il requisito del periculum in mora deve essere oggetto di una reale attivit\u00e0 di accertamento da parte del Giudice onde evitare che la prova della sussistenza di tale requisito si risolva nel richiamo ad una formula stereotipata, priva di effettivo contenuto. Non pu\u00f2 quindi affermarsi, in caso di contraffazione di marchio e\/o concorrenza sleale, l\u2019esistenza di un periculum in re ipsa legato all\u2019imprevedibile capacit\u00e0 espansiva del pregiudizio ai segni distintivi e alla difficolt\u00e0 di dimostrare l\u2019esatta dimensione dei danni. Nel caso di specie, non sussiste perciculum in mora in mancanza dell\u2019allegazione di un calo di fatturato o di un rischio (concreto) di perdita di quote di mercato o di clienti, considerato anche che, nel caso di specie, si sta esaurendo il periodo di commercializzazione dei prodotti e le rimanenze stanno per essere ritirate dal mercato (Tribunale Brescia, Sez. Spec. Impresa \u2013 Ordinanza 22.12.2015 DYNIT S.r.l. \/ GAMMA 3000 S.r.l. (Avv.ti Girino, Signorini, Gregoroni) \u2013 SO.DI.P. S.P.A.) <strong>(CS314)<\/strong><\/em><\/p>\n<p><em>Sussiste il presupposto dell\u2019imminenza del pregiudizio (necessario alla concessione dell\u2019inibitoria dell\u2019uso di un marchio), quando il soggetto passivo del procedimento cautelare abbia posto in essere meri atti preparatori e prodromici all\u2019utilizzazione del marchio, non essendo necessario un uso concreto dello stesso; in particolare, tale attivit\u00e0 preparatoria sussiste quando il resistente ha in precedenza dichiarato esplicitamente al ricorrente di voler utilizzare in tempi rapidi il marchio per contraddistinguere i propri prodotti e servizi. (App. Bologna \u2013 Sentenza 763 \/ 23.7.2001 BANCA FIDEURAM S.P.A. \u2013 SAN PAOLO IMI S.P.A.\u00a0 (Avv.ti Ghidini e Girino) \/ TEODORICO S.R.L.) <strong> (CS049) <\/strong><\/em><\/p>\n<p><em>Il periculum in mora sussiste in quanto la prosecuzione della lamentata condotta per tutto il tempo necessario per il compimento del giudizio ordinario di cognizione potrebbe comportare gravi ripercussioni nella sfera industriale e commerciale della societ\u00e0 attrice determinando possibili perdite di mercato e contraccolpi negativi sulla sua immagine commerciale ormai acquisita tali da incidere irrimediabilmente sul suo avviamento che non potrebbe trovare alcun ristoro nell\u2019eventuale riconoscimento del diritto al risarcimento del danno. (Trib. Como \u2013 Sentenza 173 \/ 24.10.2000 CSP PREFABBRICATI S.P.A. (Avv.ti Ghidini e Cavani) \/ SD S.R..L.\u00a0 \u2013 NESSI &amp; MAIOCCHI S.P.A.) <strong>(CS148)<\/strong> <\/em><\/p>\n<p><em>Il criterio del lasso di tempo trascorso tra la consapevolezza della contraffazione e la reazione giudiziaria rileva nella valutazione del presupposto del periculum in mora in quanto correlato al concetto di tolleranza, nel senso che, se il titolare dei diritti di privativa (o comunque, in generale, chi si ritenga leso dall\u2019attivit\u00e0 concorrenziale altrui) lascia trascorrere un cospicuo lasso di tempo, prima di reagire alla condotta altrui, pu\u00f2 presumersi, salvo adeguata prova contraria, che egli abbia inteso tollerarla: cosicch\u00e9, ferma la responsabilit\u00e0 risarcitoria in capo al contraffattore nonch\u00e9 l\u2019eventuale inibitoria alla prosecuzione dell\u2019illecito da pronunciarsi all\u2019esito della causa di merito, apparirebbe incongruo disporre un\u2019improvvisa e sommaria inibitoria, che peraltro non consentirebbe di predisporre un\u2019attivit\u00e0 economica alternativa a chi fino a quel momento ha goduto di una sostanziale acquiescienza da \u00e8arte di chi poteva impedirgli la condotta denunciata come illecita; in sostanza si impone anche a chi gode di diritti di privativa di rapportarsi ai propri concorrenti secondo buona fede e si vuole impedire che le conseguenze anche sanzionatorie dei titoli di privativa, quanto meno nelle loro reazioni d\u2019urgenza, siano rimesse al mero arbitrio del titolare del diritto. (Trib. Venezia, Sez. spec. P.I.I. \u2013 Ordinanza 29.8.2007 AUCHAN S.P.A. (Avv.ti Prof. Ghidini, Mergati e Signorini) \/ GAV S.R.L.)<strong> (CS193) <\/strong><\/em><\/p>\n<p><em>Le misure cautelari richieste presuppongono la concretezza di un pregiudizio o anche solo l\u2019attualit\u00e0 di un pericolo, requisiti che nella specie non risultano pi\u00f9 apprezzabili a fronte ella dichiarazione e dell\u2019impegno assunti in sede di costituzione e ribaditi all\u2019udienza di comparazione dalla resistente, che, pure contestando la validit\u00e0 del modello, ha dato atto di aver cautelativamente ritirato dalla vendita i prodotti in contestazione e si \u00e8 impegnata a non rimetterli in commercio, se non a seguito di pronuncia favorevole resa nel giudizio di merito. <\/em><\/p>\n<p><em>Ad escludere l\u2019attualit\u00e0 e l\u2019urgenza delle pronunce cautelari richieste sembra idonea l\u2019inequivocit\u00e0 delle dichiarazioni rese e degli impegni assunti, insieme alla carenza di qualsiasi elemento di prova atto ad avvalorare l\u2019ipotesi di una reiterazione o dell\u2019inattendibilit\u00e0 delle dichiarazioni stesse, tenuto anche conto della possibilit\u00e0, ormai riconosciuta dall\u2019ordinamento, di (ri)produrre istanze cautelari nel corso del giudizio di merito, sede propria anche per far valere le eventuali ragioni risarcitorie residuate alla ricorrente in relazione alla situazione attualmente cessata. (Trib. Milano \u2013 Ordinanza 26.8.2006 CONFORAMA ITALIA S.P.A. (Avv.ti Prof. Ghidini e Mergati) \/ ARTE TAPPETI S.N.C.) <strong>(CS180)<\/strong><\/em><\/p>\n<p><em>In linea generale, deve ritenersi che, nell\u2019ambito dei procedimenti cautelari in corso di causa, per evidenti motivi legati alla contestuale pendenza della lite nel merito, il requisito del periculum in mora deve sussistere con particolare rilevanza e rigore. <\/em><\/p>\n<p><em>Nel caso di specie, il fatto che l\u2019unica circostanza concreta in punto di urgenza (l\u2019imminenza della Fiera del Mobile a Milano) non fosse menzionata dal ricorso introduttivo del giudizio ma solo evidenziata in udienza, \u00e8 elemento che non fa propendere per la sussistenza del requisito in termini di gravit\u00e0 del pericolo. Inoltre, il tempo trascorso dalla piena conoscenza del comportamento contestato (aprile 2006) e la proposizione del ricorso (febbraio 2007), pur non apparendo tale da integrare un comportamento acquiescente, non fa propendere \u2013 ancora \u2013 per la gravit\u00e0 ed irreparabilit\u00e0 del danno temuto. Ne consegue, pertanto, l\u2019infondatezza del ricorso in punto di periculum in mora. (Trib. Trieste \u2013 Ordinanza 4.4.07 PRESOTTO INDUSTRIE MOBILI S.P.A. (Avv.ti Prof. Ghidini e Mergati) \/ LAGO S.P.A. )<strong> (CS178)<\/strong><\/em><\/p>\n<p><em>Il danno determinato dalla mancata fornitura di energia elettrica non pu\u00f2 dare la stura al rimedio d\u2019urgenza azionato poich\u00e9 il pregiudizio lamentato \u201c\u00e8 comunque sempre rimediabile (mediante risarcimento pecuniario); inoltre perch\u00e9 il paventato pericolo pu\u00f2 essere scongiurato dalla ricorrente attraverso un proprio comportamento, consistente nella corresponsione di somme di denaro legittimamente pretese dall\u2019Enel (Trib. Marsala Ordinanza 337 \/ 16.04.2007 ENEL SPA (Avv. Girino ) \/ ACQUACOLTURA MEDITERRANEA S.R.L ) <strong>( CS186)<\/strong><\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc100000012\" name=\"_Toc100000012\"><\/a>Procedimento cautelare (periculum in mora e mutamento dei fatti)<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>In sede di reclamo del provvedimento cautelare proposto nei confronti dell\u2019access provider, risulta del tutto assorbente il mutamento dello stato dei fatti rispetto a quanto lamentato dinanzi al Giudice Designato in prossimit\u00e0 del Campionato mondiale di calcio 2006. I siti italiani facenti capo all\u2019altro resistente infatti sono stati chiusi e non risultano ipotesi di violazione. In particolare, la societ\u00e0 reclamante non ha contestato che vi sia stata acquiescenza da parte del citato soggetto all\u2019adottato provvedimento inibitorio, peraltro assistito da una cospicua penale per le future violazioni, n\u00e9 ha mai prospettato una inosservanza all\u2019ordine del Giudice Designato. Ne consegue che difetta l\u2019attualit\u00e0 del pregiudizio che non pu\u00f2 che essere valutata al momento della decisione, considerata anche l\u2019incisivit\u00e0 del provvedimento di inibitoria richiesto nei confronti dell\u2019 \u201caccess provider\u201d che andrebbe inevitabilmente a coinvolgere soggetti estranei alle parti. (Trib. Milano, Sez. spec. P.I.I. \u2013 Ordinanza 13.9.2006 TELECOM ITALIA S.P.A (Avv.ti Prof. Ghidini e Mergati) \/ SKY ITALIA S.R.L. \u2013 D.B.) <strong>(CS183)<\/strong><\/em><\/p>\n<p><em>In sede di reclamo rileva il mutamento dello stato dei fatti, rispetto a quanto lamentato dinanzi al Giudice Designato, determinato dall\u2019esecuzione da parte dell\u2019altro resistente dell\u2019adottato provvedimento inibitorio. La societ\u00e0 reclamante non ha contestato che vi sia stata acquiescenza da parte di quel resistente a detto provvedimento, peraltro assistito da una cospicua penale per le future violazioni, n\u00e9 ha mai prospettato una inosservanza all\u2019ordine del Giudice Designato. Ne consegue che difetta l\u2019attualit\u00e0 del pregiudizio \u2013 che deve essere valutata al momento della decisione \u2013 per adottare un provvedimento di inibitoria anche nei confronti dell\u2019 \u201caccess provider\u201d \u2013 nei cui soli confronti \u00e8 stato proposto il reclamo (Trib. Milano, Sez. spec. P.I.I. \u2013 Ordinanza 13.9.2006 TELECOM ITALIA S.P.A (Avv.ti Prof. Ghidini e Mergati) \/ SKY ITALIA S.R.L. \u2013 D.B.) <strong>(CS183)<\/strong><\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc116909075\" name=\"_Toc116909075\"><\/a>Procedimento cautelare (reclamo e impugnazione)<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>Non vi \u00e8 rinuncia all\u2019impugnazione di un provvedimento cautelare quando la parte soccombente non propone il reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c.; infatti, questa forma di immediato riesame della cautela, che si attua nelle forme assai snelle, previste nei procedimenti in camera di consiglio, e si conclude con un\u2019ordinanza, non svolge alcun effetto preclusivo sull\u2019esame che lo stesso ordinamento processuale commette o in via eventuale al giudice istruttore della causa di merito, in caso di mutamento delle circostanze di fatto (art. 669-decies c.p.c.), o necessariamente al giudice del merito, in sede di decisione definitiva di merito, che deve occuparsi di tutte le questioni connesse al thema decidendum e, tra queste, le questioni relative alla convalida del provvedimento cautelare ancora in essere. (App. Bologna \u2013 Sentenza 763 \/ 23.7.2001 BANCA FIDEURAM S.P.A. \u2013 SAN PAOLO IMI S.P.A. (Avv.ti Ghidini e Girino) \/ TEODORICO S.R.L.)<strong> (CS049)<\/strong> <\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc116909076\" name=\"_Toc116909076\"><\/a>Procedimento cautelare (riproposizione nuova istanza)<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>Sulla base dell\u2019art. 669 septies c.p.c., il rigetto della istanza cautelare, in assenza di nuove ragioni di fatto e di diritto, preclude la riproposizione di identica istanza cautelare. Per cui non \u00e8 pi\u00f9 consentita una valutazione e diversa decisione delle questioni, di fatto e di diritto, che siano state oggetto di valutazione e decisione nel precedente provvedimento di rigetto del ricorso cautelare. Il nuovo esame delle istanze cautelari di parte reclamata pu\u00f2 ritenersi ammissibile esclusivamente sotto il nuovo profilo di diritto prospettato con il ricorso in esame. Infatti, dal punto di vista delle obbligazioni dell\u2019ENEL pu\u00f2 evidenziarsi una sostanziale identit\u00e0 \u2013 sotto il profilo dell\u2019oggetto \u2013 tra la precedente istanza cautelare \u2013 che tendeva verso la stipulazione di un contratto di fornitura di energia elettrica \u2013 e la presente \u2013 tesa alla stipulazione di un contratto di trasporto della medesima energia, data la continenza della attivit\u00e0 contrattuale di trasporto rispetto a quella di fornitura. L\u2019attivit\u00e0 di trasporto \u00e8 infatti compresa in quest\u2019ultima perch\u00e9 legata da indissolubile vincolo funzionale a quella di fornitura di energia elettrica. Devono per\u00f2 ritenersi diverse le ragioni di diritto che fondano l\u2019odierno ricorso, basato, infatti, per la prima volta, in relazione alla attivit\u00e0 di solo trasporto, sull\u2019obbligo a contrarre incombente sul concessionario di tale ultima attivit\u00e0 di fornitura di tale energia. Trib. Marsala \u2013 ordinanza 29.10.2003 ENEL S.P.A. (Avv.ti Prof. Ghidini, Girino) \/ AQUACOLTURA MEDITERRANEA S.R.L. <strong>(CS145)<\/strong> <\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a id=\"Toc100000009_00030\"><\/a>Procedimento di descrizione<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>La decisione in ordine alla conferma o revoca del provvedimento di descrizione concesso inaudita altera parte deve essere adottato in relazione ai presupposti presenti al momento del deposito del ricorso, ma l\u2019esito della descrizione deve essere comunque valutato al fine di rilevare se essa abbia acquisito documentazione effettivamente pertinente e rilevante rispetto all\u2019oggetto del procedimento (Trib. Milano, Sez. Spec. P.I.I. \u2013 Ordinanza 23.7.2011\u00a0 <\/em><em>ALLIANZ S.P.A. (Avv.ti Prof. Ghidini, Mergati, Signorini) \/ P&amp;C S.R.L., P&amp;C S.A.S. E.F.P., A.C., VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.<\/em><em>) <strong>(CS323)<\/strong><\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a id=\"Toc100000009_00033\"><\/a>Procedimento di descrizione (concessione inaudita altera parte)<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>Nell\u2019ambito di un procedimento di descrizione, la necessit\u00e0 di provvedere inaudita altera parte discende dalla facile possibilit\u00e0 di dispersione della documentazione comprovante l\u2019illecito e la sua effettiva estensione (Trib. Milano, Sez. Spec. P.I.I. \u2013 Ordinanza 27.12.2010\u00a0 <\/em><em>ALLIANZ S.P.A. (Avv.ti Prof. Ghidini, Mergati, Signorini) \/ P&amp;C S.R.L., P&amp;C S.A.S., E.F.P., A.C., VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.<\/em><em>) <strong>(CS321)<\/strong><\/em>Conforme: <em>Trib. Venezia, Sez. Spec. Impresa \u2013 Ordinanza 1.12.2012 <\/em><em>ALLIANZ S.P.A. (Avv.ti Prof. Ghidini, Mergati, Signorini) \/ RINALDI ASSICONSULT S.R.L., S.R., F.R., V.R., F.R. <strong>(CS324)<\/strong><\/em><\/p>\n<p>Conforme<em>: Trib. Milano, <\/em><em>Sez. Spec. P.I.I. <\/em><em>\u2013 Ordinanza 17.12.2010 <\/em><em>ALLIANZ S.P.A. (Avv.ti Prof. Ghidini, Mergati, Signorini) \/ C.F., A.S.L., D.F., CARIGE VITA NUOVA S.P.A. e CARIGE R.D. ASSICURAZIONI e RIASSICURAZIONI S.P.A. <strong>(CS319)<\/strong><\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a id=\"Toc100000009_00031\"><\/a>Procedimento di descrizione (informazioni segrete)<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>Il numero rilevante ed anomalo di disdette di contratti relativi a clienti, la concentrazione in un ristretto arco temporale (qualche mese), il numero assai significativo di disdette spedite dal medesimo ufficio postale\u00a0 posto nelle vicinanze della Agenzia ancorch\u00e9 relative a clienti residenti in altre zone, il fatto che alcune disdette siano state redatte con due tipologie di formati simili tra loro e l\u2019uso di buste prestampate con il logo dell\u2019agenzia, sono elementi presuntivamente comprovanti l\u2019illecito possesso ed uso da parte dei resistenti delle informazioni riservate sulla clientela e le polizze, integranti violazione dell\u2019art. 99 c.p.i. oltre che illecito storno di clientela (Trib. Venezia, Sez. Spec. Impresa \u2013 Ordinanza 1.12.2012 <\/em><em>ALLIANZ S.P.A. (Avv.ti Prof. Ghidini, Mergati, Signorini) \/ RINALDI ASSICONSULT S.R.L., S.R., F.R., V.R., F.R.) <strong>(CS324)<\/strong><\/em><\/p>\n<p><em>Ai fini della concessione di un provvedimento di descrizione inaudita altera parte richiesto rispetto agli illeciti di abusivo accesso a dati riservati in relazione agli artt. 98 e 99 C.P.I. e ai diritti propri del costitutore di banca dati ai sensi degli artt. 64 quinquies e 102 bis L.A. risulta elemento rilevante l\u2019elevato numero di disdette di contratti relative a clienti gi\u00e0 seguiti dagli ex agenti attualmente operanti in favore del concorrente, elemento che determina una forte presunzione relativa all\u2019indebito possesso da parte dei resistenti di documenti contrattuali pertinenti alla clientela della ricorrente. (Trib. Milano, Sez. Spec. P.I.I. \u2013 Ordinanza 27.12.2010 <\/em><em>ALLIANZ S.P.A. (Avv.ti Prof. Ghidini, Mergati, Signorini) \/ P&amp;C S.R.L., P&amp;C S.A.S., E.F.P., A.C., VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.<\/em><em>) <strong>(CS321)<\/strong><\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><strong><a id=\"Toc100000009_00032\"><\/a>Procedimento di descrizione (periculum in mora)<\/strong><\/h3>\n<\/td>\n<td><em>Nell\u2019ambito di un procedimento di descrizione sussiste il requisito del periculum in mora in considerazione della progressione degli illeciti in relazione alla periodica maturazione delle scadenze degli ulteriori contratti ancora in essere rispetto ai quali si contesta uno storno concorrenzialmente illecito posto in essere tramite l\u2019accesso abusivo a dati riservati della clientela (Trib. Milano, Sez. Spec. P.I.I. \u00a0\u2013 Ordinanza 27.12.2010 <\/em><em>ALLIANZ S.P.A. (Avv.ti Prof. Ghidini, Mergati, Signorini) \/ P&amp;C S.A.S., P&amp;C S.R.L., E.F.P., A.C., VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.<\/em><em>) <strong>(CS321)<\/strong><\/em><\/p>\n<p><em><strong><br \/>\n<\/strong><\/em>Conforme:<em> Trib. Milano, Sez. Spec. P.I.I. \u2013 Ordinanza 28.2.2011\u00a0 <\/em><em>ALLIANZ S.P.A. (Avv.ti Prof. Ghidini, Mergati, Signorini) \/ ASSIRISK S.R.L., ASSIRISK PIVA S.R.L., G.P., M.V., ZURICH INVESTMENTS LIFE S.P.A., ZURICH INSURANCE PLC Rappresentanza Generale per l\u2019Italia, AXA ASSICURAZIONI S.P.A. e di AXA LIFE EUROPE Limited <strong>(CS322)<\/strong><\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a id=\"Toc100000009_00016\"><\/a>Procedimento di descrizione (inammissibilit\u00e0 del reclamo sul provvedimento di concessione della descrizione)<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>\u00c8 inammissibile il reclamo proposto avverso il provvedimento di conferma del decreto che ha disposto la descrizione, considerato che il pregiudizio che pu\u00f2 subire la parte resistente per effetto della concessione della descrizione non \u00e8 definitivo, ben potendo ogni questione relativa all\u2019ammissibilit\u00e0 e alla rilevanza dei mezzi di prova essere riproposta in sede di merito.<\/em><em>Il richiamo alle norme del procedimento cautelare previsto nell\u2019attuale disciplina della descrizione (cfr. art. 129 CPI) deve essere valutato in relazione alla natura da attribuirsi alla descrizione stessa.<br \/>\nI<\/em><em>l procedimento di descrizione \u00e8 misura di istruzione preventiva, assimilabile all\u2019accertamento tecnico preventivo (cfr. art. 696 c.p.c.), con la conseguenza che risulta applicabile il regime stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n.144\/2008, con la quale \u00e8 stato giudicato inammissibile il reclamo avverso un provvedimento di rigetto di un ricorso per accertamento tecnico preventivo (Trib. Milano, Sez Spec. P.I.I. \u2013 Ordinanza 16.5.2011 C.F., D.F., A.S.L., CARIGE VITA NUOVA S.P.A. e CARIGE ASSICURAZIONI S.P.A. \/ ALLIANZ S.P.A. (Avv.ti Prof. Ghidini, Mergati, Signorini) <strong>(CS341)<\/strong><\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3>Procedimento di descrizione (inefficacia)<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>Non pu\u00f2 dichiararsi inefficace ex art. 675 c.p.c. il provvedimento di descrizione concesso inaudita altera parte in relazione a condotte illecite poste in essere in via concorrente da pi\u00f9 parti, nel caso in cui tale provvedimento non sia stato eseguito nei confronti di un solo soggetto, essendo comunque stato eseguito presso altro soggetto rispetto al quale \u00e8 stato contestato il concorso negli illeciti dedotti a fondamento del ricorso. (Trib. Milano, Sez. Spec. P.I.I. \u2013 Sentenza 4831 \/ 24.4.2012 \u00a0VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A. \/ ALLIANZ S.P.A. (<\/em><em>Avv.ti Prof.\u00a0 Ghidini,\u00a0 Mergati,\u00a0 Signorini<\/em><em>), P&amp;C S.R.L., P&amp;C S.A.A., E.F.P., A.C. <strong>(CS330)<\/strong><\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc116909077\" name=\"_Toc116909077\"><\/a>Procura alle liti<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>Un procura rilasciata in sede di procedimento cautelare \u201cante causam\u201d con riferimento anche la giudizio di merito \u00e8 idonea alla regolare instaurazione di quest\u2019ultimo, stante lo stretto collegamento tra le diverse fasi. La nullit\u00e0 derivante dal rilascio della procura al difensore su un atto non compreso tra quelli indicati dall\u2019art. 83 c.p.c. \u00e8 sanata se non sia fatta valere dalla controparte nella prima difesa. (App. Milano \u2013 Sentenza 1983 \/ 6.07.1999 C.B.C. S.P.A. (Prof. Avv. Gustavo Ghidini) \/ C.M.L. COSTRUZIONI MECCANICHE LIRI S.R.L.) <strong>(CS090)<\/strong> <\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc116909078\" name=\"_Toc116909078\"><\/a>Promotore finanziario (clausola di fidelizzazione)<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>E\u2019 valida, in quanto sottoscritta dall\u2019agente per approvazione specifica ex art. 1341- 1342 c.c., la clausola inserita nel contratto di agenzia che prevede il diritto della preponente ad un indennizzo in caso di recesso dell\u2019agente prima di un termine espressamente individuato nella clausola medesima. (Trib. Napoli \u2013 Sentenza n. 14114 \/ 30.3-30.5.2003 CITIBANK INTERNATIONAL PLC (Avv.ti Girino e Estrangeros) \/ G.A.)\u00a0 <\/em><strong><em>(CS141) <\/em><\/strong><\/p>\n<p><em>Conformi: (Trib. Napoli \u2013 Sentenza n. 14829 \/ 30.3-30.5.2003 CITIBANK INTERNATIONAL PLC (Avv.ti Girino e Estrangeros) \/ G.L.) <strong>(CS141)<\/strong><\/em><\/p>\n<p><em>(App. Napoli \u2013 Sez. Lavoro, sentenza n. 8100 del 13.11 \u2013 13.12.2007 CITIBANK INTERNATIONAL PLC (Avv.ti Girino e Estrangeros) \/ G.A. <strong>(CS 199)<\/strong><\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc116909079\" name=\"_Toc116909079\"><\/a>Promotore finanziario (cross credit)<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>Nel corso di un giudizio di opposizione a precetto (per crediti derivanti da scoperto di conto corrente), qualora l\u2019opponente eccepisca l\u2019intervenuta compensazione del credito portato dal precetto con un proprio controcredito avente titolo in un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo (per crediti derivanti da un pregresso rapporto di promozione finanziaria), il creditore che ha notificato l\u2019atto di precetto non pu\u00f2 sollevare eccezioni sul merito del credito posto in compensazione, che avrebbero dovuto formare oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. (Trib. Milano \u2013 Sentenza N. 3174 \/ 14.10.2004 CITIBANK INTERNATIONAL PLC (Avv.ti Girino e Estrangeros) \/ G.A.) <strong>(CS119)<\/strong> <\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc100000013\" name=\"_Toc100000013\"><\/a>Promotore finanziario (indennit\u00e0 meritocratica)<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>L\u2019indennit\u00e0 di cessazione del rapporto di agenzia di cui all\u2019art. 1751 cod. civ. non \u00e8 dovuta quando \u00e8 l\u2019agente a recedere dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze imputabili al proponente, ossia da un inadempimento degli obblighi contrattuali, sebbene non di gravit\u00e0 tale da integrare gli estremi della giusta causa. A ci\u00f2 si aggiunga che tale indennit\u00e0 \u00e8 dovuta solo quando ricorrano entrambe le condizioni previste dall\u2019articolo 1751, ossia che a) l\u2019agente abbia procurato nuovi clienti o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti ed il preponente riceva ancora, dopo la cessazione del rapporto, sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti; b) il pagamento di tale indennit\u00e0 sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l\u2019agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti. Trattandosi di fatti costitutivi del diritto all\u2019indennit\u00e0, \u00e8 onere dell\u2019agente allegare prima e provare poi le specifiche circostanze atte a dimostrarne la sussistenza. (App. Napoli \u2013 Sez. Lavoro, sentenza n. 8100 del 13.11 \u2013 13.12.2007 CITIBANK INTERNATIONAL PLC (Avv.ti Girino e Estrangeros) \/ G.A. <strong>(CS 199)<\/strong><\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc116909080\" name=\"_Toc116909080\"><\/a>Promotore finanziario (recesso per giusta causa)<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>Ai fini del riconoscimento dell\u2019indennit\u00e0 spettante\u00a0 all\u2019agente nel caso di cessazione del rapporto di agenzia, l\u2019articolo 1751 cod. civ. opera un riferimento ad un concetto pi\u00f9 \u201campio\u201d rispetto a quello di giusta causa di recesso. Per la sussistenza del diritto \u00e8 quindi sufficiente che la condotta del mandante giustifichi il recesso dell\u2019agente; sotto questo profilo occorre che si tratti di un inadempimento degli obblighi contrattuali e che tale inadempimento,\u00a0 secondo un criterio di buona fede oggettiva, sia causa determinante del recesso.<br \/>\nNon \u00e8 invece necessario che l\u2019inadempimento rivesta tale gravit\u00e0 da non consentire la prosecuzione neppure temporanea del rapporto, come nella ipotesi di ricorrenza della giusta causa. (Nel caso di specie, il Giudice, dopo aver affermato la piena legittimit\u00e0 del contegno tenuto dalla preponente nel corso del contratto e, in ogni caso,\u00a0 l\u2019insussistenza di un nesso eziologico tra le condotte attribuite alla societ\u00e0 ed il recesso dell\u2019agente, ha rigettato la domanda di quest\u2019ultimo volta al riconoscimento del diritto all\u2019indennit\u00e0 ex art. 1751 cod. civ.) (Trib. Napoli \u2013 Sentenza n. 14114 \/ 30.3-30.5.2003 CITIBANK INTERNATIONAL PLC (Avv.ti Girino e Estrangeros) \/ G.A.)\u00a0 (CS141) Conforme: (Trib. Napoli \u2013 Sentenza n. 14829 \/ 30.3-30.5.2003 CITIBANK INTERNATIONAL PLC (Avv.ti Girino e Estrangeros) \/ G.L.)\u00a0 <\/em><strong><em>(CS141)<\/em><\/strong><em>Conforme: (Trib. Napoli \u2013 Sentenza n. 14829 \/ 30.3-30.5.2003 CITIBANK INTERNATIONAL PLC (Avv.ti Girino e Estrangeros) \/ G.L.)\u00a0 <strong>(CS141)<\/strong> <\/em><em>L\u2019apprezzamento circa la sussistenza nel caso concreto di una giusta causa di recesso nel contratto di agenzia \u2013 cio\u00e8 di un evento che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto \u2013 deve essere compiuto tenendo conto della diversa natura dei rapporti e della diversa capacit\u00e0 di resistenza che le parti possono avere nell\u2019economia complessiva dello specifico rapporto.<br \/>\nIn particolare nel rapporto di agenzia la gravit\u00e0 dell\u2019inadempimento all\u2019obbligazione corrispettiva da parte del preponente va commisurato in proporzione alle complessive dimensioni economiche del rapporto e all\u2019incidenza del medesimo inadempimento sull\u2019equilibrio contrattuale costituito dalle parti, cosicch\u00e9, a giustificare un recesso senza preavviso dell\u2019agente \u00e8 richiesto un inadempimento colpevole e di non scarsa importanza che leda in misura considerevole l\u2019interesse dell\u2019agente. (App. Napoli \u2013 Sez. Lavoro, sentenza n. 8100 del 13.11 \u2013 13.12.2007 CITIBANK INTERNATIONAL PLC (Avv.ti Girino e Estrangeros) \/ G.A. <strong>(CS 199)<\/strong> <\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc116909081\" name=\"_Toc116909081\"><\/a>Provvedimenti d\u2019urgenza<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>Il tratto distintivo delle provvedimento innominato ex art. 700 c.p.c. \u00e8 riassumibile nella formula della provvisoriet\u00e0 degli effetti giuridici dello stesso. Tale provvisoriet\u00e0 ricorre ogni qualvolta detti effetti \u2013 ancorch\u00e9 esaustivi di tutti quelli che possono definitivamente ottenersi con il provvedimento che decide la causa di merito \u2013 siano comunque redimibili, ossia suscettibili di efficace misura ripristinatoria almeno per equivalente. Trib. Marsala \u2013 ordinanza 29.10.2003 ENEL S.P.A. (Avv.ti Prof. Ghidini, Girino) \/ AQUACOLTURA MEDITERRANEA S.R.L. <strong>(CS145)<\/strong> <\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc114892746\" name=\"_Toc114892746\"><\/a><a title=\"_Toc116909082\" name=\"_Toc116909082\"><\/a>Pubblicazione della sentenza<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>La pubblicazione della sentenza prevista dall\u2019art. 2600 c.c., in caso di atti di concorrenza sleale compiuti con dolo e colpa, \u00e8 un provvedimento autonomo che pu\u00f2 essere disposto indipendentemente dall\u2019esistenza (o dalla prova) di un danno attuale generico, trattandosi di un rimedio che assolve ad una funzione riparatoria con riguardo a situazioni di pregiudizio specifico gi\u00e0 verificatosi, quali il discredito, ovvero ad una funzione preventiva, rispetto a quelle che potrebbero verificarsi in futuro. (Trib. Monza \u2013 Sentenza 2175 \/ 27.8.2002 ACEA MANODOMESTICI S.R.L. (Avv.ti Prof. Ghidini e Cavani) \/ MAX ITALIA S.R.L.) <strong>(CS081) <\/strong><\/em><em>Non \u00e8 riconoscibile alcuna altra voce di danno, quanto al preteso pregiudizio all\u2019immagine, tenuto conto della funzione di risarcimento in forma specifica da attribuirsi alla disposta (in primo grado) e confermanda pubblicazione della sentenza. (App. Milano \u2013 Sentenza 834 \/ 19.3.2004 ACEA MANODOMESTICI S.R.L. (Avv.ti Prof. Ghidini e Mergati)\/ MAX ITALIA S.P.A.) <strong>(CS113) <\/strong><\/em><\/p>\n<p><em>Non ritiene il giudicante di adottare anche l\u2019ordine di pubblicazione della sentenza di condanna, in considerazione del consistente periodo di tempo ormai intercorso dall\u2019epoca in cui gli illeciti sono stati interrotti. (Trib. Milano . Sentenza 13076 \/ 27.10.2004 FRANCO COSIMO PANINI EDITORE S.P.A. (Avv.ti Girino, Cavani, Mergati) \/ MARTHA 2004 in liquidazione) <strong>(CS125)<\/strong> <\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc116909083\" name=\"_Toc116909083\"><\/a>Pubblicit\u00e0 e modelli sociali<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>Costituisce principio costante nella giurisprudenza del Giur\u00ec quello secondo cui \u00e8 estranea all\u2019ordinamento autodisciplinare la funzione di vincolare la comunicazione pubblicitaria alla promozione di valori di qualsiasi tipo (nella specie il Giur\u00ec ha escluso chela reclame televisiva di un elettrodomestico-giocattolo in cui si rappresentano due bambine nell\u2019atto di giocare a far le casalinghe possa costituire violazione di principi etici di sorta). (Giur\u00ec dell\u2019Autodisciplina Pubblicitaria \u2013 Pronuncia 82 \/ 5.3.2002 LIMA COLLECTION S.P.A. (Avv.ti Girino e Mergati) \/ COMITATO DI CONTROLLO \/ PUBLITALIA \u201980 S.P.A.) <strong>(CS064)<\/strong> <\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc116909084\" name=\"_Toc116909084\"><\/a>Pubblicit\u00e0 occulta<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>Il d.lgs. n. 74\/1992 vieta ogni forma di pubblicit\u00e0 occulta, in considerazione della sua notevole insidiosit\u00e0. Essa, infatti, elude le naturali difese rappresentate dalle risorse critiche alle quali il pubblico \u00e8 solito ricorrere dinanzi ad una pressione pubblicitaria scoperta; \u00e8 pi\u00f9 autorevole ed affidabile, per il fatto che il messaggio ha l\u2019apparenza di un\u2019informazione neutrale disinteressata; \u00e8, infine, particolarmente efficace, in quanto si presta a carpire l\u2019attenzione anche di coloro che usano distoglierla dai messaggi palesi.<br \/>\nLa pubblicit\u00e0 occulta, dunque, nella multiformit\u00e0 delle sue espressioni, disorienta il pubblico dei consumatori, aggirandone i naturali meccanismi di difesa e reazione, oltre, naturalmente, ad alterare la ideale situazione di parit\u00e0 delle imprese nel confronto concorrenziale. (TAR Lazio \u2013 Sentenza 8986 \/ 22.10.2003 TRE D EDITORIALE S.r.l. (Avv. Girino) Autorit\u00e0 Garante della Concorrenza e del Mercato) <strong>(CS102)<\/strong> <\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc116909085\" name=\"_Toc116909085\"><\/a>Pubblicit\u00e0 redazionale (prova)<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>Nell\u2019ambito del divieto di pubblicit\u00e0 occulte ricadono, in particolare, le ipotesi di pubblicit\u00e0 tradizionalmente denominata \u201credazionale\u201d, la quale si rivolge al pubblico con le ingannevoli sembianze di un normale servizio giornalistico, apparentemente riconducibile ad una disinteressata scelta di redazione. La natura pubblicitaria di una comunicazione riposa piuttosto, secondo il Il d.lgs. n. 74\/1992 sulla circostanza della presenza di \u201cuno scopo di promuovere la vendita di beni \u2026 oppure la prestazione di opere o servizi\u201d, fine che \u00e8 evidentemente incompatibile con quello, giornalistico, di fornire un\u2019informazione obiettiva.<br \/>\n<\/em><em>In presenza dell\u2019indicato scopo promozionale, infatti, la citazione del prodotto non \u00e8 espressione di una valutazione di opportunit\u00e0 compiuta in modo disinteressato ed indipendente del giornalista, ma integra gli estremi di una comunicazione che, per il fatto di essere dettata dall\u2019anzidetta finalit\u00e0 pubblicitaria, \u00e8 diretta ad influire sui comportamenti economici dei consumatori [\u2026] Ove manchino delle prove dirette circa la presenza di uno scopo promozionale (id est, in carenza di prove storiche del c.d. rapporto di committenza, che di tale scopo costituisce l\u2019ordinario fondamento), deve riconoscersi, alla luce dei principi generali la possibilit\u00e0 per l\u2019Autorit\u00e0 di procedere per presunzioni \u2013 naturalmente gravi, precise e concordanti \u2013 argomentate alla luce dell\u2019oggettivo modo di presentarsi del testo redazionale.<\/em><em>A ritenere diversamente del resto, data la normale indisponibilit\u00e0 in questa materia di prove dirette, si rivelerebbe sostanzialmente impossibile far emergere e perseguire una tipologia di comunicazione che la legge, invece, vieta, esigendo la trasparenza della pubblicit\u00e0. (TAR Lazio \u2013 Sentenza 8986 \/ 22.10.2003 TRE D EDITORIALE S.r.l. (Avv. Girino) Autorit\u00e0 Garante della Concorrenza e del Mercato) <strong>(CS102)<\/strong> <\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc100000014\" name=\"_Toc100000014\"><\/a>Qualificazione processuale del fatto illecito<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>Il giudice non \u00e8 condizionato dalla qualificazione dell\u2019illecito adottata dalla parte, ma deve tener conto piuttosto del contenuto sostanziale delle pretese, interpretando la domanda giudiziale con riferimento alla volont\u00e0 della parte che emerge non solo dalla formulazione letterale delle conclusioni, ma dall\u2019intero complesso dell\u2019atto che le contiene. In particolare al titolare di un diritto di credito sul quale si sia gi\u00e0 giudicato, \u00e8 precluso agire con una seconda domanda relativa al medesimo diritto quando essa miri ad ottenerne una diversa qualificazione sulla base di criteri differenti da quelli dell\u2019anteriore statuizione. (Trib. Roma \u2013 Sentenza 341016.2.2007 ENAV S.P.A. (Avv.ti Prof. Ghidini, Mergati) \/ D\u2019IPPOLITO FEDERICO MARIA)<strong> (CS 172)<\/strong><\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc3211133231\" name=\"_Toc3211133231\"><\/a>Recesso bilaterale nel contratto a tempo determinato.<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>\u00c8 legittimo ai sensi dell\u2019art. 1373 c.c. il recesso unilaterale da un contratto a tempo determinato quando la relativa facolt\u00e0 sia stata contrattualmente prevista in modo simmetrico in favore di entrambe le parti, ben potendo queste pattuire lo scioglimento anticipato del vincolo anche in contratti aventi una scadenza.<br \/>\nTribunale Milano \u2013 Sentenza 7643\/13.10.2025 ORTOFRUTTA MALAGRIN\u00d2 S.R.L. \/ LIDL ITALIA S.R.L. (Avv.ti Mergati, Signorini) <strong>(CS537)<\/strong><\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc3211133232\" name=\"_Toc3211133232\"><\/a>Recesso (abuso del diritto e buona fede).<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>Le circostanze addotte dal contraente recedente possono essere valutate al fine di accertare se il recedente abbia agito con finalit\u00e0 illegittime ovvero se, come emerso nel caso in esame, la sua condotta appaia giustificata alla luce delle ordinarie logiche imprenditoriali, senza alcuna violazione dei principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.<br \/>\nTribunale Milano \u2013 Sentenza 7643\/13.10.2025 ORTOFRUTTA MALAGRIN\u00d2 S.R.L. \/ LIDL ITALIA S.R.L. (Avv.ti Mergati, Signorini) <strong>(CS537)<\/strong><\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc3211133233\" name=\"_Toc3211133233\"><\/a>Recesso nei contratti della filiera agroalimentare.<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>Non integra violazione della durata minima annuale prevista dall\u2019art. 3 del D.Lgs. n. 198\/2021 il recesso da un contratto di fornitura avente durata annuale, esercitato con effetto coincidente con la naturale scadenza del rapporto.<br \/>\nTribunale Milano \u2013 Sentenza 7643\/13.10.2025 ORTOFRUTTA MALAGRIN\u00d2 S.R.L. \/ LIDL ITALIA S.R.L. (Avv.ti Mergati, Signorini) <strong>(CS537)<\/strong><\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc116909086\" name=\"_Toc116909086\"><\/a>Requisiti di professionalit\u00e0 e onorabilit\u00e0<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>L\u2019art. 2 del DM n. 468 del 1998 e l\u2019art. 2 del DM n. 471 del 1998 assumono quali situazioni impeditive per le cariche di sindaco nelle societ\u00e0 ivi previste il coinvolgimento degli interessati in crisi aziendali senza verifica in concreto dell\u2019attribuibilit\u00e0 dei fatti che le hanno determinate a comportamenti censurabili degli interessati. La finalit\u00e0 della natura presuntiva di detti criteri non pu\u00f2 essere riscontrata nello scopo di tutela dell\u2019immagine esterna e di credibilit\u00e0 dell\u2019impresa finanziaria.<br \/>\nL\u2019esigenza di porre l\u2019autorit\u00e0 di vigilanza in una posizione di neutralit\u00e0 non giustifica la limitazione dell\u2019attivit\u00e0 professionale del sindaco e dell\u2019autonomia della societ\u00e0, che intenda mantenerlo in carica, ritenendolo esente da censure. La societ\u00e0 il cui sindaco sia coinvolto nella crisi di altra impresa deve, quindi, accertare se il sindaco stesso abbia tenuto comportamenti censurabili in relazione a tale crisi cercando d\u2019individuarne l\u2019efficienza causale. (Trib. Milano \u2013 Sentenza 8639 \/ 12.7.2001 P.A. (Avv. Girino) \/ SIMCASSE S.P.A.) <strong>(CS055)<\/strong> <\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc116909087gfsgs\" name=\"_Toc116909087gfsgs\"><\/a>Responsabilit\u00e0 civile &#8211; mancata cancellazione iscrizione ipotecaria e pignoramento \u2013 riforma della sentenza di nullit\u00e0 del titolo \u2013 liceit\u00e0 della condotta<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>Non \u00e8 configurabile alcuna responsabilit\u00e0 risarcitoria in capo alla banca per la mancata cancellazione di un&#8217;iscrizione ipotecaria e di un pignoramento, qualora la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato la nullit\u00e0 del contratto di mutuo sottostante, sia stata integralmente riformata in appello con una pronuncia che ne ha accertato la piena validit\u00e0. La condotta della banca, consistente nel mantenere i gravami in pendenza di impugnazione e a fronte di un titolo infine riconosciuto come legittimo, non costituisce un atto illecito e, pertanto, non pu\u00f2 essere fonte di danno risarcibile.<br \/>\nCorte d\u2019Appello di Venezia \u2013 Sentenza 164\/27.01.2026 \u2013 PURPLE SPV. S.R.L. \/ C.B. (Avv.ti Girino, Gregoroni) <strong>(CS538)<\/strong><\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc116909087\" name=\"_Toc116909087\"><\/a>Responsabilit\u00e0 precontrattuale<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>La disposizione prevista dall\u2019art. 1337 c.c. regola il comportamento a cui le parti sono tenute anche nella fase che precede la conclusione del contratto e prescrive che le parti nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto si comportino secondo buona fede. Si fa riferimento alla buona fede \u201coggettiva\u201d, in quanto regola di comportamento e non mera qualificazione di uno stato psicologico del soggetto, ed esprime il principio di solidariet\u00e0 contrattuale che si traduce nel dovere di lealt\u00e0 e nel cd. obbligo di salvaguardia.<br \/>\n<\/em><em>Si ha responsabilit\u00e0 precontrattuale quando l\u2019interruzione della trattativa risulti priva di ogni ragionevole giustificazione, cos\u00ec da sacrificare arbitrariamente il logico affidamento che la controparte possa aver fatto sulla conclusione del contratto, mentre non si ha violazione del principio di buona fede, quando la interruzione delle trattative \u00e8 fondata sulla giusta causa (Trib. Milano \u2013 Sentenza 4049 \/ 22.11.1990 ELETTROMECCANICA PARIZZI S.P.A. (Prof. Ghidini) \/ KELLER S.P.A. \u2013 KELLER MECCANICA S.P.A.) <strong>(CS008)<\/strong>. <\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a id=\"Toc100000009_00056\"><\/a>Retroversione degli utili<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>La domanda di retroversione degli utili ex art. 125, co. 3 Codice di Propriet\u00e0 Industriale \u00e8 autonoma e alternativa rispetto a quella di natura risarcitoria e va proposta tempestivamente nei termini consentiti per la proposizione delle domande nuove e quindi in atto di citazione o, in caso di domanda riconvenzionale del convenuto, nel primo atto introduttivo. Trib. Milano, <\/em><em>Sez. Spec. Impresa <\/em><em>\u2013 Sentenza 20.5.2014 WATCH SERVICES S.R.L. in liquidazione e in concordato preventivo \/ TOYWATCH S.P.A. (<\/em><em>Avv.ti Prof.\u00a0 Ghidini,\u00a0 Mergati,\u00a0 Signorini<\/em><em>) <strong>(CS296)<\/strong><\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc116909088\" name=\"_Toc116909088\"><\/a>Riassunzione del giudizio (effetti)<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>La riassunzione del giudizio ai sensi dell\u2019art. 50 c.p.c. determina la continuazione del processo iniziato davanti al giudice dichiaratosi incompetente e, di conseguenza, la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda.<br \/>\nDunque, non vi \u00e8 alcuna ragione per ritenere che la non rinnovazione dell\u2019eccezione di incompetenza sollevata alla prima udienza avanti l\u2019autorit\u00e0 giudiziaria milanese possa determinare la decadenza. (Trib. Milano \u2013 Sentenza 4671 \/ 02.04.2001 IMIFIN S.P.A. (Avv.ti Prof. Ghidini e Girino) \u2013 Fallimento Mediogest Sim \/ FALLIMENTO CFC S.R.L. in liquidazione) <strong>(CS036) <\/strong><\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc116909089\" name=\"_Toc116909089\"><\/a>Rimborso IVA nel processo civile<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>L\u2019IVA \u00e8 ricompresa tra le spese del processo, dovute dalla parte soccombente a quella vittoriosa, che quest\u2019ultima assuma di aver versato al proprio difensore, quando non sia autorizzata a portare l\u2019imposta in detrazione (Trib. Brescia \u2013 Sentenza 1917 \/ 7.6.2002 ENEL S.P.A. ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. (Avv. Girino) \/ S.I.A. S.R.L. \u2013 SADEPAN CHIMICA S.R.L. \u2013 SILLA <strong>(CS074)<\/strong> <\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc333333333\" name=\"_Toc333333333\"><\/a>Risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali per segnalazione nei sistemi di informazione creditizia (prova)<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>Deve essere rigettata la domanda di risarcimento danni anche solo con riferimento alla persistenza della segnalazione nei Sistemi di Informazione Creditizia (SIC). Deve escludersi la sussistenza del danno patrimoniale relativo al rifiuto di altro finanziamento quando parte ricorrente non abbia fornito alcun elemento da cui evincere la riconducibilit\u00e0 del diniego di finanziamento alla sussistenza di una pregressa segnalazione, non potendosi ritenere sufficiente la comunicazione da cui il rifiuto appaia riconducibile ad una valutazione complessiva e discrezionale della posizione dell\u2019istante che pur potendo comprendere la segnalazione, non possa essere ricondotta esclusivamente alla stessa. Deve parimenti escludersi il risarcimento dei danni non patrimoniali in difetto di prova, con la precisazione per cui, in caso di illecito trattamento dei dati personali per illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi, il danno non pu\u00f2 essere considerato in re ipsa e ci\u00f2 anche nel quadro di applicazione dell&#8217;art. 2050 c.c. in quanto la \u00ab perdita \u00bb deve essere sempre allegata e provata da parte dell&#8217;interessato. (Trib. Foggia, Ordinanza ex art. 702 bis 1701 \/ 23.7.2020 CA, CT \/ FIDITALIA S.p.A. (Avv.ti Gregoroni e Pavia) <strong>(CS354)<\/strong> <\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc116909090\" name=\"_Toc116909090\"><\/a>Sanzioni agli intermediari (legittimazione all\u2019opposizione)<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>La legittimazione a proporre opposizione ai sensi dell\u2019art. 195 TUF al decreto sanzionatorio emesso dal Ministero dell\u2019Economia e delle Finanze compete non solo all\u2019intermediario, ma anche ai soggetti che rivestono cariche sociali e agli esponenti aziendali (nella specie, la Corte d\u2019Appello di Milano ha riconosciuto la legittimazione attiva dell\u2019esponente aziendale cui la sanzione era stata inflitta, bench\u00e9 il pagamento della stessa fosse stato ingiunto all\u2019intermediario). (App. Milano \u2013 Decreto 1265 \/ 20.11.2002 B.S. (Avv.ti Girino e Estrangeros) \/ MINISTERO DELL\u2019ECONOMIA E DELLE FINANZE \u2013 CONSOB) <strong>(CS085)<\/strong> <\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc3232323235\" name=\"_Toc3232323235\"><\/a>Segnalazione in centrali rischi private (risarcimento del danno patrimoniale)<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>Come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, l\u2019affermazione della responsabilit\u00e0 per illegittimit\u00e0 della segnalazione richiede l\u2019accertamento della sussistenza del nesso di causalit\u00e0 tra la segnalazione stessa e il danno patito (ex art. 1223 c.c.), dovendo essere risarcito soltanto quella che ne sia conseguenza immediata e diretta (\u201cdeve tenersi per fermo il principio, solidamente ancorato al dettato dell\u2019articolo 1223 c.c., applicabile nel campo aquiliano per il tramite dell\u2019articolo 2056 c.c., secondo cui il danno \u00e8 una conseguenza dell\u2019illecito (ovvero dell\u2019inadempimento ), ossia della lesione dell\u2019interesse protetto, conseguenza riguardata dall\u2019ordinamento sotto specie di \u201cperdita\u201d ovvero di \u201cmancato guadagno\u201d collegati alla lesione dell\u2019interesse protetto per il tramite del nesso di causalit\u00e0 (Cass. N. 1931 del 2017). Nel caso di specie, ci\u00f2 che l\u2019attrice ha dedotto come conseguenza della mancata sospensione dei pagamenti e della segnalazione alla centrale rischi \u2013 \u00e8 la compromissione dell\u2019accesso al credito, che avrebbe determinato poi la risoluzione del contratto subita dall\u2019attrice su iniziativa di una propria cliente. Tuttavia, parte attrice si \u00e8 limitata ad affermare che costituisce fatto notorio il rifiuto in epoca Covid-19, della concessione di nuovo credito ad un soggetto anche minimamente segnalato, com\u2019era l\u2019attrice, mentre non v\u2019\u00e8 traccia in atti di qualsivoglia documentazione utile a comprovare il danno da mancata concessione di credito, asseritamente subito dall\u2019attrice. In altre parole, non vi \u00e8 prova che tale segnalazione abbia in effetti impedito all\u2019attrice di accedere al credito e di reperire gli ulteriori mezzi di trasporto necessari ad adempiere all\u2019obbligazione del contratto sottoscritto con il proprio cliente.<br \/>\nTrib. Milano \u2013 Sentenza 3566\/02.05.2025 XXX \/ CNH Industrial Capital Europe (Avv.ti Girino, Estrangeros) <strong>(CS542)<\/strong><\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc3232323236\" name=\"_Toc3232323236\"><\/a>Segnalazione in centrali rischi private (risarcimento del danno all&#8217;immagine)<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>Il danno all\u2019immagine non \u00e8 in re ipsa, identificandosi il danno risarcibile, non con la lesione dell\u2019interesse tutelato dall\u2019ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicch\u00e9 la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova. In particolare, la giurisprudenza \u00e8 granitica nel ritenere che il danno all\u2019immagine sia un danno conseguenza e che quindi esso richieda una specifica prova da parte di chi, assumendo di averlo subito, pretende di essere perci\u00f2 risarcito (ex multis: In tema di risarcimento del danno non patrimoniale subito dalle persone giuridiche, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalit\u00e0 costituzionalmente protetti, ivi compreso il danno all\u2019immagine e alla reputazione commerciale, non costituendo un mero danno-evento, e cio\u00e8 \u201cin re ipsa\u201d, deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici Cass. Sez. 3, 10 luglio 2023 n. 19551. Che il danno all\u2019immagine non possa consistere nella stessa segnalazione illegittima risulta chiaro proprio dal caso di specie ove trattandosi di una segnalazione di basso valore per ciascuno dei tre rapporti di leasing, del tutto isolata, nessun effetto commerciale ha prodotto considerate le concessioni creditizie successive provate dalla convenuta e l\u2019entit\u00e0 del fatturato (di gran lunga pi\u00f9 alto) della societ\u00e0 segnalata rispetto all\u2019importo della rata segnalato. Anche volendo considerare l\u2019aspetto pi\u00f9 propriamente non patrimoniale (art. 2598 c.c.) della reputazione commerciale come espressione immateriale della persona giuridica, l\u2019integrit\u00e0 e la solidit\u00e0 di detta immagine non risulta essere stata scalfita in quanto almeno quattro societ\u00e0 finanziarie ed anche lo Stato hanno ritenuto soddisfacente l\u2019immagine commerciale della societ\u00e0 attrice tanto da aver concesso, durante tutta la permanenza della segnalazione, differenti tipi di facilitazioni creditizie, come chiaramente indicato nei bilanci della convenuta prodotti dalla attrice.<br \/>\nTrib. Milano \u2013 Sentenza 3566\/02.05.2025 XXX \/ CNH Industrial Capital Europe (Avv.ti Girino, Estrangeros) <strong>(CS542)<\/strong><\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a id=\"Toc100000009_00058\"><\/a>Sequestro conservativo (Periculum in mora)<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>Il requisito del periculum non deve consistere nel mero timore soggettivo del creditore di perdere le garanzie del proprio credito, ma deve concretarsi in una situazione di pericolo reale ed oggettiva, evincibile sia da elementi oggettivi (concernenti la sopravvenuta inadeguatezza \u2013 qualitativa o quantitativa \u2013 del patrimonio del debitore rispetto al presunto credito da tutelare, sia da elementi soggettivi (desumibili dal comportamento del debitore che renda verosimile l\u2019eventualit\u00e0 di un depauperamento del suo patrimonio).<br \/>\nIn caso di debito solidale ai fini della concessione del sequestro conservativo, se, per un verso, non \u00e8 necessario che il requisito del periculum in mora ricorra nei confronti di tutti i soggetti ritenuti condebitori, per altro verso, la sussistenza del periculum nei confronti di uno o di alcuni di essi non legittima la concessione dell\u2019invocato provvedimento cautelare nei confronti anche degli altri (Tribunale Macerata \u2013 Ordinanza 9 agosto 2014 \u00a0TIRABASSO S.R.L. (<\/em><em>Avv.ti Prof.\u00a0 Ghidini,\u00a0 Mergati,\u00a0 Signorini<\/em><em>) \/ SMART TRADE S.P.A., M.F., G.O., R.R.) <strong>(CS334)<\/strong><\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc116909091\" name=\"_Toc116909091\"><\/a>Societ\u00e0 (amministratore di fatto)<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>Un soggetto che abbia posto in essere operazioni per alcune centinaia di milioni di lire sui conti correnti bancari della societ\u00e0, recandosi personalmente agli sportelli, sottoscrivendo in piena autonomia titoli e atti riferibili alla societ\u00e0, svolgendo insomma tutta un\u2019attivit\u00e0 negoziale dalla quale sono scaturite conseguenze economiche non trascurabili deve essere qualificato quale amministratore di fatto della societ\u00e0.<br \/>\nL\u2019attivit\u00e0 di tale soggetto non corrisponde ad occasionali atti d\u2019intromissione, ma integra appunto un ruolo continuativo di gestione, in forza di una sorta di mandato institorio rilasciato in via del tutto generale. Quanto alla rilevanza dell\u2019arco di tempo per cui tale situazione s\u2019\u00e8 protratta, deve considerarsi che sia sufficiente il periodo compreso tra l\u2019aprile e il luglio del 1993, soprattutto ove si consideri che proprio in quei mesi \u00e8 stata posta in essere una frenetica attivit\u00e0 negoziale. (Trib. Milano \u2013 Sentenza 1323 \/ 10.02.2000 FALLIMENTO SOPRIM (Avv. Prof. Ghidini e Girino) \u2013 R.R. \u2013 COGERI S.R.L.) <strong>(CS043) <\/strong><\/em><em>Per l\u2019attribuzione della qualit\u00e0 di amministratore di fatto non \u00e8 affatto necessaria la formale o implicita investitura, ma \u00e8 sufficiente che l\u2019attivit\u00e0 in concreto svolta abbia comportato l\u2019effettivo esercizio di poteri di gestione per un tempo apprezzabile. <\/em><em>Un periodo di quattro mesi \u00e8 sufficiente ed integrare i requisiti di continuit\u00e0 e di sistematicit\u00e0, necessari ai fini della configurazione di un amministratore di fatto, tanto pi\u00f9 se l\u2019attivit\u00e0 svolta ha avuto carattere di particolare intensit\u00e0 e continuit\u00e0, producendo rilevanti effetti sulla vita e sul patrimonio della societ\u00e0. (App. Milano \u2013 Sentenza 1956 \/ 20.06.2003 FALLIMENTO SOPRIM S.R.L. (Prof. Avv. Gustavo Ghidini) \/ R.R.) <strong>(CS100)<\/strong> <\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc116909092\" name=\"_Toc116909092\"><\/a>Societ\u00e0 (assunzione di partecipazioni vietata)<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>L\u2019art. 2361 c.c. che vieta l\u2019assunzione di partecipazione in altre imprese quando per la misura e per l\u2019oggetto della partecipazione risulta sostanzialmente modificato l\u2019oggetto sociale determinato dall\u2019atto costitutivo non deve essere applicato secondo un\u2019interpretazione estensiva: tale norma, quindi, non \u00e8 finalizzata ad evitare un\u2019elusione dell\u2019art. 2437 che riconnette solamente alle modifiche statutariamente \u201cformalizzate\u201d dell\u2019oggetto sociale, un diritto di recesso del socio. <\/em><em>Il confronto tra gli artt. 2384 e 2384 bis da una parte e l\u2019art. 2361 dall\u2019altra dimostra che non pu\u00f2 esservi sovrapposizione tra queste norme, giacch\u00e9 anche quando l\u2019assunzione di partecipazioni trasmodi per la misura e per l\u2019oggetto in guisa tale da modificare sostanzialmente l\u2019oggetto sociale, ma sia stata comunque genericamente prevista dallo statuto, non potrebbe mai considerarsi sussistente anche una violazione degli artt. 2384 e 2384 bis, non potendosi certo ravvisarsi il carattere dell\u2019 \u201cestraneit\u00e0\u201d rispetto all\u2019oggetto in tale acquisizione, e di conseguenza non vi sarebbe materia per estrapolare ex art. 2409 una presunta responsabilit\u00e0 dell\u2019organo amministrativo in ragione del compimento di atti ultra vires. <\/em><\/p>\n<p><em>L\u2019art. 2361 c.c. prevede un comando-divieto composito, volto a sanzionare le modificazioni dell\u2019oggetto realizzate con assunzione di partecipazioni la cui rilevanza emerga in rapporto alternativo sia rispetto al capitale della controllante, sia (o anche) rispetto al capitale della controllata. La trasformazione in holding per l\u2019assunzione di partecipazioni in misura da considerarsi rilevante o determinante alla stregua di queste due possibili opzioni, \u00e8 comunque tendenzialmente idonea a determinare una modifica dell\u2019oggetto sociale. <\/em><\/p>\n<p><em>L\u2019art. 2361c.c. tutela comunque l\u2019interesse del socio all\u2019immodificabilit\u00e0 della struttura organizzativa della societ\u00e0, ma condiziona tale effetto vietato (mutamento sostanziale ovvero effettuale dell\u2019oggetto) ad una modalit\u00e0 (acquisto di partecipazioni ultra modum) senza la quale l\u2019effetto stesso non potrebbe che restare irrilevante per la legge. <\/em><\/p>\n<p><em>Il raccordo tra l\u2019art. 2361 e 2630 c.c. configura una complessiva fattispecie incriminatrice che non pu\u00f2 che essere di stretta interpretazione, avulsa da integrazioni estensive o analogiche in malam partem, senza che possa residuare alcuno spazio per una diversa espansione interpretativa a fini meramente civilistici. Quindi, quando si verifica un eventuale modifica pi\u00f9 o meno rilevante dell\u2019oggetto sociale non gi\u00e0 attraverso l\u2019assunzione di partecipazioni, ma per un\u2019altra e diversa causa, tale effetto si sottrae ad una negativa valutazione (e sanzione) sia di tipo penale, che civile, alla stregua della disciplina apprestata dagli artt. 2361 e 2630. (App. Milano \u2013 Decreto 20.10.2002 TERMOREGOLATORI CAMPINI S.p.A. (Avv. Girino) \/ G.S.) <strong>(CS056)<\/strong> <\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc116909093\" name=\"_Toc116909093\"><\/a>Societ\u00e0 (diritto di recesso)<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>Il diritto di recesso del socio non \u00e8 previsto dal nostro ordinamento societario come un rimedio di carattere generale a presidio della tutela del socio di minoranza, ma solo come reazione contro una modifica organizzativa della societ\u00e0 che abbia manifestazione esteriore una modifica dell\u2019atto costitutivo. Sono, quindi, assolutamente tassative le ipotesi in cui la legge attribuisce al socio un diritto di recesso a tutela del suo interesse a non subire modifiche della struttura organizzativa volute dalla maggioranza, ipotesi tutte che presuppongono modifiche statutarie formalizzate e stabili. (App. Milano \u2013 Decreto 20.10.2002 TERMOREGOLATORI CAMPINI S.p.A. (Avv. Girino) \/ G.S.) <strong>(CS056)<\/strong> <\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc116909094\" name=\"_Toc116909094\"><\/a>Societ\u00e0 (effetti della nullit\u00e0 di clausola statutaria)<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>La dichiarazione di nullit\u00e0 di una clausola statutaria non \u00e8 in grado di travolgere il contenuto di una delibera assembleare antecedentemente adottata e pienamente valida (nella specie, il Tribunale ha ritenuto valida la delibera di nomina dell\u2019amministratore unico adottata anteriormente all\u2019accertamento della nullit\u00e0 della clausola statutaria che consentiva all\u2019assemblea ordinaria di scegliere se la societ\u00e0 dovesse essere amministrata da un amministratore unico o da un C.d.A.). Trib. Como \u2013 Sentenza 410 \/ 15.3.2001 TAMBURINI &amp; CO. S.R.L. (Avv.ti Prof. Ghidini e Girino) \/ BILD S.R.L. <strong>(CS042)<\/strong> <\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc116909095\" name=\"_Toc116909095\"><\/a>Societ\u00e0 (natura dell\u2019organo amministrativo)<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>L\u2019amministratore e il consiglio di amministrazione non sono organi contrapposti dell\u2019ente sociale. Ne consegue che la disciplina dell\u2019organo amministrativo in materia di competenze, poteri e responsabilit\u00e0, sia esso a composizione monocratica o collegiale, rimane immutata. App. Milano \u2013 Sentenza 1719 \/ 27.6.2000 TAMBURINI &amp; CO. S.R.L. (Avv.ti Prof. Ghidini e Girino) \/ BILD S.R.L. <strong>(CS029)<\/strong> <\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc116909096\" name=\"_Toc116909096\"><\/a>Societ\u00e0 (nullit\u00e0 delibere consiliari)<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>Nell\u2019ipotesi di deliberazioni del consiglio d\u2019amministrazione di una societ\u00e0, che siano nulle per impossibilit\u00e0 o illiceit\u00e0 dell\u2019oggetto trova applicazione l\u2019art. 2379 c.c. che richiama le disposizioni dell\u2019art. 1421 c.c. sulla legittimazione all\u2019azione di nullit\u00e0. (Trib. Milano \u2013 Sentenza 8639 \/ 12.7.2001 P.A. (Avv. Girino) \/ SIMCASSE S.P.A.) <strong>(CS055)<\/strong> <\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc116909097\" name=\"_Toc116909097\"><\/a>Societ\u00e0 (prorogatio dell\u2019amministratore)<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>\u00c8 legittimato ad indire l\u2019assemblea, ed agisce in regime di prorogatio, l\u2019amministratore cessato dalla carica fintantoch\u00e9 la societ\u00e0 non si doti di un nuovo organo amministrativo. Trib. Como \u2013 Sentenza 410 \/ 15.3.2001 TAMBURINI &amp; CO. S.R.L. (Avv.ti Prof. Ghidini e Girino) \/ BILD S.R.L. <strong>(CS042)<\/strong> <\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc116909098\" name=\"_Toc116909098\"><\/a>Societ\u00e0 (responsabilit\u00e0 solidale degli amministratori)<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>L\u2019art. 2392 c.c. impone a tutti gli amministratori un generale dovere di vigilanza sul generale andamento della gestione, che non viene meno \u2013 come si evince dall\u2019espressione \u201cin ogni caso\u201d utilizzata dalla norma citata \u2013 neppure nell\u2019ipotesi di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di uno o pi\u00f9 amministratori.<\/em><\/p>\n<p><em>La responsabilit\u00e0 solidale degli amministratori derivante da detto dovere di vigilanza pu\u00f2 essere in parte attenuata soltanto nelle ipotesi in cui la complessit\u00e0 della gestione sociale renda necessaria la ripartizione di competenze ed attivit\u00e0 mediante ricorso ad istituti specifici, quali le deleghe di funzioni al comitato esecutivo o ad uno o pi\u00f9 amministratori, attraverso una procedura formalizzata secondo la previsione dell\u2019art. 2381 c.c., ma si deve escludere che, al di fuori delle ipotesi riconducibili al citato art. 2381, una divisione di fatto delle competenze tra gli amministratori, l\u2019adozione, di fatto, del metodo disgiuntivo o semplicemente l\u2019affidamento dell\u2019attivit\u00e0 di altri componenti il collegio di amministrazione, possano valere ad escludere la responsabilit\u00e0 di alcuni amministratori per le violazioni commesse dagli altri, posto che la condotta omissiva per affidamento a terzi, lungi dal comportare esclusione di responsabilit\u00e0, pu\u00f2 costituire invece ammissione dell\u2019inadempimento dell\u2019obbligo di diligenza e vigilanza.<br \/>\nIn particolare deve escludersi che l\u2019attribuzione ad alcuni amministratori dei poteri di amministrazione straordinaria faccia venir meno i poteri di vigilanza incombenti agli amministratori cui siano riconosciuti solo poteri di ordinaria amministrazione. (Trib. Roma \u2013 sentenza 208 \/ 7.1.2005 ENAV S.P.A. (Prof. Ghidini) \/ G.S.)<strong> (CS140)<\/strong> <\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc100000015\" name=\"_Toc100000015\"><\/a>Societ\u00e0 (revoca dell\u2019amministratore)<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>L\u2019incapacit\u00e0 dell\u2019organo amministrativo di una societ\u00e0 per azioni, di assicurare un\u2019appropriata ed efficiente gestione volta a garantire il raggiungimento dello scopo sociale, \u00e8 da considerarsi giusta causa per la revoca dei componenti del suddetto consiglio, finanche si tratti di una revoca meramente implicita, posta in essere tramite la nomina di un nuovo organo amministrativo.(Nel caso di specie gravi dissidi interni all\u2019organo di amministrazione collegiale non permettevano una tempestiva ed efficiente amministrazione della societ\u00e0). (Trib. Roma \u2013 Sentenza 208\/25.1.2005 ENAV S.P.A. (Avv.ti Prof. Ghidini, Mergati) \/ S. G.) <strong>(CS140)<\/strong><\/em><\/p>\n<p><em>La giusta causa di revoca della carica gestionale, che esclude il diritto dell\u2019amministratore revocato al risarcimento del danno prodotto dall\u2019anticipato scioglimento del rapporto, \u00e8 integrata dal venir meno del rapporto fiduciario. Tale situazione deve sempre essere motivata da un ulteriore elemento rispetto al mero dissenso, in modo da potersi fondatamente ritenere che siano venuti meno, in capo all\u2019amministratore, quei requisiti di tipo professionale che devono contraddistinguere il buon gestore di impresa altrui. (Trib. Roma \u2013 Sentenza 341016.2.2007 ENAV S.P.A. (Avv.ti Prof. Ghidini, Mergati) \/ D.I.F.M.) <strong>(CS 172)<\/strong><\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc116909099\" name=\"_Toc116909099\"><\/a>Societ\u00e0 (revoca implicita dell\u2019A.U.)<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>La nomina, in seno ad una societ\u00e0 di capitali, di un consiglio di amministrazione, del quale venga chiamato a far parte chi fino ad allora abbia espletato le funzioni di amministratore unico, comporta la revoca implicita di quest\u2019ultimo da tale carica in quanto incompatibile con la successiva, non essendo ipotizzabile \u2013 dato il diverso contenuto di poteri esercitabili nell\u2019uno e nell\u2019altro caso \u2013 una continuit\u00e0 soggettiva gestoria qualora all\u2019organo monocratico si sostituisca l\u2019organo collegiale, a nulla rilevando che al precedente amministratore unico siano attribuite le funzione di amministratore delegato; ne consegue che, ove detta revoca implicita sia avvenuta senza giusta causa, all\u2019amministratore spetta il diritto al risarcimento dei danni ai sensi dell\u2019art. 2383, terzo comma, cod. civ. (Trib. Roma \u2013 sentenza 208 \/ 7.1.2005 ENAV S.P.A. (Prof. Ghidini) \/ G.S.)<strong> (CS140)<\/strong> <\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc116909100\" name=\"_Toc116909100\"><\/a>Societ\u00e0 (spese legali dell\u2019amministratore)<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>L\u2019attivit\u00e0 prestata dall\u2019organo amministrativo per difendere e sostenere la correttezza del proprio operato deve considerarsi svolta nel fondamentale interesse della soci\u00e8t\u00e0, e rientra, quindi, nell\u2019ambito dell\u2019incarico ricevuto. Ne consegue che le spese di difesa tecnica e legale sostenute dagli amministratori (e dai sindaci) denunziati nel procedimento ex art. 2409 c.c. promosso dal socio di minoranza, nell\u2019ipotesi di rigetto della denunzia, vanno ricondotte entro il limiti del mandato ad amministrare nell\u2019ambito dell\u2019art. 1720, 2\u00ba comma, c.c., per cui debbono essere rimborsate dalla societ\u00e0. App. Milano \u2013 Sentenza 713 \/ 13.3.2001 TAMBURINI &amp; C. S.R.L. (Avv.ti Prof. Ghidini, Girino, Estrangeros) \/ BILD S.R.L. <strong>(CS030)<\/strong> <\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc116909101\" name=\"_Toc116909101\"><\/a>Societ\u00e0 (statuto e nomina amministratori)<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>La disposizione di cui all\u2019art. 2380 comma III, cod. civ., dettata in per le S.p.a., \u00e8 applicabile alle S.r.l. E\u2019 valida, pertanto, la clausola statutaria che indichi solo un numero massimo e minimo di componenti del Consiglio di Amministrazione, affidandone la determinazione all\u2019assemblea.<br \/>\n<\/em><em>La determinazione del numero dei componenti dell\u2019organo amministrativo non rientra, per il solo di fatto di comportare una modifica dello statuto, nella competenza esclusiva dell\u2019assemblea straordinaria, ben potendo, invero, essere disposta anche dall\u2019assemblea ordinaria. App. Milano \u2013 Sentenza 1719 \/ 27.6.2000 TAMBURINI &amp; CO. S.R.L. (Avv.ti Prof. Ghidini e Girino) \/ BILD S.R.L. <strong>(CS029)<\/strong> <\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc116909102\" name=\"_Toc116909102\"><\/a>Sospensione del processo<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>Non \u00e8 necessario n\u00e9 opportuno sospendere un giudizio avente ad oggetto un brevetto italiano, in attesa della definizione dei procedimenti amministrativi contenziosi sui brevetti statunitense ed europeo, posto che sul brevetto italiano non ha alcuna influenza l\u2019esito di dette procedure straniere. (App. Milano \u2013 Sentenza 2096 \/ 13.7.2004 AGIPPETROLI S.P.A. (ora ENI S.P.A.) (Prof. Ghidini) \/ A.R.) <strong>(CS116)<\/strong> <\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc116909103\" name=\"_Toc116909103\"><\/a>Stato di insolvenza (prova)<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>L\u2019accertamento della conoscenza dello stato di insolvenza in capo alla creditrice nel momento della ricezione del pagamento si deve affrontare, in contumacia del convenuto, sotto il profilo della mera conoscibilit\u00e0.<br \/>\n<\/em><em>Il principio della conoscibilit\u00e0 dello stato di dissesto irreversibile in cui versa il proprio debitore \u00e8 costruito dalla giurisprudenza sulla base di criteri di comune capacit\u00e0 di comprensione ed indagine, nonch\u00e9 diligenza nell\u2019esperire le attivit\u00e0 suddette. Come qualsiasi prova presuntiva deve essere basata su elementi gravi, precisi e concordanti, comunemente definiti elementi sintomatici dell\u2019insolvenza e tra questi principalmente si distinguono i protesti e le azioni esecutive. (Trib. Milano \u2013 Sentenza 9202 \/ 01.09.1997 FALLIMENTO SOPRIM S.R.L. (Prof. Ghidini)\/ B.N.) <strong>(CS023)<\/strong> <\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc116909104\" name=\"_Toc116909104\"><\/a>Successione di leggi<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>La nuova norma introdotta dal d. lgs. 447\/1999, la quale ha disposto che l\u2019azione diretta ad ottenere la dichiarazione di nullit\u00e0 di un marchio per difetto di novit\u00e0 pu\u00f2 essere esercitata soltanto dai titolari dei diritti anteriori, \u00e8 direttamente applicabile anche ai procedimenti giudiziari instaurati prima dell\u2019entrata in vigore della predetta disposizione. (App. Milano \u2013 Sentenza 1212 \/ 8.5.2001 TRE EDITORIALE S.P.A. (Avv.ti Prof. Ghidini e Girino) \u2013 CEU S.P.A. \/ HARLEQUIN ENTREPRISES LTD \u2013 HARLEQUIN ENTERPRISES B.V.) <strong>(CS040) <\/strong><\/em><\/p>\n<p><em>La disciplina della convalidazione del marchio applicabile \u00e8 quella di cui alla vigente versione introdotta con d. leg. N. 198\/96 sia per quanto riguarda la fattispecie venutasi a creare prima dell\u2019entrata in vigore del predetto d. leg. che per quelle successive, ricavandosi tale regola dai principi generali in tema di successioni di leggi nel tempo e, a contrario, dalla disposizione transitoria contenuta nell\u2019art. 89, 1 co., d. leg. n. 480\/92 che dispone l\u2019applicazione della normativa anteriore \u201cquanto alle cause di nullit\u00e0\u201d. (Trib. Macerata \u2013 Sentenza 569 \/ 17.04.2002 FALL.TO TRILOGY S.R.L. (Prof. Ghidini)\/ CONFEZIONI PENNESI DI PENNESI ADO &amp; C.) <strong>(CS088)<\/strong> <\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc116909105\" name=\"_Toc116909105\"><\/a>Transazione (effetti sui terzi)<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>L\u2019atto transattivo intervenuto tra la societ\u00e0 attrice e la prima convenuta dimostra inequivocabilmente che, quantomeno in parte, quest\u2019ultima era responsabile, per cui gi\u00e0 solo per questo la domanda proposta nei confronti degli altri convenuti deve essere ridotta, non potendosi evidentemente persistere nella stessa richiesta iniziale, poich\u00e9, altrimenti, la societ\u00e0 attrice avrebbe conseguito indebitamente un risarcimento maggiore di quello richiesto con l\u2019atto di citazione. (Trib. Trani \u2013 Sentenza 1479 \/ 02.10.2002 INSPECTORATE ESPANOLA S.A. (Avv.ti Prof. Ghidini e Girino) \u2013 SPAMAT S.R.L COMPANIA CONTINENTAL HISPANICA S.A. ALLIANZ INDDUSTRIAL CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. VEGAMAR S.A.S. \/ AGRI CONF S.R.L.) <strong>(CS098)<\/strong> <\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc116909106565\" name=\"_Toc1169091065655\"><\/a>Truffe Bancarie (Phishing \u2013 Spoofing)<\/h3>\n<\/td>\n<td><em><em><br \/>\nAl fine di escludere, ai sensi dell\u2019art. 12, d.lgs. 11\/2010, la responsabilit\u00e0 del prestatore di servizi di pagamento che abbia adottato un sistema di autenticazione forte, possono costituire colpa grave solo le condotte negligenti dell\u2019utente pagatore che afferiscono alla propria sfera di influenza, condotte che, in particolare, comportano una grave violazione degli obblighi di cui di cui all\u2019art. 7, tra cui il dovere di custodia e sicurezza delle credenziali personalizzate di autenticazione, integrato dalla loro divulgazione al telefono, ad un utente sconosciuto, il quale aveva chiamato da un numero nemmeno riconducibile all\u2019istituto di credito; nonch\u00e9 l\u2019 autorizzazione dell\u2019operazione, nonostante gli alert ricevuti. Condotte che assumono ancora pi\u00f9 rilievo se l\u2019istituto di credito ha pubblicizzato presso i suoi clienti i rischi insiti in questi tentativi di truffa.<br \/>\nTrib. Milano, Sentenza 4995 \/ 07.06.2022 D.C. \/ Ing Bank N.V. Milan Branch S.p.a. (Avv.ti Pavia, Gregoroni) <strong>(CS377)<\/strong><\/em><\/em>Non merita accoglimento la doglianza del cliente, secondo cui la truffa sarebbe stata realizzata a seguito di una violazione dei dati personali conservati dalla convenuta o a causa di un hackeraggio del suo sistema di comunicazione, trattandosi di un\u2019allegazione che non tiene conto della quotidiana e massiva condivisione di quel tipo di dati personali con molteplici responsabili del trattamento. In difetto di prova, non pu\u00f2 dunque considerarsi un malfunzionamento imputabile all\u2019istituto di credito la manipolazione, ad opera di terzi, dei dati del mittente, tale da far apparire il messaggio come proveniente dal numero normalmente utilizzato dall\u2019intermediario negli scambi con il cliente. Il messaggio civetta, non inoltrato attraverso le linee telefoniche della banca, perviene e viene interpretato dal solo dispositivo in possesso del cliente. Tale evento si verifica, dunque, nella sfera giuridica delle parti di tale comunicazione (truffatore \/ cliente), su cui il prestatore dei servizi di pagamento non pu\u00f2 intervenire.<br \/>\nTrib. Milano, Sentenza 4995 \/ 07.06.2022 D.C. \/ Ing Bank N.V. Milan Branch S.p.a. (Avv.ti Pavia, Gregoroni) <strong>(CS377)<\/strong>L\u2019obbligo di monitoraggio e di sospensione dei pagamenti (o di qualche altra forma di intervento), in caso di \u201canomalia\u201d degli stessi, non \u00e8 sancito esplicitamente n\u00e9 all\u2019art. 8 d.lgs. 11\/2010, n\u00e9 all\u2019art. 70 dir. 2366\/2015\/UE di cui ne costituisce attuazione e non \u00e8 supportato da adeguata base giuridica e normativa vigente. Tale obbligo confligge con l\u2019obiettivo di garantire certezza e celerit\u00e0 dei pagamenti, anche nell\u2019interesse dei consumatori stessi, e con il delicato bilanciamento normativo di riparto delle reciproche responsabilit\u00e0, secondo le rispettive sfere di influenza. Se il legislatore europeo avesse voluto introdurre un obbligo di monitoraggio preordinato ad un obbligo di sospensione dell\u2019esecuzione del contratto (o di qualche altra forma di intervento) lo avrebbe inevitabilmente sancito, avendo predisposto una dettagliata disciplina di riparto di responsabilit\u00e0 ed obblighi. E invece, l\u00e0 dove ha previsto un obbligo di monitoraggio, non l\u2019ha mai correlato ad un dovere di intervento preventivo, evidentemente per evitare prevedibili, frequenti e potenzialmente pregiudizievoli intoppi del mercato dei servizi di pagamento. Un obbligo di monitoraggio non pu\u00f2 essere invocato in forza del principio di buona fede integrativa. I PSP gestiscono cospicui traffici di pagamento, non governabili senza software automatici che eseguano gli ordini di pagamento correttamente autenticati. Imporre ai medesimi di intervenire ogni qualvolta un\u2019operazione superi, per importo o frequenza, uno schema di comportamento storico, comporterebbe un discrezionalit\u00e0 difficilmente compatibile con la ratio del sistema normativo: infatti, in difetto di parametri di riferimento, i PSP dovrebbero autonomamente scegliere la lunghezza del periodo di osservazione su cui costruire lo schema normale di azione del proprio utente pagatore, stabilire dopo quale soglia intervenire, come intervenire (con ulteriore SMS o con sospensione), dopo quanti pagamenti anomali, con quali destinatari, con possibile nocumento della fiducia dei consumatori sulla fluidit\u00e0, efficacia e celerit\u00e0 del sistema. Ci\u00f2 comporterebbe incertezza e gravi disagi ai consumatori stessi, con possibili profili di responsabilit\u00e0 dei PSP, sia in caso di (erroneo) intervento sia in caso di inerzia (all\u2019origine ritenuta giustificata).<br \/>\nTrib. Milano, Sentenza 4995 \/ 07.06.2022 D.C. \/ Ing Bank N.V. Milan Branch S.p.a. (Avv.ti Pavia, Gregoroni) <strong>(CS377)<\/strong>Il sistema dei servizi di pagamento \u00e8 improntato sulle rispettive sfere di influenza banca\/cliente, con il limite di sicuri meccanismi di autenticazione e della colpa grave dell\u2019utente. L\u2019articolo l\u2019art. 24 D.lgs. 11\/2010 (cfr. art. 88, 2366\/2015\/UE) tutela, l\u2019affidamento del PSP su quanto indicato nell\u2019ordine di pagamento; non contempla alcuno spazio per l\u2019eventualit\u00e0 che il terzo avente causa sia un beneficiario atipico (o anomalo) o abbia un conto di riferimento presso un Paese terzo, non affidabile. Ci\u00f2 su cui il PSP pu\u00f2 fare affidamento, in tal caso, \u00e8 la corretta autenticazione e la corrispondenza tra il conto del beneficiario e l\u2019identificativo univoco indicato dal proprio utente pagatore<br \/>\nTrib. Milano, Sentenza 4995 \/ 07.06.2022 D.C. \/ Ing Bank N.V. Milan Branch S.p.a. (Avv.ti Pavia, Gregoroni) <strong>(CS377)<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a id=\"Toc100000009_00053\"><\/a>Tutela della concorrenza<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>Sebbene di per s\u00e9 gli artt. 101 e 102 TFUE (gi\u00e0 artt. 81 CE e 82 CE) riguardino esclusivamente la condotta delle imprese e non le disposizioni legislative regolamentari emanate dagli Stati membri, ci\u00f2 non toglie che tali articoli obbligano gli Stati membri a non adottare o mantenere in vigore provvedimenti, anche di natura legislativa o regolamentare, idonei a eliminare l\u2019effetto utile delle regole di concorrenza applicabili alle imprese (v. sentenze Corte Giust. 16 novembre 1977, causa 13\/77, 21 settembre 1988, causa 267\/86; 17 novembre 1993, causa C-185\/91; 9 giugno 1994, causa C-153\/93; 5 ottobre 1995, causa C-96\/94); 19 febbraio 2002, causa C-35\/99; 9 settembre 2003 in C-198\/01) (Trib. Milano \u2013 Ordinanza 7.8.2013 VENETO LIBRI S.r.l., LA CERCHIA S.R.L., NORMA LIBRI S.R.L. \/ SMA S.P.A. (Avv.ti Prof. Ghidini, Mergati, Signorini), IPER MONTEBELLO S.P.A., GS S.P.A., COOP LOMBARDIA SOC. COOP., PAM PAORAMA S.P.A., ASSOCIAZIONE LIBRAI ITALIANI) <strong>(CS327)<\/strong><\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc116909106\" name=\"_Toc116909106\"><\/a>Ufficio Brevetti (trasmissione atti giudiziari)<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>La trasmissione all\u2019Ufficio Brevetti della copia degli atti introduttivi dei giudizi in cui si discute dei brevetti pu\u00f2 essere effettuata in ogni momento nel corso del giudizio di primo grado, tant\u2019\u00e8 che l\u2019Autorit\u00e0 Giudiziaria ne deve disporre la comunicazione nell\u2019inerzia delle parti.<br \/>\nQueste ultime, pertanto, possono non solo ottemperare all\u2019obbligo fissato dall\u2019art. 80 l.i. sino al momento in cui la causa passa in decisione, ma anche, ed a maggior ragione, produrre la relativa comunicazione senza il rispetto dei termini fissati dall\u2019art. 184 c.p.c<strong>.<\/strong> (Trib. Monza \u2013 Sentenza 1094 \/ 29.4.1999 MECALL S.R.L. (Prof. Ghidini) \u2013 AUSL SASSARI \/ CAT DI CORSINI GIUSEPPE &amp; C. S.P.A.) <strong>(CS024) <\/strong><\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Toc11690910dfgdf6\" name=\"_Toc11690910dfgdf6\"><\/a>Usura<\/h3>\n<\/td>\n<td>\u00c8 del tutto apodittica la ricostruzione volta a censurare l\u2019usurariet\u00e0 di un contratto attraverso il riferimento al c.d. T.E.M.O. inteso quale tasso effettivo di mora. L\u2019approccio ipotizza \u201cun\u2019erogazione singola di tutto il capitale finanziato \u2013 coincidente con la prima rata del piano di ammortamento \u2013 ed un ritardo pari a 29 giorni, cos\u00ec esulandosi del tutto dal reale andamento del rapporto. In tal modo si finisce col parametrare la quota di interessi moratori non gi\u00e0 al capitale residuo ancora dovuto bens\u00ec alla quota capitale della rata tardivamente onorata con la conseguenza di conteggiare un tasso di mora necessariamente superiore a quello effettivamente applicato. Inoltre, la ricostruzione in esame oblitera del tutto il dato cronologico omettendo di considerare che \u2013 verificatosi il ritardo nei pagamenti \u2013 il rapporto tende ad esaurirsi ben prima cos\u00ec dovendosi conteggiare interessi di mora in termini sostanzialmente contenuti e tali da evitare il superamento della soglia &#8211;<br \/>\n<em>(Trib. Milano, Sentenza 2008 \/ 10.3.2021 S.T. S.r.l. \/ Bnp Paribas Lease Group Leasing Solutions S.p.a. (Avv.ti Girino, Estrangeros, Pavia) <strong>(CS358)<br \/>\n<\/strong><\/em>L\u2019irrilevanza della penale contrattuale ai fini della valutazione dell\u2019usura cd. oggettiva \u00e8 stata rilevata nelle Istruzioni della Banca d\u2019Italia laddove si \u00e8 messo in evidenza che le penali poste a carico del cliente e previste in caso di estinzione anticipata del rapporto sono da ritenersi meramente eventuali, e quindi non vanno aggiunte alle spese di chiusura della pratica ai fini della valutazione del superamento della soglia usura (cfr. Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull\u2019usura \u2013 2016 &#8211; Sezione I par. C4). In sostanza, tutti gli importi aventi valenza eventuale non possono essere considerati quali spese connesse all\u2019erogazione del credito e, quindi, rilevanti ai fini della valutazione di conformit\u00e0 al tasso soglia &#8211;<br \/>\n<em>(Trib. Milano, Sentenza 2008 \/ 10.3.2021 S.T. S.r.l. \/ Bnp Paribas Lease Group Leasing Solutions S.p.a. (Avv.ti Girino, Estrangeros, Pavia) <strong>(CS358)<\/strong><\/em><br \/>\n<br><br \/>\n<em>Corte d\u2019appello di Firenze, 30 giugno 2021 n. 1327\/2021 &#8211; Banca X e Servicer Y (Avv. Emilio Girino) vs. Societ\u00e0 e Garante<\/em><br \/>\n<strong>Interessi moratori \u2013 Rilevanza della maggiorazione fissata dalla Banca d\u2019Italia \u2013 Usura \u2013 Esclusione <\/strong><br \/>\nIl tasso di mora pattuito va calcolato considerando il coefficiente in aumento ai fini moratori calcolato nella prospettiva della L. n. 108\/1996 dalla Banca d&#8217;Italia con nota 3 luglio 2013 nella misura del 2,1%. L&#8217;eventuale superamento della soglia di taso usurario non provoca comunque la nullit\u00e0 radicale del rapporto di mutuo, ma soltanto della pattuizione relativa alla mora, con la conseguente applicazione degli interessi corrispettivi lecitamente convenuti dalle parti, in misura inferiore alla soglia usuraria.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a id=\"Toc11697756868672\"><\/a>Usura (contagio di usurariet\u00e0 a interessi non moratori)<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>Una eventuale nullit\u00e0 della clausola relativa agli interessi moratori non si estenderebbe a quella riguardante gli interessi corrispettivi, con la conseguenza che non sarebbero dovuti, ai sensi dell\u2019art. 1815, comma 2, c.c., unicamente gli interessi di mora. (Trib. Udine \u2013 Sentenza 776 \/ 23.08.2021 Hypo Alpe Adria Bank S.P.A. (Avv.ti Girino &#8211; Pavia) \/ L. Srl)<\/em> <strong>(CS359)<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a id=\"Toc1165523597756868672\"><\/a>Usura (scenario worst case)<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>Si dissente dalla tesi, dello scenario del c.d. \u201cworst case\u201d. Si tratta di uno scenario puramente teorico e del tutto ipotetico: l\u2019omesso pagamento di tutte le rate del finanziamento, il contestuale e sistematico pagamento soltanto della mora periodicamente maturata sulle rate scadute, e, alla fine, il rimborso di tutte le rate scadute alla scadenza prevista nel contratto. La violazione della normativa di contrasto all\u2019usura non pu\u00f2 essere accertata su elementi di fatto meramente ipotetici.<\/em><\/p>\n<p>Inoltre, questo teorico scenario andrebbe verificato nel rispetto di quanto previsto nel contratto che, nel caso di specie, prevede che sia la banca, non il cliente, a decidere cosa imputare a pagamento. (Trib. Udine \u2013 Sentenza 776 \/ 23.08.2021 Hypo Alpe Adria Bank S.P.A. (Avv.ti Girino &#8211; Pavia) \/ L. Srl) <strong>(CS359)<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Tocfgdhdgdsgdssgsghfdhfdh\" name=\"_Tocfgdhdgdsgdssgsghfdhfdh\"><\/a>Usura Teorica<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>Ricordando che nell\u2019azione di ripetizione di indebito l\u2019attore ha l\u2019onere di provare sia l&#8217;avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi, l\u2019attore non ha provato di aver eseguito alcun pagamento a titolo di interessi moratori. Dalla \u201cperizia\u201d attorea si evince che l\u2019importo indicato \u00e8 quello meramente ipotetico che avrebbe potuto essere corrisposto in eccesso rispetto all\u2019applicazione del tasso soglia ipotizzando un mai verificatosi inadempimento di tutte le rate previste dal piano di ammortamento, per cui, essendosi il mutuo il mutuo estinto e non essendo stata provata l\u2019esecuzione di alcun pagamento a titolo di interessi moratori, non sussiste alcun interesse ad agire per l\u2019accertamento dell\u2019illegittimit\u00e0 del tasso previsto nel contratto ma non applicato. (Trib. Udine, sentenza 361 \/ 4.4.2022 JULIA PORTFOLIO SOLUTIONS (avv.ti Girino e Pavia) \/ K.N.) <strong>(CS371)<\/strong><\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a id=\"_Toc32323232391111\"><\/a>Valutazione delle prove atipiche (relazione investigativa)<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>La relazione investigativa deve essere ricondotta nel novero delle prove atipiche &#8211; al pari delle dichiarazioni provenienti da terzi (queste per\u00f2 confermate dai dichiaranti nel rendere testimonianza, essendo quindi utilizzabile ai fini della decisione dal giudice di primo grado la prova tipica, in via assorbente rispetto a quella atipica di identico contenuto) &#8211; e possono offrire elementi di giudizio sufficienti qualora non smentiti dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che ne derivi la violazione del principio di cui all&#8217;art. 101 c.p.c., atteso che, sebbene raccolte al di fuori del processo, il contraddittorio si instaura con la produzione in giudizio (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 6.4.2023, n. 9507; Cass. civ., Sez. I, 1\u00b0.9.2015, n. 17392; Cass. civ., Sez. II, 20.1.2017, n. 1593). Nel caso in esame, il raffronto con quanto dichiarato, anche e soprattutto quali testimoni, dai subagenti non smentisce quanto riportato nella relazione investigativa. Ne consegue che anche quanto risultante da tale relazione investigativa \u00e8 stato legittimamente posto a fondamento della decisione assunta dal giudice di primo grado.<br \/>\nCorte App. Roma \u2013 Sentenza 2379\/15.04.2025 ALLIANZ S.P.A. (Avv.ti Prof. Ghidini, Mergati, Signorini) \/ DAS S.n.c. di L.C. e M. C., L.C e M.M. <strong>(CS510)<\/strong><\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a id=\"_Toc3232323239\"><\/a>Valutazione delle prove emerse nel procedimento descrizione e delle testimonianze contrastanti (informazioni segrete)<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>La circostanza che, in sede di descrizione, le informazioni di propriet\u00e0 della Compagnia non siano state rinvenute presso le sedi operative della societ\u00e0 odierna appellante non smentisce che l\u2019acquisizione di tali dati, riferita dai testimoni, vi sia stata, e quindi non mina l\u2019attendibilit\u00e0 degli stessi e la sussistenza della circostanza su cui si fonda l\u2019affermazione di responsabilit\u00e0 degli odierni appellanti. Soprattutto, si deve considerare che la descrizione in questione \u00e8 stata disposta non con decreto inaudita altera parte, bens\u00ec a seguito di instaurazione del contraddittorio ed a distanza di cinque mesi e mezzo dal momento in cui la resistente era venuta a conoscenza dell\u2019instaurazione del procedimento cautelare. Ci\u00f2 significa che l\u2019odierna appellante era ben preparata allo svolgimento della misura presso le sue sedi operative e, pertanto, aveva avuto tutto il tempo per rimuovere dalle stesse le prove della condotta illecita riferita dai testimoni e ritenuta provata dal giudice di primo grado. In ordine all\u2019attendibilit\u00e0 delle dichiarazioni rese dai testimoni va considerato che le circostanze riferite dagli stessi trovano riscontro puntuale nelle ulteriori fonti di prova indicate dal giudice di primo grado e poste a fondamento della decisione di primo grado, peraltro tutte richiamate nella motivazione della decisione impugnata.<br \/>\nCorte App. Roma \u2013 Sentenza 2379\/15.04.2025 ALLIANZ S.P.A. (Avv.ti Prof. Ghidini, Mergati, Signorini) \/ DAS S.n.c. di L.C. e M. C., L.C e M.M. <strong>(CS510)<\/strong><\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Tocfgdhfdghfdhfdh\" name=\"_Tocfgdhfdghfdhfdh\"><\/a>Vendite Sottocosto<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>La pratica delle vendite sottocosto \u00e8 contraria ai doveri di correttezza di cui all\u2019art. 2598 n. 3 c.c. in quanto a porla in essere sia un\u2019impresa che muove da una posizione di dominio e che, in tal modo, frapponga barriere all\u2019ingresso di altri concorrenti sul mercato o comunque indebitamente abusi di quella sua posizione non avendo alcun interesse a praticare simili prezzi se non quello di eliminare i propri concorrenti per poi rialzare i prezzi approfittando della situazione di monopolio cos\u00ec venutasi a determinare (Cass. 1636\/06) (Trib. Milano \u2013 Ordinanza ex art. 669 terdecies c.p.c. 16.9.2013 VENETO LIBRI S.R.L., LA CERCHIA S.R.L., NORMA LIBRI S.R.L. \/ SMA S.P.A. (<\/em><em>Avv.ti Prof.\u00a0 Ghidini,\u00a0 Mergati,\u00a0 Signorini<\/em><em>), IPER MONTEBELLO S.P.A., GS S.P.A., COOP LOMBARDIA SOC. COOP., PAM PAORAMA S.P.A.) <strong>(CS325)<\/strong><\/em><\/p>\n<p>Conforme: <em>Trib. Milano \u2013 Ordinanza 7.8.2013 VENETO LIBRI S.r.l., LA CERCHIA S.R.L., NORMA LIBRI S.R.L. \/ SMA S.P.A. (<\/em><em>Avv.ti Prof.\u00a0 Ghidini,\u00a0 Mergati,\u00a0 Signorini<\/em><em>), IPER MONTEBELLO S.P.A., GS S.P.A., COOP LOMBARDIA SOC. COOP., PAM PAORAMA S.P.A., ASSOCIAZIONE LIBRAI ITALIANI <strong>(CS327) <\/strong><\/em><\/p>\n<p>Conforme: <em>Trib. Torino \u2013 Ordinanza 22.8.2013 SIRIO LIBRI S.r.l. \/ G.S. S.P.A., PAM PANORMA S.P.A., AUCHAN S.P.A. e SMA S.P.A. (<\/em><em>Avv.ti Prof.\u00a0 Ghidini,\u00a0 Mergati,\u00a0 Signorini<\/em><em>) <\/em><strong><em>(CS328)<\/em><\/strong><\/p>\n<p><em>\u00a0<\/em><em>Ferma la liceit\u00e0 concorrenziale dell\u2019offerta di prodotti a un prezzo inferiore a quello comunemente praticato da altre imprese, operazione che tende alla selezione dei contraenti a tutto vantaggio del pubblico dei consumatori, deve osservarsi, quanto all\u2019asserita vendita sottocosto dei prodotti in questione, che gli elementi acquisiti al giudizio non sembrano consentire di ritenerla tale. (Trib. Milano \u2013 Sentenza 13076 \/ 27.10.2004 LA RINASCENTE S.P.A. E CENTRI COMMERCIALI MODERNI S.R.L. (Avv.ti Prof. Ghidini e Mergati) \/ ISTITUTO GANASSINI S.P.A. DI RICERCHE BIOCHIMICHE) <strong>(CS122)<\/strong><\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<h3><a title=\"_Tocfgdhdgdgfdghfdhfdh\" name=\"_Tocfgdhdgdgfdghfdhfdh\"><\/a>Vessatoriet\u00e0 di clausola non chiara<\/h3>\n<\/td>\n<td><em>Le clausole di un contratto che specifica con chiarezza il meccanismo di variabilit\u00e0 del tasso ancorato al Libor e l\u2019operazione di conversione franco svizzero\/euro prevista per i pagamenti, precisando che ogni variazione del tasso di riferimento avrebbe determinato un aumento o una diminuzione delle quote di interessi e quindi la variazione della rata mensile e che prevedano l\u2019accollo del rischio di cambio alla parte mutuataria in forma chiara (del seguente tenore: \u201cPoich\u00e9 l\u2019approvvigionamento della provvista da parte della Banca \u00e8 avvenuta nella valuta estera indicata nel contratto e poich\u00e9 il tasso d\u2019interesse \u00e8 relativo a tale valuta, la parte mutuataria si accolla espressamente l\u2019intero rischio di cambio con riferimento alla valuta estera indicata nel contratto e a quella eventualmente scelta in virt\u00f9 dell\u2019esercizio della facolt\u00e0 di conversione, sia in ordine al capitale da rimborsare, sia in ordine agli interessi da corrispondere ed a qualsiasi altra somma contrattualmente dovuta\u201d) consentono a un mutuatario consumatore medio di comprendere le modalit\u00e0 di calcolo del tasso e della conversione, l\u2019alea assunta e le possibili conseguenze delle variazioni dell\u2019indice e del cambio sulle sue obbligazioni. (Trib. Udine, sentenza 361 \/ 4.4.2022 JULIA PORTFOLIO SOLUTIONS (avv.ti Girino e Pavia) \/ K.N.) <strong>(CS371)<\/strong><\/em><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Archives of Judgements This section contains several judgments, most of which are unpublished, by the Judicial Authorities and other Authorities relating to cases handled by the professionals of the Studio. Only the norms of the judgments are reproduced, arranged by subject indexes. If you would like to receive the full ruling text write to segreteria<\/p><\/div>\n<div class=\"blog-btn\"><a href=\"https:\/\/www.ghidini-associati.it\/en\/sentenze\/\" class=\"home-blog-btn\">Read More<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-216","page","type-page","status-publish","hentry"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.6 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Studio Ghidini, Girino &amp; Associati: le sentenze<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Pronunce, per la pi\u00f9 parte inedite, dell&#039; Autorit\u00e0 Giudiziaria o di altre Autorit\u00e0 giudicanti relative a casi trattati dai professionisti dello Studio.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.ghidini-associati.it\/en\/sentenze\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"en_US\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Studio Ghidini, Girino &amp; 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